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Ticino Tribunale penale cantonale 31.08.2015 72.2013.139

31 agosto 2015·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·896 parole·~4 min·2

Riassunto

Grave infrazione alle norme della circolazione

Testo integrale

Incarto n. 72.2013.139

Lugano, 31 agosto 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 126/2013 del 13.11.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 4 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1000RA targato __________, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “MultaRadar C”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr..

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:20.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e che l’imputato venga condannato ad una pena detentiva di tredici mesi, sospesa per un periodo di prova a discrezione della Corte;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ripercorre il tragitto effettuato il 4 ottobre 2013 a bordo della moto immatricolata a nome di un amico dell’imputato. Prima di arrivare al rettilineo, vi erano alcuni cantieri che rallentavano la circolazione. Quando i veicoli davanti giungevano al punto dove la strada si allarga, lasciavano spazio alla moto dell’imputato per farlo passare, ciò che IM 1 ha fatto dando un’accelerata alla moto portandola alla velocità registrata dal radar. IM 1 ha superato il limite per permettere alle vetture che si erano fatte da parte di riguadagnare la loro corsia di circolazione in breve tempo. L’infrazione è stata commessa fuori abitato, su di un rettilineo, con la strada pressoché libera da altri conducenti, con tempo bello e buona visibilità. Chiede l’attenuante del sincero pentimento per il fatto che l’imputato, resosi conto del controllo radar, è subito tornato indietro per assumersi le sue responsabilità, guidando la moto di un amico. Egli ha inoltre collaborato nel corso di tutta l’inchiesta e ne ha accettate le risultanze. Egli è stato già punito duramente, senza patente non trova un lavoro e vive a carico del padre. Non ha precedenti penali di nessun genere. Chiede una pena detentiva che sia inferiore ai 12 mesi, sospesa per 2 anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 4 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1000RA targato __________, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “MultaRadar C”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.           885.00

spese                          fr.             65.50

IVA (8%)                     fr.             76.05

totale                          fr.         1’026.55

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’026.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             71.20

                                                             fr.           771.20

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