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Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2012 72.2011.116

9 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·781 parole·~4 min·4

Riassunto

Ripetuta truffa ai danni delle casse malati da parte di una farmacista, per mezzo di falsi documenti, creando un danno di almeno CHF 1'543'167.00. Procedura abbreviata

Testo integrale

Incarto n. 72.2011.116

Lugano, 9 marzo 2012/da

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Andrea Minesso, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DF 1,

imputata a norma dell'atto d'accusa 115/2011 del 28.11.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   truffa, ripetuta

per avere,

a __________ ed in altre località,

nel periodo 1.1.2004 al 24.6.2009,

nella sua veste di farmacista attiva di regola a __________ presso la __________,

in correità con terzi,

ognuno con proprio ruolo,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ripetutamente partecipato ad ingannare con astuzia i funzionari delle __________, della __________ e della __________  affermando cose false e sottacendo cose vere, segnatamente trasmettendo loro (o facendo trasmettere da suoi dipendenti) attraverso l’intermediario __________, che allestiva le relative fatture, ricette mediche riferite a medicamenti che in realtà non erano stati forniti ai clienti delle citate farmacie, in favore dei quali, in luogo di consegnare in tutto o in parte i medicamenti prescritti sulle ricette, allestivano dei buoni per un valore equivalente, poi utilizzati dai clienti per l’acquisto di altri prodotti,

inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio delle __________, di __________ e di __________, in particolare al pagamento tramite __________ di importi non dovuti per almeno CHF 1'543'167.00

ritenuto che in tal modo venne conseguito un indebito profitto di almeno CHF 500’000.00.

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta

per avere,

a __________,

al fine di nuocere al patrimonio o altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente alterato dei documenti veri, facendo altresì uso a scopo di inganno di tali documenti,

in particolare per avere,

ripetutamente falsificato le ricette del medico __________ riferite alla paziente __________ e/o al di lei marito

aggiungendo di suo pugno

·      sulla ricetta datata 25.09.2006 la scritta “rip. 6 mesi”,

·      sulla ricetta datata 25.08.2006 la scritta “ripetibile 6 mesi”,

·      sulla ricetta datata 12.03.2007 modificato il nome __________ in __________,

·      sulla ricetta a nome __________ datata 03.06.2007 modificato la validità della stessa da “1 mese” a “1 anno”,

·      sulla ricetta datata 14.09.2007 modificato davanti ad un medicamento con l’indicazione “2x”,

·      nella ricetta originariamente datata 21.02.2008 modificato la data,

·      nella ricetta datata 15.06.2007 la scritta “ripetibile 1 anno”,

nonché

·      nella ricetta della Dr. __________ riferita alla signora __________, datata originariamente 31.03.2009 proceduto a modificarne la data,

e fatto uso di tali falsi documenti trasmettendoli all’__________ per la fatturazione;

reato previsto: all’art. 251 cifra 1 CP

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarata autore colpevole dei reati a lei ascritti come sopra

di conseguenza IM 1 è condannata alla pena detentiva di 15 mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre

                                   3.   Ordina, ad avvenuta omologazione del presente atto di accusa, la restituzione ai sequestratari, degli oggetti sequestrati come all’elenco allegato,

ad eccezione dei medicamenti trovantisi presso il Farmacista cantonale e delle false ricette, di cui viene ordinata la confisca e la distruzione, nonché dello schedario dei buoni e delle copie dei database __________ di cui viene ordinato il sequestro conservativo.

Presenti                      -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento venerdì 9 marzo 2012 dalle ore 14:21 alle ore 14:37.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli artt.:         50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa nr. 115/2011 del 28 novembre 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico della condannata.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:             

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'767.90

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.-fr.        2'332.90

                                                             ===========