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Ticino Tribunale penale cantonale 20.06.2012 72.2010.74

20 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,117 parole·~6 min·2

Riassunto

Riciclaggio di denaro per aver trasportato banconote occultate nello schienale del veicolo e in un vano ricavato all'interno del cruscotto della vettura che provenivano da un traffico di stupefacenti

Testo integrale

Incarto n. 72.2010.74

Lugano, 20 giugno 2012/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

AC 1, patrocinato dall’avv. DUF 3   in carcerazione preventiva dal 25.01.2009 al 02.04.2009 (68 giorni)   AC 2, patrocinato dall’avv. DUF 2   in carcerazione preventiva dal 25.01.2009 al 09.04.2009 (75 giorni)

imputati, a norma dell'atto d'accusa 71/2010 del 15.06.2010 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

riciclaggio di denaro

per avere, il 25 gennaio 2008, a __________, in correità tra loro, a bordo del veicolo  Mercedes Benz __________ di proprietà di AC 2, in provenienza dall'Italia e diretti in __________, trasportando occultati nello schienale del veicolo e in un vano ricavato all'interno del cruscotto della vettura l'importo di € 83'150 in banconote provenienti da un traffico di stupefacenti, compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 305bis cifra 1 CP.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 2, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   il difensore d’ufficio dell’imputato AC 1, avv. DUF 3, nonché la praticante dello studio MLaw __________;

                                     -   il difensore d’ufficio dell’imputato AC 2, avv. DUF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Evase le seguenti

questioni:                       La Presidente constata che gli imputati non si sono presentati all’odierno dibattimento senza presentare valide giustificazioni.

La Presidente richiama, e dà qui come integralmente riprodotto, il verbale del dibattimento del 24 maggio 2012, dibattimento al quale gli imputati pure non avevano partecipato, senza valida giustificazione.

Gli imputati sono stati nuovamente citati a comparire in data odierna tramite invio raccomandato del 24.05.2012 (doc. TPC 30). Le raccomandate sono state ritirare da entrambi gli imputati (doc. TPC 31 e 32).

                                         La Presidente constata che gli imputati hanno avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a loro contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in loro assenza.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale riepiloga i numerosi indizi a sostegno della colpevolezza degli imputati. In conclusione, postula la conferma integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto e propone per entrambi una pena detentiva di 15 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa. Chiede inoltre la confisca di euro 83'000 e di tutto quanto in sequestro nonché la devoluzione allo Stato delle cauzioni prestate dagli imputati;

                                     -   l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato AC 1, il quale sottolinea che non vi è prova del fatto che il denaro provenga da un crimine. Evidenzia poi che il suo assistito ha reso dichiarazioni lineari, giustificando in modo plausibile sia la provenienza dei soldi che lo scopo del viaggio in Italia. Chiede quindi il proscioglimento del suo patrocinato dall’accusa di riciclaggio di denaro. In via subordinata, postula una riduzione della pena proposta dalla Pubblica Accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Chiede che la cauzione prestata da AC 1 venga liberata in suo favore;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato AC 2, il quale si associa al collega della difesa per quanto concerne la mancanza di prove della colpevolezza degli imputati. Postula quindi il proscioglimento di AC 2 con contestuale dissequestro di tutto quanto in sequestro.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70, 305bis cifra 1 CP;

82, 135, 240, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 LTG;

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                   1.   AC 1 e AC 2 sono coautori colpevoli di:

                               1.1.   riciclaggio di denaro

per avere,

il 25 gennaio 2008,

trasportando dall’__________ a __________ in direzione dell’__________ euro 83'150.-- occultati all’interno del veicolo Mercedes Benz __________,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

                               2.1.   AC 1 è condannato:

                            2.1.1.   alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            2.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a AC 1 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                               2.2.   AC 2 è condannato:

                            2.2.1.   alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            2.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a AC 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   3.   È ordinata la confisca di:

                                     -   euro 83'150.--;

                                     -   telefono cellulare NOKIA mod. 1200;

                                     -   scheda telefono SIM LYCA Mobile;

                                     -   documentazione cartacea varia

                                   4.   Previo pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la devoluzione al Cantone della cauzione di fr. 9'000.-- versata da AC 1.

                                   5.   Previo pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la devoluzione al Cantone della cauzione di euro 3'000.-- versata da AC 2.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio di AC 1 e di AC 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà stabilita con decisione separata.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

                                   8.   I condannati sono resi attenti al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, possono presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

                                   9.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, i condannati possono anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      10'418.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           171.70

                                                                 fr.      11'590.10

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        5'209.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             85.85

                                                                 fr.        5'795.05

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        5'209.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             85.85

                                                                 fr.        5'795.05

                                                                 ============

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

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