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Ticino Tribunale penale cantonale 24.03.2011 72.2011.2

24 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·6,781 parole·~34 min·3

Riassunto

Tentata rapina; estorsione tentata e consumata per aver ordinato il pagamento di multe per eccesso di velocità ad ignari conducenti minacciando gravi conseguenze; falsità in documenti (false contravvenzioni); furto; danneggiamento; coazione; infrazione alla LF sulla circolazione stradale

Testo integrale

Incarto n. 72.2011.2

Lugano, 24 marzo 2011/rb

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 GI 2

senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato,

Andrea Minesso, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

1. ACPR 1 2. ACPR 2 3. ACPR 3 4. ACPR 4  

contro

IM 1 patrocinato da: avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 20 ottobre 2010 al 21 ottobre 2010 e dal 29 ottobre 2010 al 25 gennaio 2011 (91 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 26 gennaio 2011

imputato, a norma dell’atto d’accusa n. 2/2011 del 25 gennaio 2011, di

                                   1.   rapina (tentata)

per avere,

in data 29.10.2010,

a __________, in via del __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

tentato di sottrarre cose mobili (denaro) in danno a ACPR 1, usandole violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale e rendendola inetta a resistere,

e meglio,

aspettando, a viso travisato, la vittima nel garage sotterraneo dello stabile dove vive,

sorprendendola da tergo nel mentre apriva la portiera posteriore della propria vettura,

premendola quindi contro la vettura e tappandole la bocca con uno straccio imbevuto di alcool, allo scopo di stordirla, senza con ciò riuscirvi, venendo colpito dalla vittima al torace con il gomito,

intimandole poi di consegnargli denaro, carte di credito e pin e di seguirlo in un luogo meno accessibile, altrimenti le avrebbe fatto del male,

legandole quindi le mani, e coprendole il viso, e in seguito trascinandola,

interrompendo il suo piano e dandosi alla fuga, unicamente per il sopraggiungere di un inquilino;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 140 CPS richiamato l’art. 22 CPS;

                                   2.   estorsione (tentata e consumata)

per avere,

nel periodo dal 15.10.2010 al 20.10.2010,

tra __________ e __________, lungo il tratto autostradale A2 (in entrambe le direzioni),

per procacciarsi un indebito profitto,

minacciando più persone di un grave danno, indotto e tentato di indurre le stesse ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

e meglio,

appostandosi ripetutamente con la vettura Alfa Romeo __________ sul citato tratto autostradale,

seguendo complessivamente una decina di veicoli con targhe straniere che circolavano in presunto eccesso di velocità,

azionando contestualmente i fari alti e utilizzando un lampeggiante blu sino a che il conducente arrestava la vettura nell’area di sosta,

avvicinandosi quindi allo stesso e legittimandosi come agente di sicurezza,

ordinando il pagamento brevi manu di una contravvenzione di

fr. 200.-/300.- per eccesso di velocità, prospettando in caso contrario conseguenze amministrative o penali e finanche il sequestro della vettura,

ottenuto da ACPR 2, ACPR 3 ed da altre persone rimaste ignote un importo complessivo di fr. 1’090.- ed Euro 180.-,

nonché,

tentato di ottenere da __________, __________ e altri conducenti rimasti ignoti, il pagamento di una contravvenzione quantificabile in almeno fr. 400.-;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 156 CPS richiamato l’art. 22 CPS;

                                   3.   falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al sub. 2 in diverse occasioni, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, formato e fatto uso di documenti falsi,

e meglio,

alterando uno scritto di avviso di contravvenzione già in suo possesso emesso dalla Polizia comunale di __________,

allestito false contravvenzioni per importi di fr. 200.-/300.- e fattone uso nelle modalità descritte al sub. 2;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 251 CPS;

                                   4.   falso allarme

per avere,

a __________,

in data 23.09.2010,

cosciente della gratuità del suo atto, allarmato senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari,

e meglio,

chiamando i pompieri al numero 118 e segnalando che in una camera presso la __________ di __________ si era sviluppato, contrariamente al vero, un incendio, allarmato senza motivi il servizio pubblico in questione;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 128bis CPS;

                                   5.   coazione (tentata)

per avere,

nel periodo dal 22.09.2010 sino al 26.10.2010,

tra __________, __________ e __________,

intralciando la libertà di agire di __________, tentato di costringerla a fare, omettere o tollerare un atto,

e meglio,

dopo che la vittima ha troncato la loro relazione in data 22.09.2010,

Ø  recandosi in data 23.09.2010 presso la __________, dove alloggiava __________, per osservarla, chiedendo al proprietario di allontanarla, allarmando i pompieri, facendo credere che lì vi fosse un incendio, scrivendole parimenti il seguente sms: “mi hai preso in giro..ti ho sentito quando stavo con gli altri due ho già avvisato la polizia e anche per il doc spagnolo salta..e avviso la tua famiglia e non vedi più i tuoi figli”,

Ø  contattando in data 24.09.2010 tale __________ come investigatore privato allo scopo di cercarla;

Ø  seguendola in data 25.09.2010 presso il distributore __________ a __________, colà insultandola e strattonandola e quindi sottraendole il suo personal computer;

Ø  conferendo in data 28.09.2010 mandato d’investigazione a __________ al fine di raccogliere informazioni su __________, consegnandogli parimenti, insieme ad altra documentazione, il personal computer previamente sottratto con il precipuo intento di esaminarlo,

Ø  richiedendo ancora in data 26.10.2010 a __________ di verificare i contatti di __________ su face book,

tentato di limitare __________ nella sua libertà di movimento;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 181 CPS;

                                   6.   furto

per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

a __________,

il 25.09.2010,

sottratto in danno a __________ un computer portatile marca Compaq e relativa borsa per un valore complessivo di fr. 700.-;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 139 CPS;

                                   7.   danneggiamento (lieve entità)

per avere, a __________, in data 22.05.2010, presso i posteggi nei pressi del Municipio, per compiere un furto di carburante, danneggiato il tappo del serbatoio del veicolo Mini Cooper One targato __________ di proprietà di ACPR 4;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 144 CPS richiamato l’art. 172ter CPS;

                                   8.   distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

per avere,

a __________,

nel periodo dal maggio 2009 al marzo 2010,

distratto a danno dei creditori la somma di fr. 100.- mensili pignoratagli con decisione di data 9.03.2009 dell’Ufficio di esecuzione a lui intimata in data 20.04.2009 per un importo complessivo di fr. 1’100.-;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 169 CPS;

                                   9.   disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 7

agendo nelle riferite modalità omesso di ottemperare a una decisione dell’autorità competente a lui intimata impartita con la comminatoria di cui all’art. 292 CPS,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 292 CPS;

                                10.   circolazione senza licenza o targhe

per avere

il 16.09.2010

a __________, condotto la vettura Alfa Romeo intestata alla __________, senza le targhe di controllo richieste;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 96 cifra 1 LCstr;

                                11.   conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 10 condotto il veicolo Alfa Romeo sapendo o dovendo presumere che non sussiste la richiesta assicurazione di responsabilità;

fatti avvenuti: nelle indicate circostante di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 96 cifra 2 LCStr;

Presenti

§  il Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1; §  l'imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore d’ufficio con GP avv. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 17:37.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, la quale nella sua arringa, dopo aver evidenziato i precedenti penali, i tratti della personalità dell’imputato e il suo profilo di “stalker”, riassume i fatti oggetto dell’atto d’accusa, postulandone l’integrale conferma. Tenuto conto della colpa dell’imputato (nel quale non si scorge alcun segno di riconoscimento del male inflitto o di pentimento ), considerata la scemata responsabilità di grado medio riconosciuta dalla perizia, la Procuratrice pubblica chiede che IM 1 sia condannato ad una pena detentiva di 3 (tre) anni da espiare, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto attiene all’eventuale sospensione della medesima per dar luogo ad una misura stazionaria in un istituto chiuso ai sensi dell’art. 59 CP;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale nella sua arringa ripercorre la vita dell’imputato, sottolineandone i problemi di natura finanziaria da cui era vieppiù angustiato. Evidenzia in particolare come l’imputato si sia sempre comportato correttamente, sia durante la carcerazione sia durante il periodo di prova, mentre una volta libero si sia ritrovato da solo nella società, senza alcuna forma di accompagnamento, nonostante già nel 2005 fosse stata consigliata l’adozione di una misura di tutela in suo favore. Riprende i fatti di cui all’atto d’accusa, segnalando il carattere dilettantesco e maldestro sia della rapina (che non è stata comunque violenta in senso stretto) sia dell’estorsione. Nega che la rapina abbia in realtà avuto uno sfondo sessuale, come ipotizzato inizialmente dagli inquirenti. Dal punto di vista giuridico, contesta le imputazioni dei reati di cui all’art. 169 CP (che presuppone che il pignoramento non intacchi il minimo vitale, mentre l’imputato in quel periodo non era in grado dal punto di vista economico di far fronte al suo obbligo di versamento) e dell’art. 292 CP (trattandosi di un’infrazione applicabile soltanto in via sussidiaria). Per quanto riguarda la commisurazione della pena, mette in evidenza da una parte la collaborazione dell’imputato nell’inchiesta e dall’altra la scemata responsabilità riconosciuta dal perito. Non si oppone a che venga ordinato un trattamento stazionario, ma si augura che, una volta terminato, l’imputato possa beneficiare di un accompagnamento, segnatamente da parte di un tutore.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   IM 1 non è incensurato. Oltre a precedenti da minorenne, con sentenza 1° ottobre 1996 del Tribunale cantonale si __________, è stato condannato all’internamento in una casa di educazione al lavoro per sequestro di persona e coazione sessuale, avendo, in buona sostanza, rinchiuso, legandola, una giovane donna nel bagagliaio della sua vettura ed averla condotta in un luogo appartato abusando sessualmente di lei, fermandosi solo una volta compreso che era indisposta. E’ stato liberato condizionalmente a far data dal 1. luglio 1999 e sottoposto ad assistenza riabilitativa. L’8 luglio 2002 il MP lo ha condannato a 5 giorni di detenzione con la condizionale per truffa mentre con sentenza 21 luglio 2005 la Corte delle Assise Criminali di Lugano gli ha inflitto una pena detentiva di 3 anni e 3 mesi per mancato omicidio intenzionale, ripetuta coazione, furto, pornografia e altri reati minori ordinando nel contempo un trattamento ambulatoriale. IM 1 è stato liberato condizionalmente a far data dal 15 gennaio 2007. Il 17 novembre 2008 è stato nuovamente condannato dal MP Lugano a 20 ore di lavoro di pubblica utilità (da espiare) per lesioni semplici (ha sculacciato un minorenne) e l’11 gennaio 2010 al pagamento di 30 aliquote giornaliere con la condizionale per tre anni, per titolo di impiego abusivo di manodopera estera.

                                   2.   Il curriculum vitae e, soprattutto, il profilo psicologico di IM 1, ancora di più che dalla perizia psichiatrica ordinata dal PP in questo procedimento, emergono dai minuziosi e particolarmente chiari considerandi della sentenza 21 luglio 2005 della Corte delle assise Criminali. IM 1 è uno stalker, ossia un molestatore che, pur di nuocere alla sua vittima, ossia alla sua ex che, nel frattempo, si era messa con un altro dopo inenarrabili azioni di disturbo e minacce, è arrivato al punto di tagliare i freni alla vettura di un comune conoscente non tanto per far del male a costui, quanto per dimostrare alla sua vittima di essere pronto a tutto pur di raggiungere il suo scopo, ossia di farla tornare da lui. Per i dettagli si rinvia ai considerandi della citata sentenza.

                                   3.   Dalla perizia psichiatrica (AI 41) della dott.ssa __________ emerge che IM 1 è affetto da disturbo della personalità antisociale, narcisistico e bordeline nonché da feticismo. Il trattamento ambulatoriale cui è stato sottoposto già in espiazione di pena e che avrebbe dovuto continuare anche dopo la scarcerazione, non ha sortito gli effetti desiderati. In realtà IM 1 è rimasto lo stalker descritto nella sentenza 21 luglio 2005. Quanto all’evoluzione della sua situazione così si è espresso l’Ufficio del patronato di __________ con scritto 23 marzo 2011:

" Il periodo di prova con sottomissione ad assistenza riabilitativa è iniziato con la liberazione condizionale di IM 1 il 15.01.2007 e si è concluso il 15.01.2008, secondo decisione del CV del 6.12.2006.

Valutazione del periodo di esecuzione della pena (2004-2007).

L’interessato fu arrestato il 27 luglio 2004 condannato il 21.7.2005 dalla Corte della Assise criminali di Lugano a 3 anni e 3 mesi per i reati principali di mancato omicidio intenzionale plurimo, coazione (stalking) e ripetuto furto. Nella stessa sentenza fu ordinato un trattamento ambulatoriale (ex art. 43 v.CP) da eseguirsi già in esecuzione di pena.

Il nostro ufficio, in particolare la sottoscritta, seguì l’interessato durante tutta l’esecuzione della pena con l’intento di curarne il progetto di reinserimento sociale, con particolare riferimento all’assunzione di responsabilità rispetto al reato, alle relazioni familiari e sociali, alla regolarizzazione del quotidiano attraverso l’esercizio di una professione, la gestione autonoma degli impegni amministrativi e finanziari, il risarcimento alle vittime.

Rinviamo per il dettaglio al “Progetto di esecuzione Pena” del 31.10.2005 (allegato 1) all’estratto del Consiglio di Vigilanza nr. 4/2006 “Elenco casi della seduta mercoledì 6 dicembre 2006” (allegato 2.).

Il signor IM 1 con decisione del Consiglio di Vigilanza del 06.12.2006 fu liberato condizionalmente il 15.01.2007, con sottomissione a Patronato, obbligo di prosecuzione del trattamento ambulatoriale imposto per sentenza, obbligo di mantenere un posto di lavoro e il divieto assoluto di avvicinarsi a prendere contatto con le vittime e l’ex fidanza __________.

Va rilevato che il sig. IM 1 fu liberato condizionalmente dopo la scadenza dei 2/3 della pena, allora fissati per il 15.10.2006, mentre il termine pena scadenza il 15.11.2007. L’allora Autorità (CV) diede la precedenza ai fini della prognosi al posto di lavoro nel senso della regolarizzazione della vita quotidiana, oltre che alla protezione delle allora vittime.

Dobbiamo ancora osservare che, su una proposta di periodo di prova di 4 anni commisurati ai precedenti penali, il CV si tenne all’applicazione delle nuove norme in materia che sarebbero entrate in vigore l’1.1.2007 (art. 87 nCP cpv 1), fissando termine di 1 anno.

Valutazione del periodo di prova (2007-2008)

Dobbiamo da subito confermare che, durante tutto il mandato l’interessato si è tenuto scrupolosamente alle condizioni fissate all’Autorità per la sua liberazione. Il periodo di prova si è quindi concluso con successo.

Il trattamento ambulatoriale è stato eseguito presso il servizio Psicosociale di Viganello a cura del dott. __________. Il signor IM 1 ha dato seguito regolarmente a tutte le convocazioni ed ha partecipato al trattamento.

Da notare in questi casi1 ci teniamo alla prassi consolidata che prescinde dalla richiesta di un rapporto scritto almeno annuale al medico incaricato, esigendo invece una segnalazione immediata qualora la persona disattendesse l’obbligo di trattamento (mancata presentazione agli appuntamenti).

Per quanto concerne l’attività lavorativa, il trasferimento in Sezione Aperta (20.1.2006) è corrisposto con la fase di avvio dell’inserimento professionale. Serve precisare che nel caso specifico si chiese l’elaborazione di un bilancio tramite un’orientatrice professionale nell’intento di valutare la possibilità di portare a termine la formazione quale carrozziere.

Purtroppo, non avendo trovato un datore di lavoro che accettasse di assumere IM 1 quale apprendista, l’interessato accettò l’unico contatto lavorativo possibile a quel momento presso la fabbrica __________ di __________. Il regime di semilibertà prese avvio il 30.10.2006.

Sulla base di tale impiego IM 1 fu liberato con l’obbligo di mantenere l’attività lavorativa.

Da notare che purtroppo, malgrado un’occupazione a tempo pieno, lo stipendio realizzato presso il datore di lavoro era tale da dover ricorrere anche alla compensazione tramite la cassa di disoccupazione (guadagno intermedio). Il mese di agosto 2007. IM 1 decise quindi realizzare un progetto lavorativo in proprio quale manutentore di giardini. Attività che portò avanti con impegno migliorando la sua situazione economica.

Riparazione torto e protezione delle vittime. IM 1, pagava regolarmente la quota mensile concordata quale riparazione verso le vittime consegnando il dovuto al nostro ufficio. Per quanto riguarda il divieto di prendere contatto con le vittime, ivi compresa la ex-fidanzata, ha sempre rispettato la norma. Le stesse sono sempre state rese edotte tramite il nostro ufficio, dell’evoluzione del regime di esecuzione, come anche della messa in libertà dell’interessato e del divieto imposto.

Il versamento della riparazione fu fatto tramite il nostro ufficio fino alla fine del periodo di prova.

Per quanto concerne la soluzione abilitativa, IM 1 al momento della liberazione con l’accordo della madre reintegrò il di lei appartamento. Trovò in seguito una soluzione autonoma in un appartamento a __________.

Alla scadenza del periodo di prova, 15.1.2008, visto l’esito positivo dato dal rispetto delle norme previste nel mandato conferitoci dal Consiglio di Vigilanza, considerato che il signor IM 1 non si rivolse più al nostro servizio come volontario, chiudemmo la pratica.

Conclusioni

Alla luce dei nuovi reati dobbiamo prender atto che questo tipo di comportamento rinvia ad una ripetitività di atti iniziati e già messi in atto da IM 1 da minore (vedi sentenza 21.7.2005 p. 21).

Già al momento dell’esecuzione della pena (2004-2007), prendemmo in considerazione l’ipotesi che, fuori da un modo di vita estremamente strutturato e ritmato l’interessato presentava un rischio di recidiva, da qui l’allora scioglimento della prognosi unicamente in presenza di un progetto di vita libera fondato su questo presupposto (lavoro – alloggio – trattamento – divieti/limiti).

Il secondo presupposto si fonda sulla costatazione che IM 1, per quanto adeguato e collaborante in ambito strutturato o istituzionalizzato, è incapace di continuità nel tempo. Laddove la struttura data dai vincoli esterni venga a cadere è incapace di organizzazione propria in particolare è incapace di mantenersi nei limiti dati da una corretta relazione alle norme sociali (desiderio/limite) che notiamo espressa verso terze persone, (in particolare verso la figura femminile) come anche verso la disponibilità di risorse/reddito.

Il limite del periodo di prova ristretto ad un solo anno, da questo punto di vista non risultava essere favorevole alla presa a carico in funzione della riduzione del rischio per una personalità come quella del sig. IM 1.

Concludendo, una presa a carico futura per IM 1 strutturata può, a nostro modo di vedere fondarsi unicamente su un tempo medio-lungo tale quale una misura per esempio ex art. 59 CP potrebbe garantire.

Pur non avendo competenze specifiche in materia, partiamo dal presupposto che, alla base degli agiti di IM 1, esistano, se non una malattia psichica conclamata, almeno dei disturbi importanti della personalità tali da dover essere trattati in ambiente istituzionale adguato.

Se questa ipotesi trovasse conferma, visto che il trattamento psicoterapeutico ambulatoriale non ha dato l’esito sperato, proporremmo un trattamento stazionario fondato sul comportamento quale quello offerto in istituti penitenziari come quello di __________ (__________– canton __________) o di __________ (__________– canton __________), rispettivamente un trattamento fondato sulla socio-terapia come garantito dal comparto la __________ del carcere __________ di __________. Da notare che questo settore riservato all’esecuzione delle misure art. 59 CP, sarà inglobato nel nuovo carcere per le misure penali del Concordato Latino, la cui apertura è prevista per fine 2014, inizio 2015”

(doc. TPC 22).

                                   4.   Una volta posto in libertà provvisoria, in un primo tempo rifiutata poiché ancora non aveva un’occupazione, IM 1 ha svolto alcuni lavori senza mai avere un posto di lavoro consolidato. La sua situazione debitoria è rimasta catastrofica tanto che si registrano a suo carico 73 ACB per un totale di fr. 122'035.35.

                                   5.   Dal profilo sentimentale si segnala che, da alcuni mesi precedenti il suo arresto, IM 1 aveva allacciato una relazione con tale __________, una prostituta d’origini africane residente in __________ ed operante in vari postriboli del cantone. Fatto sta che questa relazione si è interrotta per iniziativa della donna attorno a settembre 2010. Come avvenne per i fatti all’origine della surriferita sentenza della Corte delle Assise Criminali, IM 1 non ha accettato la decisione della donna ed ha iniziato a molestarla nell’intento di farla tornare con lui, recandosi nel noto postribolo __________ di __________ dove lavorava, sorvegliandola nella sua quotidianità fino ad assumere un detective privato e sottraendole il PC al fine di ottenere informazioni utili che potessero in qualche modo farle rivedere la sua decisione di interrompere la relazione. In particolare, il 23 settembre 2010 ha allertato i pompieri denunciando un incendio mai avvenuto nella di lei camera presso la __________, al fine di far ricadere su di lei le responsabilità del falso allarme, cagionando l’intervento a vuoto delle forze dell’ordine e dei pompieri. Due giorni dopo, in occasione dell’ennesimo pedinamento, IM 1 l’ha raggiunta nell’area di servizio dell’A2 a __________, dove la donna si era fermata, in compagnia di un amico, a fare rifornimento. Dall’incontro è nata una colluttazione a seguito della quale IM 1 le ha sottratto il PC, che avrebbe poi consegnato al già incaricato investigatore privato __________, con lo scopo di assumere maggiori informazioni possibili, per poter continuare a rimarcare la sua presenza nella vita della donna. Fatto sta che IM 1 non era al corrente del fatto che quel giorno la __________ si stava recando all’aeroporto di __________ per far rientro in __________. Per un mesetto circa non l’ha più incontrata, tant’è che il 26 ottobre 2010 ha nuovamente sollecitato il __________ affinché gli fornisse le informazioni che avrebbe dovuto assumere in base al mandato conferitogli. __________, in buona sostanza, gli ha risposto che ancora doveva essere pagato e che vantava un credito di fr. 1'400.- ca. Ci torneremo.

                                   6.   Senza un lavoro che gli garantisse entrate dignitose, IM 1, da metà ottobre in avanti, si è pure messo ad importunare gli automobilisti __________ che transitavano sulla A2, inseguendoli e facendoli accostare nell’area di riposo di __________, mediante un segnale luminoso lampeggiante blu. Indossando una pettorina con la scritta “Angel’s House Security” e fingendosi un agente di sicurezza operante su delega della polizia, a mano di un avviso di contravvenzione contraffatto, tratto da una multa che gli era stata inflitta dalla polizia comunale di __________, si “legittimava” agli automobilisti dicendo loro che avevano circolato a velocità eccessiva e prospettando loro la possibilità di pagare sul posto una multa di fr. 200.- o 300.-, in difetto di che avrebbero rischiato il sequestro del veicolo e/o il ritiro della patente. Vuoi per timore vuoi anche per cattiva coscienza, parte di questi automobilisti ha pagato seduta stante la somma richiesta. In un caso, non disponendo di contanti, l’automobilista è stato accompagnato ad un bancomat. Non convinto della cosa, questi ha, poi, fatto scattare la denuncia. IM 1 è stato arrestato il 20 ottobre 2010. L’arresto non è stato convalidato dal GIAR che lo ha scarcerato il 21 ottobre seguente.

                                   7.   Riavuta la libertà, neanche 10 giorni dopo, IM 1 ha commesso la rapina di cui N. 1 dell’AA. E’ stato nuovamente fermato e, questa volta, l’arresto è stato convalidato. Da allora IM 1 si trova in carcere. Così il rapporto d’arresto del 29.10.2010:

" Alle 08.55 circa presso la centrale dei Reparti Mobili 2 giungeva una telefonata per una rapina avvenuta in un garage di uno stabile di __________.

Immediatamente le pattuglie disponibili raggiungevano il posto ed in base alle prime testimonianze delal vittima e del teste emanavano via radio i connotati dell’autore.

Dai connotati e dalle prime affermazioni verbali della vittima ci indirizzavamo verso il rubricato.

Lo stesso veniva fermato a casa sua e tradotto presso il Commissariato.

Sul posto veniva rinvenuto uno straccio in microfibra usato dal IM 1 inbevuto di alcool disinfettante (96%), che è stato usato per “intontire” la vittima.

Allarmati i colleghi del gruppo cinofilo, provvedevano a prelevare gli odori su due sciarpe, usate dal IM 1 per legare ed immobilizzare la vittima, per paragonarle con l’odore del rubricato, con un cane “molecolare”.

In casa segnava immediatamente il IM 1.

Su questo fatto i colleghi hanno redatto un rapporto dettagliato, (copia allegata al presente rapporto).

IM 1 a verbale, viste anche le prove oggettive contro di lui, ammetteva i fatti, giustificandosi con il fatto che è oberato dia debiti e pressato dai creditori, e non sapendo più deove sbattere al testa, aveva deciso di etantere una rapina ai danni di ACPR 1, persona che aveva avuto modo di conoscere in passato quando lavorava in quel palazzo effettuando le pulizie.

Durante la notte pianificava i dettagli e stamattina alle ore 0730 entrava furtivamente nel garage dello stabile n. 20 di via del Sole, aspettando pazientemente la vittima per un’ora e mezza concretizzando così il suo piano criminale.

Nel suo secondo verbale la vittima ha dichiarato che la sua paura, al momento dell’aggressione, era quella di essere anche abusata sessualmente e quella di essere soffocata con la sua sciarpa. Ho avuto nuovamente paura quando, legata con le mani dietro la schiena e con la sciarpa sul volto, è stata traquinata di peso dall’aggressore, dietro la sua vettura, dall’altra parte rispetto all’uscita del garage, in una zona buia e discosta.

Visto che nei dintorni non c’era anima viva, ha cercato di assecondarlo in qualche maniera ricordandosi una tecnica appresa in passato, ossia di calmare l’aggressore dicendogli parole positive della serie “pace ed amore-sei il mio angelo-ecc.”.

Tecnica andata a buon fine, visto che l’aggressore ha allentato la presa sulla bocca.

Il certificato medico evidenzia però delle echimosi interne alle labbra superiori ed inferiori, lato dentale, unitamente ad echimosi agli zigomi ed escoriazioni alla mano sinistra, dovute alla forte pressione iniziale con la mano”.

                                   8.   L’imputato è reo confesso di tutti i reati imputatigli, di guisa che non si pon mente di ulteriormente sindacare i fatti. In diritto occorre osservare, in merito alle imputazioni N. 8 e 9, che l’art. 169 CP punisce, in buona sostanza, chi non fa fronte al pignoramento nonostante ne abbia i mezzi. Agli atti non risulta alcun calcolo del minimo vitale che, conformemente ai suoi obblighi, l’UE avrebbe dovuto eseguire per stabilire la cifra pignorabile. Le uniche informazioni al riguardo fanno stato di una situazione debitoria disastrosa che depone, quantomeno in applicazione del principio in dubio pro reo, a favore di una totale assenza di mezzi di guisa che, se IM 1 non disponeva della cifra che avrebbe dovuto versare, non può averla distratta. In questo senso nulla muta il fatto che, in specie, è stato il debitore ad impegnarsi formalmente a pagare un determinato importo mensile all’UE poiché, ancora una volta, se non ne aveva i mezzi, era nell’impossibilità di far fronte al debito e, pertanto, non può aver distratto un bene che non aveva. Analoga sorte ha l’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità, ipotesi che, peraltro, non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere ritenuta, nemmeno se si fosse stabilito che IM 1 avrebbe disposto dei mezzi per far fronte all’impegno assunto, il reato di cui all’art. 292 CP essendo sussidiario. Ne discende che tutte le imputazioni sono state confermate così come esposte nell’atto d’accusa, ad eccezione di quelle di cui ai N. 8 e 9 da cui IM 1 è stato assolto.

                                   9.   Tornando al reato di rapina la Corte non ha condiviso né i sospetti degli inquirenti in punto ad un’eventuale, poi peraltro abbandonata, finalità sessuale dell’aggressione, né le spiegazioni dell’imputato che avrebbe agito perché oberato dai debiti e braccato dai creditori. Il movente è un altro e va ricercato nella personalità dell’accusato. Egli, in effetti, è uno stalker impenitente. L’attenta lettura dell’illuminante sentenza 21 luglio 2005 delle Assise Criminali e degli atti di questo procedimento, inducono a ritenere che, in realtà, IM 1 ha agito per procacciarsi i mezzi necessari per pagare l’investigatore privato che, altrimenti, non avrebbe continuato nel suo mandato di assumere e trasmettergli informazioni sulla __________. In effetti, come riferito dallo stesso __________, pochi giorni prima della rapina, IM 1 lo ha contattato chiedendogli a che punto erano le sue investigazioni. Si tratta di un segno evidente che, nonostante il rimpatrio in __________, l’interesse per la __________ e per quello che faceva, era, in lui, ancora ben vivo. __________, in quell’occasione, gli ha chiaramente ricordato che non era ancora stato pagato. Ecco che in IM 1 è nata l’idea di procacciarsi i soldi con una rapina, peraltro da commettere in un luogo a lui conosciuto (in precedenza aveva fatto il custode in quel palazzo) ai danni di una persona a lui nota. Del resto, a parte il fatto che nessuno dei suoi creditori risulta averlo braccato al punto da indurlo a compiere una rapina, forza è constatare come, se davvero fosse stato per pagare i creditori che lo pressavano, non vi sarebbe stato motivo per non utilizzare il danaro proveniente dalle estorsioni che è, invece, stato quasi interamente sequestrato dagli inquirenti già in occasione del primo arresto. Al contrario, la mancata accettazione del fatto di essere stato lasciato dalla sua compagna, così come avvenuto in occasione dei fatti all’origine della precedente condanna e la sua voglia di rivalsa, lo hanno indotto a mettere in atto tutta una serie di azioni di disturbo tipiche dello stalker, come appostarsi per controllarne i movimenti, rubarle oggetti, importunarla con il falso allarme per metterla nei guai con la polizia, fino a metterle alle calcagna un investigatore privato, per finanziare il quale ha pure commesso una rapina. Questa è l’unica chiave di lettura coerente con il funzionamento psicologico dell’accusato e compatibile con un’attenta lettura degli atti.

                                10.   Per quel che concerne la commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto una colpa grave. In particolare per la rapina sono stati considerati l’esercizio di una violenza fisica non certo trascurabile, l’impiego di oggetti atti ad intimorire in modo serio la vittima, una buona organizzazione nella scelta del luogo, con tanto di attesa nei garage per oltre un’ora, e della vittima di cui IM 1 conosceva il carattere buono ed altruista, nonché il fatto che, per finire, egli non ha potuto portare a termine il piano solo grazie al casuale, quanto provvidenziale, intervento di un terzo. In punto alle estorsioni la Corte ha ritenuto che IM 1 ha agito ripetutamente e con egoismo, facendo leva su persone deboli per il solo fatto di essere straniere. Anche per questo reato l’accusato ha agito in base ad un piano ben organizzato, con tanto di messa in scena che ha reso il suo comportamento, agli occhi delle vittime, credibile. Né vanno banalizzati il concorso di reati nella misura in cui l’imputato ha leso più beni giuridicamente protetti ed i precedenti specifici, in particolare per quanto riguarda lo stalking. Da questo punto di vista la Corte ha espresso tutta la sua inquietudine nel constatare come, dalla sua scarcerazione, nonostante l’espiazione di una condanna di non breve durata ed il trattamento ambulatoriale cui è stato sottoposto, IM 1 è ripiombato nei medesimi comportamenti. La sua totale mancanza di empatia verso le vittime ed i disturbi di cui è affetto, illustrati nella perizia psichiatrica, suscitano serie preoccupazioni che, una volta liberato, IM 1, già capace di mettere in pericolo l’incolumità di più persone pur di soddisfare la sua sete di rivalsa e di molestia, commetta di nuovo reati analoghi o magari anche più gravi.

                                11.   Come detto IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica che ha accertato un grado di scemata imputabilità medio. Inoltre la Corte, a suo favore, ha considerato una collaborazione tutto sommato discreta con gli inquirenti, nella misura in cui dopo piccole reticenze iniziali, ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità.

                                12.   Tutto ciò considerato e ben ponderato la Corte lo ha condannato ad una pena detentiva di due anni e nove mesi a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 CP. Resta la questione della misura di sicurezza. Al riguardo la Corte ha constatato come in passato sia la custodia in una casa di rieducazione al lavoro sia il trattamento ambulatoriale sono falliti. A questo proposito inquieta la constatazione che IM 1, comportatosi correttamente durante la detenzione e ligio nel rispettare i dettami del trattamento ambulatoriale finché perdurava un interesse proprio, una volta venuta meno la pressione di dover scontare l’ultima parte di pena, alla scadenza del periodo di prova, ha autonomamente deciso di non seguire più alcun trattamento. In realtà, come accertato in perizia, il rischio di recidiva è estremamente elevato. A mente della perita, IM 1 deve essere sottoposto ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP. Non spetta a questa Corte (e nemmeno alla perita) indicare il luogo dove esperire detto trattamento, trattandosi di questione inerente esclusivamente l’esecuzione dello stesso. Ciò posto va però detto che, per costante prassi dei nostri tribunali, la struttura del ____ indicata dalla perita non può essere considerata idonea. A questo riguardo le indicazioni espresse dall’Ufficio del patronato nel surriferito doc. TPC 22 appaiono senz’altro più pertinenti. L’esecuzione della pena deve pertanto essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario.

Si tratta in sostanza, per IM 1, dell’ultima opportunità. Dovesse di nuovo commettere crimini gravi come quelli per cui è stato, in passato ed in questa sede, condannato, l’ipotesi di una misura più severa, come l’internamento ex art. 64 CP, avrà da essere presa in seria considerazione.

                                13.   Sulle pretese di parte civile va detto che quelle di ACPR 2, che ha pagato una “multa” al IM 1 di fr. 200.appaiono senz’altro ammissibili già in questa sede, mentre in assenza di documentazione più precisa in merito al danno subito, alla vittima della rapina viene riconosciuto il principio della riparazione del torto morale, per la quantificazione del quale è rinviata al foro civile. Le spese processuali sono poste a carico dell’imputato condannato, quelle per la difesa d’ufficio sono caricate allo Stato. Per quel che è delle domande di confisca si rinvia direttamente al dispositivo, all’accusato essendo restituiti gli oggetti personali non strettamente legati con la commissione dei reati. Il notebook va per contro retrocesso alla __________ tramite confisca ed attribuzione alla stessa.

Visti gli artt.                    12, 19, 22, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 57, 59, 69, 70, 128bis, 139, 140, 144, 156, 169, 172ter, 181, 251, 292 CP e 96 LCStr;

41 e segg. e 49 CO;

la LAVI;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina (tentata)

per avere,

in data 29 ottobre 2010, a __________ in Via __________,

tentato di commettere un furto in danno di ACPR 1 usando violenza contro la medesima, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale e rendendola incapace di opporre resistenza, interrompendo il suo piano criminoso unicamente poiché stava sopraggiungendo una terza persona;

                               1.2.   estorsione (tentata e consumata)

per avere,

nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 20 ottobre 2010,

tra __________ e __________, lungo il tratto autostradale A2 (in entrambe le direzioni),

per procacciare a sé un indebito profitto, minacciando più persone di un grave danno, indotto e tentato di indurre le stesse ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

e meglio ordinato il pagamento brevi manu a contanti di una contravvenzione di CHF 200.-/300.- per eccesso di velocità, prospettando in caso contrario conseguenze amministrative o penali e finanche il sequestro della vettura, e ottenuto in particolare da ACPR 2, ACPR 3 e da altre persone rimaste ignote un importo complessivo di CHF 1'090.- e di EUR 180.-;

                               1.3.   falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.2, in diverse occasioni,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto, formato documenti falsi e fatto uso, a scopo d’inganno, dei medesimi,

e meglio,

alterando uno scritto di avviso di contravvenzione già in suo possesso, emesso dalla Polizia della Città di __________, allestito false contravvenzioni per importi di CHF 200.-/300.- facendone uso nelle modalità descritte sub. 1.2.;

                               1.4.   falso allarme

per avere,

a __________, in data 23 settembre 2010,

cosciente della gratuità del suo atto, allarmato senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari,

e meglio,

chiamando i pompieri al numero telefonico 118 e segnalando che in una camera presso la __________ di __________ si era sviluppato, contrariamente al vero, un incendio, allarmato senza motivo il servizio pubblico in questione;

                               1.5.   coazione (tentata)

per avere,

tra __________, __________ e __________,

nel periodo dal 22 settembre 2010 sino al 26 ottobre 2010,

intralciando la libertà di agire di __________, tentato di costringerla a fare, omettere o tollerare un atto,

e meglio,

dopo che la vittima aveva troncato la loro relazione in data 22 settembre 2010:

                                     -   recandosi in data 23 settembre 2010 presso la __________, dove alloggiava __________, per osservarla, chiedendo al proprietario di allontanarla, allarmando i pompieri, facendo credere che lì vi fosse un incendio, scrivendole parimenti il seguente sms: “mi hai preso in giro..ti ho sentito quando stavo con gli altri due ho già avvisato la polizia e anche per il doc spagnolo salta..e avviso la tua famiglia e non vedi più i tuoi figli”;

                                     -   contattando in data 24 settembre 2010 tale __________ quale investigatore privato allo scopo di cercarla;

                                     -   seguendola in data 25 settembre 2010 presso il distributore __________ a __________ e ivi insultandola, strattonandola e quindi sottraendole il suo personal computer;

                                     -   conferendo in data 28 settembre 2010 mandato d’investigazione a __________ al fine di raccogliere informazioni su __________, consegnandogli parimenti, insieme ad altra documentazione, il personal computer previamente sottratto con il precipuo intento di esaminarlo;

                                     -   richiedendo ancora in data 26 ottobre 2010 a __________ di verificare i contatti di __________ su Facebook,

tentato di limitare __________ nella sua libertà di movimento.

                               1.6.   furto

per avere,

a __________, in data 25 settembre 2010,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto a __________ un computer portatile marca Compaq e la relativa borsa per un valore complessivo di CHF 700.-;

                               1.7.   danneggiamento (di lieve entità)

per avere,

a __________, in data 22 maggio 2010,

presso i posteggi nei pressi del Municipio,

per compiere un furto di carburante,

danneggiato il tappo del serbatoio dell’autoveicolo Mini Cooper One targato __________ di proprietà di ACPR 4;                      

                               1.8.   circolazione senza licenza o targhe

per avere,

a __________, in data 16 settembre 2010,

condotto l’autovettura Alfa Romeo intestata alla __________, senza le targhe di controllo richieste;

                               1.9.   conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.9., condotto il veicolo Alfa Romeo sapendo o dovendo presumere che non sussiste la richiesta assicurazione di responsabilità;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (di cui al punto 8 dell’atto d’accusa) e di disobbedienza a decisioni dell’autorità (di cui al punto 9 dell’atto d’accusa).

                                   3.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP richiamato il decreto d’accusa dell’11 gennaio 2010 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (DA 78/2010), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   a versare all’accusatore privato ACPR 2 l’importo di CHF 200.- a titolo di risarcimento danni;

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di CHF 3'000.- e dei disborsi.

                                   4.   È riconosciuto il principio della riparazione per torto morale in favore dell’accusatrice privata ACPR 1, per la cui quantificazione la predetta è rinviata al competente foro civile.

                                   5.   È ordinato il trattamento stazionario del condannato giusta l’art. 59 cpv. 3 CP.

                                   6.   L’esecuzione della pena detentiva di cui al dispositivo n. 3.1. del presente giudizio è sospesa giusta l’art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario di cui sopra.

                                   7.   Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della misura, della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

                                    §   Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

                                   8.   È ordinata la confisca dei seguenti oggetti, con attribuzione alla vittima __________ una volta cresciuto in giudicato il presente giudizio:

                               8.1.   1 notebook con borsa e accumulatore compaq CQ61 n/s 95144MF + documentazione  CD;

                               8.2.   1 penna USB con scritta Verbatim;

                               8.3.   1 penna USB grigia con scritta CIBOX.

                                   9.   È ordinato il dissequestro dei seguenti oggetti, che verranno restituiti al condannato una volta cresciuto in giudicato il presente giudizio:

                               9.1.   1 computer marca Compaq nro __________ con cavo alimentazione.

                               9.2.   1 natel Samsung N.ro IMEI __________ con batteria e batteria di riserva;

                               9.3.   1 natel Switel ME 10 Nro IMEI __________;

                               9.4.   1 carta SIM __________;

                               9.5.   1 carta SIM __________;

                               9.6.   1 carta SIM __________ (__________);

                               9.7.   1 paio di scarpe marca Adidas nro US 10½;

                               9.8.   1 giacca felpa nera 5.11 XL.

                                10.   È ordinata la confisca dei restanti oggetti in sequestro (ossia di quelli elencati nell’atto d’accusa e non indicati sopra ai punti 8 e 9 del presente dispositivo).

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                12.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

  accusatori privati:

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        3'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        2'689.--

Perizie                                                fr.      10'553.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           178.50

                                                             fr.      16'420.50

                                                             ===========

72.2011.2 — Ticino Tribunale penale cantonale 24.03.2011 72.2011.2 — Swissrulings