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Ticino Tribunale penale cantonale 05.12.2014 72.2012.102

5 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,743 parole·~9 min·2

Riassunto

Rapina usando violenza per commettere un furto e per conservare la refurtiva; guida in stato di inettitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; aggressione; danneggiamento. No revoca sospensione condizionale siccome più di 3 anni dalla scadenza del periodo di prova

Testo integrale

Incarto n. 72.2012.102

Lugano, 5 dicembre 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Sabrina Aldi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:   ACPR 1 ACPR 2   ACPR 3 patrocinato dall’avv. RAAP 1   ACPR 4

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d’accusa n. 94/2012 del 14.8.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   rapina

per avere, a __________,

il 12 novembre 2006, verso le ore 05.30 circa,

alla stazione FFS, all’interno di un vagone fermo al binario 3,

agendo in correità con __________ e con un’altra persona non identificata,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro ACPR 1, rendendolo incapace di opporre resistenza e meglio, dopo averlo avvicinato chiedendogli una “canna” e ricevuta risposta negativa, lo strattonava, lo afferrava con forza e lo bloccava contro il sedile, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni il portamonete contenente fr. 130.-;

                                   2.   lesioni semplici

per avere, a __________,

il 12 novembre 2006, verso le ore 05.40 circa,

agendo in correità con __________,

dopo aver commesso la rapina descritta al punto precedente ed essere stato raggiunto da ACPR 1 sul marciapiede della stazione, colpito quest’ultimo ripetutamente con pugni e calci, facendolo cadere a terra, procurandogli le lesioni descritte nei certificati medici del 19 febbraio e del 13 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

                                   3.   guida in stato di inattitudine

per avere, ad __________,

il 24 febbraio 2008, verso le ore 07.00 circa,

condotto la sua autovettura marca VW Golf, targata __________, con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (alcolemia: min. 1.86 - max. 3.04 grammi per mille);

                                   4.   elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto,

ad __________, il 24 febbraio 2008, verso le ore 07.00 circa,

alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente da lui cagionato, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                                   5.   aggressione

per avere, a __________,

il 19 aprile 2009, verso le ore 04.30 circa,

in Via __________, nel parcheggio vicino alla discoteca __________,

agendo in correità con almeno una decina di persone non identificate,

preso parte all’aggressione di ACPR 3 e ACPR 4, che erano appena usciti dalla discoteca,

colpendoli ripetutamente con pugni, calci e con le fibbie delle cinture dei pantaloni, al volto e su tutto il corpo, procurando loro delle lesioni e segnatamente: a ACPR 3, la frattura del setto nasale e una ferita lacerocontusa alla mano destra; a ACPR 4, un ematoma alla coscia sinistra, uno alla gamba destra, miogelosi a livello cervicale e dorsale, cefalee e dolori muscolari, così come risulta dai certificati medici 23 aprile 2009 del Dr. med. __________, rispettivamente del 19 aprile 2009 dell’Ospedale Regionale di __________ e del 28 aprile 2009 dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

                                   6.   danneggiamento

per avere, a __________,

il 19 aprile 2009, verso le ore 04.30 circa,

in Via __________, nel parcheggio vicino alla discoteca __________,

durante e dopo l’aggressione descritta al punto precedente,

intenzionalmente danneggiato la carrozzeria, gli specchietti retrovisori e i vetri dell’autovettura marca Smart, targata __________ di proprietà di ACPR 2, ma in uso a ACPR 3, colpendoli ripetutamente con la fibbia della cintura dei pantaloni (danno quantificato dall’accusatrice privata in circa fr. 3’200.-);

                                   7.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo estate 2009 – primavera 2011,

a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, sostanza acquistata da spacciatori non identificati;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 123 cifra 1 CP, 134 CP, 140 cifra 1 cpv. 1 CP, 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCS, 91a cpv. 1 LCS e 19a LS;

Presenti:                     -   il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 3;

                                     -   l’accusatore privato ACPR 4.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:15.

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

Il Presidente prospetta alla parti un’interpretazione giuridica divergente nel senso che le lesioni semplici di cui al punto 2 potrebbero essere la continuazione della rapina di cui al punto 1.

Inoltre il Presidente osserva che le lesioni semplici di cui al punto 2 sono prescritte così come la contravvenzione alla LStup di cui al punto 7.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che i fatti sono stati ammessi e questo fa onore all’imputato. Dal 2009 l’imputato non ha più interessato le autorità penali. Sembrerebbe aver davvero cambiato vita. Il PP chiede una pena detentiva a valere quale pena unica di 18 mesi sospesi per 3 anni. Il periodo di prova di 3 anni è giustificato per permettere all’imputato di mantenere la promessa fatta alle autorità;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si associa a quanto detto dal PP per quanto attiene la condanna e la proposta di pena. Il patrocinatore prende atto della disponibilità dell’imputato a risarcire l’accusatore privato. Tuttavia, l’imputato non è credibile quando sostiene di non conoscere le persone che hanno preso parte all’aggressione. Rinvia all’istanza di risarcimento con le seguenti precisazioni. Per quanto attiene ai fr. 2'500.- per l’intervento di rinoplastica tale intervento non è ancora stato fatto. Per quanto attiene alle parcelle legali queste si riferiscono a periodi diversi. Il patrocinatore chiede la condanna e il risarcimento per l’importo chiesto con l’istanza agli atti;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che oggi ci troviamo a processare un’altra persona per rapporto a quella che ha commesso i fatti. Il difensore ripercorre la difficile vita dell’imputato e il fatto che ad un certo momento c’è stato un cambiamento importante. Ora ha una relazione stabile, ha smesso di usare stupefacenti, ha cambiato amicizie, si è assunto le responsabilità. Le lesioni semplici sono prescritte e a mente del difensore non devono essere riassorbite dalla rapina anche perché si tratta di due momenti distinti. Per quanto attiene ai fatti riguardanti la circolazione stradale il difensore precisa che bisogna tener conto della variante più leggera del reato visto che non si è opposto a un prelievo ma si è allontanato dall’incidente. Per quanto attiene all’aggressione il difensore precisa che le versioni dei vari testimoni sono discordanti. IM 1 non ha picchiato ACPR 3, tutto il resto è ammesso. A mente della difesa si potrebbe parlare di rissa visto che sono stati gli accusatori privati ad aver iniziato il tutto. Il difensore chiede una massiccia riduzione di pena considerata la collaborazione e la disponibilità dell’imputato a risarcire. Sulla sospensione della pena il difensore aderisce a quanto richiesto dal PP ma chiede che il periodo di prova sia ridotto a 2 anni. Per quanto attiene alla revoca della precedente condanna chiede un ammonimento. Sulle pretese di ACPR 3 il difensore ribadisce quanto espresso dall’imputato precisando quanto segue. Dal 2009 al 2012 l’accusatore privato ha aumentato la franchigia, non ha effettuato l’operazione, manca la prova che indossasse vestiti firmati, il torto morale non può essere riconosciuto considerata la colpa concomitante.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 46 cpv. 5, 47, 49, 134, 140, 144, CP;

91, 91a LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina

per avere,

a __________, il 12 novembre 2006, in correità con __________ e con un’altra persona non identificata,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro ACPR 1 e rendendolo incapace di opporre resistenza al fine di sottrargli il portamonete e successivamente colpito il medesimo ripetutamente con pugni e calci per conservare la refurtiva appena sottratta;

                               1.2.   guida in stato di inettitudine

per avere,

ad __________, il 24 febbraio 2008, condotto la sua autovettura marca VW Golf, targata __________, in stato di ebrietà (con un alcolemia compresa tra l’1,86 ‰ e il 3.04 ‰);

                               1.3.   elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto,

ad __________, il 24 febbraio 2008, alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente da lui cagionato, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                               1.4.   aggressione

per avere,

a __________, il 19 aprile 2009, agendo in correità con almeno una decina di persone non identificate, preso parte all’aggressione di ACPR 3 e ACPR 4, che erano appena usciti dalla discoteca __________, procurando loro le lesioni attestate dai certificati medici agli atti;

                               1.5.   danneggiamento

per avere,

a __________,

il 19 aprile 2009, durante l’aggressione di cui al punto 1.4 del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato la carrozzeria, gli specchietti retrovisori e i vetri dell’autovettura marca Smart, targata __________ di proprietà di ACPR 2, in uso a ACPR 3 per un danno quantificato dall’accusatrice privata in fr. 3'200.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Il procedimento per il titolo di contravvenzione alla LStup nei confronti di IM 1 è abbandonato.

                                   3.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   5.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione del 9.10.2006 del MP del Canton __________. 

                                   6.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 3 fr. 958.80 a titolo di risarcimento danni e fr. 500.- a titolo di indennità per torto morale.

                                   7.   Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato ACPR 3 è rinviato al competente foro civile.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per 8’859.65. comprensiva di onorario, spese e IVA.

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’859.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'483.05

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             90.70

                                                             fr.        2'073.75

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