Incarto n. 72.2013.67
Lugano, 18 dicembre 2013/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
e in qualità di accusatore privato: ACPR 1, patrocinato dall’avv. RAAP 1,
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 28 novembre 2011 al 3 febbraio 2012 (68 giorni) nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva del versamento della cauzione di Fr. 50'000.-imputato, a norma dell'atto d'accusa 59/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. riciclaggio di denaro
in correità con __________ e __________ contro cui si procede separatamente
per avere,
nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,
a __________, a __________ ed in altre località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,
in particolare,
facendosi consegnare, a __________, da non meglio identificato __________ l’assegno numero __________ emesso dalla __________ dell’importo di USD 1'602'640.82 sul quale, come beneficiaria, figurava la società __________,
contattando in un primo momento __________ e proponendogli di incassare l’assegno lontano dal territorio panamense, circostanza poi non concretizzatasi,
contattando successivamente, nel corso dell’estate 2011, __________ al fine di verificare la sua disponibilità all’operazione di incasso dell’assegno in territorio svizzero, chiedendogli la messa a disposizione del proprio conto bancario in __________ a _______, proponendogli all’uopo una commissione di USD 80'000.00, una volta ottenuta la disponibilità di __________,
chiedendogli di presentare l’assegno per l’incasso in Banca __________ e di incassarlo sul conto bancario a lui intestato,
adoperandosi allo scopo di fare pervenire a __________ ed al consulente della Banca __________ ______, __________, la documentazione riferita alla società __________. allo scopo di permettere l’incasso dell’assegno,
trasmettendo, una volta avvenuto l’incasso (accredito del 29.08.2011) dell’assegno da parte di __________ sulla relazione a quest’ultimo intestata, diverse richieste di pagamento a favore di __________ (per complessivi USD 514'155.40, avvenute tra il 12 settembre 2011 ed il 7 novembre 2011 ) su un conto intestato alla stessa società a __________,
ed una volta sopraggiunto il denaro a __________ emettendo, stando alla documentazione da lui prodotta, degli assegni a favore del non meglio identificato __________ e di persone e società a lui vicine, nonché a favore di non meglio identificate entità, diversi assegni per complessivi USD 498'080.11,
incassando personalmente per l’intera operazione almeno USD 80'000.00,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a
USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 29.08.2011
e
CHF 22'107.60
sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, __________ e IM 1 in solido, ritenuto che
2.1. E` ordinata la confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia
3. All’avv. DUF 1 viene riconosciuto l’importo da lui indicato nella nota professionale del 14/16.05.2013 (AI 326a) a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. Ordina il sequestro conservativo dei seguenti oggetti:
- varia documentazione cartacea, 1 scheda USB memorex rossa sequestrata il 28.11.2011 (AI 43) trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15451, AI 250 lett. N),
6. Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite dell’avvocato difensore.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________, ____________________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09.30 alle ore 10.00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Le parti concordano che l’importo di Fr. 50'000.-- versato a titolo di cauzione da parte della famiglia/di società di __________ (correo) venga dissequestrato da parte del PP direttamente a favore dell’avvocato di __________ /__________.
Pertanto, il punto 6. delle proposte dell’atto d’accusa viene modificato come segue:
“6. Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite del Ministero Pubblico.”
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 59/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
- punto 1. delle proposte: “ ... alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni. ...”;
- punto 6. delle proposte: “Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite del Ministero Pubblico.”
2. La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 472.33
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.95
fr. 1'263.28
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