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Ticino Tribunale penale cantonale 15.12.2011 72.2011.21

15 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,024 parole·~5 min·3

Riassunto

Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata

Testo integrale

Incarto n. 72.2011.21

Lugano, 15 dicembre 2011/da

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1  rappresentato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcere preventivo dal 15 gennaio 2008 al 29 gennaio 2008 (14 giorni)

imputato a norma dell’atto d'accusa 15/2011 del 16.03.2011 emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

                                   1.   truffa, ripetuta

per avere, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,

e meglio,

                                1.1   per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 8'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

                                1.2   per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 4’500.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________ e __________, con il tacito consenso di __________, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

                                1.3   per avere, ripetutamente, a __________, il 10 ottobre 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore e di __________, dai responsabili del ACPR 1, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 60’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dai giocatori IM 1 e __________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso in fr. 18'000.-ciascuno tra i correi IM 1, __________ e __________ e fr. 6'000.-- a __________;

                                1.4   per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di ottobre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 15’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo successivamente utilizzato per effettuare delle nuove puntate e interamente perso al gioco;

il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo di fr. 87'500.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e un guadagno personale complessivo di fr. 26'791, 50;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall' art. 146 cpv. 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena pecuniaria di 290 (duecentonovanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondente a complessivi CHF 8'700.00 (ottomilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 14 (quattordici) giorni (art. 34 e segg. e 51 CP);

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   L’accusatore privato ACPR 1, è rinviato al competente foro per le sue pretese di natura civile.

                                   3.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Locarno.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento, giovedì 15 dicembre 2011 dalle ore 10:00 alle ore 10:15.

Evase le seguenti

questioni                         Con l’accordo delle parti, la durata della carcerazione preventiva sofferta dall’imputato indicata nell’atto d’accusa viene corretta, siccome è durata dal 15 gennaio (e non dal 16 gennaio) al 29 gennaio 2008 e quindi 15 giorni (e non invece 14 giorni).

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;

358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 15/2011 del 16.3.2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente correzione:

“in carcerazione preventiva dal giorno 15 gennaio al giorno 29 gennaio 2008 (in totale 15 giorni)”.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:          

Accusatori privati: -   avv. RAAP 1

(rappresentante accusatore privato ACPR 1)

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             88.-fr.           788.--

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