Incarto n. 72.2014.106
Lugano, 29 settembre 2014 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Luisa Delmuè, segretaria
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1, __________
in carcerazione preventiva dal 24.06.2014 al 31.08.2014 (69 giorni) in anticipata esecuzione della pena dall'01.09.2014
imputato, a norma dell'atto d'accusa 90/2014 del 09.09.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo che sapeva tale da mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone;
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo dicembre 2013 sino al 24 giugno 2014,
- a __________ e altre imprecisate località,
alienato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 340 grammi di eroina ad acquirenti locali,
- a __________, in data 24 giugno 2014, detenuto 96.16 grammi di eroina (purezza del 24%±3.5), di cui metà destinata al proprio consumo e l’altra metà destinata all’alienazione a terzi,
stupefacente sequestrato al momento del fermo;
- a __________, nel corso del mese di giugno 2014 detenuto grammi 40 di eroina,stupefacente poi gettato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LS.
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a __________ e altre località
da dicembre 2013 al 24.06.2014 personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 310 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19a LS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 20 mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 69 (sessantanove) giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. Allo Stato è riconosciuto a titolo di devoluzione ai sensi dell’art. 71 CP, l’importo di CHF 60.--.
5. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 6. Ordina la confisca di un contenitore (doppio fondo) Puncture Seal (reperto 34528) e pezzi di carta bianca da cucina (reperto 34529): (art. 69 o 70 CP).
7. Ordina la confisca e la distruzione di 96,16 grammi di eroina (reperto SAD 2014/7546) (art. 69 cpv. 2 CP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:32 alle ore 15:50.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
12, 42, 47, 49, 69 CPS;
19 cpv. 2 e 19a LStup; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 90/2014 del 9.9.2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 5’630.-spese Fr. 246.--
IVA Fr. 0.-totale Fr. 5'876.--
§ La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP).
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 5'876.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'870.80
Multa fr. 100.--
Devoluzione fr. 60.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 75.-fr. 3'605.80
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