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Ticino Tribunale penale cantonale 09.09.2014 72.2013.56

9 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·6,952 parole·~35 min·2

Riassunto

Indebitamente impiegato a profitto proprio la quota parte del ricavo derivante dalla vendita di un pacchetto azionario spettante a terzi

Testo integrale

Incarto n. 72.2013.56

Lugano, 9 settembre 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:   ACPR 1 patrocinata dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 48/2013 del 31.5.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

appropriazione indebita

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo aprile 2004 – gennaio 2008,

in più occasioni, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

agendo in qualità di amministratore della __________, nonché di unico detentore, dal 1999, di firma individuale sulla relazione no. __________ accesa presso __________, __________, intestata alla stessa società,

indebitamente impiegato, a proprio profitto, valori patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di USD 3'102'138.00 (corrispondenti a CHF 3'828'038.00 al cambio medio del periodo pari a 1,2340 (cfr. www.oanda.com)), pari al 25% del prezzo di vendita totale della __________ di USD 12'408'554.00 (corrispondente a CHF 15'312'155.00 al cambio medio del periodo pari a 1,2340 (cfr. www.oanda.com)),

e meglio per avere,

indebitamente e ripetutamente prelevato fondi, per contanti o tramite bonifico, dalla relazione no. __________ accesa presso __________, __________, intestata alla __________, sulla quale era l’unico a disporre di diritto di firma individuale, per un importo complessivo di USD 3'102'138.00 (corrispondenti a CHF 3'828'038.00 al cambio medio del periodo pari a 1,2340 (cfr. www.oanda.com)),

denaro provento della vendita del pacchetto azionario della società __________, detenuto dal fondo __________, __________,

fondo la cui proprietà era detenuta in ragione del 25% da ACPR 1, __________ (in precedenza detenuta dalla __________), e in ragione del 75% dalla __________, quest’ultima a sua volta detenuta dalla __________,

utilizzando lo stesso per scopi personali (quali l’acquisto di imbarcazioni) e per scopi societari del gruppo da lui seguito, in particolare a favore della __________, allo scopo di finalizzare il concordato raggiunto con istituti bancari creditori della società in Italia,

impedendo in tal modo alla ACPR 1, __________ di ottenere quanto a lei spettante dalla vendita del pacchetto azionario della società __________, pari al 25%, in quanto indebitamente impiegato dall’imputato a profitto proprio;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 18:05.

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

Il Presidente chiede all’avv. DF 1 se è sua intenzione ripresentare alla Corte la sua istanza probatoria del 5.9.2014 (doc. TPC 19), parzialmente respinta con decisione presidenziale di medesima data (doc. TPC 20).

R avv. DF 1: Sì, nella misura in cui la dichiarazione scritta di cui al doc. TPC 19 è contestata dall’AP.

R avv. RAAP 1: Non contesto l’assunzione della prova di cui al doc. TPC 19.

A fronte della risposta dell’avv. RAAP 1 l’avv. DF 1 ritira la richiesta.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, la quale, dopo aver ripercorso brevemente i fatti, sussunti in diritto nel reato di appropriazione indebita, formula e motiva le seguenti conclusioni:

                                     -   la conferma integrale dell’atto d’accusa;

                                     -   la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 24 mesi, tenuto conto dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai fatti;

                                     -   non si oppone all’eventuale sospensione condizionale della pena, ma con un periodo di prova di 3 anni;

                                     -   rinvia all’intervento dell’avv. RAAP 1 quo alle pretese dell’accusatrice privata;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatrice dell’AP ACPR 1, la quale si associa alla PP quo alla colpevolezza dell’imputato e conclude chiedendo la sua condanna per il reato di appropriazione indebita nonché la condanna al pagamento delle pretese civili formulate nelle istanze scritte;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale, premesso trattarsi piuttosto di contenzioso civile, contesta l’imputazione di appropriazione indebita sia perché manca la prova del fatto sia perché, in diritto, la fattispecie configura il reato di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP mancando, in particolare, il presupposto dell’affidamento (si trattò di un investimento nel fondo e non di affidamento al fondo). Dal momento che non è stata prospettata alcuna subordinata in questo senso conclude, quindi, chiedendo l’assoluzione del suo assistito e che vengano respinte le richieste dell’AP;

                                     -   il Procuratore Pubblico non replica;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatrice dell’AP ACPR 1, in replica ribadisce le proprie tesi e conclusioni.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Vita e precedenti penali dell’imputato

                                   1.   Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 8.9.2011 pag. 2 e 4 nonché 13.3.2013 pag. 6 a 8, così come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (verbale del dibattimento, di seguito solo VD, allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1e2Ie da I a IV risposta, di seguito solo R). Incensurato in __________ (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 9), in __________ (doc. TPC 10) e in __________ (doc. TPC 17) vive, a suo dire, con una pensione mensile di fr. 1'370.-/1'400.- (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 4, 13.3.2013 pag. 8, VD all. 1 pag. 2 III R), con un qualche risparmio (VD all. 1 pag. 2 III R), con i guadagni della sua attività di fotografo (VD all. 1 pag. 1e2Ie III R, doc. dibattimentale 1) - lavoro che anche in futuro intende continuare a svolgere (VD all. 1 pag. 2 IV R) - ed appoggiandosi, se necessario, a suo figlio (VD all. 1 pag. 2 III R).

                                   II)   Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali dell’imputato

                                   2.   IM 1 ha sempre contestato di aver commesso il reato di appropriazione indebita (articolo, di seguito solo art., 138 cifra, di seguito solo n., 1 capoverso, di seguito solo cpv., 2 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP, VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 2, 4 e 5, VD all. 1 pag. 2e4VeI R), sostenendo, di fatto, che già nel corso del 1997 ma in ogni caso prima del novembre 1998 (considerando, di seguito solo cons., 3c della presente sentenza), quindi ben prima della vendita del pacchetto azionario della società __________, __________, __________-__________ (di seguito solo __________), avvenuta, per la sua prima tranche, nel corso dei primi mesi del 2004 ad un prezzo superiore a undici milioni di USD (VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 2, 13.3.2012 pag. 9, 8.9.2011 pag. 7 e 9), aveva liquidato la partecipazione del 25% di __________ (di seguito solo __________), su espressa richiesta di quest’ultimo (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 7), al fondo __________, __________ (di seguito solo __________) con un importo omnia comprensivo di USD 1'500'000.00 (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 7, 13.3.2012 pag. da 3 a 5, VD all. 1 pag. 2 VII R).

                                  III)   Principali risultanze istruttorie

                                   3.   In relazione ai fatti oggetto di procedimento la Corte ha accertato quanto segue:

                                  a)   che la __________, società in passato quotata presso la borsa di __________ e di cui IM 1 è stato amministratore (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 2), deteneva il 100% delle azioni della __________, __________ (di seguito solo __________) che a sua volta deteneva il 100% delle azioni della __________, __________ (di seguito solo __________, VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 2);

                                  b)   che __________ era il general partner e gestore di __________ (atto istruttorio, di seguito solo AI, 2 pag. 2 doc. 7), fondo iscritto nel registro delle società di __________ il 20.11.1992 (AI 2 pag. 3 doc. 7) e di cui __________ era investitore al 75% mentre che, nel corso degli anni novanta, il 25% delle relative quote fu sottoscritto da __________ per il tramite della società __________., __________ (di seguito solo __________), partecipazione poi ceduta il 17.3.1999, con il consenso di __________ rispettivamente di IM 1, ad ACPR 1 , __________ (di seguito solo ACPR 1, AI 2 pag. 3 doc. 5, VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 3, 13.3.2012 pag. 6);

                                   c)   che __________ è deceduto a __________ il ____ (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 4, AI 2 pag. 2);

                                  d)   che nel periodo luglio 1992/aprile 1999 __________, per il tramite di otto diversi bonifici in favore di __________, rubrica __________, presso __________, __________ e __________, __________ (di seguito solo __________), ha investito nel fondo USD 2'276'940.- (AI 2 pag. 3 doc. da 8 a 16);

                                  e)   che perlomeno dal 24.11.1999 IM 1 figurava come presidente di __________ ed unico avente diritto di firma sul conto n. __________ intestato a questa società presso __________ (VI PP IM 1 13.3.2013 doc. 1), relazione su cui confluiranno gli accrediti di cui al cons. 3h1), tanto che, alla domanda del PP a sapere se “i bonifici e/o i prelevamenti a contanti” su questa relazione “possono essere stati effettuati unicamente a seguito di un mio ordine” l’imputato ha risposto “E’ corretto” (VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 4);

                                   f)   che a dire di ACPR 1 (AI 2 pag. 3), __________ perlomeno fino al 2003, anche se non sempre puntualmente, informò __________ e poi la stessa denunciante sulla situazione finanziaria e gli investimenti di __________;

                                  g)   che malgrado l’affermazione di IM 1 di aver liquidato la partecipazione di __________ in __________ prima della sua morte (cons. 2 e 3c), le risultanze istruttorie attestano non di meno:

                                g1)   che il 23.4.1999, quindi dopo la morte di __________ (cons. 3c) __________ ha eseguito un versamento di USD 63'000.00 in favore di __________, rubrica __________, presso __________ per commissioni di gestione (AI 2 doc. 16 e 69, VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 5 doc. 3, VD all. 1 pag. 3 II R, cons. 3d);

                                g2)   che il contratto di subingresso di ACPR 1 data 17.3.1999 (AI 2 pag. 3 doc. 5, VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 6, cons. 3b), quindi dopo la morte di __________ (cons. 3c);

                                g3)   che dal 9.4.1998 al 9.10.1998 sono state rilasciate da __________ e/o da IM 1 a __________ e/o a __________ varie informazioni in merito a __________ e ai relativi investimenti __________ e __________ (VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 5 e 6 doc. da 3 a 5), ciò che non si giustificherebbe se la partecipazione al fondo di __________ fosse già stata liquidata;

                                g4)   che solo con risoluzione della direzione della __________ del 21.2.2001 è stata decisa la “cancellation of the Warrant issued to Mr. __________ representing 5% of the Common stock of the Corporation” (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 5 e 6 doc. 3bis), ciò che invece avrebbe dovuto avvenire precedentemente se effettivamente __________ fosse già stato liquidato;

                                g5)   che a più riprese a ACPR 1 è stato chiesto di posticipare la data di liquidazione di __________, la prima volta al 31.12.2001, l’ultima al 31.12.2004 (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 6 e 7 doc. 7, AI 2 pag. 3 doc. da 18 a 21), ciò che non avrebbe avuto ragione di essere se la quota del fondo di __________ fosse già stata liquidata;

                                g6)   che nel suo telefax del 6.2.2006 su carta intestata __________ all’avv. __________, presidente di ACPR 1 ed esecutore testamentario di __________ (AI 2 pag. 2 doc 1), l’imputato nulla gli ha comunicato in ordine ad una pregressa liquidazione della partecipazione di __________ a __________ prima della sua morte (cons. 3c), ma anzi ha precisato che “We made the sale of __________ in 2005, but the situation is very complicated because most of the money is in escrow account and we are in disagreement with the buyer that is now asking for a significant price cut” e che “I hope that the Fund might end up with a liquidation amount between 3 and 4 million dollars” tanto da proporre, sapendo che “your client’s desire is to close this transaction”, una loro tacitazione con USD 400'000.00, la prima rata di USD 200'000.00 a fine febbraio 2006, la seconda per lo stesso importo a fine giugno 2006 (VI PP IM 1 8.9.2011 doc. 4, AI 2 pag. 3 e 4 doc. 22, 23, 26, 29, 31, 32);

                                g7)   che con comunicazione del 30.11.2007 all’avv. __________ la segretaria personale di __________ gli ha confermato che sulle “sommes envoyées par __________ à ce Fonds entre 1992 et 1999…aucun remboursement n’a été effectué par le Fonds ” (VI PP IM 1 8.9.2011 doc. 3, VD all. 1 pag. 3 I R, cons. 3d);

                                  h)   che l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico (di seguito solo EFIN), con rapporto 21.9.2012 (AI 69), ha ricostruito i flussi di denaro relativi alla vendita di __________ sul conto n. __________ intestato a __________ presso __________ (cons. 3e), e meglio:

                                h1)   per gli accrediti: USD 12'408'554.00 così suddivisi: il 6.4.2004 USD 11’433’285.00 da __________, __________, __________, il 5.5.2004 USD 300'000.00 da __________, __________, __________, il 22.6.2004 USD 187'282.22 dalla __________, il 21.12.2007 USD 486'680.33 da __________ e l’8.1.2008 USD 1'307.11 da __________ (VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 2, 13.3.2012 pag. 8, AI 69 pag. 4);

                                h2)   per le uscite: oltre che le pagine 5 e seguenti (di seguito solo segg.) del rapporto EFIN (AI 69) e il VI PP IM 1 13.3.2012 da pag. 9 a 11, si richiamano le conclusioni del rapporto EFIN a pag. 10: “Tutti i capitali, dopo vari trasferimenti a diverse società del IM 1 e su relazioni personali, nell’arco di uno - due anni risultano prelevati per contanti, utilizzati per spese varie (carte di credito, leasing, ecc.) e bonificati all’estero. I saldi residui a inizio 2011 sui conti ancora aperti presso la Banca __________ di __________, sono dell’ordine di ca. CHF 20'000” (AI 69);

                                    i)   che in merito ai due accrediti del 5.5.2004 e del 22.6.2004 per complessivi USD 487'282.22 (cons. 3h1) l’imputato ha dichiarato di non ricordarsene la causale (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 9, VD all. 1 pag. 2 VI R), seppur non escludendo che potessero “provenire da altri investimenti del __________ e di miei privati” (VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 3);

                                    j)   che l’imputato ha dichiarato di non essere più in possesso di alcuna documentazione di __________ e di __________ inerente ai fatti del procedimento (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 8) avendola, nel frattempo, fatta distruggere (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 11, 8.9.2011 pag. 3 e 4), ritenuto che agli atti non vi è neppure una copia del contratto di vendita della __________ ad ignoto acquirente, da cui poi scaturì perlomeno l’accredito del 6.4.2004 di USD 11'433'285.00 sul conto n. __________ di __________ presso __________ (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 9 e 11, 8.9.2011 pag. 7 e 9, cons. 3e e 3h1);

                                   k)   che dell’asserito pagamento di USD 1'500'000.00 a __________ a saldo della sua partecipazione al 25% di __________ (cons. 2) , somma che a dire dell’imputato dovrebbe provenire dalla “vendita di un terreno di proprietà di una società americana che faceva capo a me, di cui non ricordo il nome esatto. Se non sbaglio si chiamava __________” (VI PP IM 1 13.3.2013 pag. 4 e 5, VD all. 1 pag. 2 VII R) e che dovrebbe essere avvenuto nel periodo 1997/1998 (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 4), non vi è agli atti alcuna rilevanza documentale né IM 1 si ricorda se “fossero stati firmati accordi scritti con __________ in merito al disinvestimento. Vi erano unicamente le contabili bancarie, che però sono state distrutte” (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 4, 8.9.2011 pag. 8, cons. 3j);

                                    l)   che non esiste alcuna prova documentale attestante la richiesta di __________ a IM 1 per la liquidazione della sua quota di investimento in __________ (VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 7);

                                 m)   che contrariamente a quanto inizialmente indicato dallo stesso imputato nel suo e-mail 30.10.2007 ad un legale di __________ (AI 2 pag. 5 doc. 35) l’importo di USD 1'500'000.00 versato a __________ nel periodo settembre 1997/febbraio 1998 tramite la __________, __________ si riferisce esclusivamente al rimborso del prestito concessogli nel quadro dell’operazione “__________ of $1.5 million” e nulla ha a che vedere con i fatti dell’AA (AI 2 pag. 5 doc. 36, VI PP IM 1 8.9.2011 pag. 7 e 8 doc. 3).

                                 IV)   Diritto

                                   4.   In merito alle norme di diritto materiale applicabili alla fattispecie si ricorda che:

                                  a)   giusta l’art. 12 cpv. 2 prima frase CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente, ricordato che giusta la seconda frase di questo capoverso basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

                                  b)   giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP chi indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

                                   5.   L’impiego a profitto proprio o di un terzo di valori patrimoniali (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138 n. 24 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 138 n. 10, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli AG, Berna 2007, art. 138 n. 4, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Stämpfli SA, Berna 2010, art. 138 n. 17 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/

STOLL, Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2012, art. 138 n. 25 segg.) è oggettivamente indebito e quindi illecito se colui al quale i valori patrimoniali sono stati affidati ne fa un uso contrario alle istruzioni ricevute, che possono essere espresse o tacite (sentenza della Camera dei ricorsi penali, di seguito solo CRP, incarto, di seguito solo Inc., 60.2009.177 del 20.10.2009), scostandosi così dalla destinazione prefissata (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 138 n. 98, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 138 n. 5, CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 22, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/

STOLL, op. cit., art. 138 n. 39 segg., DTF 133 IV 21, 129 IV 257, 121 IV 23, 119 IV 127, 109 IV 27, sentenza della Corte d’appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2011.98 dell’8.2.2012, sentenze CRP Inc. 60.2009.278 del 23.11.2009 e 60.2009.177 del 20.10.2009).

Orbene, per la Corte i soldi riversati dall’ignoto compratore della __________ e dalla stessa società americana sul conto n. __________ presso __________ (cons. 3e) - ma limitatamente e solo agli accrediti del 6.4.2004, del 21.12.2007 e del 8.1.2008 (cons. 3h1) - erano da ritenersi affidati a __________ quale gestore di __________ (cons. 3b), giacché questi versamenti concludevano la transazione d’acquisto della società americana e, quindi, comportavano la perlomeno tacita anche se evidente istruzione, perché non poteva essere altrimenti, di farli proseguire ai proprietari delle quote del fondo e, quindi, alla stessa __________ rispettivamente, per la sua parte del 25%, ad ACPR 1. Alla denunciante, però, non è mai stato versato alcunché (cons. 3h2), da cui la realizzazione a carico di IM 1 del reato prospettatogli (VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1), i cui presupposti soggettivi (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 138 n. 105 segg., TRECHSEL/

CRAMERI, op. cit., art. 138 n. 18, STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 138 n. 6, CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 24, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/

PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 43 segg., DTF 118 IV 32, sentenza non pubblicata del Tribunale Federale, di seguito solo TF, 6S.66/2005 del 14.4.2005) nella forma del dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e non eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) risultano parimenti adempiuti non essendo data una sua “Ersatzbereitschaft” (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 138 n. 109 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 138 n. 19, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 138 n. 6, CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 25 segg., DUPUIS/GELLER/

MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 46, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2011, art. 138 n. 1.24, DTF 118 IV 32, 107 IV 166, 105 IV 29), mentre che per la negazione di tutte le argomentazioni difensive si rinvia al prossimo considerando. L’imputato è invece stato prosciolto dal reato qui in esame per l’importo di USD 121'820.00 (VD all. 2 pag. 2 punto, di seguito solo pto., 2) non essendo realizzato il presupposto oggettivo dell’affidamento ed in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP), ritenuto come non vi sia alcuna certezza, e del resto le dichiarazioni di IM 1 in merito sono state sostanzialmente dubitative, sul fatto che i due accrediti del 5.5.2004 e del 22.6.2004 sul conto n. __________ presso __________ di __________ per USD 300'000.00 e per USD 187'282.22, per un totale arrotondato di USD 487'282.00, il cui 25% equivale a USD 121'820.00, provenissero dalla vendita di __________ (cons. 3h1 e 3i).

                                   6.   La difesa ha contestato la realizzazione dell’imputazione qui in esame, in particolare per l’assenza del presupposto oggettivo dell’affidamento (cons. 6 lett. a, VD pag. 3), per l’avvenuta pregressa liquidazione della partecipazione di __________ in __________, di cui, a suo dire, si avrebbe conferma nelle dichiarazioni in istruttoria di __________ (di seguito solo __________, VI PP __________ 12.3.2013) e nel contenuto del telefax 29.8.2014 di __________ (di seguito solo __________, doc. TPC 19, cons. 6 lett. b, VD pag. 3) e perché il reato indicato nell’AA non sarebbe quello corretto mentre quello ipotizzabile, segnatamente quello di amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP), non sarebbe stato prospettato al suo assistito (art. 9 cpv. 1 CPP) né in via subordinata né in aula (art. 344 CP, cons. 6 lett. c, VD pag. 3). A queste censure la Corte non ha potuto dar seguito in base alle seguenti considerazioni:

                                  a)   quo al presunto mancato affidamento si richiama quanto indicato nel cons. 5;

                                  b)   la tesi difensiva dell’avvenuta pregressa liquidazione della partecipazione di __________ in __________ non ha potuto essere accolta, in quanto ripetutamente sconfessata dallo stesso agire dell’imputato. Difatti, per qual motivo IM 1 avrebbe dovuto agire e comportarsi come evidenziato nei considerandi da 3g1) a 3g7) se, come da lui sostenuto, aveva già liquidato __________? Non ve ne sarebbe stata alcuna ragione a meno che, e questa è la conclusione fatta propria dalla Corte, l’asserita liquidazione con USD 1'500'000.00 (cons. 2), comunque mai documentata né altrimenti comprovata (cons. 3k), non fosse mai avvenuta, da cui anche la successiva - altrimenti non comprensibile - sua proposta di pagamento agli eredi di USD 400'000.00 (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 7 e 8, cons. 3g6), liberalità che comunque non è mai stata effettuata (VD all. 1 pag. 3 IV R), ad ulteriore riprova dell’infondatezza della tesi dibattimentale di un esistente debito solo di natura morale - e se così fosse realmente stato perché mai non l’ha comunque soluto? (VD all. 1 pag. 3, 4 e 6 IV e I R) - e non giuridica nei confronti di una persona con la quale, non di meno, era legato da tempo da rapporti “di amicizia” (VD all. 1 pag. 4 I R) e “di grande fiducia” (VD all. 1 pag. 4). L’argomento difensivo della pregressa liquidazione, per la Corte, neppure ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di __________ (VI PP __________ 12.3.2013) e di __________ (doc. TPC 19) e questo già solo perché, e non è comunque poco, della presenza di queste due persone durante le sue discussioni con __________ in re liquidazione anticipata della sua partecipazione in __________, l’imputato nei suoi verbali dinanzi al PP non ne ha mai espressamente parlato, ciò che sarebbe invece dovuto avvenire, vista la loro importanza probatoria, se a questi loro incontri __________ e __________ avessero effettivamente partecipato. Ciò evidenziato, non vi è poi chi non veda come la prima testimone, a differenza del secondo, nulla ricorda, tanto da apparire inutile ai fini probatori, in merito al contenuto del documento da lei redatto contestualmente ad un incontro tra IM 1 e __________ presso gli uffici di __________ della __________ (VI PP __________ 12.3.2013 pag. 3 e 5: “Io ho risposto a IM 1 di ricordarmi di quell’unica visita presso gli uffici della __________ del signor __________. ADR che ricordo che il dott. IM 1 mi aveva chiesto di intervenire all’incontro al fine di dettarmi un documento/scrittura privata. Ciò che io ho fatto, consegnando lo stesso poi a IM 1 e __________. ADR che ricordo che questo documento era una sorta di quietanza. Si parlava di denaro. ADR che non ricordo però cosa riferisse tale documento. Ricordo però che era una cifra importante. ADR che tale documento non è stato firmato in mia presenza né da __________ né da IM 1. ADR che io non ho partecipato alla discussione tra __________ e IM 1…A domanda del Signor IM 1 rispondo di non ricordarmi se il nome di questa società” - in specie la __________ - “faceva parte del documento che ho redatto su richiesta di IM 1 e __________). __________, invece, nel suo fax del 29.8.2014 (doc. TPC 19) è più articolato nella sua dichiarazione, alla quale però la Corte, per almeno due ordini di motivi, non può dare alcuna rilevanza. In primis a causa del sostanziale carattere dubitativo di tale attestazione (“compatibilmente con il lungo tempo trascorso”, “mi sembra di ricordare” o “ma che non era nelle mie competenze”), da cui il lecito domandarsi perché mai allora IM 1 gliene avrebbe dovuto parlare. Secondariamente perché in contrasto con altre risultanze probatorie, segnatamente quando si ricordano diversi incontri tra l’imputato e __________ presso gli uffici di __________ della __________ mentre __________ ne racconta uno solo (VI PP __________ 12.3.2013 pag. 3), laddove non si fa nessun espresso riferimento a __________ - che invece avrebbe dovuto sicuramente esserci perlomeno in base al suo VI PP 12.3.2013 - e, soprattutto, quando si indica, seppur nella forma del solo credere, che “in proposito sia stata rilasciata una scrittura privata che però non fu redatta da me” quando in realtà IM 1, nel suo VI PP 13.3.2012 pag. 4 ha dichiarato di non ricordarsi se “fossero stati firmati accordi scritti con __________ in merito al disinvestimento” (cons. 3k). Oltre che espressamente enunciata solo in sede dibattimentale e non prima, come ci si doveva invece aspettare, l’ulteriore giustificazione del mantenimento esclusivamente formale nel fondo di __________ e successivamente di ACPR 1 (cons. 3b) per motivi fiscali (VD all. 1 pag. 3 e 4 II e II R) non è stata accolta dalla Corte sia perché non documentata sia e soprattutto perché mai evidenziata nei suoi pregressi scritti con la denunciante o con l’avv. __________, rispettivamente perché, ammessa e non concessa la possibile fondatezza di questa motivazione di natura fiscale (VD all. 1 pag. 3 II R), la Corte non ha avuto alcun dubbio nel concludere che se l’imputato avesse preventivamente ed effettivamente liquidato la quota di __________ riconducibile a __________ non avrebbe poi avuto la benché minima difficoltà nel trovare qualcuno che fiduciariamente avesse potuto sostituirlo, ricomponendo così l’asserito richiesto numero di due azionisti (VD all. 1 pag. 3 II R). Inconcludente, poi, il richiamo ai pluriannuali rapporti “di amicizia” (VD all. 1 pag. 4 I R) e “di grande fiducia” con __________ per giustificare l’assenza di qualsiasi supporto documentale a comprova dell’asserita sua liquidazione (VD all. 1 pag. 4, cons. 3k e 3l), in quanto è nel corso abitudinario delle cose oltre che nella sicurezza negli affari che siffatti accordi siano sempre debitamente materializzati, a maggior ragione quando si tratta di un importo a più zeri e che le parti sono due esperti imprenditori di livello internazionale e non due sprovveduti. Irrilevante, per finire, ai fini del giudizio la dichiarazione discolpante di IM 1 in sede dibattimentale secondo cui se “avessi voluto fare una nefandezza a __________, i soldi provenienti dalla vendita della __________ non li avrei fatti transitare sulla __________ o comunque li avrei fatti poi transitare in un paese più lontano” (VD all. 1 pag. 4 VII R), giacché in assenza di un conto bancario intestato all’__________ il ricavo della vendita di __________ non poteva che essere bonificato sul conto di riferimento del gestore del fondo (cons. 3b e 3h1), conto che però, in pochi mesi, IM 1 ha in buona parte vaporizzato (AI 69, cons. 3e e 3h2);

                                   c)   quo al reato di amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP) la Corte ne ha escluso la possibile evidenza in primis perché per anche solo verificarne il fondamento oggettivo si avrebbe dovuto avere tutta la necessaria documentazione a supporto onde correttamente delimitare l’esatto obbligo “per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico” (art. 158 n. 1 CP) in base al quale IM 1, “mancando al proprio dovere” (art. 158 n. 1 CP), sarebbe stato tenuto ad “amministrare il patrimonio” (art. 158 n. 1 CP) di __________ o “a sorvegliarne la gestione” (art. 158 n. 1 CP), ciò che in concreto appare impossibile fare e questo per i motivi, imputabili comunque e solo all’imputato, esposti al cons. 3j. Secondariamente perché siffatta ipotesi accusatoria avrebbe dovuto perlomeno richiedere, ciò che però non è mai stato il caso, che il controvalore in USD della vendita a terzi della __________ (cons. 2 e 3h1) confluisse su di un conto bancario intestato all’__________ e non invece su uno della __________ (cons. 3e). In terzo luogo e per finire perché se è dato, come in specie, il reato di cui all’art. 138 n. 1 CP (cons. 5) non vi può esservi, in diritto, spazio applicativo né concorso con l’art. 158 n. 1 CP (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 158 n. 25, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 138 n. 9 e art. 158 n. 12, CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 25, DUPUIS/GELLER/

MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 56, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 138 n. 1.26 e art. 158 n. 1.14, DTF 111 IV 19, 111 IV 60).

                                  V)   Colpa, prognosi, pena

                                   7.   Per quel che concerne le norme di diritto concretamente applicabili si ricorda che:

                                  a)   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ricordato che giusta il cpv. 2 di questa norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

                                  b)   giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima di venti anni, ritenuto che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

                                   c)   giusta l’art. 42 CP cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);

                                  d)   giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

                                  e)   giusta l’art. 48 lettera (di seguito solo lett. e) CP il giudice attenua la pena se la stessa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta;

                                   f)   giusta l’art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato dalla pena minima comminata, ricordato che giusta il cpv. 2 di questa norma può pronunciare una pena di genere diverso da quella comminata, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

                                  g)   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

                                   8.   Richiamate le sentenze DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della CARP Inc. 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012, con specifico riferimento alle objektive Tatkomponenten (art. 47 cpv. 2 CP) del riconosciuto reato di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1, cons. 5) è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) dell’imputato sia da qualificarsi come oggettivamente e soggettivamente grave e questo non solo per l’ingente importo sottratto, ma anche e soprattutto per aver così crassamente tradito la fiducia che in lui aveva riposto __________ ed i suoi successori. Sottolineando, quo ai Tatverschulden (art. 47 cpv. 2 CP), il movente puramente economico, il fatto che abbia agito con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP, cons. 5) nonché l’assoluta libertà che aveva di decidersi in favore della legalità e non, come avvenuto, contro se solo avesse bonificato a ACPR 1, nell’aprile 2004, il 25% del ricavato della vendita di __________ (cons. 2 e 3h1), la Corte, nel successivo esame dei Täterkomponenten (art. 47 cpv. 1 seconda frase CP, DTF 129 IV 6 e sentenza non pubblicata del TF 6B.67/2010 del 22.6.2010) ha tenuto conto, per la determinazione della pena, della sua età sia al momento del reato sia oggi (cons. 1), della dichiarata sua attuale situazione finanziaria (cons. 1), del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP, VD pag. 3 e, in diritto, a giustificazione del suo riconoscimento quale attenuante specifica, WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 48 n. 33, DTF 132 IV 1, VD all. 2 pag. 2 pto. 3) e di quella che fu la sua vita anteriore di noto imprenditore finanziario e immobiliare di livello internazionale (cons. 1), ricordato invece come l’incensuratezza non abbia più, in questo calcolo, alcun peso specifico trattandosi, secondo l’ultima giurisprudenza federale, di un fattore assolutamente neutro (DTF 136 IV 1). Da ciò la sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 20 mesi (VD all. 2 pag. 2 pto. 3), da porsi al beneficio della sospensione condizionale (art. 42 cpv. 1 CP) per la durata minima di due anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 4), ritenuto come la sua prognosi resti assolutamente non negativa.

                                 VI)   Le pretese di diritto civile

                                   9.   Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP il danneggiato può, in veste di AP, far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. E’ AP il danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3, 119 CPP). In quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP). Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva (art. 122 segg. CPP) se, in particolare, dichiara colpevole l’imputato (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP) anche se può rinviare il richiedente al foro civile se non ha sufficientemente quantificato o motivato la sua azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

                                10.   Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a) CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’AP delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa.

                                11.   Con istanze 26.11.2012 (AI 76) e 8.9.2014 (VD pag. 1, doc. TPC 21 e 22), rispettivamente in aula (VD pag. 3), ACPR 1 ha richiesto la condanna dell’imputato al pagamento di USD 3'102'138.00 con interessi al 5% dal 6.4.2004 su USD 2'858'321.00, dal 5.5.2004 su USD 75'000.00, dal 22.6.2004 su USD 46'820.00, dal 27.12.2007 su USD 121'670.00 e dall’8.1.2008 su USD 326.00 a titolo di risarcimento danno (VD pag. 1, doc. TPC 22) nonché fr. 72'587.-, e meglio fr. 68'495.- per onorari e fr. 4'092.per spese, a titolo di partecipazione alle spese legali (VD pag. 1, doc. TPC 21). Premesso come l’imputato contesti tali pretese (VD all. 1 pag. 5 VI R) e constatato che:

                                  a)   il proscioglimento di IM 1, per i motivi esposti nel cons. 5, dal reato di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP) per l’importo di USD 121'820.00 (VD all. 2 pag. 1 pto. 2), comporta la riduzione, in capitale e decorrenza degli interessi, della richiesta di risarcimento danno, a USD 2'980'318.00 (USD 3'102'138.00 ./. USD 121'820.00);

                                  b)   il riassunto di onorari e spese legali e il dettaglio completo delle attività svolte annessi al doc. TPC 21 appaiano, sia in relazione all’indicata tariffa oraria di fr. 380.- all’ora sia nel complesso, come adeguati e necessari (art. 433 cpv. 1 CPP) tenuto conto della durata del patrocinio (dal 28.10.2009/5.9.2014), della sua difficoltà e delle prestazioni svolte dal legale di ACPR 1;

la Corte ha condannato  a versare a questa AP USD 2'980'318.00 con interessi al 5% dal 6.4.2004 su USD 2'858'321.00, dal 27.12.2007 su USD 121'670.00 e dall’8.1.2008 su USD 326.00 per risarcimento danno e fr. 72'587.per spese legali (VD all. 2 pag. 2 pto. 5), ritenuto che per ogni altra sua pretesa nei confronti dell’imputato ACPR 1 è rinviata al foro civile (VD all. 2 pag. 2 pto. 5§).

                                VII)   Confische, sequestro conservativo e dissequestro

                                12.   In merito alle norme del CP e del CPP concretamente applicabili si ricorda che:

                                  a)   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

                                  b)   giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a) e d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova o confiscati;

                                   c)   giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno il pubblico ministero o il giudice dispongono il dissequestro e restituiscono gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

                                13.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (AI 34) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 5 III/IV/V R), la Corte ha ordinato:

                                  a)   il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di due scatole d’archivio “__________/__________” indicate coi numeri 1447 e 148 (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);

                                  b)   ad esclusione di quanto sopra (VD all. 2 pag. 2 pto. 6) il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a IM 1 di 4 cubi (numerati. da 3/6 a 6/6) di documentazione varia (VD all. 2 pag. 2 pto. 6).

                               VIII)   Tassa di giustizia e spese procedurali

                                14.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dell’imputato (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7) ad eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato quale conseguenza del suo parziale proscioglimento (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 1 pto. 2).

Visti gli art.                     12, 40, 42, 44, 47, 48 lett. e), 48, 69 e 138 n. 1 cpv. 2 CP;

80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita

                                         per avere, a __________ ed altre località, nel periodo aprile 2004/gennaio 2008, agendo come amministratore della __________ di __________, __________ e dal 24.11.1999 unico detentore di firma individuale sulla relazione n. __________ intestata a questa società presso la banca __________, __________, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi USD 2'980'318.00, pari al 25% del prezzo di vendita di USD 11'921'272.00 della società __________, __________ spettanti alla ACPR 1, __________;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita limitatamente all’importo di USD 121'820.00.

                                   3.   IM 1, considerata l’attenuante del lungo tempo trascorso, è condannato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   5.   IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1, __________ USD 2'980'318.00 con interessi al 5% dal 6.4.2004 su USD 2'858'321.00, dal 27.12.2007 su USD 121'670.00 e dall’8.1.2008 su USD 326.00 a titolo di risarcimento danno e fr. 72’587.00 a titolo di spese legali.

                                    §   Per ogni altra sua pretesa nei confronti dell’imputato l’AP ACPR 1, __________ è rinviata al foro civile.

                                   6.   È ordinato il dissequestro a favore di IM 1 di 4 cubi di documentazione varia, ad eccezione di due scatole d’archivio “__________/__________” indicate coi numeri 1447 e 148, che restano sotto sequestro conservativo quali mezzi di prova.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato.

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           100.-subtotale                                            fr.        2'300.--

./. a carico dello Stato                       fr.           200.--

Totale                                                  fr.        2'100.--

                                                             ===========

72.2013.56 — Ticino Tribunale penale cantonale 09.09.2014 72.2013.56 — Swissrulings