Incarto n. 72.2010.147
Lugano, 18 ottobre 2011/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero pubblico
contro AC 1,
patrocinato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 146/2010 del 17 dicembre 2010, di
ripetuta amministrazione infedele aggravata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per avere,
a Lugano ed in altre località all’estero, nel periodo 1997-2001,
nella sua qualità di dirigente di __________ prima e di direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di __________ poi,
per procacciare a sé un indebito profitto,
benché obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancato in più occasioni al proprio dovere,
e meglio, per avere,
senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione di __________ e __________,
indotto numerosi clienti a pagargli delle provvigioni dell’ordine del 5% sulle fatture emesse da __________ per ciascuna vendita, in difetto di che il prezzo di acquisto dei prodotti sarebbe stato incrementato di un ulteriore 5%, facendosi versare dette provvigioni sul suo conto personale n. __________, cifrato n. __________ presso __________ (nel quale è stato conglobato il conto n. __________ presso __________),
rinunciando in tal modo a concludere contratti vantaggiosi per i suoi datori di lavoro, i quali avrebbero potuto vendere i prodotti ad un prezzo superiore perlomeno del 5% (aumento dei prezzi proposto da __________ e al quale AC 1 si sarebbe opposto),
permettendo con il suo agire che il patrimonio di __________ prima e di __________ poi venisse concretamente danneggiato e procacciandosi in tal modo un indebito profitto per almeno complessivi CHF 18'721.05 e USD 213'483.84,
ritenuto che in data 29 luglio 2010 le parti hanno concluso un accordo transattivo, a seguito del quale le parti civili __________, __________ e __________ si sono disinteressate al procedimento penale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.
2. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 1 (un) anno (art. 40 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 40 e seg. CP).
3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 2'500.00 (duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).
4. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:50.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 48 lett. e, 48a, 49, 106 cpv. 2 e
158 n. 1 cpv. 3 CP;
82, 358 segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
50 e 61 LOG;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 146/2010 del 17.12.2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato con le seguenti modifiche:
“1. AC 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.
2. Di conseguenza, visto il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 1 (un) anno (art. 40 segg. CP) a valere quale pena totalmente aggiuntiva al decreto penale del 17.2.2011 del Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 40 e segg. CP).
3. (invariato)
4. (invariato)”
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 2'281.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.95
fr. 3'065.85
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