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Ticino Tribunale penale cantonale 27.05.2010 72.2009.9

27 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·6,860 parole·~34 min·3

Riassunto

Ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e ripetuto furto ai danni di un Comune da parte del vicesegretario comunale. Scemata imputabilità e sincero pentimento. Sequestro conservativo sugli averi LPP

Testo integrale

Incarto n. 72.2009.9

Lugano, 27 maggio 2010/md

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Anna Grümann, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1,    

detenuto dal 3 settembre 2007 al 19 dicembre 2007;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuta truffa

per avere,

a __________,

nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007,

per procacciarsi un indebito profitto,

in diverse occasioni,

ripetutamente ingannato con astuzia, e abusato della fiducia che essi riponevano in lui quale vicesegretario comunale, i funzionari postali operanti presso l'ufficio postale di __________,

presso cui egli si presentava nella sua riconosciuta veste di vicesegretario comunale e contabile del Comune PC 1, e nell'esercizio di tale sua funzione,

presentando loro, allo sportello postale, al fine di ottenerne l'incasso in contanti, gli assegni postali e l'ordine di pagamento falsificati di cui al capo d'accusa n° 2, documenti di cui egli aveva preventivamente alterato l'importo, maggiorandolo, dopo che gli originali erano stati da lui fatti sottoscrivere dagli aventi diritto di firma sul conto giallo del Comune, in particolare dal sindaco e dal segretario comunale,

sottacendo inoltre al personale postale che l'incasso di tali assegni e di tale ordine di pagamento intestati al PC 1 sarebbe da lui stato, totalmente o in parte, trattenuto e non consegnato all'ente pubblico titolare del conto giallo,

ritenuto inoltre come i funzionari postali fossero al riguardo confortati dal fatto che egli si presentava al loro cospetto nella sua veste ufficiale,

inducendo di riflesso i funzionari postali ad atti pregiudizievoli al patrimonio del PC 1, il cui conto giallo veniva così addebitato degli importi maggiorati fraudolentemente,

ottenendo complessivamente disposizioni patrimoniali per complessivi CHF 743'304.60,

cagionando al PC 1 un danno residuo di complessivi CHF 654'200.-,

e meglio:

Assegno postale / Ordine di pagamento

Data

Disposizione patrimoniale ottenuta

Somma versata in cassa o utilizzata a favore del Comune

Danno subito

 n° 8018

 21.10.1998

 CHF  15'000.00

 CHF          0.00

 CHF  15'000.00

 n° 2002

 30.04.1999

 CHF  15'534.05

 CHF      534.05

 CHF  15'000.00

 n° 2003

 06.05.1999

 CHF    2'650.00

 CHF          0.00

 CHF    2'650.00

 n° 2009

 10.03.2000

 CHF  26'625.00

 CHF   6'625.00

 CHF  20'000.00

 n° 2010

 15.05.2000

 CHF  21'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  20'000.00

 n° 2011

 06.06.2000

 CHF  21'500.00

 CHF   1'500.00

 CHF  20'000.00

 n° 2012

 03.07.2000

 CHF  25'000.00

 CHF          0.00

 CHF  25'000.00

 n° 2013

 09.08.2000

 CHF  11'500.00

 CHF   1'500.00

 CHF  10'000.00

 n° 2015

 08.09.2000

 CHF  11'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  10'000.00

 n° 2019

 04.01.2001

 CHF  15'000.00

 CHF          0.00

 CHF  15'000.00

 n° 2021

 08.03.2001

 CHF  11'850.00

 CHF          0.00

 CHF  11'850.00

 n° 2022

 30.04.2001

 CHF  13'700.00

 CHF   1'000.00

 CHF  12'700.00

 n° 2025

 24.07.2001

 CHF  20'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  19'000.00

 n° 3001

 28.09.2001

 CHF  11'500.00

 CHF   1'500.00

 CHF  10'000.00

 n° 3003

 04.12.2001

 CHF  12'500.00

 CHF   2'500.00

 CHF  10'000.00

 n° 3014

 27.12.2002

 CHF  52'070.00

 CHF 42'070.00

 CHF  10'000.00

 n° 3015

 17.02.2003

 CHF  10'000.00

 CHF          0.00

 CHF  10'000.00

 n° 3018

 14.05.2003

 CHF  11'705.55

 CHF   1'705.55

 CHF  10'000.00

 n° 3019

 26.09.2003

 CHF  11'670.00

 CHF   1'670.00

 CHF  10'000.00

 n° 3020

 16.12.2003

 CHF  21'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  20'000.00

 n° 3022

 30.07.2004

 CHF  15'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  14'000.00

 n° 3023

 23.09.2004

 CHF  15'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  14'000.00

 n° 3024

 01.11.2004

 CHF  15'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  14'000.00

 n° 3025

 03.05.2005

 CHF  20'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  19'000.00

 n° 4001

 10.06.2005

 CHF  20'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  19'000.00

 n° 4002

 25.08.2005

 CHF  30'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  29'000.00

 n° 4003

 20.09.2005

 CHF  10'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF    9'000.00

 n° 4004

 20.10.2005

 CHF  10'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF    9'000.00

 n° 4005

 24.11.2005

 CHF  50'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  49'000.00

 n° 4006

 15.03.2006

 CHF  15'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  14'000.00

 n° 4007

 07.04.2006

 CHF  20'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  19'000.00

 n° 4008

 05.05.2006

 CHF  41'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  40'000.00

 n° 4009

 05.07.2006

 CHF  30'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  29'000.00

 n° 4010

 23.08.2006

 CHF  32'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  31'000.00

 n° 4011

 13.11.2006

 CHF  30'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  29'000.00

 n° 4012

 15.01.2007

 CHF  21'000.00

 CHF   1'000.00

 CHF  20'000.00

 n° 4013

 27.02.2007

 CHF  28'500.00

 CHF   8'500.00

 CHF  20'000.00

36 assegni/ 1 ordine di pagamento

 Totali

 CHF 743'304.60

 CHF 89'104.60

 CHF 654'200.00

danno poi parzialmente rifuso in corso di inchiesta, e meglio in ragione di sinora complessivi CHF 106'694.08;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________,

nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007,

per procacciarsi un indebito vantaggio,

in più occasioni,

ripetutamente alterato documenti veri,

e meglio alterato 36 assegni postali e 1 ordine di pagamento,

ritenuto che, dopo averli compilati e fatti sottoscrivere dagli aventi diritto di firma sul conto giallo del PC 1, solitamente dal sindaco e dal segretario comunale, egli provvedeva a cancellare, o comunque ad alterare, maggiorandolo, l'importo originale indicato in cifre e in lettere nel singolo documento,

considerato inoltre che, una volta alterati gli assegni postali e l'ordine di pagamento, egli ne ha pure fatto uso, e meglio nell'ambito della perpetrazione delle truffe di cui al capo di accusa n° 1,

ritenuto che gli assegni postali e l'ordine di pagamento alterati sono i seguenti:

Assegno postale /ordine di pagamento

Data

n° 8018 (ordine di pagamento)

 21.10.1998

n° 2002

 30.04.1999

n° 2003

 06.05.1999

n° 2009

 10.03.2000

n° 2010

 15.05.2000

n° 2011

 06.06.2000

n° 2012

 03.07.2000

n° 2013

 09.08.2000

n° 2015

 08.09.2000

n° 2019

 04.01.2001

n° 2021

 08.03.2001

n° 2022

 30.04.2001

n° 2025

 24.07.2001

n° 3001

 28.09.2001

n° 3003

 04.12.2001

n° 3014

 27.12.2002

n° 3015

 17.02.2003

n° 3018

 14.05.2003

n° 3019

 26.09.2003

n° 3020

 16.12.2003

n° 3022

 30.07.2004

n° 3023

 23.09.2004

n° 3024

 01.11.2004

n° 3025

 03.05.2005

n° 4001

 10.06.2005

n° 4002

 25.08.2005

n° 4003

 20.09.2005

n° 4004

 20.10.2005

n° 4005

 24.11.2005

n° 4006

 15.03.2006

n° 4007

 07.04.2006

n° 4008

 05.05.2006

n° 4009

 05.07.2006

n° 4010

 23.08.2006

n° 4011

 13.11.2006

n° 4012

 15.01.2007

n° 4013

 27.02.2007

Totale: 36 assegni / 1 ordine di pagamento

                                   3.   ripetuto furto

per avere,

a __________,

nel periodo febbraio 1999 - fine agosto / inizio settembre 2007,

per procacciare a sé un indebito profitto,

al fine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto dalla cassa, e meglio dalla cosiddetta "piccola cassa" in dotazione alla cancelleria comunale di __________, denaro contante,

ivi contenuto principalmente a seguito di precedenti incassi effettuati dal personale della cancelleria comunale, specie per la concessione alla cittadinanza di prestazioni pubbliche, segnatamente nel quadro della concessione di carte ferroviarie giornaliere e a titolo di rilascio di documenti di legittimazione,

per complessivi CHF 43'643.- (CHF 19'270.- + CHF 8'563.- + CHF 14'810.- + CHF 1'000.-),

e meglio:

                                  a)   importi sottratti dalla cassa e poi restituiti sul conto giallo del PC 1 (totale CHF 19'270.-):

Data (giustificativi postali)

Somma restituita

Importo in precedenza sottratto dalla cassa

Danno residuo

  08.03.1999

CHF       500.00

CHF      500.00

 CHF    0.00

29.06.1999

CHF     1'200.00

CHF   1'200.00

 CHF    0.00

03.08.1999

CHF      500.00

CHF      500.00

 CHF    0.00

01.09.1999

CHF    1'200.00

CHF   1'200.00

 CHF    0.00

01.11.1999

CHF    1'000.00

CHF   1'000.00

 CHF    0.00

02.12.1999

CHF       520.00

CHF      520.00

 CHF    0.00

04.05.2000

CHF    1'500.00

CHF   1'500.00

 CHF    0.00

14.03.2001

CHF       400.00

CHF      400.00

 CHF    0.00

02.04.2001

CHF      500.00

CHF      500.00

 CHF    0.00

06.05.2002

CHF    1'500.00

CHF   1'500.00

 CHF    0.00

31.05.2002

CHF    2'000.00

CHF   2'000.00

 CHF    0.00

04.07.2002

CHF    1'200.00

CHF   1'200.00

 CHF    0.00

28.08.2002

CHF    1'000.00

CHF   1'000.00

 CHF    0.00

04.12.2002

CHF      500.00

CHF      500.00

 CHF    0.00

04.03.2003

CHF      500.00

CHF      500.00

 CHF    0.00

02.09.2003

CHF    2'000.00

CHF   2'000.00

 CHF    0.00

06.10.2003

CHF      450.00

CHF     450.00

 CHF    0.00

04.02.2004

CHF      500.00

CHF      500.00

 CHF    0.00

02.07.2004

CHF    1'000.00

CHF   1'000.00

 CHF    0.00

02.08.2004

CHF    1'000.00

CHF   1'000.00

 CHF    0.00

27.04.2005

CHF      300.00

CHF      300.00

 CHF    0.00

 Totali

CHF  19'270.00

CHF  19'270.00

 CHF    0.00

                                  b)   importi sottratti dalla cassa e provenienti da incassi per documenti di legittimazione (totale CHF 8'563.-):

Anno di riferimento

Importo

  2003

  CHF 1'999.-

  2004

  CHF 2'788.40

  2005

  CHF 2'469.80

  2006

  CHF 1'305.80

 Totale:

  CHF 8653.c)   importi sottratti dalla cassa e provenienti da incassi per carte giornaliere (totale CHF 14'810.-):

Anno di riferimento

Importo

  2006

  CHF 9'300.-

  2007

  CHF 5'510.-

 Totale:

  CHF 14'810.d)   nonché CHF 1'000.-, somma in precedenza da lui versata nella cassa a seguito dell’incasso (avvenuto il 15.01.2007) dell’assegno postale n° 4012, e in seguito da lui sottratta dalla cassa medesima;

                                   4.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________, ed in altre imprecisate località del __________,

nel periodo 1999 - 3 settembre 2007,

senza essere autorizzato,

trattandosi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che egli sapeva, o doveva presumere, essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

ripetutamente ceduto gratuitamente a vari suoi conoscenti, tra cui __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, e ad altri non meglio identificati, almeno 350 grammi di cocaina,

sostanza previamente acquistata, nel corso degli anni, da un non meglio identificato __________, da __________, da __________, e da vari cittadini di etnia africana non meglio identificati, al prezzo compreso tra CHF 100.- e CHF 150.- il grammo;

                                   5.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________, __________, __________, nel __________, ed in altre imprecisate località,

nel periodo antecedente al 3 settembre 2007,

senza essere autorizzato,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno più di un chilogrammo, e due pastiglie di ecstasy;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 19 cifre 1 e 2 LStup, art. 19a LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 9/2009 del 5 febbraio 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. dr. DF 1. §  L'avv. RC 1, rappresentante della Parte civile PC 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 16:30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale constata che i fatti alla base dei reati imputati nell’atto di accusa, di cui chiede la conferma integrale, non sono contestati. Sottolinea la gravità della colpa dell’accusato. Riconosce a favore dell’accusato una lieve scemata imputabilità e la sua quasi sostanziale incensuratezza. Propone la condanna dell’accusato alla pena detentiva di 30 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova da fissare in anni 4 nonché al pagamento di una multa di fr. 1.-. Chiede che sia mantenuto il sequestro conservativo sugli averi LPP dell’accusato. In relazione alla condanna del 16.12.2006, postula che l’accusato venga ammonito. Chiede l’accoglimento delle pretese risarcitorie presentate dalla PC.

                                    §   L’avv. RC 1, rappresentante della parte civile PC 1, il quale sottolinea come l’accusato abbia profondamente tradito la fiducia che era stata riposta in lui. Si associa alla Pubblica Accusa per quel che concerne la colpabilità dell’accusato. Illustra l’istanza di risarcimento presentata sub doc. dib. 1 e chiede che l’accusato venga condannato a risarcire quanto richiesto. A garanzia delle pretese del suo assistito, chiede che sia mantenuto il sequestro conservativo sul conto di libero passaggio dell’accusato.

                                    §   L’avv. dr. DF 1, difensore di AC 1, il quale rileva che non sono contestati né i fatti alla base dei reati imputati al suo assistito né la loro qualifica giuridica. Venendo alla commisurazione della pena, chiede che a favore del suo assistito venga tenuto conto della sua spontanea autodenuncia, della piena collaborazione prestata agli inquirenti, della chiara ammissione di colpa e assunzione di responsabilità, della sua sostanziale incensuratezza, del carcere preventivo sofferto e dell’esemplare comportamento tenuto in carcere e al dibattimento. Invoca le attenuanti specifiche della scemata imputabilità e del sincero pentimento. Conclude chiedendo la condanna del suo assistito a una pena detentiva da contenere in 24 mesi e, data la prognosi ampiamente favorevole, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Postula che il periodo di prova sia contenuto in anni 3. Data la grave concolpa della PC PC 1, postula che le sue pretese vengano rinviate al foro civile. Chiede il dissequestro del conto di libero passaggio del suo assistito.

                                    §   Il Procuratore pubblico, per la replica, il quale si riconferma nelle sue precedenti conclusioni. In particolare chiede, facendo riferimento alla giurisprudenza, l’accoglimento delle pretese della PC e il mantenimento del sequestro conservativo sul conto di libero passaggio dell’accusato.

                                    §   L’avv. RC 1, per la replica, il quale si riconferma nelle sue precedenti conclusioni, spiegando i motivi per i quali occorre riconoscere in questa sede le pretese del suo assistito.

                                    §   L’avv. dr. DF 1, per la duplica, il quale si riconferma nelle conclusioni esposte in sede di arringa.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa per avere, a __________, nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007, per procacciarsi un indebito profitto, in diverse occasioni, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari postali operanti presso l’ufficio postale di __________, presentando loro, in qualità di vicesegretario comunale e contabile del PC 1, 36 assegni postali e un ordine di pagamento falsificati, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio del PC 1, cagionandogli un danno di complessivi fr. 654'200.-?

                               1.2.   ripetuta falsità in documenti per avere, a __________, nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007, per procacciarsi un indebito vantaggio, alterato 36 assegni postali e un ordine di pagamento nonché fatto uso degli stessi nell’ambito della perpetrazione delle suddette truffe?

                               1.3.   ripetuto furto per avere, a __________, nel periodo febbraio 1999 - fine agosto/inizio settembre 2007, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto dalla cassa della cancelleria comunale di __________ denaro contante per complessivi fr. 43'643.-?

                               1.4.   infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, __________ ed in altre imprecisate località del __________, nel periodo 1999 - 3 settembre 2007, senza essere autorizzato, previo acquisto, ceduto gratuitamente a terzi circa 350 grammi di cocaina?

                            1.4.1.   trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo?

                               1.5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, __________, __________, __________, nel __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo antecedente al 3 settembre 2007, senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno un chilogrammo di cocaina e due pastiglie di ecstasy,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                            1.5.1.   oppure un quantitativo minore nel periodo giugno 2007 - 3 settembre 2007?

                                   2.   ha egli agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   ha egli dimostrato sincero pentimento?

                                   4.   può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   5.   deve un risarcimento alla PC PC 1, rappr. dall’avv. RC 1, e se sì in quale misura?

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca:

                               6.1.   dei falsi documentali, ovvero degli assegni e dell’ordine di pagamento?

                               6.2.   di 3 cellulari Nokia con 3 tessere SIM e di 1 cellulare Motorola senza tessera SIM?

                                   7.   Deve essere mantenuto il sequestro conservativo sul conto di libero passaggio (previdenza professionale), intestato a AC 1, presso la __________ (fr. 85'195.25, valuta 29.12.2008)?

Considerato                   in fatto ed in diritto

                                   1.   AC 1 è cresciuto a __________ in seno alla famiglia, composta dal padre, postino PTT ora in pensione, dalla madre, casalinga e da un fratello. Dopo le scuole dell’obbligo ha iniziato l’apprendistato di impiegato di commercio. Il primo anno ha lavorato presso __________ SA, i successivi due anni (ovvero dal 1992) presso il Municipio di __________. Conseguito l’attestato di fine tirocinio, è rimasto a lavorare presso il Comune. Essendo ivi cresciuto conosceva bene sia il Sindaco di allora, sia i Municipali, sia il Segretario comunale e anche gli impiegati della Posta. Vi è in atti una tabella che riporta i salari annui netti conseguiti da AC 1 quale dipendente comunale nel decennio 1996-2006, salari che, dopo i fr. 48'013.- iniziali, sono andati via via aumentando fino a raggiungere i fr. 73'256.- (e qualcosa di più nel 2007).

Presso il Comune, AC 1 aveva sostanzialmente la funzione di contabile. Inoltre era anche vice-segretario. La cancelleria del PC 1 contava solo tre persone, il Segretario comunale, signor __________, AC 1 e un apprendista.

AC 1 è stato licenziato dopo l’apertura del procedimento penale che ha portato al presente giudizio. Arrestato il 03.09.2007 è stato rilasciato in libertà provvisoria il 19.12.2007. Grazie ad un conoscente, nel marzo 2008, AC 1 ha trovato un impiego a metà tempo presso la ditta __________ di __________, con un salario di fr. 2'000.- mensili.

A partire dal 01.01.2009 è stato assunto a tempo pieno. Il suo salario lordo è di fr. 4'500.- mensili, più la tredicesima. In pratica egli funge da coordinatore tra la direzione dell’azienda e gli operai. Celibe, AC 1 deve mantenere solo se stesso. Vive tuttora a __________ in un appartamento separato dai genitori e ogni giorno si reca a __________ per il lavoro. Dopo che ha iniziato a lavorare ha versato al Comune, a titolo di risarcimento del danno cagionato, fr. 200.- al mese e poi, dal 01.09.2009, fr. 400.- al mese, per complessivi fr. 6'000.-.

Dal casellario giudiziale emergono due condanne, la prima risale al 10.12.2001. Per il reato di sommossa è stato condannato a giorni 20 di detenzione sospesi condizionalmente per anni due. A suo dire, era rimasto coinvolto in disordini scoppiati in occasione di un evento sportivo.

Il 16.12.2006 è stato condannato dal Tribunale militare, per omissione del servizio e assenza ingiustificata, a 15 giorni di detenzione, sospesi per anni tre.

Risulta inoltre dall’incarto che AC 1, con DAC del 26.03.2007, è stato condannato ad una multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup.

AC 1 asserisce di aver cominciato ad abusare di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, all’età di 21 anni, ovvero nel 1996. Dopo un consumo saltuario, è via via passato a “sniffare” sempre più spesso cocaina, anche nei giorni lavorativi, col che si è trovato a spendere più di quello che guadagnava. Il suo tenore di vita era comunque già all’epoca piuttosto alto. Amava viaggiare e usciva spesso con amici e conoscenti. Trovatosi a corto di mezzi, pensò di procurarsene sottraendo danaro al Comune, in ciò facilitato dal fatto che era esclusivamente lui a gestire il conto corrente postale del Comune e la contabilità in genere. AC 1 sapeva bene che il Segretario comunale non aveva dimestichezza con la contabilità a partita doppia, soprattutto dopo che la stessa era stata informatizzata. Del pari AC 1 sapeva perfettamente di godere di ampia fiducia in Comune, sia da parte delle Autorità comunali, sia di gran parte della popolazione che l’aveva -per così dire- visto crescere.

Da quando ha iniziato a malversare, AC 1 non ha più avuto remore sia nel consumo di cocaina (aveva i mezzi per acquistarne quanta ne voleva ed anzi era in grado di offrirne ad amici e conoscenti: da qui l’imputazione, ammessa, di infrazione aggravata alla LStup, per aver ceduto gratuitamente a terzi, all’incirca gr. 350 di cocaina), sia nel mantenere un elevato tenore di vita.

Come si dirà meglio in seguito, nel periodo 1998-03.09.2007, ovvero sull’arco di circa nove anni, AC 1 ha sperperato gran parte dei suoi salari e, in più, gli importi malversati, pari a quasi fr. 700’000.-.

In aula AC 1 ha dichiarato che nei mesi antecedenti il 03.09.2007 (data in cui si è costituito) egli soffriva molto. Era molto nervoso, non dormiva e per “tirare avanti” “sniffava” sempre di più.

Quando, per finire, si è autodenunciato, si è tolto un grosso peso. Durante le prime due settimane del carcere preventivo, afferma di aver avvertito i sintomi dell’astinenza, ma poi non avrebbe più sentito il bisogno di drogarsi. Quando è stato rilasciato gli è stato imposto di sottoporsi a periodiche analisi tossicologiche. Il Difensore ha prodotto in aula i risultati delle numerose analisi effettuate dall’accusato nel periodo gennaio 2008 – marzo 2009. Da esse risulta che in ogni occasione era negativo alle sostanze stupefacenti, in particolare alla cocaina.

Nel marzo 2008 l’Ufficio della circolazione gli ha restituito la licenza di condurre.

                                   2.   Come già cennato, AC 1 è stato arrestato il 03.09.2007. Come ha riferito nel suo verbale in atti l’allora Sindaco __________, nell’aprile / maggio 2007 il Municipio aveva risolto di far luogo ad una revisione contabile. Il mandato era stato affidato alla __________ SA che avrebbe dovuto iniziare la revisione il 14.08.2007, data che dovette essere posticipata perché AC 1 era malato. L’inizio della revisione fu quindi fissato per il 03.09.2007. Certo che le sue malversazioni sarebbero state scoperte, AC 1, dopo essersi tormentato al punto da pensare al suicidio, la mattina del 03.09.2007, raccontò alla madre che aveva commesso malversazioni in danno del Comune. La madre ne riferì al padre, il quale accompagnò il figlio in polizia, al posto di __________. Dagli agenti AC 1 fu poi tradotto davanti al Procuratore pubblico che, al termine di un lungo verbale, ne ordinò l’arresto, tosto confermato dal GIAR. Sin dal primo verbale, AC 1 ha illustrato le modalità da lui utilizzate per delinquere.

In particolare ha confessato di aver ripetutamente sottratto danaro a debito del conto corrente postale del Comune, in genere utilizzando assegni postali che riempiva per importi minimi (in genere per fr. 1'000.- da destinare alla cassa) e come tali sottoponeva al Sindaco, rispettivamente al Vicesindaco, o al Segretario per la firma. Indi provvedeva a falsificare tali assegni, maggiorandone l’importo (ovvero trasformando la primitiva cifra di fr. 1'000.- o similari in fr. 21'000.- o 31'000.- e pure correggendo l’importo in lettere), dopodiché si recava presso l’ufficio postale, esibiva agli ignari funzionari (in particolare alla buralista Signora __________) l’assegno falsificato e lo incassava, tenendo per sé l’importo della maggiorazione.

Già in quel primo verbale, AC 1 ha ammesso di avere anche rubato danaro dalla cassetta metallica che custodiva l’apprendista. Ha cifrato in circa fr. 200'000.- / 300'000.- l’importo complessivo sottratto col sistema degli assegni falsificati e in circa fr. 5'000.- / 10'000.- l’importo rubato dalla cassa.

La realtà si è avverata essere diversa e ben più grave. La ricostruzione effettuata da __________ SA nel settembre-ottobre 2007 ha portato alla luce un ammanco di quasi fr. 700'000.-. In aula AC 1 ha dichiarato che non ha mai tenuto il conto di quanto andava via via sottraendo al Comune.

Più nel dettaglio, si ha che AC 1 è confesso di avere commesso la sua prima malversazione a debito del CCP del Comune il 21.10.1998. In quell’occasione egli utilizzò un sistema che poi abbandonò subito, verosimilmente perché era troppo rischioso. In pratica egli compilò un ordine di pagamento per fr. 15'000.- a favore del suo conto co. __________, indicando la falsa causale di “restituzione IC 1993” e lo sottopose per la firma al Sindaco, che, nulla dubitando, firmò. La seconda firma l’appose lo stesso AC 1. È qui il caso di precisare che, abilitati a firmare sul CCP, con firma collettiva a due, erano il Sindaco, il Vicesindaco, il Segretario comunale e lo stesso AC 1. Per quanto rilevante fosse l’importo di fr. 15'000.-, la falsa causale era comunque plausibile per chi firmò, giacché la restituzione di imposte pagate in sovrappiù, rispettivamente il versamento di interessi rimuneratori era una delle incombenze che rientravano nelle mansioni di AC 1. Nel seguito egli cambiò sistema decidendo di utilizzare per le sue malversazioni gli assegni postali.

Come già cennato, egli compilava a macchina un assegno per piccolo importo (in genere per fr. 1'000.-), facile da giustificare. Nello spazio per l’indicazione dell’importo in lettere non inseriva la parola “mille”, bensì scriveva “uno-zero-zero-zero”. Così compilato, egli sottoponeva l’assegno in genere al Sindaco e al Segretario. Ottenute le loro firme, egli completava l’assegno maggiorando l’importo. Se il primitivo assegno l’aveva compilato, ad esempio, per franchi mille, egli lo reinseriva nella macchina da scrivere e metteva un 2 o un 3 davanti alla cifra 1, col che trasformava l’importo in cifre di fr. 1'000.- in fr. 21'000.- o 31'000.-.

Nella casellina destinata all’importo in lettere completava la dicitura “uno-zero-zero-zero”, inserendovi un “due” davanti, col che il testo diventava “due-uno-zero-zero-zero”.

Nel caso in cui davanti alla cifra originariamente apposta inseriva un trattino (“-“) oppure un asterisco (“*”), dopo aver ottenuto le firme, provvedeva a cancellarli con una gomma apposita.

Gli assegni così falsificati e poi posti all’incasso presso l’ufficio postale di __________, sono stati acquisiti agli atti in originale dalla Pubblica Accusa. Essi sono classati nell’incarto, sub AI 79. In totale AC 1 ha falsificato e posto all’incasso 36 assegni, e ciò nel periodo ricompreso tra il 30.04.1999 e il 27.02.2007.

L’importo complessivo così ottenuto è risultato essere pari a fr. 639'200.-. A tale importo devonsi aggiungere i fr. 15'000.- da AC 1 indebitamente ottenuti a mano del falso ordine di pagamento del 21.10.1998, (di cui si è testè detto), col che l’importo sottratto viene a cifrarsi in fr. 654'200.-.

Avuto riguardo all’incasso dei singoli assegni, al dibattimento, AC 1 ha dato atto che -come ha deposto nel suo verbale del 01.12.2008 la signora __________, buralista a __________ dal 01.09.1999- egli curava di preavvertirla per telefono circa l’importo che egli sarebbe passato ad incassare.

Dava anche indicazioni sul taglio, di guisa da darle la possibilità di preparare il contante, rispettivamente di procurarlo se in ufficio non v’era sufficiente liquidità. Alla buralista, così come agli altri funzionari della posta, era ben noto che AC 1 era il vice-segretario comunale e che era in tale ruolo che egli incassava gli assegni.

In aula, AC 1 ha altresì ammesso che i suoi rapporti con i funzionari della posta di __________ erano ottimi e che con loro ha pure fatto, in qualche occasione, delle cene. Del pari ha dato atto che egli, per non incorrere in controlli, non si è mai recato ad incassare gli assegni falsificati in altro ufficio postale fuori dal Comune di __________. Col che ne deriva che egli profittava consapevolmente del fatto di essere ben conosciuto presso la posta di __________ e di avere instaurato ottimi rapporti col personale, in modo tale che, (stante il rapporto di particolare fiducia esistente, stante che le firme sugli assegni erano comunque autentiche e che gli importi, anche consistenti, erano comunque compatibili con le attività di un Comune, stante che egli anche curava di preavvisare l’incasso), i funzionari postali non hanno mai avuto nessun dubbio, nessun sospetto. In particolare non hanno mai sottoposto a verifiche gli assegni e li hanno sempre “pagati”, nonostante che taluni (in particolare i numeri 3019, 4002 e 4006) recassero correzioni e/o cancellature evidenti.

Per quel che ne è dei prelievi dalla cassetta metallica in dotazione della cancelleria, nella quale veniva custodito contante per cifre varianti tra i fr. 1'000.- e fr. 8'000.- circa, AC 1 ha ammesso di averne sottratto in plurime occasioni, per diverso importo e ciò fra il 1999 e la fine di agosto del 2007. Una parte di quanto sottratto, AC 1 l’ha reintegrata ordinando bonifici dal suo conto __________ al CPP del Comune. Dalle ricostruzioni effettuate risulta che in totale egli ha sottratto dalla cassa fr. 43'643.-, che ha reintegrato, via banca, fr. 19'270.-, con un ammanco complessivo di fr. 24'373.-. Poiché la gestione contabile della cassa incombeva a AC 1, egli curava di giustificare le “uscite” in genere con dei “sospesi passivi”.

Le maggiori “uscite” causate dalla “parte indebita” dell’incasso degli assegni, egli le mascherava facendo capo al “conto imposte”. Poiché il PC 1 ha affidato ai competenti uffici cantonali l’incasso dell’imposta comunale, settimanalmente il CSI inviava al Municipio liste di contribuenti cui dovevano o essere restituite parte delle imposte o essere restituiti interessi rimuneratori. AC 1 profittava di ciò, facendo figurare nel conto imposte restituzioni di imposte e/o di interessi rimuneratori in realtà non avvenute.

                                   3.   Come già cennato, AC 1 ha sperperato l’ingente refurtiva, a suo dire, in ragione di circa i due terzi acquistando cocaina (in gran parte per il proprio consumo e in minor parte offerta ad amici e conoscenti). Per il resto, egli ha tutto dissipato per mantenere un elevato tenore di vita. Ha effettuato viaggi in Sudamerica (uno della durata di tre mesi), in Canada, in svariati paesi europei, ha cambiato più volte l’automobile, ha acquistato vestiti, giochi elettronici e altri apparecchi, si è concesso uscite serali costose, ecc.

Quando è stato arrestato si è subito dichiarato d’accordo di vendere la BMW che possedeva in quel momento. Il ricavo di fr. 37'990.è stato subito versato al Comune. Del pari ha pure dato disposizioni per versare al Comune i saldi attivi dei suoi conti __________ e __________ per totali fr. 60'000.- circa. Ha riscattato il suo terzo pilastro, riversando al Comune fr. 8'227.-. Ha rinunciato alla quota parte di tredicesima e ad altri piccoli importi a lui dovuti per imposte, ecc., col che, nell’agosto 2009, risultava aver restituito al Comune all’incirca fr. 110'000.-. Dal settembre 2008 al maggio 2010 ha mensilmente risarcito il Comune con rate (dedotte dal suo salario) dapprima di fr. 200.- e poi di fr. 400.- mensili, per totali fr. 6'000.-, col che alla data del dibattimento AC 1 ha restituito al Comune in totale fr. 116'689.05.

Rimane impagato l’importo di fr. 561'883.95.

Il 10.09.2008 il Difensore di AC 1 ha proposto al Comune il versamento di fr. 200'000.- (che i genitori gli avrebbero dato a titolo di “anticipo ereditario”) a tacitazione di ogni pretesa. Il Municipio ha dovuto portare la questione davanti al Consiglio Comunale. Quest’ultimo organo ha accettato la proposta non già a liquidazione di ogni pretesa, bensì solo quale “parziale risarcimento”, col che non se ne è fatto niente. Al dibattimento è stato acclarato che nel frattempo il Municipio ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura di __________ la Posta Svizzera chiedendo un risarcimento di fr. 200'000.-.

                                   4.   Come già cennato, sin dal suo primo verbale, AC 1 ha ammesso di aver acquistato ripetutamente cocaina nel periodo 1996-2007. A suo dire egli avrebbe acquistato sull’arco di tali anni all’incirca 3 kg e mezzo di tale sostanza, in gran parte consumata personalmente, e in ragione di gr. 350 circa, ceduta gratuitamente a terzi. Va da sé che il ripetuto acquisto per proprio consumo costituisce contravvenzione alla LStup, limitatamente al periodo giugno 2007-03.09.2007 (all’arresto AC 1 era positivo alla cocaina). Le contravvenzioni, giusta l’art. 109 CP, si prescrivono notoriamente in tre anni, per cui, per i consumi precedenti il giugno 2007, AC 1 deve essere prosciolto. La cessione a terzi di un quantitativo dell’ordine di circa gr. 350 costituisce pacificamente infrazione aggravata alla LStup.

Va dato atto a AC 1 (inizialmente reticente a fare i nomi dei suoi fornitori) di avere poi collaborato con gli inquirenti nello sgominare un traffico di stupefacenti che ha coinvolto numerose persone, tra le quali anche un agente di polizia. Per i dettagli di detta collaborazione al rapporto di polizia in atti si rinvia.

                                   5.   Avuto riguardo ai reati patrimoniali, si ha che l’atto d’accusa, pacifico nei fatti e incontestato nelle qualifiche giuridiche per essi proposte, deve essere confermato. Segnatamente, non fa dubbio che AC 1 ha commesso ripetuta truffa giusta l’art. 146 CP, ponendo all’incasso un ordine di pagamento e 36 assegni postali che sapeva di aver falsificato, sottacendo ai funzionari postali cui li presentava sia il fatto di averli materialmente alterati dopo che gli aventi diritto di firma li avevano sottoscritti, sia il fatto che era sua intenzione appropriarsi illecitamente della quasi totalità degli importi. AC 1 ha ingannato con astuzia i funzionari postali di __________ altresì profittando di un rapporto di conoscenza e fiducia instauratosi tra lui e loro, in forza della particolarità della sua funzione di vice-segretario comunale, ma anche perché le rispettive attività in un piccolo Comune li portavano ad una regolare se non quotidiana frequentazione. Al punto AC 1 profittava consapevolmente della particolare fiducia di cui godeva presso di loro che mai si è recato in altro ufficio postale fuori dal Comune a riscuotere gli assegni ed anzi curava -come già cennato- di preavvertire il personale del suo arrivo in posta, dell’importo da prelevare e financo del taglio delle banconote di cui diceva di aver bisogno (in realtà il taglio gli importava solo per quel 1'000.franchi destinato davvero ad essere riposto nella cassa).

Del pari AC 1 ha pacificamente commesso ripetuta falsità in documenti alterando l’importo sui 36 assegni dopo che gli organi del Comune li avevano sottoscritti, nonché facendone uso a scopo di inganno.

Sottraendo ripetutamente danaro contante dalla cassa ha commesso il reato di ripetuto furto.

Nella commisurazione della pena, si è tenuto conto, giusta l’art. 47 CP, di una lieve scemata imputabilità causata dal pluriennale consumo di cocaina. Lieve, giacché AC 1 ha, da un lato, sempre delinquito dimostrando sangue freddo e lucidità, dall’altro poiché né i colleghi di lavoro, né gli organi del Comune, né il personale della posta, nessuno in pratica si è mai accorto che egli consumava cocaina. Altresì gli va riconosciuta l’attenuante (ex art. 48 CP) del sincero pentimento. AC 1 si è autodenunciato, ha confessato da subito le modalità del delinquere, ha aiutato l’__________ SA a ricostruire le sue malversazioni e si è subito spogliato, a favore del Comune, della vettura BMW, dei saldi attivi dei suoi conti __________ e __________ e ha riscattato la polizza assicurativa di cui era beneficiario. Dopo aver trovato un nuovo posto di lavoro, ha versato al Comune rate di piccolo importo ma regolari. Sostanzialmente incensurato, non avendo egli più delinquito dopo il rilascio in libertà provvisoria nel dicembre 2007, ed avendo cessato l’abuso di cocaina, si può, tutto bene pesato, anche la sua situazione personale, famigliare e sociale, contenere in anni due e mesi tre (recte: in anni due) la pena da infliggergli. Stante la prognosi favorevole, è d’uopo sospendere in ragione del massimo consentito, ovvero in ragione di anni due la pena detentiva inflittagli. Il periodo di prova viene fissato in anni tre. Per il resto la pena è da espiare (recte: è d’uopo sospendere detta pena detentiva, fissando in anni tre il periodo di prova). Tenuto conto del carcere preventivo sofferto, AC 1 non dovrà -se si condurrà irreprensibilmente- rientrare in carcere, col che egli potrà continuare la sua attività professionale e continuare a risarcire ratealmente il Comune. Egli è altresì condannato a risarcire al Comune il danno tuttora scoperto, pari a fr. 561'883.95. Tale ammontare è incontestato. Esso è stato ricostruito in sede istruttoria e confermato da AC 1 al dibattimento. Una riduzione di tale importo non entra in discussione, stante che chi cagiona un danno intenzionalmente, deve di principio rispondere per l’integralità del danno. Senza dire che, nel concreto caso, AC 1 presentava agli organi comunali abilitati a firmare, assegni integri, recanti piccoli importi che egli poi effettivamente metteva nella cassa o utilizzava per pagamenti reali. La falsificazione degli assegni avveniva dopo aver ottenuto le firme, col che ben difficilmente il Sindaco, il Vicesindaco, il Segretario comunale potevano immaginare che il loro contabile-vicesegretario li falsificasse a posteriori e con essi ingannasse il personale della Posta. È vero che il Sindaco, il Vicesindaco e il Segretario non hanno mai verificato gli estratti conto che al Comune periodicamente inviava la Posta. Ma ciò, nelle concrete circostanze, era normale e per nulla inusitato. Non va dimenticato che nella cancelleria di __________ lavoravano solo tre funzionari per cui il rapporto di fiducia tra loro era basilare. Non è certo un caso, del resto, che AC 1 ha cessato di delinquere e si è costituito lo stesso giorno in cui è iniziata la revisione contabile della __________ SA. Di tutta evidenza sino a quel momento si era sentito sicuro.

Quanto alla causa intentata dal Comune contro la Posta, poiché il danneggiato ex art. 44 CO è il Comune e non la Posta, AC 1 non può pretendere una riduzione dell’importo del danno da lui cagionato, appellandosi ad un’eventuale responsabilità dei funzionari della Posta. Nel caso in cui la Posta sarà condannata, si creerà tra AC 1 e la Posta un rapporto di solidarietà.

I falsi documentali in sequestro, siccome mezzo di prova, devono essere confiscati. Del pari devono essere confiscate le tre tessere SIM contenenti nomi e numeri di telefono di persone attive, con AC 1, negli acquisti, rispettivamente nelle cessioni di cocaina. I tre cellulari Nokia e il cellulare Motorola hanno da essergli restituiti.

È in sequestro il conto di libero passaggio relativo alla previdenza professionale, intestato a AC 1, presso la __________. Sul conto, al 29.12.2008 era depositato l’importo di fr. 85'195.25. Trattandosi di un’“aspettativa”, tale capitale non può essere confiscato. Nondimeno su di esso giova mantenere, a garanzia del risarcimento riconosciuto al Comune al dispositivo 3.2., nell’evenienza che esso in futuro diventi esigibile, il sequestro conservativo ex art. 71 cpv. 3 CP.

                                   6.   Errata Corrige

Al termine del presente dibattimento, pubblicato il dispositivo così come figura alle pagine 23 e 24 della presente sentenza, chi scrive ha dovuto prendere atto di essere incorsa in un errore. Segnatamente, fissando in anni due la parte di pena sospesa condizionalmente e in mesi tre la parte da espiare, chi scrive ha violato l’art. 43 cpv. 3 CP. È infatti notorio che che la parte da espiare deve essere di almeno mesi sei.

Poiché la volontà di chi scrive era (al momento della deliberazione) ed è (al momento della motivazione) quella di consentire a AC 1 di continuare, senza interruzioni, la sua attività professionale, è qui d’uopo far luogo ad un’”errata corrige”, del seguente tenore:

                                     -   il dispositivo 3.1. che recita

                               3.1.   “alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre), da dedursi il carcere preventivo sofferto;”

deve essere corretto come segue:

                               3.1.   “alla pena detentiva di anni 2 (due), da dedursi il carcere preventivo sofferto;”

                                     -   il dispositivo 4. che recita

                                   4.   “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.”

deve essere corretto come segue:

                                   4.   “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa con un periodo di prova di anni 3 (tre).”

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.5., in modo parzialmente affermativo ai quesiti 4. e 6. (recte: al quesito 6.);

visti gli art.                      12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 70, 71, 103, 109, 139 cifra 1, 146 cpv. 1,  251 cifra 1 CP;

19 cifre 1e2e 19a LStup; 41, 44 CO;

9 e segg., 265 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa per avere, a __________, nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007, agendo a scopo di indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari postali operanti presso l’ufficio postale di __________, presentando loro, in qualità di vicesegretario comunale e contabile del Comune di __________, 36 assegni postali e un ordine di pagamento falsificati, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio del Comune di __________, cagionandogli un danno di complessivi fr. 654'200.-, risarcito per totali fr. 116'689.05;

                               1.2.   ripetuta falsità in documenti per avere, a __________, nel periodo ottobre 1998 - febbraio/marzo 2007, agendo a scopo di indebito vantaggio, e meglio per commettere il reato di ripetuta truffa di cui al dispositivo che precede, alterato e fatto uso di 36 assegni postali e di un ordine di pagamento falso;

                               1.3.   ripetuto furto per avere, a __________; nel periodo febbraio 1999 - fine agosto/inizio settembre 2007, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto dalla cassa della cancelleria comunale di __________ denaro contante per complessivi fr. 43'643.-, risarciti in ragione di fr. 19'270.-;

                               1.4.   infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup aggravata siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, ceduto gratuitamente a terzi all’incirca 350 grammi di cocaina nel periodo 1999 - 3 settembre 2007 nonché consumato personalmente imprecisati quantitativi di cocaina nel periodo giugno 2007 - 3 settembre 2007;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LStup in relazione ai consumi di stupefacenti antecedenti il giugno del 2007.

                                   3.   Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, avendo dimostrato sincero pentimento, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti di accusa del 10.12.2001 e del 26.3.2007 nonché alla sentenza del 16.12.2006 del Tribunale militare 8,

AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre),

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   a versare alla PC PC 1, rappr. dall’avv. RC 1, l’importo di fr. 561'883.95 più interessi legali a titolo di risarcimento danni. Per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

                                   5.   È ordinata la confisca dei falsi documentali (assegni e ordine di pagamento) elencati nell’atto di accusa nonché di 3 tessere SIM.

È ordinata la restituzione a AC 1 di 3 cellulari Nokia e di 1 cellulare Motorola.

                                   6.   A garanzia del risarcimento danni riconosciuto al dispositivo 3.2. che precede è mantenuto il sequestro conservativo sul conto di libero passaggio (previdenza professionale), intestato a AC 1, presso la __________ (fr. 85'195.25, valuta 29.12.2008), ove detto capitale diventasse esigibile.

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

ERRATA CORRIGE

                                     -   in luogo e vece del dispositivo 3.1. che recita

                               3.1.   “alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre), da dedursi il carcere preventivo sofferto;”

leggasi:

                               3.1.   “alla pena detentiva di anni 2 (due), da dedursi il carcere preventivo sofferto;”

                                     -   in luogo e vece del dispositivo 4. che recita

                                   4.   “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.”

leggasi:

                                   4.   “L’esecuzione della pena detentiva è sospesa con un periodo di prova di anni 3 (tre).”

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           400.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           950.--

                                                             ===========