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Ticino Tribunale penale cantonale 10.12.2015 72.2014.139

10 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·718 parole·~4 min·2

Riassunto

Grave infrazione alle norme della circolazione

Testo integrale

Incarto n. 72.2014.139

Mendrisio, 10 dicembre 2015 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 e domiciliato a  rappresentato da DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 234/2014 dell'11 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo Ducati targato __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura;

fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, l’11.06.2014;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti imputati sono pacifici e per costante giurisprudenza del TF configurano una grave violazione alle norme della circolazione. Chiede quindi la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 75 aliquote da fr. 190.-- cadauna, rimettendosi al giudizio della Corte in merito alla concessione della sospensione condizionale. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 17.09.2012, avendo l’imputato delinquito in pieno periodo di prova;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza che al momento della manovra imputata il traffico era scarsissimo, che il suo patrocinato non sarebbe rientrato sulla corsia di sinistra dopo il sorpasso se non vi fosse stato il blocco di polizia e che il conducente della vettura sorpassata nemmeno si è accorto della manovra, per cui in concreto non si è trattato di una manovra pericolosa, come riportato anche dagli agenti di polizia nel loro rapporto. Facendo riferimento alla dottrina, che critica la schematizzazione del TF in materia, chiede quindi la derubrica in infrazione lieve alle norme della circolazione, mettendo anche in rilievo le pesanti conseguenze amministrative che la condanna per infrazione grave avrebbe per il suo assistito. Postula pertanto una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa e la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      34, 40, 42, 44, 46, 47 CP;

26 cpv. 1, 35, 90 cpv. 2 LCStr; 10 cpv. 1 ONC;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

l’11 giugno 2014, a __________, sull’autostrada A2, circolando con il motoveicolo Ducati targato __________, effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura,

e meglio come descritto nel decreto d’accusa 234/2014.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 14'250.--, corrispondenti a 75 aliquote giornaliere di fr. 190.-- cadauna;

                               2.2.   alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 190.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 17 settembre 2012.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:           

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             83.75

                                                             fr.        1'783.75

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