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Ticino Tribunale penale cantonale 24.08.2015 72.2015.29

24 agosto 2015·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·14,623 parole·~1h 13min·2

Riassunto

Estorsione (aggravata); sequestro; ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (in parte tentato e in parte di lieve entità); ripetuta truffa (per mestiere); ripetuta appropriazione indebita (in parte di lieve entità); ripetuto furto e altri reati

Testo integrale

Incarto n. 72.2010.112 72.2014.65 72.2015.29

Lugano, 24 agosto 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

GI 1 6 GI 2 7

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

ACPR 2

patrocinato dall’avv. RAAP 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6

ACPR 7

ACPR 8

ACPR 9

patrocinato dall’avv. RAAP 3

ACPR 10

ACPR 11

ACPR 12

ACPR 13

ACPR 14

ACPR 15

ACPR 16

ACPR 17

patrocinati dall’avv. RAAP 4

ACPR 18

ACPR 19

patrocinati dall’avv. RAAP 5

ACPR 20

ACPR 21

ACPR 22

ACPR 23

contro

IM 1 rappresentato dall’ DUF 1

in carcerazione preventiva dal 18 novembre 2009 al 16 dicembre 2009, il 14 maggio 2014 e dal 9 luglio 2014 al 25 novembre 2014 (in totale 170 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 26 novembre 2014

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 109/2010 dell’11 ottobre 2010 emanato dal Procuratore pubblico __________, di:

                                   1.   furto

per avere,

nel periodo 1. gennaio – 17 novembre 2009,

a __________, __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto, senza scasso, ai danni delle società ACPR 17, ACPR 16 e di ACPR 14, dalle casseforti e dalle macchinette elettroniche e cambio-moneta degli esercizi pubblici ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15, denaro contante, per un valore complessivo denunciato di circa fr. 110'000.- (refurtiva parzialmente contestata dall’accusato);

                                   2.   violazione di domicilio

per essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei summenzionati esercizi pubblici, per commettere i furti di cui al punto 1 del presente atto di accusa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli: art. 139 cifra 1 e 186 CP;

ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 58/2014 del 5 maggio 2014 emanato dal Procuratore pubblico __________, di:

                                   1.   ripetuta truffa, consumata e tentata

per avere,

nel periodo 30 gennaio 2010 – 27 maggio 2013,

a __________, __________, __________, __________ e __________,

alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, ripetutamente ingannato, rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia terze persone, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello altrui, per un importo complessivo di CHF 79'187.15, rispettivamente tentato di indurle ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello altrui, per ulteriori complessivi CHF 57'771.-;

e meglio per avere,

                                1.1   a __________,

nel periodo 30 gennaio 2010 – 27 maggio 2011,

tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di __________ e ACPR 14, convenuto nella causa a procedura ordinaria no. 12b/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'300.-,

producendo quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “__________”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “ACPR 14”, nonché la fattura no. __________ del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. __________ del 21.01.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 27 maggio 2011, ha respinto l’istanza;

                                1.2   a __________,

nel periodo 1. marzo 2010 – 10 maggio 2011,

ingannato, rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del __________ e ACPR 14, convenuto nella causa a procedura ordinaria no. 27a/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 520.-,

producendo quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “__________”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “ACPR 14”, nonché la fattura no. __________ del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. __________ del 12.02.2010, inducendo così in errore l’Autorità giudiziaria, che con sentenza del 10 maggio 2011 ha parzialmente accolto l’istanza, condannando LISI Rosario al pagamento dell’importo di CHF 125.-, oltre interessi al 5% dal 09.01.2010, mentre per il restante importo di CHF 395.- ha respinto l’istanza;

                                1.3   a __________,

nel periodo 14 marzo 2010 – 2 marzo 2011,

tentato d’ingannare con astuzia la supplente __________ e ACPR 14, convenuto nella causa ordinaria civile no. 26b/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'440.-,

producendo quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Campione 13.04.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “ACPR 14”, nonché la fattura no. __________ del 13.04.2009 e il precetto esecutivo no. __________ del 10.03.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 2 marzo 2011, ha respinto l’istanza;

                                1.4   a __________ e __________,

nel periodo 13 – 28 ottobre 2010,

ingannato con astuzia la locatrice ACPR 20 e la __________, amministratrice dell’immobile sito in Via __________ a __________,

sostenendo in particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico ETH e di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 18 ottobre 2010, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate, attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni,

inducendo così la ACPR 20 a sottoscrivere, il 22 ottobre 2010, i contratti di locazione per l’appartamento no. 7 e per il posteggio interno “U” e a concedergliene l’uso dal 1. novembre 2010, anche perché l’imputato aveva nel frattempo trasmesso alla __________, la ricevuta postale datata 28 ottobre 2010 attestante l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di fr. 7'290.-, da lui pure falsificata,

occupando i summenzionati beni locati, senza pagare le pigioni mensili e le spese accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 10 maggio 2011, causando alla locatrice un danno quantificato in complessivi CHF 23'725.50;

                                1.5   a __________,

nel periodo 27 gennaio – 21 marzo 2011,

tentato d’ingannare il Tribunal d’arrondissement di Losanna e le società ACPR 17 e ACPR 16, amministrate da ACPR 14, convenute nella procedura di conciliazione no. CC11.003968, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di complessivi CHF 54'636.-,

producendo quali documenti giustificativi i rapporti di lavoro datati “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________” e “__________”, da lui allestiti e falsificati apponendovi la firma “ACPR 14”, nonché le fatture no. __________ del 05.01.2009, no. __________ e no. __________ del 30.10.2009, no. __________, no. __________, no. __________ e no. __________ del __________, con i precetti esecutivi no. __________ e no. __________ del 02.02.2010 e no. __________ e no. __________ del 12.04.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 21 marzo 2011, ha stralciato dai ruoli l’istanza, in quanto l’imputato non aveva pagato l’anticipo delle spese giudiziarie e non si era presentato all’udienza;

                                1.6   a __________,

nel periodo 25 aprile – 29 maggio 2012,

ingannato con astuzia ACPR 21, proprietario dell’immobile sito in Via __________ a __________,

sostenendo, in particolare e contrariamente al vero, di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 25 aprile 2012, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 24 aprile 2012, da lui falsificate, attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni, nonché copia della decisione di tassazione 2010 datata 6 luglio 2011 dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città, da lui pure falsificata, attestante un reddito imponibile di CHF 148'200.-, quando in realtà era di soli CHF 48'200.-,

inducendo così ACPR 21 a sottoscrivere, il 30 aprile 2012, il contratto di locazione per l’appartamento no. 1 e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2012, anche perché l’imputato, nel periodo 7 – 29 maggio 2012 aveva ripetutamente fatto credere al locatore di avere aperto il conto deposito garanzia e di avervi versato il dovuto,

occupando il summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili (ad eccezione di due mensilità) e le spese accessorie, fino al 5 giugno 2013, causando al locatore un danno quantificato in complessivi CHF 25'547.95;

                                1.7   a __________,

nel periodo 10 aprile – 27 maggio 2013,

ingannato con astuzia ACPR 18, proprietaria dell’abitazione unifamiliare sita in Via __________ a __________,

sostenendo in particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico, di percepire uno stipendio mensile netto variante da CHF 9’000.- a CHF 11'000.- e di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 10 aprile 2013, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate, attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni, nonché copia della decisione di tassazione 2011 datata 31 ottobre 2012 dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città, da lui pure falsificata, attestante un reddito imponibile di CHF 128'200.-, quando in realtà era di soli CHF 28'200.-,

inducendo così ACPR 18 a sottoscrivere, il 25 maggio 2013, il contratto di locazione per la summenzionata abitazione e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2013, anche perché l’imputato nel frattempo le aveva trasmesso la ricevuta postale datata 27 maggio 2013 attestante l’avvenuto pagamento della prima pigione mensile di fr. 2'400.-, da lui pure falsificata,

occupando il summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili e le spese accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 18 novembre 2013, causando alla locatrice un danno quantificato in complessivi di CHF 29'788.70;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1 del presente atto d’accusa, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

formato documenti falsi e fatto uso dei medesimi a scopo d’inganno,

                                2.1   nelle circostanze descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5,

falsificato i rapporti di lavoro datati “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________” e “__________”, allestendoli e apponendovi di proprio pugno la firma “__________”, così da ottenere dei falsi riconoscimenti delle sue prestazioni, utilizzandoli poi, con le rispettive fatture, per mettere in atto le summenzionate truffa e tentate truffe;

                                2.2   nelle circostanze descritte ai punto 1.4 e fino al 6 dicembre 2010,

falsificato le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 18.10.2010 e le tre ricevute postali datate 28.10.2010, 29.11.2010 e 02.12.2010, così da dimostrare alla ACPR 20 e alla __________, la solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di CHF 7'290.- e indurre così la locatrice a sottoscrivere i summenzionati contratti di locazione, rispettivamente per poter dimostrare l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione dei mesi di novembre e dicembre 2010;

                                2.3   nelle circostanze descritte al punto 1.6,

falsificato le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 24.04.2012 e la decisione di tassazione datata 06.07.2011, così da dimostrare a ACPR 21 la solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché di avere un reddito imponibile di CHF 148'200.- e indurre così il locatore a sottoscrivere il summenzionato contratto di locazione;

                                2.4   nelle circostanze descritte al punto 1.7,

falsificato le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 10.04.2013, la decisione di tassazione datata 31.10.2012 e la ricevuta postale datata 27.05.2013, così da dimostrare a ACPR 18 la solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché di avere un reddito imponibile di CHF 128'200.- e indurre così la locatrice a sottoscrivere il summenzionato contratto di locazione,

rispettivamente per poter dimostrare l’avvenuto pagamento del primo canone di locazione;

                                   3.   diffamazione

per avere,

a __________, nel periodo 25 aprile - 28 maggio 2013,

pubblicando sul sito internet __________ frasi lesive dell’onore di ACPR 22 e ACPR 23, segnatamente tacciandoli di “morti di fame” e accusandoli di non avergli corrisposto quanto dovuto per una prestazione da lui eseguita e relativa al suddetto sito internet, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla loro riputazione;

                                   4.   minaccia

per avere,

a __________, il 28 settembre 2013, in Via __________,

proferendo nei confronti di ACPR 18 e ACPR 19 la frase “vi spacco la testa”, incusso loro spavento e timore;

                                   5.   danneggiamento

per avere,

a __________, nel periodo 28/30 settembre 2013, in Via __________,

intenzionalmente danneggiato, forzandola, la porta esterna e quella interna del locale tecnico dello stabile di proprietà di ACPR 18;

                                   6.   violazione di domicilio

per essersi,

a __________, nel periodo 23 ottobre - 18 novembre 2013,

trattenuto nell’appartamento in Via __________, di proprietà di ACPR 18, nonostante il Tribunale federale con decreto del 23 ottobre 2013 gli avesse comunicato che al suo ricorso contro la decisione 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano di rimettere a disposizione della proprietaria l’abitazione entro il 31 agosto 2013, non era stato concesso effetto sospensivo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 173, 180, 144 cpv. 1 e 186 CP;

ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 21/2015 del 26 febbraio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   estorsione (aggravata)

per avere, la notte del 20/21.06.2014, a __________, in via __________ (abitazione della vittima), a __________, __________, __________ e __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, usando violenza e minaccia nei confronti di ACPR 1, indotto quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio;

e meglio,

creando dapprima un clima di timore tale da confondere ACPR 1, facendolo uscire di casa con l’inganno, in particolare con la scusa di ottenere, in tarda notte, un passaggio con l’auto sino a casa, facendolo girare in più località del Sottoceneri, prima a __________, poi a __________ e a __________,

conducendolo quindi in una strada a fondo cieco e una volta sceso dall’auto, improvvisamente infilandosi un paio di guanti di plastica trasparenti, prendendolo di peso sul davanti per gli avambracci e gettandolo a terra, esternandogli più volte l’espressione di minaccia “ti voglio uccidere” e dicendogli di possedere una pistola, strappandogli gli occhiali di dosso e danneggiandoli, tenendolo fermo a terra con il suo peso, con una mano sul collo e l’altra sulla bocca, strappandogli con le mani dalla bocca dei ponti dentali, facendolo poi pure girare con la faccia a terra e spingendolo a terra con il suo corpo,

per poi ricondurlo a casa sua, confuso e fornato, approfittando del particolare stato di shock della vittima,

indotto ACPR 1, presso la propria abitazione, a consegnargli la carta di identità e la carta bancaria e successivamente, a __________, a digitare il codice PIN della carta bancaria presso un postomat, riuscendo così ad ottenere, indebitamente, l’importo di CHF 1'000.00, che ha trattenuto sulla sua persona;

                                   2.   sequestro

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1), rapito con l’inganno ACPR 1, facendolo uscire di casa con la scusa di farsi accompagnare a casa e per averlo mantenuto sequestrato, privandolo della sua libertà personale, in specie approfittando dello stato di palese shock della vittima dopo i fatti di cui al punto precedente, conducendolo sino al locale __________, dove ACPR 1 è rimasto pressoché immobile e senza proferire parola fino a quando, riportandolo a casa, dopo aver posteggiato l’auto, gli ha ordinato “tu devi entrare nel baule” e, nonostante il tentativo di ACPR 1 di scappare, lo ha raggiunto prendendolo per un braccio e trascinandolo verso l’auto, ripetendogli di nuovo più volte di entrare nel baule e successivamente che si sarebbe costituito in polizia;

desistendo poco dopo, improvvisamente, dai suoi intenti, allontanandosi;

                                   3.   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (in parte tentato e in parte di lieve entità)

per avere, nel periodo 20.06.2014 - 29.06.2014, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo e indebito della carta di credito di terzi, nonché dell’account personale di terzi della __________,

ripetutamente influito o tentato di influire sul processo elettronico di trattamento di dati di un sistema informatico provocando così per mezzo dei risultati erronei ottenuti un trasferimento di attivi in suo favore per un valore complessivo di CHF 2'254.05, rispettivamente tentando di ottenere l’importo di CHF 6'364.00;

e meglio,

                               3.1.   nel periodo 20.06.2014 - 29.06.2016, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ai danni di ACPR 1, successivamente ai fatti di cui al punto 1, servendosi in modo abusivo della carta di credito e bancaria di ACPR 1, effettuato acquisti presso vari negozi e distributori di benzina per un valore complessivo di CHF 904.05, rispettivamente tentando di effettuare acquisti in svariati negozi ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di CHF 6'364.00;

segnatamente,

                            3.1.1.   il 21.06.2014, alle ore 03.32, a __________, presso l’esercizio pubblico __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 680.00;

                            3.1.2.   il 21.06.2014, alle ore 14.14, a __________, presso il negozio di parrucchiere __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 75.00;

                            3.1.3.   il 21.06.2014, alle ore 14.35, tentando di effettuare presso il negozio __________ di __________, il pagamento di CHF 455.00;

                            3.1.4.   il 21.06.2014, alle ore 15.00, a __________, presso il negozio __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 119.00;

                            3.1.5.   il 21.06.2014, alle ore 15.57, tentando di effettuare presso il negozio __________, di __________, il pagamento di CHF 162.00;

                            3.1.6.   il 21.06.2014, alle ore 21.38, a __________, presso il distributore di benzina __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 30.05;

                            3.1.7.   il 22.06.2014, dalle ore 00.40 alle ore 01.48, tentando, in più occasioni, di effettuare presso l’esercizio pubblico __________ di __________, il pagamento di un importo complessivo di CHF 2'900.00 (CHF 200.00, CHF 300.00, CHF 600.00, CHF 600.00, CHF 600.00 e CHF 600.00);

                            3.1.8.   il 22.06.2014, alle ore 16.57, tentando di effettuare presso il ristorante __________ di __________ il pagamento di CHF 10.00;

                            3.1.9.   il 23.06.2014, alle ore 15.58, tentando di effettuare presso la __________ di __________ il pagamento di CHF 150.00;

                          3.1.10.   il 23.06.2014, alle ore 20.50, tentando di effettuare presso la società __________ di __________ il pagamento di CHF 200.00;

                          3.1.11.   il 26.06.2014, alle ore 15.10, tentando di effettuare presso la __________ di __________ il pagamento di CHF 150.00;

                          3.1.12.   il 28.06.2014, alle ore 01.10, tentando di effettuare presso il ristorante __________ di __________ il pagamento di CHF 187.00;

                          3.1.13.   il 29.06.2014, alle ore 21.50, tentando di effettuare presso la T__________ di __________ il pagamento di CHF 150.00;

                               3.2.   il 01.03.2014 e il 30.04.2014, a __________, ai danni di ACPR 2, ottenendo, servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della vittima, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo di CHF 150.00;

                               3.3.   nel periodo 28.04.2014 - 08.07.2014, ad __________, ai danni della società ACPR 3, ottenendo, in 11 distinte occasioni, servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della società, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo di CHF 1’200.00;

                                   4.   ripetuta truffa (per mestiere)

per avere, nel periodo giugno 2008 - giugno 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Cantone, alfine di procurarsi un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia 6 persone affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

ottenendo così, con tale agire, denaro per un valore complessivo di CHF 145'374.00,

e meglio,

                               4.1.   nel periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a __________, affermando, contrariamente al vero di aver frequentato il politecnico di Zurigo, di essere un pilota di elicotteri, di avere un conto bancario bloccato dalla Pretura, con un saldo di diverse centinaia di migliaia di CHF, di essere in attesa di ricevere dalla __________ un importo consistente di denaro, di dover pagare le prestazioni AVS dei suoi dipendenti, di essere in procinto di concludere un importante progetto lavorativo,

fingendosi con astuzia suo amico e facendogli intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito, per poter vivere, per poter mantenere i suoi figli e per l’impellente conclusione del suo progetto lavorativo, sollecitando insistentemente l’ottenimento del denaro, senza il quale l’affare sarebbe sfumato, promettendogli, contrariamente al vero, la restituzione in tempi brevi del prestito, approfittando quindi dell’ingenuità, della generosità d’animo e pure della vulnerabilità di ACPR 2, facendo leva sui di lui sentimenti di persona caritatevole,

indotto con astuzia quest’ultimo, a consegnargli, in 20 occasioni, denaro per un totale di CHF 90'000.00; soldi da lui utilizzati per lo più presso il locale __________ di __________, ben sapendo che non li avrebbe più restituiti;

                               4.2.   nel periodo 25.06.2008 - 15.03.2014, a __________, presso l’Hotel __________, affermando e facendogli credere, contrariamente al vero, di avergli fornito e mantenuto funzionante nel corso degli anni un sistema satellitare performante, in realtà risultato essere fasullo,

indotto con astuzia il titolare dell’Hotel, ACPR 9, a consegnargli, in più occasioni, l’importo complessivo di CHF 37'664.00;

                               4.3.   nel corso del 2008, a __________, riferendole, contrariamente al vero, di non avere i soldi per pagare l’affitto di casa e per mantenere i figli e l’intera famiglia, approfittando della generosità d’animo di ACPR 10, indotto con astuzia quest’ultima a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito, solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto, e meglio l’importo di CHF 2'700.00, non l’avrebbe più restituito;

                               4.4.   in data 30.09.2009, a __________ e __________, facendogli intendere falsamente di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito per poter provvedere all’immediato trasferimento dal Canton Berna al Canton Ticino, tramite __________, della sorella, degente malata terminale,

indotto con astuzia ACPR 12 a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito, solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto di CHF 1'250.00 non l’avrebbe più restituito;

                               4.5.   nel corso del 2009, a __________, riferendogli, contrariamente al vero, di non avere i soldi per mantenere i figli e l’intera famiglia, approfittando della generosità d’animo di __________, indotto con astuzia quest’ultimo a consegnargli l’importo di CHF 2'000.00, ben sapendo che non l’avrebbe più restituito;

                               4.6.   nel periodo inverno 2013 - maggio 2014, a __________ e __________, approfittando della generosità d’animo, della lunga conoscenza e della fiducia di ACPR 13, ripetutamente ingannato con astuzia quest’ultimo,  inducendolo così a consegnargli denaro e merce per un valore complessivo di CHF 11'760.00;

e meglio,

                            4.6.1.   riferendogli, nel corso dell’inverno 2013, contrariamente al vero, che gli si era rotta l’automobile e che aveva urgente bisogno di utilizzarne una,

indotto quest’ultimo a consegnargli in tutta fretta la propria autovettura Alfa Romeo 156, ben sapendo che non avrebbe mai onorato il relativo prezzo di acquisto di CHF 5’000.00, pattuito al momento della consegna;

                            4.6.2.   nel corso dei primi mesi del 2014, indotto quest’ultimo a consegnargli materiale elettrico per un valore di CHF 1'760.00, ben sapendo che non l’avrebbe mai pagato;

                            4.6.3.   nel corso del periodo aprile 2014 - maggio 2014, facendogli intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito, per poter vivere (lui e la sua famiglia) e per poter concludere un importante lavoro per la __________, grazie al quale avrebbe potuto onorare i precedenti debiti esistenti nei di lui confronti (punti 4.6.1 e 4.6.2), sollecitando insistentemente l’ottenimento del denaro, senza il quale l’affare sarebbe sfumato, promettendogli, contrariamente al vero, la restituzione in tempi brevi del prestito, facendo leva sui di lui sentimenti di persona caritatevole,

indotto ACPR 13 a consegnargli, in due occasioni, l’importo complessivo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito, ben sapendo che non l’avrebbe più restituito;

                                   5.   ripetuta appropriazione indebita (in parte di lieve entità)

per essersi, nel corso della primavera/estate 2014, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, appropriato di denaro di terzi, per un valore complessivo di CHF 850.00, a lui consegnato per determinati scopi, ma da lui utilizzato a titolo personale,

e meglio,

                               5.1.   nel corso della primavera/estate 2014, ad __________, ottenuto dalla società ACPR 3 l’importo di CHF 350.00 affinché procedesse al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della medesima società; denaro da lui utilizzato per scopi personali;

                               5.2.   il 03.07.2014, a __________, ottenuto da ACPR 5 l’importo di CHF 250.00 per l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per scopi personali;

                               5.3.   il 03.07.2014, a __________, ottenuto da ACPR 6 l’importo di CHF 250.00 per l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per scopi personali;

                                   6.   ripetuto furto (in parte di lieve entità)

per avere, nel periodo 14.12.2012 - 14.05.2014, a __________, __________ e __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 1'850.05;

e meglio,

                               6.1.   in data 13/14.05.2014, a __________, presso l’abitazione dell’ex suocero, previo scasso, sottratto ai danni di ACPR 4, l’importo di CHF 1'100.00;

                               6.2.   in data 23.06.2014, a __________, presso il distributore di benzina __________, sottratto ai danni della ACPR 8, benzina per un valore di CHF 50.05;

                               6.3.   in data 14.11.2012, a __________, presso il distributore di benzina __________ della società ACPR 11, sottratto, ai danni della medesima, dalla cassa registratrice del negozio, l’importo di CHF 700.00;

                                   7.   danneggiamento

per avere, nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il suddetto furto, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di ACPR 4 per un valore denunciato di danno di CHF 932.40;

                                   8.   violazione di domicilio

per essersi introdotto, nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il suddetto furto, previo scasso della porta d’ingresso, all’interno dell’appartamento in uso agli ex suoceri __________;

                                   9.   trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, nel periodo marzo 2014 - 31.10.2014, a __________, omesso, benché potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’ACPR 7, di __________, che ha anticipato i contributi alimentari da lui dovuti in favore dei figli minorenni __________ e __________, conformemente a quanto stabilito dal Pretore della giurisdizione di Lugano con decreto 14.01.2014, per un importo complessivo di CHF  12'600.00;

                                10.   ripetuta guida senza assicurazione

per avere, nel periodo 07.07.2014 - 09.07.2014 (giorno dell’arresto), a __________, __________ ed in altre svariate località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo targata __________, ben sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

                                11.   lesioni semplici

per avere, nel corso del febbraio 2013, a __________, in occasione di un litigio relativo a questioni amministrative della casa, colpendola in testa con un classificatore, cagionato una ferita al mignolo della mano destra della moglie __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 156 cpv. 3 CP, art. 183 cifra 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 146 cpv. 1 e 2 CP, art. 138 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. art. 186 CP, art. 217 cpv. 1 CP, art. 95 cpv. 1 let. b CP, art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP;

richiamato l’art. 172ter CP;

Presenti:                    -  

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’accusatore privato ACPR 21.

Espletato il pubblico dibattimento:

martedì 4 agosto 2015, dalle ore 09:30 alle ore 17:30; mercoledì 5 agosto 2015, dalle ore 09:30 alle ore 15:35; lunedì 24 agosto 2015, dalle ore 18:00 alle ore 18:45.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa 58/2014 viene così corretto:

                                     -   punti 1.5 e 2.1: il rapporto di lavoro “__________” viene corretto in “__________”;

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa 21/2015 viene così corretto:

                                     -   punto 3.1: il periodo corretto è “20.06.2014 - 29.06.2014”;

                                     -   punto 4.2: l’importo complessivo corretto è di “CHF 37'060.00”;

                                     -   punto 9: il periodo corretto è “febbraio 2014 - 31.10.2014”.

Verbale di interrogatorio dell’imputato

Con l’accordo delle parti, l’importo di CHF 2'700.-- di cui al punto 4.3 dell’atto d’accusa 21/2015 viene corretto in CHF 1'400.--.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che dal 2009 l’imputato ha vissuto un’esistenza all’insegna dell’inganno, raggirando con scaltrezza numerose vittime scelte con accuratezza e senza nessun pentimento. Mette in evidenza il crescendo delinquenziale dell’imputato, sfociato nei gravi fatti commessi in danno di ACPR 1. Passa in rassegna tutti gli episodi imputati a IM 1, chiedendo la conferma degli atti d’accusa sia in fatto che in diritto, richiamando in particolare, in relazione all’imputazione di truffa, le sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007, 6S.415/2003, 6S.18/2007 e 6B_319/2009. Riassume le conclusioni della perizia psichiatrica giudiziaria, rilevando che la perizia psichiatrica di parte è poco comprensibile, che non è allestita conformemente ai classici crismi, che si limita a contestare le conclusioni della perita giudiziaria senza farne di proprie e che solo in un secondo momento ha risposto ai quesiti, con una motivazione carente. Sottolinea la grave colpa dell’imputato, tenuto conto della grande energia criminale che ha dimostrato di avere, del lungo periodo in cui ha delinquito, dell’atteggiamento arrogante e per nulla collaborativo tenuto durante l’inchiesta, dell’intolleranza alle regole e del menefreghismo nei confronti del prossimo. Ha inoltre agito a scopo di indebito profitto e quindi per un movente egoistico e riprovevole, non ha capito la gravità di quanto ha commesso e non si assume le sue responsabilità. Ritiene che non vi siano attenuanti di cui tenere conto e pone in rilievo soprattutto la gravità dei fatti ai danni di ACPR 1 e ACPR 2. Considera allarmante la prognosi, avendo IM 1 reiterato il suo agire criminale sin dal 2009 e nonostante le due carcerazioni subite. Ritenuto ancora che l’imputato non ha dimostrato alcun segno di pentimento e tenuto conto altresì del concorso di reati, propone la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi nonché alla multa di fr. 1'000.--. Chiede che venga mantenuto il trattamento ambulatoriale già iniziato in carcere. Su quanto in sequestro si rimette a quanto richiesto in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede inoltre che tutte le istanze di risarcimento degli accusatori privati vengano accolte;

                                    §   l’accusatore privato ACPR 21, il quale ringrazia la Pubblica accusa per il lavoro svolto, associandosi alla stessa in merito alla colpevolezza dell’imputato. Dichiara di essere rimasto colpito e amareggiato dalla reiterazione dell’agire di IM 1, che ha ingannato molte altre persone, domandandosi quanto ancora sarebbe andato avanti se non fosse stato arrestato. Chiede alla Corte di valutare tutte le misure di sostegno necessarie per evitare che l’imputato ricada nell’illegalità, a tutela non solo della collettività ma anche dell’imputato stesso;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza le differenze tra la reale vita del suo patrocinato, caratterizzata da solitudine e insicurezza, e quella parallela che si è costruito nella sua mente, grandiosa e fiabesca. Premettendo che per alcuni reati non esistono elementi probatori tali da escludere ogni ragionevole dubbio, passa puntualmente in rassegna i reati imputati al suo assistito:

                                     -   in merito al punto 1 AA 109/2010, chiede che la riduzione della refurtiva a fr. 11'000.--;

                                     -   postula il proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di truffa di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 AA 58/2014;

                                     -   in relazione al punto 1.4 AA 58/2014, chiede che IM 1 venga prosciolto dalla falsificazione della ricevuta postale 28.10.2010, dal momento che non aveva dovuto versare la cauzione in virtù dei rapporti di amicizia. Chiede inoltre che venga tenuto conto che IM 1 ha sempre dichiarato di aver pagato in contanti due pigioni mensili;

                                     -   in merito al punto 1.6 AA 58/2014, rileva che i fatti sono ammessi e chiede di tenere in considerazione lo stato di necessità in cui si trovava il suo patrocinato;

                                     -   per quanto riguarda il punto 1.7 AA 58/2014, rileva che IM 1 contesta di aver falsificato la ricevuta postale, dal momento che ha versato regolarmente l’affitto ma che i soldi gli tornavano indietro, precisando comunque che la relativa richiesta di indennizzo non è contestata. Anche in questo caso, chiede che si tenga conto dello stato di disperazione e necessità in cui versava il suo assistito;

                                     -   relativamente ai punti 4, 5 e 6 AA 58/2014, osserva che la polizia non ha rinvenuto alcuna spranga di ferro e che la frase minacciosa imputata non è stata udita da nessun testimone terzo, mentre che IM 1 non ricorda di averla pronunciata ma si è comunque scusato. Per quanto riguarda il danneggiamento, oltre alle dichiarazioni dei danneggiati e l’accertata forzatura della porta non vi è alcuna prova a carico di IM 1. Venendo alla violazione di domicilio, sottolinea che il suo assistito credeva di avere diritto di rimanere nell’abitazione, poiché aveva impugnato la decisione di sfratto e non aveva compreso che al suo ricorso non era stato concesso effetto sospensivo;

                                     -   chiede il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 3 AA 58/2014, in quanto IM 1 non ha mai scritto “morti di fame” nel sito, al quale avevano accesso anche i denuncianti;

                                     -   in merito al punto 3.3 AA 21/2015, evidenzia che IM 1 ammette di aver effettuato le ricariche, per cui riconosce anche la somma dovuta, ma che si è trattato di un errore;

                                     -   si rimette al giudizio della Corte per quanto riguarda l’imputazione di cui al punto 5.1 AA 21/2015, ritenuto che IM 1 ha dichiarato di aver consegnato il denaro a chi di dovere;

                                     -   in relazione ai punti 5.2 e 5.3 AA 21/2015 rileva che il suo assistito avrebbe voluto rispettare gli accordi presi ma non ne ha avuto il tempo, essendo stato arrestato, dichiarandosi inoltre immediatamente disponibile a restituire gli importi consegnatigli, per cui l’accusa di appropriazione indebita non può trovare conferma;

                                     -   chiede il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 6.3 AA 21/2015, poiché la versione di IM 1 non può essere esclusa;

                                     -   rileva che il suo assistito riconosce i fatti imputati al punto 6.2 AA 21/2015 e si riconosce debitore dell’importo di fr. 50.05, sottolineando però che non ha agito volontariamente;

                                     -   non contesta il reato di cui al punto 10 AA 21/2015;

                                     -   ritiene infondata l’imputazione di cui al punto 4.3 AA 21/2015, dal momento che IM 1 ha già restituito buona parte del debito, per cui emerge chiaramente la sua volontà di far fronte alla restituzione del prestito;

                                     -   chiede altresì il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 4.5 AA 21/2015, dal momento che IM 1 ha restituito il debito;

                                     -   contesta i fatti di cui al punto 4.4 AA 21/2015, in quanto IM 1 non ha utilizzato i problemi di salute della sorella per ottenere un prestito;

                                     -   in relazione ai fatti di cui al punto 4.6 AA 21/2015, rileva che ACPR 13 non ha voluto riprendere l’auto e che IM 1 ha dovuto sostenere delle spese di riparazione. IM 1 riconosce invece di essere debitore dell’importo di fr. 1'760.-- per il materiale LED. Non vi è invece alcun elemento a comprova del prestito di fr. 5'000.--;

                                     -   contesta anche l’imputazione di cui al punto 4.2 AA 21/2015, mettendo in evidenza che altre persone hanno messo le mani in quell’impianto;

                                     -   chiede che IM 1 venga assolto anche dal punto 11 AA 21/2015, essendo la moglie poco credibile e non essendovi un certificato medico o una testimonianza a comprova dell’entità della lesione;

                                     -   in relazione al punto 9 AA 21/2015, ricorda che nella decisione di modifica del contributo di mantenimento è stato accertato che IM 1 non ha i mezzi per far fronte al pagamento;

                                     -   contesta l’imputazione di cui al punto 4.1 AA 21/2015, facendo difetto il requisito dell’inganno astuto;

                                     -   in merito al punto 3.2 AA 21/2015, sottolinea che si è trattato di un errore, ma che IM 1 riconosce di essere debitore dell’importo di fr. 150.--;

                                     -   riconosce le imputazioni di cui ai punti 7 e 8 AA 21/2015, mentre che contesta il furto (punto 6.1 AA 21/2015), in quanto se avesse agito per scopo di lucro avrebbe sottratto anche i gioielli presenti nell’appartamento. Rileva inoltre che i soldi di cui il suo assistito è stato trovato in possesso, sono stati incassati da un cliente il giorno stesso;

                                     -   chiede il proscioglimento dai fatti di cui ai punti 1 e 2 AA 21/2015, in quanto non comprovati. Infatti, non vi sono testimoni che hanno visto minacce o violenza, le ferite di ACPR 1 sono dovute alla rovinosa caduta del __________ e il suo strano comportamento al fatto che fosse ubriaco. Rileva che la carta d’identità era perfettamente inutile e che IM 1 ha assistito ACPR 1 nel prelevamento di denaro, dimenticandosi di restituirgli la tessera. Non contesta l’imputazione di cui al punto 3.1 AA 21/2015.

Illustra poi i motivi per i quali la perizia psichiatrica del dr. __________ debba essere preferita a quella della perita giudiziaria, contraddittoria e lacunosa. Chiede quindi che a favore del suo assistito venga riconosciuta una scemata imputabilità di grado medio-grave e che si prescinda dall’esecuzione della pena ex art. 63 CP per non compromettere la buona riuscita del trattamento ambulatoriale. In via subordinata, si rimette al giudizio della Corte per l’entità della pena, chiedendo di voler in ogni caso dedurre il carcere preventivo sofferto.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Vita anteriore e precedenti penali

                               1.1.   IM 1 in merito alla sua vita ha riferito:

" Sono nato a __________ ma sono cresciuto nel __________. Ho frequentato le scuole dell’obbligo a __________, __________ e __________. Mio papà faceva il muratore, adesso è in pensione, mia mamma era casalinga, ora in pensione. Ho un fratello e una sorella, entrambi minori di me. Non vedo e non sento più i miei genitori, da quando mi sono separato, vedo e sento abitualmente i miei fratelli che abitano nel __________.

Dopo le scuole dell’obbligo ho svolto la __________ come elettro-meccanico, nel frattempo di sera frequentavo dei corsi d’informatica privati a __________. Finito l’apprendistato sono andato a __________ a lavorare come elettromeccanico,  a tempo parziale, coltivando sempre la passione per l’informatica. Per questo ho continuato la specializzazione nell’informatica presso scuole private di cui ora non ricordo il nome. I corsi presso queste scuole erano perlopiù nel tardo pomeriggio. Contemporaneamente frequentavo dei corsi di lingua tedesca e inglese. Una parte dei corsi l’ho svolta a __________, ma l’ultima parte l’ho fatta a __________, ottenendo infine il certificato di MCSE (Microsoft Certificate System Engineer) all’età di circa 28/30 anni.

Ho continuato a frequentare corsi di specializzazione d’informatica, lavorando nel medesimo tempo come elettromeccanico.

In quel periodo, terminati gli studi a __________, lavoravo a __________ presso la __________ dove sono rimasto per un paio d’anni. In seguito ho lavorato alla __________ di __________ per qualche anno.

In seguito ho fatto il militare e poi ho deciso di mettermi in proprio nell’ambito dell’informatica e dell’elettronica. Da circa 11 anni mi sono notificato come indipendente presso l’AVS. I servizi che prestavo andavano dall’istallazione di server, all’allestimento di telefonia IP, alla videosorveglianza con gestione remota (quando il proprietario riesce a verificare l’operatività del sistema anche da distanza), ecc.

Il mio lavoro é sempre andato bene e mi ha sempre dato il necessario per vivere. Non ricordo quanto guadagnassi mensilmente. In seguito ho deciso di iscrivere la mia ditta presso l’Ufficio competente, il Registro di commercio, per poter partecipare ad un concorso d’appalto, per questo ho iscritto la __________, che è poi fallita nel 2012. Tutt’oggi sono attivo in questo medesimo ambito. In passato avevo un ufficio sotto casa, a __________, come pure in via __________ a __________ ma ora, non avendo più residenza in Svizzera, non ho più alcun locale dove tengo tutta la documentazione amministrativa relativa alla mia attività. Ho tutto su supporti informatici.

In Svizzera ho lavoro, ma non ho intenzione di riferire i nomi dei miei clienti; stessa cosa per l’Italia, dove oggi risiedo.

Mi sono sposato circa 7 anni fa con __________, dalla quale ho avuto due figli, __________ e __________, di 8 e 6 anni.

Con la mia ex moglie ho vissuto prima a __________ e poi a __________. Tutt’oggi la mia ex moglie e i miei figli vivono a __________. Mi sono separato nel mese di novembre 2013 e da quel momento ho vissuto in albergo a __________ e poi in via __________ a __________. Mi trovo a __________ dal 22 giugno 2014.

Ho già riferito che è mia intenzione ritornare in Ticino.

ADR che ultimamente ho guadagnato bene, quanto necessario per vivere.”

(cfr. VI 09.07.2014; dichiarazioni confermate in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1 al V. DIB)

                               1.2.   Riguardo la situazione finanziaria di IM 1, dall’estratto dell’Ufficio Esecuzioni risulta che al 1 aprile 2015 aveva a suo carico 33 esecuzioni per complessivi fr. 217'466.95, oltre a 111 attestati di carenza beni per complessivi fr. 165'501.25 (cfr. doc. TPC 14).

Sia in inchiesta che in aula l’imputato ha dichiarato che i debiti riguardano tasse, cassa malati e AVS che non ha pagato perché contrario al sistema (VI 09.07.2014 pag. 15; VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB).

                               1.3.   Dall’estratto del casellario giudiziale risulta che IM 1 è stato condannato il 18 luglio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per infrazione grave alle norme della circolazione stradale alla multa di fr. 500.-, sospesa condizionalmente per un anno (doc. TPC  15).

Dagli atti risulta inoltre la condanna inflittagli dal Tribunale militare 8, Berna per omissione del servizio e assenza ingiustificata e inosservanza di prescrizioni di servizio alla detenzione di 25 giorni, sospesa condizionalmente per 3 anni, periodo di prova prolungato di un anno il 18 luglio 2005 (AI 10 inc. 2009.1871; AI 9 inc. 2011.572; AI 2 inc. 2014.4528). Risulta incensurato in Italia (doc. TPC 16).

                                   2.   Fatti di cui agli atti d’accusa n. 109/2010, n. 58/2014 e n. 21/2015

                               2.1.   Furto in danno di ACPR 14

                            2.1.1.   IM 1 veniva arrestato una prima volta il 18 novembre 2009 (AI 6 inc. 2009.1871). Il procedimento traeva origine dalla denuncia sporta da ACPR 14 per ripetuti furti di denaro avvenuti nel 2009 dalle macchinette cambia soldi e da altri apparecchi automatici situati negli esercizi pubblici ACPR 16 di __________, ACPR 17 di __________ e ACPR 15 di __________, per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 110'000.- (cfr. VI ACPR 14 17.11.2009, AI 6 incarto 2009/1871).

Interrogato il 18 novembre 2009, IM 1 negava ogni addebito. Anche di fronte alla contestazione dell’esistenza di testimoni che dichiaravano di averlo visto in più occasioni sottrarre denaro illecitamente, IM 1 negava di aver commesso i furti; anche di fronte ai fotogrammi che gli venivano sottoposti, dai quali si evinceva che dapprima toglieva la corrente dell’impianto di allarme del ACPR 16 di __________ e poi sottraeva il denaro (doc. 1 a doc. 5 allegati al VI PG 18.11.2009), l’imputato dichiarava di non aver rubato nulla affermando che ACPR 14 gli aveva dato le chiavi per la manutenzione, riparazioni e per fare cassa dalle macchinette e che “il denaro che vedete dai fotogrammi che prelevo, andava al sig. ACPR 14 ed al sig. __________”.

Dichiarava di lavorare sempre nel ramo informatico e di guadagnare all’anno circa fr. 100'000.- lordi pari a circa fr. 7'000.-/8'000.mensili; in merito ai rapporti di lavoro con ACPR 14 affermava che questi lo chiamava “a ore per riparare le macchinette, fare cassa alle macchinette e risolvere problemi elettronici. Non prendo niente ma in cambio posso usufruire del bowling e dei ristoranti che ha”.

Affermava che le 10 chiavi - (tra cui 2 doppie) che servivano ad aprire le macchinette -trovate nella sua auto Mercedes, gli erano state date da ACPR 14, che lo aveva quasi obbligato a prenderle, affermando di esserne in possesso dalla fine del 2008.

Al termine del verbale IM 1 veniva arrestato per i reati di ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio.

L’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto, con decisione del 19 novembre 2009 confermava l’arresto (AI 9 inc. 2009.1871).

IM 1 veniva scarcerato il 16 dicembre 2009 (cfr. VI 16.12.2009).

                            2.1.2.   Con atto d’accusa dell’11 ottobre 2010, la Pubblica accusa ha imputato a IM 1 il reato di furto commesso nel periodo 1 gennaio - 17 novembre 2009 a __________, __________ e __________ per avere, a scopo di indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto senza scasso, ai danni delle società ACPR 17, ACPR 16 e di ACPR 14, denaro contante dalle casseforti e dalle macchinette elettroniche e cambio-moneta degli esercizi pubblici ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15, per un ammontare complessivo denunciato di circa fr. 110'000.-, oltre che la violazione di domicilio.

                            2.1.3.   Nel corso dell’inchiesta l’imputato manteneva lo stesso atteggiamento negatorio affermando che il denaro lo aveva preso e “consegnato a ACPR 14 o al suo braccio destro __________. Loro erano al corrente dei miei prelievi dalle macchinette. ACPR 14 mi ha dato le chiavi per aprire le macchinette. Sapevo anche che i locali era video sorvegliati” (VI 26.11.2009).

Solo in occasione del verbale del 10 dicembre 2009, presa visione dei filmati agli atti, l’imputato dichiarava che “dopo aver visionato i filmati, rispondo che davanti all’evidenza dei filmati è inutile che continui a negare. Quando ho ricevuto le chiavi delle macchinette, circa 6/7 mesi fa, ho cominciato a prelevare senza consenso il denaro dalle macchinette e dalla cassaforte”. Rubava il denaro con una frequenza di “2 o 3 volte alla settimana, e prelevavo fr. 100.- / 150.- alla volta, non di più”, ciò che era avvenuto nell’arco di 6/7 mesi.

Di fronte alla contestazione che la parte lesa aveva denunciato un ammanco di fr. 110'000.-, divisi tra ACPR 16 di __________ ca. fr. 80'000.-, ACPR 17 di __________ ca. fr.  20'000.-, ACPR 15 di __________ ca. fr. 10'000.-, IM 1 dichiarava che era “impossibile” e che lui aveva rubato circa fr. 400.- alla settimana per cui “è giusto dire che ho rubato ca fr. 11'000.- (franco più franco meno). Le somme le prelevavo sia dalla cassaforte e dalle macchinette cambiamonete”.

Riferiva al PP di aver sottratto il denaro a ACPR 14 poiché questi non lo aveva mai pagato per i lavori stimati in circa fr. 3'000.- mensili che lui aveva eseguito, dandogli in compenso solo vitto per lui e saltuariamente per la sua famiglia. Quando gli chiedeva di pagarlo per il lavoro svolto, ACPR 14 gli rispondeva che non aveva denaro, che era in difficoltà in quanto i locali da lui gestiti non rendevano. Per tali motivi, “per vendetta ho deciso di prelevare del denaro”, contestando la quantificazione dell’importo sottratto effettuata dalla parte lesa ed indicata nell’AA in fr. 110'000.-.

In aula l’imputato ha confermato la sottrazione di denaro in danno degli esercizi pubblici, contestandone tuttavia ancora una volta l’ammontare e precisando di aver rubato complessivamente fr. 10'000/11’000.- dalle macchinette, ma di non aver sottratto nulla dalle casseforti (VI imputato pag. 2 e pagg. 15-19, all. 1 al V. DIB).

                            2.1.4.   La Corte in merito a tale imputazione ha considerato che l’imputato, dopo aver negato i fatti in due verbali di polizia e davanti al GIAR, di fronte all’evidenza dei filmati che lo ritraevano, ha per finire ammesso di aver sottratto denaro contante in danno dei due bowling e dallo ACPR 15, ammissione che risulta riscontrata, oltre che dai video agli atti, anche dalle testimonianze di __________ e __________, i quali avevano dichiarato di aver visto IM 1 - che diceva loro di essere proprietario al 50% dell’esercizio pubblico e che si comportava anche come proprietario - prelevare del denaro, con la precisazione che in occasione di questi prelievi non era mai presente ACPR 14 né nessun’altra persona.

Riguardo all’ammontare dell’importo sottratto, la Corte - pur tenendo conto degli sforzi che, su richiesta della Pubblica accusa, il denunciante ha fatto per rendere plausibile/dimostrare l’ammontare della refurtiva denunciata - ha dovuto tuttavia prendere atto che agli atti non vi sono riscontri probatori che permettano di ricostruire in modo oggettivo ed indiscutibile la somma denunciata sottratta e indicata nell’atto d’accusa in fr. 110'000.-, non da ultimo anche perché non risulta comprovato che l’imputato abbia rubato denaro anche dalle casseforti, che neppure si sa - in base agli atti - dove fossero ubicate esattamente.

Ciò posto, di fronte alla contestazione dell’ammontare della refurtiva da parte dell’imputato ed in difetto di riscontri oggettivi quo alla sua quantificazione, la Corte non ha potuto che seguire il dire dell’imputato e cioè di aver sottratto complessivamente l’importo di fr. 11'000.sull’arco di 6/7 mesi. Ne discende che l’imputazione di furto è stata confermata limitatamente all’importo di fr. 11'000.- così come è stata confermata la connessa imputazione, non contestata, di violazione di domicilio di cui al punto 2 dell’atto d’accusa 109/2010.

                               2.2.   Truffe processuali

                             2.2.1   Il 25 giugno 2010 ACPR 14, agente per sé ed in nome e per conto di ACPR 17, __________ e ACPR 16, inoltrava al Ministero Pubblico una denuncia nei confronti di IM 1 per titolo di truffa, tentata e mancata, diffamazione subordinatamente calunnia, sottrazione di dati personali e falsità in documenti (AI 1 inc. 2010.5332).

Ascoltato in Polizia il 4 agosto 2010, il denunciante - per quanto qui di interesse - dichiarava tra le altre cose che IM 1 gli aveva inviato dei precetti esecutivi per dei lavori che sosteneva di aver eseguito per suo (di ACPR 14) conto e per i quali non era stato pagato. Alle richieste di pagamento IM 1 aveva allegato dei “rapporti di lavoro (vedi allegato 5-6-7) con in calce una firma a mio nome” che ACPR 14 contestava decisamente essere la sua; “la firma che appare sui rapporti di lavoro menzionati è un falso. Come è falso che io ho commissionato a IM 1 i lavori che lui sostiene aver svolto per me” (VI ACPR 14 del 04.08.2010).

                            2.2.2.   Interrogato dalla Polizia il 23 agosto 2010 e reso edotto che in merito alle sue pretese di pagamento, ACPR 14 dichiarava che la sua firma sui rapporti di lavoro datati 17.07.2009, 13.04.2009 e 10.08.2009 era falsa, IM 1 dichiarava che “la firma a nome ACPR 14, che compare sui rapporti di lavoro menzionati è quella autentica di ACPR 14 e non un falso. Quanto ACPR 14 sostiene non è vero” (VI IM 1 23.08.2010).

                            2.2.3.   Con decisione dell’11 ottobre 2010, il Procuratore pubblico emanava una decisione di non luogo a procedere per tutti i reati di cui alla denuncia del 25 giugno 2010, rilevando in particolare, relativamente alla denuncia di truffa e falsità in documenti, che ACPR 14, pur ribadendo la falsità delle firme apposte sui bollettini di lavoro inoltrati da IM 1 alla Giudicatura di Pace del circolo di Lugano, “non ha saputo fornire alcun utile indizio per avvalorare la sua tesi” (cfr. decisione di non luogo a procedere dell’11 ottobre 2010).

                            2.2.4.   In data 3/6 dicembre 2010 ACPR 14, per il tramite del proprio patrocinatore, produceva al Ministero Pubblico una perizia calligrafica (cfr. AI 12/AI 28 inc. 2010.5332).

IM 1, interrogato il 16 aprile 2012, spiegava in merito ai tre rapporti di lavoro datati 17.07.2009, 13.04.2009 e 10.08.2009, che si trattava di “bollettini di prestazione di manodopera che ho compilato personalmente per dei lavori che io ho effettuato a nome della mia società per i tre clienti menzionati e meglio per il cliente __________ e due per il cliente ACPR 14”.

IM 1 dichiarava quindi che “tutti i tre rapporti di lavoro sono stati firmati direttamente dal signor ACPR 14 alla mia presenza. Gli originali sono rimasti a me mentre una copia viene sempre consegnata al cliente”.

Messo a conoscenza che ACPR 14 aveva fatto eseguire una perizia di firme dall’Istituto di polizia scientifica dell’Università di Losanna, che attestava che le firme apposte su detti rapporti di lavoro non erano riconducibili a ACPR 14 e che per tale motivo il Procuratore pubblico aveva riaperto le informazioni preliminari nei suoi confronti per i fatti di cui alla denuncia del 25 giugno 2010, IM 1 ne prendeva atto dichiarando di essere al corrente che era stata effettuata una perizia che accertava che le firme erano false.

Informato inoltre che l’avvocato di ACPR 14 il 16 marzo 2011 aveva informato gli inquirenti (scritto avv. RAAP 4 16.03.2011, AI 14 inc. 2010.5332) che lui, IM 1, aveva ““creato” tutta una serie di presunti bollettini di lavoro con apposta una firma a nome del signor ACPR 14, ancora palesemente falsificata” e che “con questi atti, il IM 1 si è rivolto ad un legale di Losanna il quale, ha inoltrato un procedimento giudiziario in conciliazione”, l’imputato dichiarava che “tutti i bollettini che io avevo allestito sono stati firmati direttamente dal signor ACPR 14. Io non ho falsificato alcuna firma”.

Confrontato con i sette documenti della __________, __________, __________, datati 31.12.2008, 20.10.2009, 24.10.2009, 16.09.2008, 03.08.2009, 16.08.2008 e __________ (allegati al VI 16.04.2012 ore 16.30, quali doc. da 4 a 10) che gli venivano sottoposti, IM 1 dichiarava che erano stati da lui “compilati a mano e sono stati firmati, alla mia presenza, dal signor ACPR 14. Contesto quindi la perizia e ribadisco che ACPR 14 ha firmato tutti i documenti alla mia presenza” (cfr. VI 16.04.2012 ore 16.30 con relativi allegati).

Interrogato il 21 novembre 2012, l’imputato ribadiva che “tutti i bollettini che mi sono stati contestati dalla Polizia in occasione dell’interrogatorio del 16 aprile 2012 sono autentici” e che “io non li ho assolutamente falsificati”, aggiungendo - per la prima volta - che i bollettini erano stati “firmati in digitale dal signor ACPR 14” (VI 21.11.2012 pag. 3).

                            2.2.5.   In data 13 febbraio 2013 il Procuratore pubblico incaricava la Polizia Scientifica di eseguire una perizia calligrafica sui menzionati sette bollettini di lavoro. La perizia del 29 ottobre 2013 concludeva che “la persona che ha firmato i documenti del Fascicolo 2 di confronto è la stessa che, con forte probabilità, ha firmato il DOC B del Fascicolo 1 e cioè ACPR 14. Sui DOC D, G, I, N, P, Q e R del Fascicolo 1 [ovvero sui sette bollettini di lavoro di cui sopra], dove la firma ACPR 14 risulta stampata, non possiamo che esprimerci con cautela, sostenendo che verosimilmente le firme non sono state apposte dalla persona che ha firmato i documenti di raffronto del Fascicolo 2” (AI 35 inc. 2010.5332).

In occasione del verbale del 23 gennaio 2014, la Pubblica accusa contestava a IM 1 le conclusioni della perizia allestita dalla Polizia Scientifica. IM 1 ne prendeva atto e dichiarava che “(…) come già dichiarato nel verbale del 21 novembre 2012 questi documenti venivano firmati dal signor ACPR 14 direttamente sul supporto digitale, con il dito o utilizzando un apposito pennino ed è per questo che le firme erano meno precise. Confermo che quelle sono le firme del signor ACPR 14 e non le ho messe io al suo posto” (VI 23.01.2014 pag. 6).

L’imputato, rispondendo al suo difensore, dichiarava di disporre ancora “del supporto informatico sul quale sono state realizzate queste fatture e rispettivi bollettini ma non è mia intenzione produrlo nel presente procedimento penale ma lo presenterò a un'altra Autorità più competente in materia informatica” (VI 23.01.2014 pag. 5).

L’imputato ribadiva queste dichiarazioni nel verbale finale del 14 marzo 2014 e anche in aula (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

                            2.2.6.   La Corte ha considerato che sia la perizia fatta allestire da ACPR 14 dall’Università di Losanna che la perizia della Polizia Scientifica del 29/30 ottobre 2013, confortano entrambe l’affermazione di ACPR 14 di non aver mai firmato i rapporti di lavoro che l’imputato ha prodotto in causa allo scopo di ottenere la condanna di ACPR 14 e delle società a lui facenti capo, al pagamento di importi in suo favore. Va rilevato al riguardo che la perizia giudiziaria è giunta alla conclusione che i bollettini non sono verosimilmente stati firmati da ACPR 14 tenendo conto, in tale valutazione - al contrario di quanto eccepito dalla difesa -, che le firme di ACPR 14 erano stampate.

La Corte ha rilevato inoltre che l’imputato ha affermato a più riprese e anche in aula di essere in possesso del supporto originale dove, a suo dire, erano avvenute le firme, ma che non l’avrebbe mai consegnato all’autorità giudiziaria. Ora, in concreto vi è - ha considerato la Corte - che IM 1 non giustifica minimamente tale suo comportamento, per cui trattandosi di un elemento determinante per la sua difesa, suscettibile di scagionarlo dalle accuse che gli vengono mosse, non vi sono altri motivi plausibili a fondamento di tale comportamento se non quello che l’imputato non è mai stato in possesso di un tale supporto.

In conclusione, la Corte ha ritenuto comprovato che è stato IM 1 ad allestire i falsi rapporti di lavoro, di cui ha fatto uso per ingannare rispettivamente tentare di ingannare la supplente del Giudice di Pace del circolo di Lugano - Ovest e il Tribunal d’arrondissement di Losanna per ottenere la condanna della controparte al pagamento a suo favore di quello che risulta essere un indebito profitto.

La Corte ha quindi pacificamente confermato l’imputazione di ripetuta truffa, consumata e tentata, di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 dell’atto d’accusa 58/2014, così come il reato di ripetuta falsità in documenti di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa 58/2014.

                               2.3.   Truffe in relazione a contratti di locazione

                            2.3.1.   In data 24 gennaio 2011 la ACPR 20, __________, inoltrava al Ministero pubblico una denuncia per truffa e falsità in documenti nei confronti di IM 1 e della di lui moglie, riferita a pigioni non pagate e a documenti falsi (bollettini di versamento ed estratto UEF).

Interrogato il 16 aprile 2012 (ore 13.30), IM 1 confermava di occupare con la sua famiglia l’appartamento di proprietà della denunciante da maggio/giugno 2011 e di aver sottoscritto il relativo contratto di locazione. Negava tuttavia di aver falsificato la ricevuta postale del versamento 28.10.2010 della somma di fr. 7'290.- corrispondente al deposito di garanzia pari a tre mensilità (all. 1 al VI 16.04.2012), dichiarando che “non riconosco questa ricevuta come mia. La firma che vi è apposta è la mia e secondo me è stata estrapolata (copia e incolla) dal mio sito internet”; l’imputato negava altresì di avere - a seguito del sollecito della __________, amministratrice dell’immobile, per il pagamento della locazione del mese di novembre 2010 - falsificato ed inoltrato via fax, alla __________, copia delle ricevute postali attestanti l’avvenuto pagamento degli affitti di novembre e dicembre 2010 (all. 2 al verbale cit.). Allegava di aver sempre pagato l’affitto regolarmente e di aver pagato le pigioni del mese di novembre e dicembre 2010 “in contanti” direttamente presso lo sportello della __________, consegnando i soldi “ad una signora bionda” che gli aveva rilasciato due ricevute che non aveva conservato ma che aveva “gettate via”.

Confrontato con l’esito degli accertamenti eseguiti presso l’ufficio postale di __________ - sulla base degli originali dei bollettini di versamento relativi ai mesi di novembre e dicembre 2010 - che evidenziavano che il timbro usato non era originale ma, come indicato dalla Posta, un timbro artefatto, l’imputato dichiarava di non poter dare una spiegazione per le due ricevute che la __________ allegava di aver ricevuto da lui, insistendo nell’affermare di aver pagato i due affitti in contanti.

Confrontato inoltre con l’esito delle verifiche presso l’UEF di Lugano, che attestavano che contrariamente a quanto riportato nelle dichiarazioni del 18 ottobre 2010 inviate alla __________ (all. 3 al verbale cit.) per ottenere la locazione dell’appartamento, vi erano invece a carico suo e di sua moglie, numerose esecuzioni in corso e attestati di carenza beni e che pertanto le dichiarazioni di solvibilità da lui fornite erano un falso, IM 1 dichiarava di non aver “mai fornito nessuna dichiarazione dell’UEF e nemmeno mi è stata mai chiesta” e che “non mi sono mai rivolto all’UEF per avere queste due dichiarazioni, poiché nessuno me le aveva richieste”.

IM 1 dichiarava inoltre di non aver mai pagato la somma di fr. 3'000.alla __________ quale acconto per il versamento del deposito di garanzia, nonostante la ricevuta di versamento agli atti (all. 4 al verbale cit.).

Allegava infine che dopo aver pagato i due affitti aveva deciso che non avrebbe pagato più nulla poiché la zona dove era ubicato l’appartamento era mal frequentata soprattutto di notte e dopo aver inviato la disdetta, che non era stata accettata poiché non rispettava i termini, aveva deciso di non più pagare e quindi verso maggio/giugno 2011 era poi stato sfrattato. Riconosceva quindi di dovere alla ACPR 20 la somma complessiva di fr. 10'200.per gli affitti da gennaio 2011 ad aprile 2011 ma negava “nel modo più assoluto di aver falsificato dei bollettini di pagamento e le dichiarazioni UEF” (VI 16.04.2012 ore 13.30).

In occasione del verbale del 5 giugno 2012 l’imputato, confrontato dagli interroganti con la copia del contratto di locazione 22 ottobre 2010 (all. doc. 1 al VI 05.06.2012) che lui e la moglie avevano sottoscritto e che diversamente da quanto da lui allegato - prevedeva al punto 6 il versamento della somma di fr. 7'290.- quale deposito di garanzia, IM 1 si avvaleva della facoltà di non rispondere, allegando che sull’originale del contratto in suo possesso - che affermava di far pervenire agli inquirenti - non era previsto il deposito di garanzia.

IM 1 veniva inoltre contraddetto nella sua affermazione di non aver mai fornito alla __________ alcuna dichiarazione dell’UEF che, a suo dire, nemmeno gli era mai stata richiesta, dal documento - che gli veniva sottoposto - datato 18 ottobre 2010 da lui inviato con la carta stampata della sua società __________ dove indicava “… in allegato alla presente vi invio i certificati UE, come da richiesta del 14.10.2010 … Con stima IM 1” (all. 2 al verbale cit.), per cui si avvaleva nuovamente del diritto di non rispondere.

L’imputato veniva ancora contraddetto nella sua affermazione di non aver versato in contanti alla __________ la somma di fr. 3'000.- quale acconto per affitti arretrati, dal fatto che la __________ confermava che in data 12 gennaio 2011 IM 1, presentandosi presso gli uffici, aveva versato in contanti la somma di fr. 3'000.- quale acconto per pigioni arretrate, per cui si avvaleva della facoltà di non rispondere (VI 05.06.2012).

Nel verbale del 21 novembre 2012 l’imputato ribadiva di non aver falsificato alcun documento. Riconosceva di dovere la locazione per i mesi da febbraio a maggio 2011 allegando di aver pagato le locazioni da novembre 2010 a gennaio 2011.

Solo nel verbale del 23 gennaio 2014 l’imputato ammetteva per finire di aver “personalmente confezionato le due Dichiarazioni dell’ufficio esecuzioni di Lugano datate 18 ottobre 2010 una a favore di mia moglie e l’altra a nome mio”. Spiegava che per confezionarle aveva “fatto la fotocopia di un documento originale e ne ho cambiato l’intestazione nel senso che ho cambiato il nome del beneficiario. ADR che ho fatto questo documenti per poter ricevere un’abitazione”. Continuava invece a negare di aver falsificato lui i due bollettini di versamento datati 29.11.2010 e 02.12.2010 trasmessi il 6 dicembre 2010 alla __________, dichiarando di non sapere chi avesse falsificato detti documenti, ciò che ha ripetuto anche al dibattimento (VI imputato pag. 3 e pag. 5, all. 1 al V. DIB).

                            2.3.2.   Il 23 novembre 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano e contemporaneamente ACPR 21, inoltravano al Ministero Pubblico denuncia penale nei confronti dei coniugi __________ per titolo di falsità in documenti e truffa (AI 1 e AI 2 inc. 2012.11260). I denuncianti riferivano che per ottenere dal signor ACPR 21 la locazione di un appartamento a __________, cosa che era avvenuta con la sottoscrizione del contratto in data 30 aprile 2012, IM 1 aveva consegnato due falsi attestati dell’Ufficio di esecuzione e una falsa decisione di tassazione.

Preso atto delle denunce, l’imputato ammetteva sin da subito “di avere allestito io le due dichiarazioni del 24 aprile 2012 su carta dell’Ufficio esecuzioni di Lugano. Anche in questo caso mia moglie non centra nulla. Ammetto pure di avere falsificato la Decisione di tassazione del 06 luglio 2011. ADR che anche in questo caso ho effettuato la fotocopia dei documenti e ho fatto le correzioni aggiungendo i dati personali e per quanto riguarda la decisione di tassazione aggiungendo la cifra 1 modificando il reddito da 48'200.-- a 148'200.-- franchi. ADR di avere falsificato questi documenti per avere un alloggio”. Prendeva atto della pretesa vantata da ACPR 21 ed affermava di aver pagato due sole mensilità e di non aver poi più pagato nulla, in quanto non aveva i mezzi per farlo (VI 23.01.2014 pagg. 7-8).

Al dibattimento l’imputato ha dichiarato che “ammetto questi fatti, ho falsificato io le due dichiarazioni dell’UE e la decisione di tassazione per ottenere l’appartamento che altrimenti non mi sarebbe stato dato, visti i miei debiti. Mi scuso con il signor ACPR 21, qui presente. Ammetto di dovere l’importo indicato nell’atto d’accusa per il pagamento delle pigioni” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

                            2.3.3.   In data 10 giugno 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano inoltrava al Ministero Pubblico denuncia penale nei confronti dei coniugi IM 1 per titolo di falsità in documenti (AI 1 inc. 2013.5107).

Per gli stessi fatti in data 13 giugno 2013 ACPR 18 presentava denuncia al Ministero Pubblico nei confronti di IM 1 e __________ per titolo di truffa, falsità in documenti e falsità in certificati, in quanto per ottenere la locazione di un’abitazione di sua proprietà a __________, come aveva poi scoperto, l’imputato le aveva fatto pervenire due false dichiarazioni del 10 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, oltre a un bollettino di versamento relativo al pagamento della prima pigione, ugualmente falso. Il contratto era stato sottoscritto in data 25 maggio 2013 (AI 1 inc. 2013.5235).

Dopo averlo inizialmente negato (VI 13.06.2013), in inchiesta l’imputato ha per finire riconosciuto di aver falsificato i due estratti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano “per poter sottoscrivere il contratto di locazione con i signori ACPR 18” (VI 23.01.2014 pag. 9). Analogamente, dopo averlo inizialmente negato (VI 23.01.2014), ha ammesso (VI 14.03.2014) di avere falsificato la decisione di tassazione 31.10.2012 prodotta dal patrocinatore dei coniugi ACPR 18 in occasione del verbale del 23 gennaio 2014.

Al dibattimento l’imputato ha confermato “di aver falsificato i due attestati UE e anche la copia della decisione di tassazione”, mentre che ha negato di aver falsificato la ricevuta postale di pagamento del 27 maggio 2013, precisando che “io ho sempre pagato l’affitto, ma mi tornava indietro, la banca __________ respingeva i pagamenti delle pigioni. Io ogni mese puntuale pagavo l’affitto. I signori ACPR 18 ACPR 19 non potevano prendere questi soldi perché altrimenti avrebbero convalidato il contratto, di cui invece avevano chiesto l’annullamento”.

A domanda del Procuratore pubblico dichiarava di non aver “prodotto la documentazione che comprova questi pagamenti che ho tentato di effettuare, le prove sono andate tutte distrutte nel deposito della __________ e __________. Sono io che avevo messo i miei effetti personali alla __________ e __________, ma non so che fine abbiano fatto”. Al riguardo il suo difensore ha fatto presente che “la sorella del signor IM 1 si era informata presso la __________ e __________ e le avevano riferito che non avendo pagato il deposito, era stato tutto distrutto” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

                            2.3.4.   Sulla base di tutte queste risultanze e ritenuto che l’imputato ha ammesso di aver ottenuto in locazione le abitazioni di cui sopra grazie alla produzione di falsi documenti, consapevole che altrimenti non avrebbe ottenuto i contratti di locazione, la Corte ha confermato l’imputazione di ripetuta truffa di cui ai punti 1.4, 1.6 e 1.7 dell’atto d’accusa 58/2014.

In merito alla connessa imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 dell’atto d’accusa 58/2014, per la maggior parte ammessa da IM 1, per i documenti che l’imputato non ha riconosciuto di aver falsificato la Corte ha ritenuto, oltre al fatto che la falsificazione di documenti rientrava nel modus operandi di IM 1, che detti documenti riguardavano sempre il rapporto di locazione in essere e che non vi era quindi in concreto nessun’altra persona al mondo interessata a falsificarli, se non l’imputato. Pertanto, ha confermato integralmente anche i punti 2.2, 2.3 e 2.4 dell’atto d’accusa 58/2014.

                               2.4.   Altri reati in danno dei coniugi ACPR 18ACPR 19

                            2.4.1.   Giova premettere che con decisione della Pretura del Distretto di Lugano del 29 luglio 2013, l’imputato è stato sfrattato dall’abitazione di proprietà dei coniugi ACPR 18 e ACPR 19 che occupava con la famiglia a __________. IM 1 ha impugnato la decisione di sfratto al Tribunale d’appello e successivamente è ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale d’appello.

Con decreto del 23 ottobre 2013 il Tribunale federale aveva comunicato a IM 1 che al ricorso da lui presentato contro la decisione 29 luglio 2013 del Tribunale d’appello non era concesso effetto sospensivo “il ricorso apparendo votato all’insuccesso” (AI 16 incarto 2013.5235). L’imputato nel frattempo aveva continuato ad occupare l’abitazione dei coniugi ACPR 18 ACPR 19 fino al 18 novembre 2013, data in cui ha lasciato fisicamente i locali (cfr. VI ACPR 19 13.01.2014; VI IM 1 quale PIF del 10.12.2013).

In data 10 ottobre 2013 i coniugi ACPR 18 e ACPR 19 inoltravano denuncia al Ministero Pubblico nei confronti di IM 1 - “occupante abusivo del nostro appartamento sito a __________” - per i titoli di “minaccia di aggressione con spranga di ferro”, “scasso porte locale tecnico, int + est” e per “ogni altro reato che il Procuratore Pubblico dovesse ravvisare nell’agire del denunciato” (AI 1 inc. 2013.9378).

ACPR 18 esponeva che il 28 settembre 2013 si era recata con il marito nella sua proprietà a __________, in via __________, per portare alcuni oggetti nel monolocale sito a pianterreno e per verificare lo stato del locale tecnico, precisando che IM 1 “non ha accesso ai suddetti locali in quanto non dispone delle chiavi, ed è sotto sfratto dal 29.7.2013 (…)”. Mentre con il marito si trovavano all’interno del locale tecnico, “sentiamo urlare il IM 1 che ci minaccia di “spaccarci la testa”, infatti si presenta all’entrata del locale con una spranga di ferro nelle mani, ma quando si rende conto che siamo al telefono con la polizia e stiamo descrivendo loro la minaccia di aggressione in corso, se ne torna in casa sempre inveendo contro di noi. Dopo circa 15 minuti interviene la pattuglia (Ag. __________) che constata lo stato di aggressività del soggetto”.

Esponeva inoltre che:

" 30.09.2013: la sera prima (29.9.2013) mio marito riceve un sms dal IM 1 in cui dice “che i pompieri erano intervenuti nel locale tecnico per fumi, sfondando la porta”. Verifichiamo telefonicamente con la polizia: nessun intervento del 118 nella nostra proprietà. Il giorno seguente (30.9.2013) nel pomeriggio accompagnati da una pattuglia di polizia (Ag. __________) ci rechiamo a controllare lo stato del locale tecnico e constatiamo che la porte interna (che dal locale tecnico accede alla lavanderia dell’appartamento al piano superiore) è stata scassinata.”

(cfr. denuncia 10.10.2013)

Sentita a verbale il 13 gennaio 2014, ACPR 18 confermava in sostanza la denuncia e spiegava che di fronte alla minaccia di IM 1 si era “spaventata” e aveva chiamato la Polizia in quanto “avevo paura per la nostra incolumità” (VI 13.01.2014).

Analogamente, ACPR 19 confermava a sua volta la denuncia e riferiva di essere ancora in possesso dell’sms ricevuto da IM 1 il 29 settembre 2013 alle ore 15.47.

ACPR 19 spiegava che IM 1 il 18 novembre 2013 aveva lasciato fisicamente i locali occupati senza diritto a seguito dello sfratto (VI 13.01.2014).

                            2.4.2.   IM 1, interrogato il 15 gennaio 2014, dichiarava di non ricordarsi di aver detto ai coniugi ACPR 18 ACPR 19 “vi spaccio la testa”; negava di aver inviato a ACPR 19 l’sms del 29 settembre 2013 ed affermava che non c’era nessuno scasso alla porta interna che dal locale tecnico accedeva alla lavanderia (VI 15.01.2014).

Nel successivo verbale del 23 gennaio 2014 dichiarava di non accettare le accuse formulate nei suoi confronti dai coniugi ACPR 18 ACPR 19 “in particolare quella di violazione di domicilio di cui mi ha informato oggi l’interrogante. Ribadisco quanto dichiarato alla polizia nel corso dell’interrogatorio del 15.01.2014”. Contestava infine la pretesa pecuniaria avanzata dai coniugi ACPR 18 e ACPR 19 per i danneggiamenti alla loro proprietà.

Anche nel verbale finale del 14 marzo 2014, IM 1 ribadiva di non ricordarsi “se ho proferito quella frase nei confronti dei signori ACPR 18 ACPR 19, ma ribadisco che li ho trovati in casa. (…). ADR che se ho effettivamente detto quella frase ai signori ACPR 18 ACPR 19 mi scuso”. Contestava di aver “danneggiato quella porta. Io potevo accedere a tutti i locali tranne l’appartamento in costruzione al piano inferiore. La porta menzionata dai querelanti non era chiusa a chiave. ADR che non sono stato io a mandare il messaggio SMS indicato in precedenza. Non so chi l’abbia fatto”.

In merito alla violazione di domicilio, precisava che “dopo aver ricevuto la decisione del Pretore ho fatto ricorso in appello, il quale aveva fissato un altro termine e aveva sospeso l’esecutività della prima decisione. Contro la decisione negativa del Tribunale d’Appello ho ricorso al Tribunale Federale e quindi mi sono attenuto ai termini fissate in queste decisioni. Quando è intervenuta la Polizia ho sgomberato l’appartamento”.

                            2.4.3.   Al dibattimento l’imputato non ha escluso di aver minacciato i coniugi ACPR 18 e ACPR 19 dicendo loro “vi spacco la testa”. Ha contestato il danneggiamento dichiarando che “io avevo le chiavi di tutto lo stabile perché mi era stata consegnata tutta la casa, inoltre di sotto non c’era neanche la serratura. Si trattava di una casa unifamiliare. I ACPR 18 ACPR 19 sono venuti a smontare l’impianto che riscaldava l’acqua” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V.DIB).

Quando in aula gli è stato fatto prendere atto dell’sms trasmesso dall’avv. RAAP 5 alla Corte (doc. TPC 61) - dal quale risultava chiaramente essere stato inviato dall’utenza in suo uso - IM 1 ha dichiarato:

" Ho scritto io questo sms perché avevano staccato l’acqua calda, avevano tolto dei pezzi e l’impianto non funzionava più. Dopo questo i signori ACPR 18 ACPR 19 avevano messo una serratura e io non potevo più entrare.

All’imputato vengono mostrate le fotografie del danneggiamento alla porta trasmesse dall’avv. RAAP 5.

ADR: Io non ho forzato la porta come si vede da queste immagini. Si tratta di una porta di cantiere. Sotto c’erano ancora i lavori.

ADR: Io ho scritto questo sms perché non c’era più l’acqua calda, l’ho scritto per farli reagire. Confermo che i pompieri non c’erano, era per far arrivare i signori ACPR 18 ACPR 19 perché non avevamo più acqua calda, non potevamo nemmeno lavarci. Preciso che il locale tecnico non era sotto chiave. Io non avevo la chiave esterna per accedere al locale tecnico, mentre la porta interna non era chiusa a chiave, era una porta da cantiere.”

(VI imputato pag. 6, all. 1 al V. DIB)

Per contro l’imputato in aula ha ammesso il reato di violazione di domicilio (VI imputato pag. 6, all. 1 al V. DIB).

                            2.4.4.   La Corte ha confermato l’imputazione di minaccia nei confronti dei coniugi ACPR 18 e ACPR 19 di cui al punto 4 dell’atto d’accusa 58/2014. Da un lato ha considerato il contesto dei rapporti senz’altro tesi tra le parti e la credibilità di quanto asserito dai denuncianti che conformemente al timore loro incusso da IM 1, hanno allertato la Polizia che è poi giunta sul posto (cfr. rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 28.11.2013, AI 5 inc. 2013.9378). Dall’altro lato, la Corte ha considerato che lo stesso IM 1 aveva dichiarato in inchiesta di non ricordare di aver detto ai coniugi ACPR 18 e ACPR 19 “vi spacco la testa” e in aula, facendo un ulteriore passo in avanti, non ha escluso di averli minacciati. Inoltre, l’imputato ha anche riconosciuto in aula la pretesa di risarcimento per le spese mediche e sostegno psicologico relative alle conseguenze di tale minaccia.

Anche l’imputazione di danneggiamento della porta del locale tecnico di cui al punto 5 dell’atto d’accusa 58/2014 è stata confermata.

In aula l’imputato ha ammesso di aver inviato ai ACPR 18ACPR 19, il 29 settembre 2013, l’sms con il testo “è urgente ci sono i pompieri nel vostro locale c’è qualcosa che sta bruciando, urge vostro intervento immediatamente o buttano giù la porta”, continuando però a contestare di aver danneggiato la porta, sostenendo che il locale tecnico non era sotto chiave.

La Corte ha ritenuto che il dire di IM 1 è contraddetto dal fatto che se la porta non fosse stata chiusa a chiave, mal si spiega il contenuto del suo sms, in cui sostiene che la porta doveva essere buttata giù, ed inoltre che l’imputato stesso ha dichiarato in aula che dopo che i ACPR 18ACPR 19 avevano staccato l’acqua calda, avevano messo una serratura e lui non poteva più entrare. La Corte ha quindi ritenuto che IM 1 ha mentito sul fatto che la porta del locale tecnico non fosse chiusa a chiave e sulla base di tutti questi elementi, univoci e convergenti, ha concluso ritenendolo autore del danneggiamento.

Non occorre spendere molte parole per dire che anche l’imputazione di violazione di domicilio (punto 6 dell’atto d’accusa 58/2014), del resto riconosciuta dallo stesso imputato in aula, è stata confermata. È incontestato che IM 1 si è trattenuto nell’abitazione dei coniugi ACPR 18 e ACPR 19 nel periodo 23 ottobre - 18 novembre 2013 nonostante il Tribunale federale con decreto del 23 ottobre 2013 gli abbia comunicato - chiaramente, contrariamente all’avviso della difesa - che al ricorso contro il decreto di sfratto non era stato concesso effetto sospensivo in quanto il ricorso appariva votato all’insuccesso e ritenuto le dichiarazioni dello stesso IM 1 di aver liberato l’abitazione solo il 18 novembre 2013.

                               2.5.   Diffamazione in danno di ACPR 22 e ACPR 23

                            2.5.1.   In data 18 marzo 2013 ACPR 22 e ACPR 23 inoltravano una denuncia penale nei confronti di IM 1 per titolo di truffa, avendo incaricato lo stesso dell’allestimento di un sito per la loro società, versando un acconto di fr. 3'250.-, senza tuttavia mai ricevere il prodotto commissionato (doc. TPC 17).

                            2.5.2.   In data 27 aprile 2013 ACPR 22 e ACPR 23 inoltravano un’ulteriore denuncia contro l’imputato per titolo di “calunnia e diffamazione aggravate” (AI 1 inc. 2013.3833). I denuncianti esponevano che:

" In data 25 aprile 2013, alle ore 12:41, io sottoscritto ACPR 22 ricevevo un messaggio contenente l’avviso della presenza di diffamazioni e calunnie (in allegato) a danno mio e del sig. ACPR 23 nella pagina home del sito “__________”. Facilmente trovabile digitandone il nome nella barra di ricerca in Google.

Controllando immediatamente di persona, riscontravamo l’effettiva presenza delle suddette, con gravi ripercussioni sulle nostre persone (…).”

(AI 1 inc. 2013.3833)

I denuncianti allegavano all’esposto penale una stampata della pagina home del sito __________ del 26 aprile 2013 che riportava testualmente:

" Server bloccato!

I morti di fame ACPR 22 e ACPR 23, che dovevano essere i proprietari/gestori di questo sito, si sono mangiati i soldi che servivano a pagare la costruzione e la gestione dello stesso. Ora non avendo un becco di un quattrino e, non riuscendo a pagare chi ha lavorato, pretendono di esserne i proprietari (hanno firmato un’offerta, dove è specificato che il passaggio di proprietà sarebbe avvenuto a saldo delle fatture). Hanno avuto la faccia di tolla di denunciare chi HA FATTO IL LAVORO PER TRUFFA. Poveri morti di fame.

Ritengo che con ben 700 siti internet all’attivo, gestiti e costruiti in questi anni, mai nessun cliente è rimasto insoddisfatto del mio operato, ma anzi il contrario.

Grazie.

__________”.

                            2.5.3.   La Pubblica accusa, con decisione del 13 maggio 2013 decretava il non luogo a procedere per la denuncia di truffa del 18 marzo 2013, ritenendo che “i fatti segnalati sono esclusivamente di natura civile” (cfr. decreto di NLP del 13.05.2013, doc. TPC 17).

                            2.5.4.   In data 13 giugno 2013 IM 1 veniva interrogato in merito alla denuncia del 27 aprile 2013 e riconosceva “che sono stato io a scrivere le frasi riportate sulla pagina home del sito on-line __________”, precisando che “a mio parere non ho però scritto nulla di calunnioso e diffamatorio nei loro confronti”. In particolare, IM 1 riconosceva di aver inserito i seguenti commenti nella pagina home del sito:

" Server bloccato!

Il 18 marzo 2013

I signori ACPR 22 e ACPR 23, che dovevano essere i proprietari/gestori di questo sito, si sono sperperati i soldi che servivano a pagare la costruzione, la gestione e la manutenzione dello stesso. Ora non avendo un becco di un quattrino e, non riuscendo a pagare chi ha lavorato, pretendono di esserne i proprietari (hanno firmato un’offerta, dove è specificato che il passaggio di propietà sarebbe avvenuto a saldo delle fatture) cosa mai avvenuta. Hanno avuto la faccia tosta di denunciare chi HA FATTO IL LAVORO PER TRUFFA.

Ritengo che con ben 700 siti internet all’attivo, gestiti e costruiti in questi anni, mai nessun cliente è rimasto insoddisfatto del mio operato, ma anzi il contrario.

Grazie

__________

Aggiornamento del 14 maggio 2013

Con lettera raccomandata oggi il Procuratore Pubblico __________ del Ministero Pubblico di Lugano mi ha inoltrato (sicuramente anche agli individui sopra citati) un decreto di non luogo a procedere, dandomi pienamente ragione. Ora in sede civile italiana e svizzera farÃ2 causa a questi due.

Persone che non hanno soldi e pretendono lavori da specialisti a gratis è meglio che spariscono dalla circolazione, perchè il commercio non ha bisogno di gentaglia simile.

Grazie

__________

Aggiornamento del 28 maggio 2013

Oggi mio malgrado, ricevo una telefonata dalla Polizia Cantonale, dove sempre le persone sopra citate hanno ridenunciato il sottoscritto per diffamazione ecc…, su quanto sopra riportato. Mi chiedo se lo Stato italiano non possa trovare loro un LAVORO PER PAGARMI QUANTO DOVUTO. Anzi dovrÃ2 ancora spendere del mio tempo per andare a fare un rapporto di Polizia. E se dovessi venire incriminato per diffamazione o altro, malgrado sia stato anche confermato dal precedente decreto di non luogo a procedere che questi mi sono DEBITORI, con rispettiva cancellazione del sito, sarà mia premura crearne immediatamente altri in altre Nazioni anche extra Europee, con rispettiva indicizzazione in Google e altri motori di ricerca, dopo voglio vedere come faranno a cancellarli.

E ribadisco che Persone che non hanno soldi e pretendono lavori da specialisti a gratis è meglio che spariscano dalla circolazione, perchè il commercio non ha bisogno di gentaglia simile.

Grazie

__________”.

(all. A al VI 13.06.2013)

IM 1 spiegava che “quando ho ricevuto il decreto di non luogo a procedere sono nuovamente entrato nella pagina home del sito __________ ed ho effettuato un aggiornamento. In pratica ho aggiunto un altro testo, sempre da me scritto, dove ho scritto la sentenza del Procuratore Pubblico __________ in merito alla denuncia inoltrata nei miei confronti dai signori ACPR 22 e ACPR 23. Inoltre ho continuato ad esprimere le mie considerazioni sui signori ACPR 22 ed ACPR 23. Il 28.05.2013 sono nuovamente entrato nella pagina home del sito __________ ed ho effettuato un nuovo aggiornamento. Questa volta ho aggiunto un altro testo dove affermavo di essere stato contattato dalla Polizia Cantonale in merito ad una nuova denuncia inoltrata nei miei confronti dai signori ACPR 22 ed ACPR 23. Ho quindi scritto che, se dovessi essere incriminato per diffamazione o altro, sarà mia premura creare altri siti simili. Inoltre ho continuato ad esprimere le mie considerazioni sui signori ACPR 22 ed ACPR 23. Ammetto di aver scritto queste frasi nei confronti di ACPR 22 ed ACPR 23, a mio parere non sono però presenti frasi calunniose e diffamatorie” (VI 13.06.2013).

Quando l’agente interrogante gli ha fatto prendere atto “che nella denuncia inoltrata dai signori ACPR 22 e ACPR 23 era allegata una stampa della pagina home del sito internet __________ datata 26.04.2013. Nel testo lei definiva i signori ACPR 22 e ACPR 23 “morti di fame”. Nelle settimane seguenti sono stati effettuati degli aggiornamenti, datati 14.05.2013 e 28.05.2013. In questi aggiornamenti è stato parzialmente cambiato il testo iniziale, difatti la frase “I morti di fame ACPR 22 e ACPR 23” è diventata “I signori ACPR 22 e ACPR 23””, l’imputato dichiarava di non essere stato lui a fare questa modifica del testo iniziale (VI 13.06.2013 pag. 4).

Il 23 gennaio 2014 IM 1 dichiarava al PP di confermare quanto dichiarato in Polizia il 13 giugno 2013 e ribadiva “di non avere scritto io la frase “i morti di fame ACPR 22 e ACPR 23”. Saranno stati loro che hanno effettuato le modifiche per poi inoltrare la querela nei miei confronti” (VI PP 23.01.2014 pag. 9).

Anche al dibattimento IM 1 ha mantenuto la stessa versione:

" Non ammetto questi fatti. Avevo scritto la procedura che era stata intrapresa ma non ho mai scritto “morti di fame”. Ho invece scritto che non mi avevano pagato per i miei lavori. Quando ho visto che loro non mi pagavano tutto quello che mi dovevano pagare, ho bloccato il sito e ho scritto che non mi avevano pagato. Oltre a me, anche loro potevano modificare il sito. Io avevo bloccato il sito ma loro avevano le password. Io ho bloccato il sito quanto ho scritto il terzo paragrafo, quindi il 28.05.2013.”

(VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB)

                            2.5.5.   Nonostante la negazione dell’imputato, la Corte ha confermato l’imputazione di diffamazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa 58/2014. In effetti, la versione di __________ che siano stati i denuncianti ad inserire la dicitura “morti di fame” appare del tutto illogica, nella misura in cui se davvero gli stessi avessero avuto accesso al sito con la possibilità di modificarne il contenuto, avrebbero certamente cancellato il testo diffamatorio pubblicato, dal momento che il sito era visibile a tutti e non era certamente una buona pubblicità.

L’espressione “morti di fame” si inserisce invece in modo del tutto coerente all’interno della fattispecie diffamatoria che IM 1 riconosce di aver scritto nel sito come pure si allinea allo stato d’animo di IM 1, che era arrabbiato - come ha affermato - per non essere stato pagato per il lavoro eseguito e per le denuncia di truffa che ACPR 22 e ACPR 23 avevano inoltrato nei suoi confronti.

                               2.6.   Furto in danno di ACPR 4

                            2.6.1.   Come risulta dal rapporto di arresto provvisorio, in data 14 maggio 2014 IM 1 veniva sorpreso dalla Polizia all’interno dell’appartamento degli ex suoceri __________, che si trovavano all’estero:

" In data odierna alle ore 0140 venivamo chiamati ad intervenire presso il numero civico __________ di Via __________ a __________ per dei rumori sospetti.

Giunti al terzo piano, notavamo lo scasso alla porta d’accesso dell’appartamento nr. __________ di proprietà ACPR 4.

Una volta all’interno dell’appartamento notavamo la luce della camera da letto accesa, con la porta socchiusa. All’intimazione di Polizia il rubricato usciva con le mani in alto dichiarando la sua colpevolezza.”

(AI 1 inc. 2014.4528)

Sulla sua persona, la Polizia rinveniva tre cacciavite, una chiave a pappagallo, un pacchetto di sigarette con l’accendino, il suo borsellino contenente spiccioli (nella tasca posteriore destra dei pantaloni), il cilindro della porta d’entrata dell’appartamento degli ex suoceri __________ (nella tasca anteriore destra dei pantaloni), il suo telefonino, un paio di guanti in plastica verde (sulle sue mani) e fr. 1'150.- (una banconota da fr. 1'000.-, una banconota da fr. 500.- e una banconota da fr. 50.-).

Tradotto in centrale e interrogato alle ore 03.15, IM 1 ammetteva di essersi indebitamente introdotto nell’appartamento degli ex suoceri:

" Ieri sera, alle ore 20:15 ca. ho cenato al ristorante pizzeria “__________” a __________. Finito cena sono ritornato alla mia abitazione, mi sono sdraiato a letto, ho svolto dei lavori d’ufficio, per poi guardarmi un po’ di televisione.

Proprio mentre stavo guardando la TV ho pensato e ripensato di fare un dispetto ai miei ex suoceri. Loro vivono a __________ in Via __________ nell’appartamento sito al terzo piano.

Da solo ho pensato a come fare e a prendere il coraggio di recarmi sul posto per poi perpetrare un atto vandalico.

Una volta che mi sono convinto, sono sceso in auto, e mi sono recato a __________.

All’interno del baule della mia auto vi è una cassetta per gli attrezzi. Da questa ho preso tre cacciaviti piatti, una chiave a pappagallo e un paio di guanti di plastica di colore verde.

Dopo avere parcheggiato l’auto sono salito con tutti gli oggetti in mano. Giunto davanti alla porta d’entrata ho prima suonato il campanello per assicurarmi che non vi fosse nessuno al suo interno. Poi ho iniziato a forzare la porta all’altezza della serratura.

Alcuni minuti più tardi riuscivo a guadagnare l’accesso all’appartamento. Appena sono riuscito ad entrare sono andato in sala, ma una volta aperto il mobilio vedevo solamente piatti e bicchieri. Mi sono quindi spostato nella camera da letto dove ho aperto l’armadio tutti gli armadi che ho trovato ed ho iniziato a prendere e gettare tutto quanto vi era al loro interno. Di fatti, ho gettato sia i vestiti che un paio di scatolette che dessero l’impressione di esser scatolette per gioielli.

Nel momento in cui mi trovavo ancora a fare disordine all’interno della camera da letto sono giunti gli agenti.”

(VI 14.05.2014 ore 03.15 pag. 3)

IM 1 spiegava di aver così agito “perché i miei suoceri sono in parte responsabili per la separazione che ho avuto con mia moglie in Novembre 2013. Da allora posso vedere i miei figlio 2 ½ ore alla settimana, questo avviene la Domenica. Infatti, li vedono più loro che io” (VI 14.05.2014 ore 03.15 pag. 3).

In merito alle banconote trovate sulla sua persona, IM 1 dichiarava che erano di sua proprietà, precisando che “è mia abitudine avere una somma ragguardevole nella tasca in quanto compro sempre materiale da lavoro durante il giorno (per esempio cose d’informatica, elettrica ed elettronica, pranzi e cene). Infatti, questa mattina avevo in tasca ca. 2'000.-”. Ha aggiunto che “io mi accollo le responsabilità per i reati di Violazione di domicilio e danneggiamento, ma non ho rubato nulla e non era mia intenzione di rubare nulla. Io volevo solo fare un atto di vandalismo” (VI 14.05.2014 ore 03.15 pag. 5).

Al termine dell’interrogatorio, IM 1 veniva arrestato e tradotto presso il Carcere giudiziario La Farera.

La mattina seguente IM 1 veniva nuovamente interrogato e ribadiva la stessa versione dei fatti resa nel corso della notte. Ripeteva quindi che il denaro di cui era stato trovato in possesso era di sua proprietà, precisando che “ieri mattina mi ricordo di essere uscito di casa con una somma di circa CHF 2000.-. È mia abitudine andare in giro con una cifra simile in tasca. Infatti ieri mattina avevo comperato una stampante laser per un mio cliente, e quindi dei CHF 2000.- iniziale ne avevo spesi circa CHF 700.-. Poi ho avuto delle altre piccole spese, per esempio il pasto e quindi mi era rimasta in tasca la cifra che poi è stata trovata” (VI 14.05.2014

72.2015.29 — Ticino Tribunale penale cantonale 24.08.2015 72.2015.29 — Swissrulings