Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 28.02.2012 72.2010.120

28 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,577 parole·~8 min·3

Riassunto

Furti in abitazioni e reati connessi. Contumacia

Testo integrale

Incarto n. 72.2010.120

Lugano, 28 febbraio 2012/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati: (ACPR_1) (ACPR_2) (ACPR_3) (ACPR_4)

contro

AC 1 patrocinato dall’ DF 1

in carcere preventivo dal 3 marzo al 3 aprile 2009 (32 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa 119/2010 del 26.10.2010 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   ripetuto furto, consumato e tentato,

per avere, a scopo d’indebito profitto, agendo in correità con terze persone, sottratto cose altrui al fine di appropriarsene, e meglio per avere:

                               1.1.   a __________, il 9.10.2008, presso il domicilio e in danno dei coniugi (ACPR_3 e ACPR_2), agendo in correità con una persona della quale non ha voluto fornire indicazioni, previa effrazione di una porta finestra, sottratto orologi, denaro e gioielli per un valore complessivo denunciato dalle parti civili di fr. 28'500.--;

                               1.2.   in località sconosciuta del Cantone __________, in data imprecisata tra il 9 e il 19.10.2008, agendo in correità con una persona della quale non ha voluto fornire indicazioni, dopo essere entrato nel giardino di un’abitazione con l’intenzione di forzare un serramento e quindi entrare all’interno della casa per compiere un furto, desistito dal proseguire nell’azione, essendosi accorto che all’interno dell’abitazione vi erano delle persone;

                               1.3.   a __________, il 19.10.2008, presso il domicilio e in danno di (ACPR_1), agendo in correità con una persona della quale non ha voluto fornire indicazioni, previa effrazione della finestra della cucina, sottratto gioielli e contanti, per un valore complessivo denunciato dalla parte civile di fr. 12'173,30;

                               1.4.   ad __________, il 3.3.2009, in danno di (ACPR_4), in correità con __________, previa effrazione di una finestra della cantina e penetrazione all’interno dell’abitazione per commettere un furto, desistito dall’intento a causa del sopraggiungere della Polizia;

                                   2.   ripetuto danneggiamento

per avere, eseguendo le effrazioni menzionate al sub. 1, ripetutamente e intenzionalmente danneggiato finestre, porte, muri e rifiniture delle abitazioni attaccate, causando danni per fr. 17'983.00 ai coniugi (ACPR_2 e ACPR_3), per fr. 1'471.00 a (ACPR_1) e per fr. 801.00 a (ACPR_4);

                                   3.   ripetuta violazione di domicilio,

per essere, nelle circostanze di cui sub. 1, entrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto nelle abitazioni dei coniugi (ACPR_2 e ACPR_3), di (ACPR_1) e di (ACPR_4), rispettivamente per essere penetrato nel giardino dell’abitazione di cui al sub. 1.2;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di fiducia di AC 1;

                                     -   l’accusatore privato (ACPR_2), il quale agisce per sé e per sua moglie (ACPR_3).

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 15:40.

Evase le seguenti

questioni:                  I.   verbale del dibattimento Il Presidente constata che l’imputato non si è presentato all’odierno dibattimento e non ha fatto pervenire giustificazioni di sorta, nemmeno tramite il suo difensore.

Richiamato il verbale dibattimentale del 17.2.2012, che si dà qui come integralmente riprodotto, le parti si danno atto che trattasi di una seconda udienza e che, richiamato l’art. 366 cpv. 1 e 2 CPP, il dibattimento può iniziare anche in assenza dell’imputato.

In assenza di ogni giustificazione, trattandosi della seconda citazione, avendo l’imputato durante la procedura predibattimentale avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati, preso atto della situazione probatoria che consente quindi la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, sentite le parti sulla questione della contumacia, laddove:

                                     -   il PP postula che si faccia luogo oggi al dibattimento contumaciale, essendo date tutte le condizioni;

                                     -   l’accusatore privato dà il suo assenso;

                                     -   il difensore dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;

la Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.

Le parti si danno atto che la non presenza odierna dell’imputato non è stata giustificata.

                                   II.   Il Presidente, richiamato il verbale d’interrogatorio PP 6.9.2010 di (ACPR_2), corregge, con il consenso delle parti, la refurtiva di cui punto 1.1 dell’AA che diventa

fr. 28'000.- ed € 500.00. L’ AA è modificato di conseguenza.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento, ritenuta la maggior credibilità degli AP (ACPR_2 e ACPR_3) quo alla refurtiva di cui al punto 1.1 AA, conclude chiedendo, senza insistere sulla realizzazione del reato di violazione di domicilio in relazione al furto 1.2 AA vista l’assenza di querela, la conferma dell’atto d’accusa e che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 16 mesi da espiare. Chiede inoltre l’accoglimento delle pretese risarcitorie degli accusatori privati (ACPR_2 e ACPR_3) e (ACPR_1), la confisca di tutto quanto in sequestro e l’utilizzo delle cauzioni per le tasse e spese di giustizia relative ai procedimenti __________ e di __________ e per il risarcimento degli AP;

                                     -   l’accusatore privato (ACPR_2), il quale associandosi al PP quo alla colpevolezza dell’imputato, conferma la refurtiva e la volontà di essere risarcito nella misura di fr. 14'200.-;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale contestata la refurtiva di cui al punto 1.1 AA, ritenuto che si è trattato di un furto tentato, e contestati i reati di danneggiamento e violazione di domicilio in riferimento al punto 1.2 AA in mancanza di querela, conclude chiedendo che il suo assistito sia condannato alla pena massima di 1 anno da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro, mentre si oppone alle pretese degli accusatori privati, da rinviarsi al foro civile. Si oppone altresì a che la cauzione venga utilizzata per il risarcimento degli AP, anche perché prestata da terzi.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 139 n. 1, 144 cpv. 1 e 186 CP;

80 segg., 84 segg., 238 segg., 263 segg., 335 segg., 366 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto in parte tentato

commesso in 4 occasioni, di cui 2 tentate, in correità con terze persone e con __________, a __________, __________, __________ ed in un’altra località del Canton __________ non meglio precisata, nel periodo 9.10.2008/3.3.2009, per un importo complessivo denunciato di fr. 40'173,30 e € 500.00;

                               1.2.   ripetuto danneggiamento

in 3 occasioni, per commettere mediante scasso i furti di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4. dell’atto d’accusa;

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

in 3 occasioni, in connessione con i furti di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell’atto d’accusa;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di danneggiamento e di violazione di domicilio di cui ai punti 2 e 3 dell’atto d’accusa relativamente ai fatti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   a versare le seguenti indennità ai seguenti accusatori privati:

                            3.2.1.   fr. 14’200.- a (ACPR_2) e (ACPR_3) a titolo di risarcimento danni;

                            3.2.2.   fr. 3'644,15 a (ACPR_1) a titolo di risarcimento danni.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico di AC 1 in ragione di 9/10, la rimanenza di 1/10 resta a carico dello Stato.

                                   5.   E’ ordinata la confisca di:

                               5.1.   varie lettere e numeri adesivi;

                               5.2.   2 cacciaviti piatti;

                               5.3.   1 ricetrasmittente;

                               5.4.   1 piede di porco modificato;

                               5.5.   1 smerigliatrice Hilti con presa modificata;

                               5.6.   2 dischi per smerigliatrice;

                               5.7.   1 cacciavite con manico di legno;

                               5.8.   1 paio di calze nere;

                               5.9.   1 paio di copri scarpe blu;

                             5.10.   3 paia di guanti.

                                   6.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:

                               6.1.   cartina stradale della Svizzera;

                               6.2.   1 paio di scarpe Reebok;

                               6.3.   1 berretto tessuto nero.

                                   7.   Richiamato l’art. 240 cpv. 4 CPP e con la riserva di cui all’art. 240 cpv. 3 CPP le due versate cauzioni per complessivi fr. 16'000.- sono devolute agli accusatori privati (ACPR_3), (ACPR_2) e (ACPR_1) proporzionalmente al riconosciuto loro danno.

                                   8.   Richiamato l’art. 368 CPP AC 1 è informato che:

                                     -   entro 10 (dieci) giorni dalla notifica personale della sentenza può presentare per scritto o oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che l’ha pronunciata;

                                     -   nell’istanza di nuovo giudizio deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento;

                                     -   che il giudice respinge l’istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.

                                   9.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:           

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese (9/10):

Tassa di giustizia                              fr.           900.--

Inchiesta preliminare                       fr.           972.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             97.56

                                                             fr.        1'969.56

                                                             ===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

72.2010.120 — Ticino Tribunale penale cantonale 28.02.2012 72.2010.120 — Swissrulings