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Ticino Tribunale penale cantonale 17.09.2018 72.2016.10

17 settembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,954 parole·~10 min·2

Riassunto

Imputata colpevole di essersi appropriata di CHF 153'425.00 nell’ambito della gestione del patrimonio del patrigno (disponendo di procura con diritto di firma individuale sul conto bancario e sul conto postale), denaro utilizzato dalla donna a profitto proprio e di terzi, senza il di lui consenso

Testo integrale

Incarto n. 72.2016.10

Lugano, 17 settembre 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 patrocinato dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti, __________

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DUF 1

imputata, a norma dell'atto d'accusa 9/2016 del 2 febbraio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   appropriazione indebita, ripetuta

per avere,

a __________, a __________ ed in altre località,

nel periodo da marzo 2010 fino a marzo 2013,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente appropriatasi di cose mobili altrui che le erano state affidate, nonché impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che le erano stati affidati,

in specie,

per essersi,

nel contesto della gestione ordinaria del patrimonio del patrigno, __________ (__________) della quale l’imputata si è occupata fino a inizio ottobre 2013, disponendo di procura con diritto di firma individuale sul conto bancario intestato a __________, n. __________ aperto presso la Banca __________, nonché sul conto corrente postale no. __________,

indebitamente appropriata di valori patrimoniali di quest’ultimo, per complessivi CHF 248'257.00, denari in parte prelevati a contanti ed in parte bonificati a favore dell’imputata, in specie

CHF 55'000.00 prelevati a contanti dal conto bancario n. __________ in data 24 marzo 2010,

CHF 167'000.00 bonificati dal conto bancario n. __________ in data 24 marzo 2011 in favore di un conto presso __________, __________, intestato all’imputata,

CHF 21'257.00 prelevati a contanti dal conto bancario n. __________ in diverse occasioni tra il 24 marzo 2011 e il 21 marzo 2013,

CHF 5'000.00, in parte prelevati a contanti dal conto corrente postale,

denaro, utilizzato, nella misura di CHF 94'832.00 per sostenere spese di pertinenza di __________ da lui riconosciute e

nella misura di CHF 153'425.00, utilizzati dall’imputata a profitto proprio e di terzi, all’insaputa e senza il consenso di __________.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:15.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente rileva che nell’AA, a pag. 2, per il prelevamento a contanti di fr. 5'000.- non figura la data in cui esso sarebbe avvenuto. Nel rapporto di Polizia, a pag. 9, risulta che questi sarebbero stati prelevati a partire dal 24 marzo 2011. Le parti non hanno osservazioni al riguardo, la PP concorda con la precisazione di questa data nel testo dell’atto d’accusa.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ripercorre l’avvio dell’inchiesta e la denuncia penale inoltrata dal signor __________, nel frattempo deceduto. Allegato a questa denuncia, di particolare interesse, vi è lo scritto 12 agosto 2013 redatto dal Comune di __________ indirizzato alla ARP, il quale segnalava le difficoltà del sig. __________ nella gestione della propria situazione finanziaria, tanto da richiedere la nomina di un curatore, non essendo più in grado di sostenere nemmeno la retta della casa anziani. __________ si trovava in casa anziani e non poteva, di conseguenza, dilapidare la sua fortuna. Egli non sapeva che i suoi soldi erano stati presi dall’imputata, alla quale aveva donato pure metà del ricavato della vendita della propria abitazione, essendo l’unica persona rimastole dopo il decesso della moglie, madre dell’imputata. Interrogato il 2 maggio, __________ era nel pieno delle sue facoltà mentali, a differenza dell’imputata che spesso si è nascosta dietro a dei “non ricordo”. Egli ha chiaramente dichiarato che la IM 1 non era autorizzata a prelevare denaro per sé stessa, come pure di non aver mai dato disposizione di trasferire dal suo conto personale i suoi averi, a favore della donna. Egli ha scoperto solo nel 2013 che la IM 1 si era appropriata della sua parte di fondi ricavati con la vendita della casa. L’imputata non è credibile quando afferma che era stato lui stesso a chiederle di trasferire questi fondi, questa operazione non ha alcun senso, se non quella di sottrarre i soldi al controllo dell’ACP. Lei voleva appropriarsene, e così ha fatto. Interrogata a tal proposito, ha fornito giustificazioni inverosimili e contraddittorie, difendendosi in modo a dir poco maldestro. Ha dichiarato di aver speso la sua parte di soldi al casinò, e, a mente della PP, è dove ha speso anche la parte del signor __________, non essendo stata in grado di giustificarsi altrimenti. L’AA deve essere confermato. La colpa è oggettivamente grave, c’è una crassa violazione della fiducia in lei riposta dall’accusatore privato, oggi deceduto. Tra i due non c’era un rapporto di sangue, ma lui sposò la di lei madre, abitando poi insieme tanti anni. L’imputata ha sfruttato la fiducia in lei riposta dal patrigno, ormai anziano, sull’arco di tre anni, senza nessuna gratitudine per il fatto che egli le aveva donato metà del ricavato della vendita della casa e aveva pure acquistato un’auto al di lei figlio. Incensurata, non risulta che dopo i fatti abbia commesso reati. Tutto ponderato, tenuto conto dei problemi di salute dell’imputata come pure della sua età, chiede una pena detentiva di 19 mesi sospesi condizionalmente per 2 anni. Per l’importo di risarcimento pari a CHF 153'000.- in caso di condanna, lascia alla Corte decidere in maniera più appropriata se applicare l’art. 71 cpv. 1 CP o cpv. 2 CP;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive la signora IM 1, una persona umile di una certa età, senza particolare formazione, che ha lavorato duramente nel corso di tutta la sua vita concludendo quale __________ e __________. Durante la sua adolescenza ha conosciuto il signor __________, divenuto il compagno della madre, che è poi stato membro della sua famiglia con serenità, costituendo una vera e propria figura paterna. Già prima della scomparsa della madre, la signora IM 1 si è presa cura della gestione delle finanze dei genitori e delle faccende domestiche. __________, anziano, è poi stato collocato in una casa anziani, e, a riprova della fiducia provata nei confronti della IM 1, le ha lasciato procura sui suoi conti, incaricandola di gestire i suoi fondi e fare i necessari pagamenti, di fatto, disinteressandosene. La signora IM 1 prelevava a contanti, per poi recarsi in posta ed effettuare i pagamenti. Per evitare di doversi recare spesso al bancomat, ella prelevava somme importanti, così da averne sempre a disposizione in caso di bisogno. __________ aveva dato pieno margine d’azione, senza mai chiedere di essere preventivamente informato sulle transazioni da lei effettuate. A mente della difesa, non sussiste il reato di appropriazione indebita per l’importo di CHF 94'832.-, così come stabilito dall’inchiesta, che ha permesso di chiarire che questi fondi sono sicuramente stati impiegati a favore dell’ACP. L’importo restante dovrebbe, a mente del difensore, essere rivisto al ribasso tenendo conto unicamente dei prelevamenti effettuati dall’imputata, e non dell’intero valore ricavato dalla vendita della casa, in quanto non vi sono elementi che permettano di determinare che la differenza sia entrata in suo possesso. Considerando i prelevamenti, l’inchiesta non ha potuto stabilire quali di essi fossero impiegati in maniera indebita e quali no, ne consegue che non tutti questi prelievi possono essere ritenuti costituitivi di reato. Il principio di innocenza attribuisce all’accusa l’onere della prova, non spetta all’imputata provare come ella abbia speso questi soldi. L’inchiesta, purtroppo anche per il fatto che __________ nel frattempo è deceduto, non ha mai accertato il tenore di vita di __________. Egli, come affermato dalla IM 1, non pareva restio nello spendere i propri soldi. Egli era generoso, aveva anche usato fr. 20'000.- per regalare una macchina al figlio dell’imputata. A mente della difesa il suo tenore di vita non va sminuito. Dal profilo soggettivo, per quanto riguarda il trasferimento degli averi dal conto, non vi è alcun elemento che permetta di dire che il signor __________ l’avesse proibito. Ella doveva farsi carico delle spese, e come questo avvenisse per lui era irrilevante. Vi sono dunque solo degli indizi a sostegno dell’accusa. Agli atti abbiamo delle dichiarazioni delle case da gioco che sono state interpellate che non segnalano nessun problema particolare. In dubio pro reo, a mente del difensore permangono dei dubbi sul modo in cui si è verificata questa fattispecie. In via principale chiede dunque il proscioglimento della sua assistita. In via subordinata, chiede il proscioglimento quantomeno per tutti gli importi spesi a favore del denunciante. In via ancor più subordinata, chiede che la pena sia mite e sospesa condizionalmente. Per quanto attiene alla commisurazione della stessa, la difesa evidenzia che l’imputata si è sempre fatta carico di assistere non solo la madre, ma anche il patrigno, spendendo tempo ed energie in suo favore. Ella faceva i pagamenti, gestiva i suoi soldi, lo assisteva nelle questioni comuni, senza chiedere mai niente. Si tratta di una signora pensionata con problemi di salute importanti. Dai fatti sono trascorsi diversi anni senza che ella interessasse in alcun modo le autorità penali. Incensurata, nulla osta alla sospensione condizionale della pena. Da ultimo, neppure si può corroborare un interesse da parte dell’ACP, che nemmeno ha proceduto ad accogliere l’eredità che è stata ripudiata.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47, 69, 138 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

appropriazione indebita ripetuta

per essersi,

a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo da marzo 2010 fino a marzo 2013, nel contesto della gestione ordinaria del patrimonio del patrigno, __________ (__________- __________) della quale l’imputata si è occupata fino a inizio ottobre 2013, disponendo di procura con diritto di firma individuale sul conto bancario e sul conto postale intestati a __________,

indebitamente appropriata di valori patrimoniali di quest’ultimo, per complessivi CHF 153'425.00, utilizzati dall’imputata a profitto proprio e di terzi, all’insaputa e senza il consenso di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   IM 1 è inoltre condannata a versare all’accusatore privato ACPR 1, e per essa all’eredità giacente (inc.er.giac.__________ presso l’Ufficio dei fallimenti di __________), come da doc. TPC 2, 3, 4 e 23, fr. 153'425.00 a titolo di risarcimento danni.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario            fr.   1'445.40

spese                fr.      119.00

IVA (7,7%)        fr.      120.45

totale                 fr.   1'684.85

                               7.2.   Le note professionali dell’avv. __________ è approvata per:

onorario            fr.   5'109.20

spese                fr.      188.00

IVA (8%)           fr.      423.85

totale                 fr.   5'721.05

                               7.3.   La nota professionale dell’avv. __________ (ACP) è approvata per:

onorario            fr.   6'000.00

spese                fr.      748.50

IVA (8%)           fr.      539.85

totale                 fr.   7'288.35

                               7.4.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14’694.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           106.40

                                                             fr.           806.40

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