Incarto n. 72.2013.113
Lugano, 14 novembre 2013 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’ DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 05.07.2013 al 16.09.2013 (74 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 17.09.2013
imputato, a norma dell'atto d'accusa 104/2013 del 16.09.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo che sa o deve presumere può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere
a __________ il 5 luglio 2013, senza autorizzazione, importato e trasportato in __________, sotto forma di 60 ovuli da lui ingeriti in Spagna, 566,60 grammi netti di cocaina (purezza tra il 13,6% e il 34,2%), sostanza destinata alla vendita e al consumo di terzi in __________,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.
Le parti comunicano di rinunciare alla fase di discussione, ritenendo corretta una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per tre anni.
Il Presidente informa l’imputato del divieto di entrata che gli verrà imposto sul territorio elvetico. L’imputato ne prende atto e dichiara che non farà più ritorno in Svizzera.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo che sa o deve presumere può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
per avere,
il 5 luglio 2013 a __________, senza autorizzazione, importato e trasportato in Svizzera 566,60 grammi netti di cocaina (purezza tra il 13,6% e il 34,2%), sotto forma di 60 ovuli da lui ingeriti in __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1 alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;
2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. È ordinata l’immediata scarcerazione dell’imputato.
5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come figura nell’atto d’accusa.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'984.50
Traduzioni fr. 202.80
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.-fr. 6'764.30
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