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Ticino Tribunale penale cantonale 31.08.2011 72.2009.21

31 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,105 parole·~6 min·3

Riassunto

Tentativo di truffare l'assicurazione denunciando alla polizia il furto di un furgone e della merce trasportata

Testo integrale

Incarto n. 72.2009.21

Lugano, 31 agosto 2011/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:                 giudice Claudio Zali, Presidente

                                         Marco Masoni, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale      Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

PC 1

PC 2

contro                             AC 1,

patrocinato dall’ DUF 1

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 20/2009 del 23 febbraio 2009, di

                                    I.   AC 1 e __________, congiuntamente

1.sviamento della giustizia

per avere,

in correità tra loro,

il 21 aprile 2006,

a _________,

fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che essi sapevano non commesso, e meglio

per avere __________ falsamente denunciato alla Polizia Cantonale di aver subito in data 19.04.2006, tra le 13:15 e le 14:45, a ____________ del furgone Fiat Ducato, targato __________ __________, di proprietà della PC 1 e da lui noleggiato il 18.04.2006 presso il __________ di _______ e del preteso carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500), furto in realtà non avvenuto;

                                   2.   truffa, mancata

per avere

in correità tra loro,

nell’aprile 2006,

a _________, _________, nonché in altre località,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della PC 2,

chiedendo __________ ed ottenendo, ad inizio aprile, di aumentare la copertura assicurativa della polizza “Assicurazioni trasporti” della __________, società di cui AC 1 era azionista e __________ amministratore unico, da fr. 100'000 a fr. 304'150, in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500 da __________ a __________,

annunciando poi contrariamente al vero, il 20/24.04.2006, di aver subito il furto nelle circostanze descritte sub 1, compilando l’apposita dichiarazione di sinistro e fornendo una fattura proforma riferita all’asserita vendita di 350 PC portatili,

tentando in tal modo di ottenere indebitamente un risarcimento da parte della PC 2 pari al valore dichiarato della merce asseritamente trasportata,

ritenuto che a seguito dell’avvio delle indagini la compagnia PC 2 non ha risarcito il danno annunciato;

                                   II.   …omissis…

                                  III.   AC 1, singolarmente

                                   4.   appropriazione semplice

per essersi

in correità con __________.,

il 18/19.04.2006,

a _________ nonché in altre località all’estero,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

appropriato del furgone Fiat Ducato, targato __________, di proprietà della PC 1 e noleggiato da __________ il 18.04.2006 presso il __________ di _________, del valore di fr. 22’300.- (valore a nuovo: 45'000),

ritenuto che il furgone, di cui è stato denunciato contrariamente al vero il furto nelle circostanze descritte sub 1, non è più stato ritrovato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 137 cifra 1 CP, art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 304 cifra 1 CP.

Presenti                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. DUF 1 difensore d’ufficio, dell’imputato AC 1

Espleti i pubblici

dibattimenti                  mercoledì 31 agosto 2011, dalle ore 14:15 alle ore 14:30.

Evase le seguenti       Il Difensore di AC 1 dà atto della corretta citazione del suo

questioni                       patrocinato all’odierno dibattimento. Comunica che la non comparsa è frutto di una libera scelta del suo assistito. D’accordo le parti, la Corte dichiara di procedere nei suoi

confronti nelle forme contumaciali.

Sentiti                             Dopo discussione le parti convengono che a carico di AC 1 permane e ha fondamento la sola imputazione di truffa mancata e convengono altresì che l’equa sanzione a suo carico può essere determinata in mesi 12 di detenzione. AC 1, alla luce dei suoi numerosi precedenti in Italia non può essere posto al beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo difetto il requisito della prognosi particolarmente positiva esatto dall’art. 42 cpv. 2 CP.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:

                                         AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   sviamento della giustizia

per avere, in correità con __________., il 21 aprile 2006, a _________,

fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sapeva non commesso?

                                1.2   truffa mancata

per avere in correità con __________., nell’aprile 2006, a _________, _________, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della PC 2?

                             1.2.1   Trattasi di complicità in truffa, mancata?

                                1.3   appropriazione semplice

per essersi in correità con __________., il 18/19 aprile 2006, a _________ nonché in altre località all’estero, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, appropriato del furgone Fiat Ducato, targato __________, di proprietà della PC 1?

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   3.   Deve un risarcimento agli accusatori privati, e se si in quale misura?

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

rispondendo:               affermativamente ai quesiti posti, meno che 1.1, 1.3, 2, 3;

visti gli art.:                     12, 22, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 137, 146, 304 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                         AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                         complicità in truffa, mancata

per avere,nell’aprile 2006, a _________, _________, nonché in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, aiutato __________. a compiere senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della PC 2

                                   2.   AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di sviamento della giustizia e di appropriazione semplice,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

AC 1 è condannato in contumacia:

                                3.1   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

                                3.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   5.   Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

                                   6.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           110.25

                                                             fr.           810.25

                                                             ===========