Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 06.09.2013 72.2013.15

6 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·700 parole·~4 min·4

Riassunto

Appropriazione indebita, falsità in documenti (artt. 138 cfr 1 e 251 cfr 1 CP)

Testo integrale

Incarto n. 72.2013.15

Lugano, 6 settembre 2013 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1 ACPR 2 rappresentati dall’avv. RAAP 1,

contro

IM 1 e domiciliato a patrocinato dall’avv. DF 1,

imputato a norma dell'atto d'accusa 14/2013 del 19.2.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   appropriazione indebita

per avere,

a __________,

nel periodo compreso tra il febbraio 2009 e il novembre 2010,

per procacciarsi un indebito profitto,

impiegato indebitamente a fini personali almeno € 800'000.00 affidatigli a fini di investimento dagli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2,

soldi bonificati su di un conto a lui riconducibile presso __________, formalmente intestato alla sua società __________;

                                   2.   falsità in documenti

per avere,

a __________,

il 27 gennaio e il 29 marzo 2011,

per procacciarsi un indebito profitto,

prodotto al Ministero pubblico, nelle more del procedimento penale in oggetto, della documentazione falsa, al fine di supportare i suoi tentativi di giustificazione sull’utilizzo dei capitali affidatigli dagli accusatori privati menzionati al punto precedente e dunque di ottenere l’abbandono del procedimento penale,

e meglio, per avere prodotto la falsa documentazione di cui agli AI 31 e AI 37, attestante la consistenza milionaria dei conti all’estero di __________ (in seguito sostituita dalla __________, società ancora riconducibile all’imputato) e la restituzione agli accusatori privati, in realtà non avvenuta, del capitale investito più interessi; documentazione in parte prodotta con tanto di falsa autentica notarile e falsa apostilla dell’Aia;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole di

                               1.1.   appropriazione indebita e

                               1.2.   falsità in documenti

per i fatti descritti nel presente atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni;

l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP);

                               2.2.   alla multa di CHF 5'000.00 (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 50 (cinquanta) giorni  (art. 106 cpv. 2 CP);

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, in rappresentanza degli accusatori privati, accompagnato dal __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 9:50.

Evase le seguenti

questioni:                       Con l’accordo delle parti, alle proposte dell’atto d’accusa viene aggiunto il seguente punto:

                                  “3.   A garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali nonché della multa, è mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di Fr. 3'056.72 in sequestro.”

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 14/2013 del 19 febbraio 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente aggiunta:

                                   3.   A garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali nonché della multa, è mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di Fr. 3'056.72 in sequestro.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.        5'000.--

Traduzioni                                         fr.           244.20

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           112.70

                                                             fr.        6'056.90

                                                             ============

72.2013.15 — Ticino Tribunale penale cantonale 06.09.2013 72.2013.15 — Swissrulings