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Ticino Tribunale penale cantonale 17.01.2014 72.2014.6

17 gennaio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·664 parole·~3 min·3

Riassunto

Infrazione alla LF stupefacenti, per avere trasportato 6 ovuli di cocaina dal peso lordo di 147.4 grammi, al netto: 111.03 grammi con un grado di purezza del 36%, agendo quale body-packer, cittadino straniero condannato anche per entrata illegale (infrazione alla LF stranieri)

Testo integrale

Incarto n. 72.2014.6

Lugano, 17 gennaio 2014/rb

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale        Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 26.11.2013 al 2.1.2014 (38 giorni) posto poi in esecuzione anticipata della pena dal 3.1.2014

imputato, a norma dell'atto d'accusa 7/2014 dell'8.1.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, trasportato, importato e fatto transitare stupefacenti,

e meglio per avere,

per conto di tale “__________” da lui incontrato a __________, accettato, dietro la promessa di compenso di Euro 2'000.00, di fungere da body-packer per trasportare a __________ 6 ovuli di cocaina del peso lordo di 147,4 grammi (al netto: 111,03 grammi con un grado di purezza del 36%) che avrebbe poi riconsegnato al “__________” alla stazione di __________ dopo esservi giunto in treno da __________ ed averli evacuati. Disegno delittuoso poi sfumato a seguito della sua intercettazione alla frontiera stradale di __________, ed al susseguente suo arresto;

fatti avvenuti: a __________ il 26 novembre 2013;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup.;

                                   2.   entrata illegale

per essere entrato in __________ il 26 novembre 2013 dal valico stradale di __________, privo dei documenti di legittimazione validi per il passaggio del confine, siccome in possesso solo di un permesso di soggiorno e di viaggio _________, e di una carta d’identità ________ non valida per l’espatrio;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua inglese, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 09:20.

Il PP propone una pena detentiva di 10 mesi sospesa con la condizionale per un periodo di prova di tre anni. La difesa acconsente a tale proposta.

Le parti rinunciano dunque alla fase di discussione.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 LStup; 115 LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, trasportato, importato e fatto transitare stupefacenti, e meglio

per avere il 26 novembre 2013 funto da body-packer e trasportato 6 ovuli di cocaina dal peso lordo di 147.4 grammi (al netto: 111.03 grammi con un grado di purezza del 36%) con l’intento di giungere a __________ in treno da __________ per consegnarli a tale “__________”, non riuscendovi in quanto intercettato e arrestato alla frontiera stradale di __________;

                               1.2.   entrata illegale

per essere entrato in __________ il 26 novembre 2013 dal valico stradale di __________, privo dei documenti di legittimazione validi per il passaggio del confine, siccome in possesso solo di un permesso di soggiorno e di viaggio ________ e di una carta d’identità ________ non valida per l’espatrio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'407.05

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.              71.70

                                                             fr.        1'978.75

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