Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 06.11.2014 72.2014.86

6 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·680 parole·~3 min·2

Riassunto

Procedura abbreviata. Grave infrazione alle norme della circolazione stradale ripetuta per eccesso di velocità

Testo integrale

Incarto n. 72.2014.86

Lugano, 6 novembre 2014 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Blenio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1

imputato, a norma dell’atto d'accusa 75/2014 del 31.7.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione, ripetuta

per avere,

in data 07 aprile 2014, alle ore 06:48 – 06:49, ad __________, in località __________ – __________, __________ e __________, sui tratti corrispondenti alla coordinate __________, in direzione Nord,

violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio,

per avere circolato sul tratto stradale sopra citato, alla guida del motoveicolo Honda __________ targato __________, intestata all’imputato, alla velocità dichiarata di almeno 160 Km/h sul tratto __________ – __________ malgrado il vigente limite di 80 Km/h, rispettivamente alla velocità rilevata di 96 Km/h (velocità misurata di 102 Km/h meno 6 Km/h di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, rispettivamente alla velocità rilevata di 137 Km/h (velocità rilevata di 145 km/h meno 8 Km/h di tolleranza) sul tratto _________________ malgrado il vigente limite di 60 Km/h, superando quindi, in particolare nei tratti __________ – __________ e __________, di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;

reato previsto dall’art. 90 cpv.2, 3 e 4 lett. c LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 mesi;

l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 3.   Ordina il dissequestro a favore di IM 1 del motoveicolo Honda __________.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:20.

Evase le seguenti

questioni:                       Con l’accordo delle parti, alle proposte dell’atto d’accusa viene aggiunto il seguente punto:

                                   4.   È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1 in relazione al procedimento penale di cui all’atto d’accusa 75/2014 del 31 luglio 2014. Di conseguenza, la nota d’onorario 2 giugno 2014 dell’avv. DUF 1 è a carico del condannato.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 75/2014 del 31 luglio 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente aggiunta alle proposte dell’atto d’accusa:

“4.     È ordinata la revoca della difesa d’ufficio di IM 1 in relazione al procedimento penale di cui all’atto d’accusa 75/2014 del 31 luglio 2014. Di conseguenza, la nota d’onorario 2 giugno 2014 dell’avv. DUF 1 è a carico del condannato.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:           

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.-fr.           765.--

                                                             ===========

72.2014.86 — Ticino Tribunale penale cantonale 06.11.2014 72.2014.86 — Swissrulings