Incarto n. 72.2009.16
Lugano, 11 marzo 2009/sd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
lic. iur. Cristina Simoni
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 24 settembre 2008;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1 a __________, __________, __________, in altre imprecisate località del __________ e a __________, nel periodo luglio/agosto 2008, agendo in correità con __________, venduto a __________ e ad altri soggetti non identificati almeno 30 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da __________, __________ e __________;
1.2 a __________, __________, __________, __________, __________, __________, in altre imprecisate località del __________ e a __________, nel periodo agosto/settembre 2008, agendo in correità con __________, venduto a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e ad altri soggetti non identificati almeno 90 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da __________ e da __________ in ragione di circa 60/70 grammi e di seguito personalmente tagliata;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LS;
2. complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
2.1 a __________ e a __________, nel corso dei mesi di luglio e agosto 2008, trasportando al volante della propria vettura Fiat 600 targata __________ in tre occasioni __________ e in due occasioni __________ presso diversi acquirenti, fra cui __________, aiutato i due menzionati venditori, che non disponevano di un veicolo, ad incassare per complessivi fr. 2'000.- il prezzo delle loro vendite di un imprecisato quantitativo di cocaina, stimabile in almeno 20 grammi;
2.2 nella prima metà del mese di settembre 2008, trasportandolo dal Ticino a __________ a bordo della propria vettura FIAT 600 targata __________, aiutato __________, che colà intendeva incontrare un suo potenziale fornitore di sostanza stupefacente, a fare preparativi per l’acquisto di un quantitativo non definito di cocaina destinato all’importazione in Svizzera e alla conseguente vendita nel __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LS combinato con l’art. 25 CP;
3. ripetuta guida in stato di inattitudine
per avere, nel __________ nel periodo gennaio 2008 / 24 settembre 2008, trovandosi in almeno dieci occasioni sotto l’influsso della cocaina, ripetutamente condotto la vettura Fiat 600 targata __________ in stato di inattitudine;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località del __________, nel periodo gennaio 2008 / 24 settembre 2008, consumato personalmente almeno 200 grammi di cocaina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 17/2009 del 17.02.2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conferma integralmente l’atto d’accusa. Con riferimento all’art. 42 cpv. 2 CP ricorda che AC 1,negli ultimi cinque anni è stato condannato a una pena superiore a sei mesi, e meglio di un anno e quattro mesi dalle autorità italiane. Esclude quindi la sospensione condizionale, non essendo riunite le condizioni per una prognosi particolarmente favorevole. Conclude chiedendo la condanna alla pena detentiva di 17 mesi interamente da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto, al pagamento di una multa di Fr. 500.- e la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale non contesta l’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti come tale ma chiede la diminuzione dei quantitativi di cocaina spacciata in 71 grammi. Chiede inoltre il proscioglimento, con il beneficio del dubbio, dai punti 2.1 e 2.2. e la riduzione, per quel che riguarda il consumo personale, al punto 4 dell’atto d’accusa, da 200 a 100 grammi. Postula il riconoscimento della scemata imputabilità e dell’attenuante specifica del sincero pentimento. Per quel che concerne l’art. 42 cpv. 2 CP, rileva che la pena italiana è soggetta a indulto. Conclude chiedendo, in via principale, una pena pecuniaria non superiore alle 180 aliquote giornaliere con la sospensione condizionale integrale, subordinatamente parziale, nonché la restituzione di alcuni effetti personali sequestrati, segnatamente del natel Nokia e del materiale cartaceo.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. a __________, __________, __________, in altre imprecisate località del __________ e a __________, nel periodo luglio/agosto 2008, venduto a terzi, almeno 30 grammi di cocaina;
1.1.2. a __________, __________, __________, __________, __________, __________, in altre imprecisate località del __________ e a __________, nel periodo agosto/settembre 2008, venduto a terzi almeno 90 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata in ragione di circa 60/70 grammi e di seguito personalmente tagliata;
1.1.3. trattasi di quantitativi inferiori;
1.2. complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.2.1. a __________ e a __________, nel periodo luglio/agosto 2008, trasportando con la propria auto in tre occasioni __________ e in due occasioni __________ presso diversi acquirenti, aiutato i due menzionati venditori ad incassare per complessivi Fr. 2000.- il prezzo delle loro vendite di un quantitativo di cocaina stimabile in almeno 20 grammi;
1.2.2. nella prima metà del mese di settembre 2008 trasportato dal Ticino a __________ e aiutato __________ a fare i preparativi per l’acquisto di un quantitativo non definito di cocaina destinato all’importazione in Svizzera e alla conseguente vendita nel __________.
1.3. ripetuta guida in stato di inattitudine
per avere, nel __________, nel periodo gennaio 2008/ 24 settembre 2008, guidato la propria vettura in almeno dieci occasioni sotto l’influsso della cocaina.
1.4. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località del __________, nel periodo gennaio 2008/ 24 settembre 2008, consumato personalmente almeno 200 grammi di cocaina;
1.4.1. trattasi di quantitativi inferiori;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Ha agito in stato di scemata imputabilità?
3. Ha dimostrato sincero pentimento?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
5. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione:
5.1. fr. 150.versati sul ccp del Ministero Pubblico;
5.2. 5.14 grammi di mannitolo (sostanza da taglio);
5.3. cellulare Nokia 2630 (IMEI __________) con carta SIM Yallo nr. __________;
5.4. una custodia per carta SIM Yallo nr. __________;
5.5. una scatola per cellulare Nokia 2630 (IMEI __________) con istruzione e caricatore;
5.6. una bilancia di precisione marca Wunder con custodia in similpelle;
5.7. una cannuccia di color arancione;
5.8. un involucro di plastica;
5.9. 276 grammi di sale;
5.10. una mappa in cartone contenente diverso materiale cartaceo?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, tranne ai quesiti no. 3, 4 e 5.10;
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69 CP,
19 cfr. 1, 19a LS, 19 cfr. 1 LS combinato con l’art. 25 CP,
91 cpv. 2 LCStr,
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. a __________, __________, __________, __________, __________, __________, in altre imprecisate località del __________ e a __________, nel periodo luglio/settembre 2008, agendo in parte singolarmente e in parte in correità con terze persone, venduto a terzi almeno 100 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata in ragione di circa 60/70 grammi e di seguito personalmente tagliata;
1.2. complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.2.1. a __________ e a __________, nel periodo luglio/agosto 2008, trasportando con la propria auto in tre occasioni __________ e in due occasioni __________ presso diversi acquirenti, aiutato i due menzionati venditori ad incassare per circa Fr. 2000.- il prezzo delle loro vendite di un quantitativo di cocaina stimabile in almeno 20 grammi;
1.2.2. nella prima metà del mese di settembre 2008 trasportato dal Ticino a __________ e aiutato __________ a fare i preparativi per l’acquisto di un quantitativo non definito di cocaina destinato all’importazione in Svizzera e alla conseguente vendita nel __________;
1.3. ripetuta guida in stato di inattitudine
per avere, nel __________, nel periodo gennaio 2008/ 24 settembre 2008, guidato la propria vettura in almeno dieci occasioni sotto l’influsso della cocaina;
1.4. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località del __________, nel periodo gennaio 2008/ 24 settembre 2008, consumato personalmente almeno 200 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
3. È ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione della mappa in cartone contenente diverso materiale cartaceo che viene restituita al condannato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 4'267.30
Spese diverse fr. 3'120.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 7'737.70
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