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Ticino Tribunale penale cantonale 12.03.2013 72.2012.97

12 marzo 2013·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,775 parole·~9 min·2

Riassunto

Appropriazioni indebite da parte di impiegate di banca mediante prelevamenti dalla cassa centrale e false registrazioni contabili .Procedura abbreviata

Testo integrale

Incarto n. 72.2012.97 72.2012.98

Lugano, 12 marzo 2013/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 e domiciliata a  patrocinata dall’avv. DF 1,   in carcerazione preventiva dal 16 ottobre 2009 al 10 novembre 2009 (26 giorni)     IM 2 patrocinata dall’avv. DIFI 2, in carcerazione preventiva dal 16 ottobre al 9 novembre 2009 (25 giorni)  

imputate, per quanto riguarda IM 1 singolarmente, a norma dell'atto d'accusa 87/2012 dell'8 agosto 2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________, nel periodo 1997- primavera 2009,

in qualità di dipendente di __________, responsabile presso l’Ufficio cassa centrale della filiale di __________, ripetutamente impiegato, a profitto proprio e altrui, valori patrimoniali altrui a lei affidati;

in specie, per avere,

agendo in correità con le colleghe IM 2 e __________, indebitamente prelevato dalla citata cassa centrale __________, in più occasioni, a scopo di indebito profitto, un importo complessivo di CHF 770'000.- (ammanco accertato nell’ottobre 2009), di cui un importo non meglio precisato, da lei quantificato in almeno CHF 500'000.-, prelevato per scopi personali;

rispettivamente, per aver omesso di impedire la lesione di un bene giuridico protetto (patrimonio) ad opera delle citate colleghe IM 2 e __________, nonostante fosse tenuta, come responsabile della cassa centrale, ad agire in tal senso, in virtù della sua posizione di garante (contratto di lavoro stipulato con __________),

ritenuto che, al fine di occultare le citate malversazioni commesse da lei personalmente e/o dalle colleghe IM 2 e __________ (e poter così proseguire negli illeciti), l’imputata IM 1 e le altre citate colleghe hanno pure eseguito (e tollerato che venissero eseguite) registrazioni fittizie nel sistema informatico (“subitop-cash”), al fine di far risultare, contrariamente al vero, che il denaro fosse ancora presente in cassa,

ritenuto inoltre che, durante i controlli eseguiti da ispettori di __________, l’imputata IM 1 e le altre citate colleghe hanno indicato, in urto con la verità, che il denaro mancante era depositato in sacchi sigillati (con allegato conteggio) già pronti per l’invio alla sede centrale di __________, ben sapendo che, in virtù del rapporto di fiducia instauratosi, nessun ispettore avrebbe effettivamente aperto i sacchi sigillati e pronti per la spedizione, al fine di controllarne il contenuto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CPS, anche in relazione con l’art. 11 CPS;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________, nel periodo 1997- ottobre 2009,

in qualità di dipendente di __________ responsabile della cassa centrale),

ripetutamente formato falsi documenti, al fine di procacciare a sé e ad altri, un indebito profitto e di nuocere al patrimonio altrui;

in particolare, per avere, in correità con le colleghe IM 2 e __________, in più occasioni (almeno 8, nel periodo 09.09.2002-15.07.2009), al fine di occultare gli ammanchi di cassa da lei operati unitamente alle colleghe IM 2 e __________ di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, inserito dati contabili fittizi nel sistema informatico denominato “subitop-cash”, rispettivamente omesso di intervenire per evitare che tali fittizie registrazioni venissero poste in essere;

in particolare, registrando contabilmente, in urto con la verità, gli importi da loro illecitamente prelevati come denaro ancora presente in cassa oppure, in occasione dei controlli di cassa esperiti da terzi, come denaro contante depositato in sacchi già sigillati (con allegato conteggio) destinati alla sede centrale di Zurigo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con l’art. 110 cpv. 4 CPS;

inoltre, per quanto riguarda IM 2 singolarmente, a norma dell’atto d’accusa 88/2012 dell’8 agosto 2012 anch’esso emanato dal Procuratore Pubblico Arturo Garzoni, di

                                   1.   ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________, nel periodo 1997-primavera 2009,

in qualità di dipendente di __________, presso l’Ufficio cassa centrale della filiale di __________, ripetutamente impiegato, a profitto proprio e altrui, valori patrimoniali altrui a lei affidati;

in specie per avere,

agendo in correità con altre colleghe (IM 1 e __________), indebitamente prelevato dalla citata cassa centrale __________, in più occasioni, a scopo di indebito profitto, un importo complessivo di CHF 770'000.- (ammanco accertato nell’ottobre 2009), di cui un importo non meglio precisato (secondo IM 1 almeno CHF 270'000.-, mentre secondo IM 2 ca. CHF 175'000.-), prelevato per scopi personali;

rispettivamente,

per aver omesso di intervenire per impedire la lesione di un bene giuridico (patrimonio) ad opera delle altre colleghe (IM 1 e __________), nonostante fosse tenuta ad agire in tal senso, in virtù del contratto di lavoro stipulato con __________,

ritenuto che, al fine di occultare le citate malversazioni commesse da lei personalmente e/o dalle colleghe IM 1 e __________ (e poter così proseguire negli illeciti), l’imputata IM 2 e le altre citate colleghe, hanno pure eseguito (e tollerato che venissero eseguite) registrazioni fittizie nel sistema informatico (“subitop-cash”) di __________ al fine di far risultare, contrariamente al vero, che il denaro fosse ancora presente in cassa,

ritenuto inoltre che, durante i controlli eseguiti da ispettori di __________, l’imputata IM 2 e le altre colleghe hanno indicato, in urto con la verità, che il denaro mancante era depositato in sacchi sigillati (con allegato conteggio) già pronti per l’invio alla sede centrale di __________, ben sapendo che, in virtù del rapporto di fiducia instauratosi, nessun ispettore avrebbe effettivamente aperto i sacchi sigillati e pronti per la spedizione, al fine di controllarne il contenuto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CPS, anche in relazione con l’art. 11 CPS;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________, nel periodo 1997-ottobre 2009,

in qualità di dipendente __________ (addetta alla cassa centrale),

ripetutamente formato falsi documenti, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e di nuocere al patrimonio altrui;

in particolare per avere,

in correità con le colleghe IM 1 e __________, in più occasioni (almeno 8, nel periodo 09.09.2002-15.07.2009), al fine di occultare gli ammanchi di cassa da lei operati unitamente alle colleghe IM 1 e __________ di cui al punto 1 del presente atto d’accusa, inserito dati contabili fittizi nel sistema informatico denominato “subitop-cash”, rispettivamente, omesso di intervenire per evitare che tali fittizie registrazioni venissero poste in essere;

in particolare,

registrando contabilmente, in urto con la verità, gli importi da loro illecitamente prelevati come denaro ancora presente in cassa oppure, in occasione dei controlli di cassa esperiti da terzi, come denaro contante depositato in sacchi già sigillati (con allegato conteggio) destinati alla sede centrale di Zurigo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con l’art. 110 cpv. 4 CPS;

atto d’accusa contemplante, per quanto riguarda IM 1 singolarmente, le

seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannata:

alla pena detentiva di 22 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di 26 giorni;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

è pure

condannata            2.   Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 3.   Ordina il dissequestro, a favore dell’imputata, dei gioielli e relativi contenitori, sequestrati dalla Polizia cantonale in data 19.10.2009 presso il domicilio (cfr. Rapporto di Polizia 11.12.2009 allegato 13), depositati presso il Servizio reperti, __________ (incarto no. 13067).

Mentre, per quanto riguarda IM 2 singolarmente, atto d’accusa

contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 2 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei scritti come sopra,

di conseguenza IM 2 è condannata:

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto di 25 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di  2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

è pure

condannata            2.   Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 3.   Ordina la confisca dei seguenti beni, depositati presso il Servizio reperti di __________ (incarto n. 13068):

                                     -   1 busta B4 contenente foglietti manoscritti e ricevute di versamento (rep. n. 5836)

sequestrati dalla Polizia cantonale il 20.10.2009 (art. 69 cpv. 1 CP).

                                   4.   Ordina il dissequestro, a favore dell’imputata, dei seguenti beni depositati presso il Servizio reperti di ___ (incarto n. 13068):

                                     -   1 mappetta di cartone con etichetta “Privato” (rep. n. 5835)

                                     -   1 libretto ricevute postali (rep. n. 5834)

                                     -   1 classificatore di colore grigio (rep. n. 5828)

                                     -   1 classificatore di colore verde con dicitura “tipografia” (rep. 5829)

                                     -   1 mappetta in plastica blu, contente documentazione varia (rep. n. 5830)

                                     -   1 mappetta in plastica trasparente, contenente elenco compiti IM 1-IM 2 (rep. 5831)

                                     -   1 busta B5, contenente documentazione varia (rep. n. 5832)

sequestrati dalla Polizia cantonale il 20.10.2009 (art. 267 cpv. 1 CPP).

Presenti:                     -   il Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1

                                     -   l’imputata IM 1, accompagnata dal suo Difensore di fiducia avv. DF 1;

                                     -   l’imputata IM 2, accompagnata dal suo Difensore di fiducia avv. DIFI 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.

Evase le sequenti

questioni:                 1.   Verbale del dibattimento

Dopo discussione, con riferimento alle due imputazioni degli atti di accusa in esame le parti e il Presidente convengono di modificare il periodo da “1997-primavera 2009” in “primavera 1998- primavera 2009” senza comunque modificare l’indicato indebito profitto di cui ai rispettivi punti 1 dei due atti d’accusa.

Gli atti d’accusa sono modificati di conseguenza.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che le imputate hanno ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.:          11, 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 110 cpv. 4, 138 n. 1 e 251 n. 1 CP;

82, 263 segg., 358 segg., in particolare 362, e 416 segg. CPP;

50 e 61 LOG;

22 TG sulle spese

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 87/2012 dell’8 agosto 2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato con le modifiche apportate.

                                   2.   L’atto di accusa n. 88/2012 dell’8 agosto 2012 contro IM 2 con le relative proposte è approvato con le modifiche apportate.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi sono posti a carico delle condannate in ragione di 1/2 ciascuna.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           148.-fr.        1'348.--

                                                                 ===========

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                        Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             74.-fr.           674.--

                                                                 ===========

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             74.-fr.           674.--

                                                                 ===========

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

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