Incarto n. 72.2010.121
Mendrisio, 8 novembre 2011/da
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
MLaw Sabrina Aldi, segretaria
sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
AP_1, AP_2,
contro
AC 1
patrocinata dall’avv. DF 1,
imputata a norma dell’atto d'accusa nr. 116/2010 del 27 ottobre 2010, di
1. truffa aggravata,
siccome commessa per mestiere data la disponibilità dell’accusata ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
1.1. per avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre 2009,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia i funzionari dell’AP_1, __________, affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore,
nel contesto della domanda per assegni familiari integrativi e per assegni familiari di prima infanzia presentata dall’accusata e delle successive procedure di revisione,
dapprima, sottacendo volutamente la propria convivenza con il compagno __________, padre del loro figlio __________ nato il __________, convivenza iniziata almeno a partire dal mese di febbraio 2007, affinché non fosse tenuto conto, nei calcoli della __________ dell’AP_1, di tale convivenza e quindi dei redditi percepiti dal convivente derivanti dall’attività lucrativa svolta da quest’ultimo presso la società __________, __________;
omettendo altresì di trasmettere copia del contratto di locazione relativo all’appartamento sito in Via __________ ad __________, sottoscritto unitamente all’accusata nel dicembre 2007 anche da __________ quale conduttore;
comunicando, contrariamente al vero, che la predetta convivenza era iniziata soltanto nel maggio 2008;
in seguito inoltrando ai funzionari dell’AP_1:
nel contesto della procedura di revisione condotta nel 2008, falsi conteggi di stipendio inerenti l’attività lucrativa svolta da __________ presso la __________ in relazione ai mesi di febbraio e marzo 2008 (per il tramite dello sportello __________ di __________, con consegna brevi manu il 30 maggio 2008), come pure di aprile, maggio e giugno 2008 (mediante invio postale, quali documenti annessi allo scritto del 2 luglio 2008 spedito dall’accusata all’AP_1),
nonché, nell’ambito della procedura di revisione condotta nel 2009, falsi conteggi di stipendio inerenti la predetta attività lavorativa svolta da __________ relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 come pure i mesi di gennaio e febbraio 2010 (per il tramite della Cancelleria comunale di __________ e dello sportello __________ di __________), sui quali figuravano stipendi inferiori a quelli effettivamente percepiti dal convivente (febbraio 2008: CHF 1'182.45, invece di CHF 4'892.90; marzo 2008: CHF 1'426.50, invece di CHF 2'754.50; aprile 2008: CHF 1'141.85, invece di CHF 2'462.35; maggio 2008: CHF 1'299.35, invece di CHF 3'397.75; giugno 2008: CHF 1'239.55, invece di CHF 4'230.30; maggio 2009: CHF 1'141.85, invece di CHF 4'520.85; giugno 2009: CHF 1'241.75, invece di CHF 3'725.80; luglio 2009: CHF 1'275.85, invece di CHF 5'076.20; agosto 2009: CHF 1'198.-, invece di 4'473.70; settembre 2009: CHF 1'143.05, invece di CHF 2'381.25; ottobre 2009: 1'107.85, invece di CHF 3'577.80; novembre 2009: CHF 1'121.20, invece di CHF 4'346.20; dicembre 2009: CHF 1'240.60, invece di CHF 4'143.60; gennaio 2010: CHF 1'116.85, invece di CHF 3'380.25; febbraio 2010: CHF 1'063.70, invece di CHF 3'972.40),
al solo scopo di percepire indebitamente gli assegni erogati dalla __________,
come pure, in occasione della procedura di revisione del 2008, producendo ai funzionari dell’AP_1, per il tramite dello sportello __________ di __________, un falso contratto di lavoro tra __________ e __________, sul quale era indicata, contrariamente al vero, quale data d’inizio dell’attività il 14 febbraio 2008, ritenuto che il __________ era alle dipendenze della citata società di __________ sin dal 1° febbraio 2007, al fine di dissimulare i redditi percepiti nel periodo precedente dal 1° febbraio 2007 al 13 febbraio 2008, ciò che avrebbe comportato un obbligo di restituzione degli assegni nel frattempo ricevuti,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio pubblico, ottenendo così un indebito profitto pari a CHF 51'476.-, pari alla differenza tra gli assegni percepiti (CHF 69'980.-, per 31 mesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 ottobre 2009) e gli assegni di diritto (CHF 18'504.-);
nonché per avere,
ad __________, __________ e __________,
nel periodo da novembre 2009 ad aprile 2010,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia i funzionari dell’Ufficio __________, __________, affermando cose false, dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore,
inoltrando ai predetti funzionari, per il tramite dell'Ufficio __________ di __________, falsi conteggio di stipendio relativi all’attività lucrativa svolta da __________ per __________, afferenti i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 come pure i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, sui quali era indicato uno stipendio inferiore a quello realmente percepito,
al solo scopo di beneficiare indebitamente di prestazioni sociali,
inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio pubblico, ottenendo così un indebito profitto pari a CHF 13'561.05, importo corrispondente alle prestazioni ordinarie per il sostentamento dell’unità di riferimento composta dall’accusata, dal compagno e convivente __________ e dal loro figlio __________ nonché al pagamento della cassa malati, della franchigia e delle partecipazioni di cui l’accusata ha beneficiato;
per un complessivo indebito profitto pari a CHF 65'037.05 (CHF 51'476.- + CHF 13'561.05);
2. ripetuta falsità in documenti,
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi, facendone uso a scopo d’inganno,
e meglio, per avere allestito i falsi conteggi di stipendio afferenti i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2008, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009, gennaio e febbraio 2010, relativi all’attività lucrativa svolta dal compagno e convivente __________ per la società di vigilanza __________, come pure il falso contratto di lavoro 14 febbraio 2008 tra __________ e la citata __________ apponendo sul medesimo le false firme di __________ e del direttore __________, inoltrandoli in seguito ai funzionari dell’AP_1 per il tramite dello sportello __________, così come descritto sopra al punto 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 146 cpv. 2 CP; art. 251 cifra 1 CP.
Atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. ACCO_1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti, come sopra.
2. Di conseguenza, ACCO_1 è condannata alla pena pecuniaria di CHF 6'300.-, corrispondente a 210 aliquote giornaliere da CHF 30.00.
3. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
4. ACCO_1 è inoltre condannata a versare alle parti civili le seguenti indennità:
4.1. a favore dell'AP_1 l'importo di CHF 51'476.-;
4.2. a favore dell'AP_2 l'importo di CHF 13'561.05.
5. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusata.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato ACCO_1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 09:47.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 116/2010 del 27 ottobre 2010 contro ACCO_1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 143.85
fr. 443.85
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