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Ticino Tribunale penale cantonale 24.07.2013 72.2013.7

24 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·821 parole·~4 min·2

Riassunto

Infrazione alla LF sugli stupefacenti (in parte in complicità) (art. 19 cpv. 1 let. b,c e g LS)

Testo integrale

Incarto n. 72.2013.7

Lugano, 24 luglio 2013/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 e domiciliato a   

imputato a norma dell'atto d'accusa 6/2013 del 28.01.2013, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti (in parte in complicità)

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre/dicembre 2011 – maggio 2012, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, alienato un quantitativo di 150 grammi di cocaina, nonché fatto preparativi con i fratelli __________ per l’acquisto e il trasporto dalla Svizzera __________ al __________ di un imprecisato quantitativo di cocaina, e pure aiutato i fratelli __________ al trasporto di un imprecisato quantitativo di cocaina;

segnatamente,

                               1.1.   nel periodo suindicato, a __________ e __________, alienato a persone conosciute e ad una persona non identificata un quantitativo di 150 grammi di cocaina, sostanza stupefacente venduta a CHF 70.00 o 100.00 il grammo e da lui acquistata a CHF 50.00 il grammo, in parte proveniente da tale __________ ed in parte proveniente dai fratelli __________;

                               1.2.   nel mese di maggio 2012, a __________ e __________, fatto preparativi unitamente ai fratelli __________ per l’acquisto e il trasporto per conto di questi ultimi, di un imprecisato quantitativo di cocaina, con l’intenzione di prenderla in consegna con la propria autovettura VW Polo targata __________ da un ignoto fornitore, in __________ __________, per un compenso pari ad Euro 1'000.00;

                               1.3.   nel periodo febbraio-maggio 2012, a __________ e __________, aiutato i fratelli __________ nel trasporto di un imprecisato quantitativo di cocaina, mettendo a disposizione dei due l’autovettura VW Polo targata __________, a lui intestata, ben sapendo che la stessa serviva per i loro traffici di cocaina.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 let. b, c e g LS;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.

                               1.1.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 68 (sessantotto).

                               1.2.   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   IM 1 è pure condannato al pagamento di una multa di CHF 1’000.00 (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   3.   All’avv. DUF 1, di __________ , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato (art. 135 cpv. 3 CPP).

                                   4.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante, tenuto conto che l’importo di CHF 992.00 sequestrato all’imputato servirà a copertura del parziale pagamento di dette spese.

ed inoltre                 5.   Viene ordinata la confisca dei seguenti beni, sequestrati in data 11.06.2012 (art. 69 cpv. 1 CP) e depositati presso il servizio reperti:

                                     -   Scatola save di colore blu con chiave inserita (rep. n. 23274)

                                     -   Coltello manico rosso a forma di pomodori (rep. n. 23275)

                                     -   Bilancia elettronica Tangent (rep. n. 23279)

                                     -   Pacchetto aperto di migrip (rep. n. 23282)

                                     -   Supporto SIM (rep n. 23283)

                                     -   Supporto SIM (rep n. 23284)

                                     -   3 Carta SIM Swisscom (rep. n. 23291, 23293 e 23295)

                                     -   3 Carte SIM Lycamobile (rep. n. 23299 e 23300 e 23303)

                                     -   Carta SIM Yallo (rep. n. 23301)

                                     -   Carta SIM Sunrise (rep. n. 23304)

                                     -   Carta SIM Lebara (rep. n. 23308)

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:50.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 6/2013 del 28.01.2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'856.95

Multa                                                   fr.        1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             78.85

                                                             fr.        3'435.80

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