Incarto n. 72.2009.15
Lugano, 8 aprile 2009/sd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1 detenuto dal 23 ottobre 2008; 2. AC 2 detenuto dal 23 ottobre 2008; 3. AC 3 detenuto dal 19 novembre 2008 al 16 dicembre 2008;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1 e AC 2 congiuntamente
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzati,
dal mese di luglio 2008 al 22 settembre 2008,
nel __________, segnatamente a __________, __________ e __________, a __________, a __________, a __________ e in altre località del Canton Ticino,
negoziato la vendita di almeno 100 grammi di cocaina fra AC 3 (venditore) e __________ * (acquirente), in particolare:
§ AC 1, perlomeno dal 12 settembre 2008, interpellando ripetutamente al telefono AC 3 dopo che AC 2 gli aveva riferito che __________, con il quale era in contatto sin dal luglio 2008, era alla ricerca di fornitori di cocaina;
§ AC 2, in data imprecisata della prima metà di settembre 2008, presentando __________ a AC 1;
§ entrambi i correi, il 17 settembre 2008, trasportando a bordo di una vettura condotta da AC 2 l’acquirente __________ da __________ a __________, affinché questi si incontrasse col venditore AC 3 (incontro effettivamente sfociato nella cessione di 96 grammi di cocaina di cui al punto C-1.1 del presente atto d’accusa);
§ entrambi i correi, il 19 settembre 2008, incontrandosi a __________ con __________ per discutere su un eventuale ulteriore acquisto di cocaina di quest’ultimo da AC 3;
§ entrambi i correi, il 22 settembre 2008, trasportando a bordo di una vettura condotta da AC 2 l’acquirente __________ da __________ a __________, affinché questi si incontrasse col venditore AC 3 (incontro che avvenne fra quest’ultimo e AC 1 e che sfociò esclusivamente nelle cessioni di 1 grammo di cocaina di cui ai punti C-1.3 rispettivamente B-2 del presente atto d’accusa);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LS;
B) AC 1 singolarmente
infrazione alla LF sugli stupefacenti
1. per avere, senza essere autorizzato, perlomeno il 20, il 21 e il 22 settembre 2008 a __________, nel __________ e in altre imprecisate località, scambiando numerosi messaggi sms con AC 3, fatto preparativi per negoziare rispettivamente negoziato con quest’ultimo il prezzo unitario (fr. 62/64.- al grammo) di un imprecisato quantitativo di cocaina che il suo interlocutore avrebbe dovuto (nuovamente) vendere a __________, trattativa sfociata esclusivamente nelle cessioni di stupefacente menzionate ai punti C-1.3 e B-2 del presente atto d’accusa;
2. per avere, senza essere autorizzato, a __________ in data 22 settembre 2008, ceduto gratuitamente a __________ 1 grammo di cocaina, sostanza consegnatagli la sera stessa da AC 3 come riportato al punto C-1.3 del presente atto d’accusa;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LS;
C) AC 3 singolarmente
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.1 per avere, senza essere autorizzato, a __________ in data 17 settembre 2008, venduto a __________ 96 grammi di cocaina al prezzo di almeno Euro 4'600.-, sostanza previamente acquistata da un non meglio identificato __________, guadagnando dalla transazione la somma di Euro 150.-;
1.2 per avere, senza essere autorizzato, perlomeno il 20, il 21 e il 22 settembre 2008 a __________, nel __________ e in altre imprecisate località, scambiando numerosi messaggi sms con l’intermediario AC 1, fatto preparativi per vendere a __________ un imprecisato quantitativo di cocaina ad un prezzo unitario compreso tra fr. 62.- e fr. 64.- al grammo, trattativa sfociata esclusivamente nelle cessioni di stupefacente menzionate ai punti C-1.3 e B-2 del presente atto d’accusa;
1.3 per avere, senza essere autorizzato, a __________ in data 22 settembre 2008, ceduto gratuitamente a AC 1 1 grammo di cocaina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LS;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a ________ nel periodo 28.11.2006 / 19.11.2008, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 12 grammi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall’art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 14/2009 del 16.02.2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. __________. § L’accusato AC 3 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Il PP, opportunamente, fa presente alle parti che per il solo AC 3, a mente sua, potrà essere pronunciata una pena unica giusta l’art. 89 CP, tenente conto cioè del tema della revoca del terzo della precedente sanzione. Per AC 1 e AC 2 la questione è differente avendo essi delinquito ancora prima dell’inizio del periodo di prova di cui alla loro liberazione condizionale. Per questi 2 prevenuti (nell’ipotesi della loro colpevolezza) il tema del ripristino totale o parziale dell’esecuzione dell’ultimo terzo della pena precedente parrebbe essere di competenza del GIAP.
Il difensore di AC 3 dà atto che per il suo assistito il problema non si pone. Richiama comunque l’attenzione del presidente sull’art. 89 cpv. 2 CP.
La difesa di AC 2 si associa al disposto del PP, ritenendo che il proprio patrocinato sia ancora in fase di espiazione di pena precedente.
La difesa di AC 1 auspicherebbe invece una pena unica pronunciata in questa sede. Fa rilevare che la decisione del GIAP è cresciuta in giudicato. Non contesta il fatto che i fatti sono anteriori alla sua entrata in esecuzione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
inizia ponendo l’accento sul fatto che gli accusato hanno dei precedenti specifici; addirittura AC 2 e AC 1 hanno delinquito durante la semilibertà. Gli imputati sembrano non saper fare altro che delinquere. Il PP dà atto che i fatti sono sostanzialmente ammessi dagli stessi. Per AC 2 e AC 1 ricorda che il GIAP dovrà decidere sulla rimanenza della pena precedente, pena che a suo dire verrà verosimilmente ripristinata. Dichiara che la sua richiesta di pena odierna tiene conto del fatto che su questi due imputati grava ancora questa sanzione. A suo dire il ruolo di AC 1 è stato superiore e più attivo a quello di AC 2.
Il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’AA:
- per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di 10 mesi,
pena che dovrà essere espiata. Non solo non sussistono
elementi particolarmente favorevoli come richiesto dall’art 42
cpv. 2 CP ma per lui la prognosi è chiaramente negativa;
- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 12 mesi,
pena che dovrà essere espiata. Anche nel suo caso non
sussistono elementi particolarmente favorevoli come richiesto
dall’art. 42 cpv. 2, anzi la prognosi é negativa;
- per AC 3 la condanna ad una pena detentiva di 16 mesi, da
espiare; pena unica comprensiva anche del residuo di pena del
10 gennaio 2006. Anche per lui la prognosi è negativa. Egli ha
dimostrato di non sapersi trattenere dal delinquere malgrado
abbia una famiglia unita che gli sta vicino e un buon lavoro.
Il PP postula altresì la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ L’avv. __________, difensore di AC 3, il quale riconosce la debolezza di carattere del suo assistito. Egli ha ricominciato a delinquere spinto da persone che avevano conosciuto in carcere e con cui aveva mantenuto alcuni contatti. Pone l’accento sul ravvedimento del suo patrocinato. Ricorda che questi ha ad un certo punto interrotto le forniture a __________; in fase predibattimentale egli ha pienamente collaborato con gli inquirenti.
Dichiara che AC 3 è più utile fuori dal cercare che in prigione. Egli è un lavoratore ed è in grado di mantenere la sua famiglia.
A suo dire AC 3 ha capito la lezione e non delinquerà più; una condanna sospesa basterà come deterrente. Chiede si applichi l’art. 89 cpv. 2 CP e che si riconosca allo spesso una prognosi favorevole. Postula per Guzman la concessione della sospensione condizionale.
§ L’avv. __________, difensore di AC 1, il quale
descrive brevemente la figura e la vita anteriore del suo assistito. Ridimensiona poi il ruolo del suo patrocinato che definisce secondario. Egli è stato trascinato in questo traffico da __________. Pone l’accento sul fatto che AC 1 si stava già preparando per rientrare in patria. Ricorda che una volta scarcerato il suo assistito lascerà la Svizzera, egli non è pertanto più un pericolo per il nostro Paese. Esclude che AC 1 delinquerà ancora. Ricorda che anche se non subito egli ha ammesso le proprie colpe. A dire del difensore nel caso di AC 1 sussistono circostanze particolarmente favorevoli ragion per cui vanno applicati gli art. 42 cpv. 2 e 89 cpv. 2 CP e inflitta una pena sospesa. A dire del difensore ciò permetterebbe di infliggere al suo assistito una pena più giusta di quella proposta dal PP. Il difensore chiede quindi che in applicazione del principio della lex mitior e delle norme succitate venga inflitta una pena sospesa condizionalmente. Non si oppone alla confisca degli oggetti in sequestro.
§ L’avv. __________, difensore di AC 2, la quale
dà atto che i fatti sono ammessi. Descrive la personalità, la vita e la figura del suo assistito. Spiega come si è arrivati ai fatti oggi a giudizio. Nega che AC 2 volesse rientrare nel giro del traffico di droga. Sia lui che AC 1 sono stati trascinati in questa storia da __________. Il ruolo di AC 2 è stato secondario. Bisogna dare atto allo stesso che anche se alla fine egli ha ammesso i fatti.
A dire del patrocinato anche per lui la prognosi è favorevole in quanto egli è partente dalla Svizzera. Conclude chiedendo che venga inflitta al suo assistito una pena sospesa, sensibilmente inferiore a quella proposta dal PP. Non si oppone alla confisca.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio 2008 al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente che in correità con AC 2,
1.1.1. negoziato la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________?
1.1.2. fatto preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina fra AC 3 e __________?
1.1.3. ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
B. AC 2
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio 2008 al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, negoziato la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?
C. AC 3
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel __________ e in altre imprecisate località,
1.1.1. il 17 settembre 2008, venduto 96 grammi di cocaina a __________?
1.1.2. il 20, 21 e 22 settembre 2008, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di cocaina?
1.1.3. ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, tra il 20 novembre 2006 e il 19 novembre 2008, a __________, consumato almeno 12 grammi di cocaina?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve essere ripristinata l’esecuzione del residuo di pena di cui alla sentenza del 10 gennaio 2006?
4. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto e in diritto
1. Nel presente procedimento, concernente AC 1, AC 2 e AC 3, il solo AC 1 ha presentato dichiarazione di ricorso (mentre che i coimputati hanno accettato il giudizio), motivo per cui la seguente motivazione è incentrata sulla sola sua posizione processuale.
2. AC 1, cittadino serbo, è nato a __________ il __________. Ha due fratelli, entrambi sposati e domiciliati in Ticino da diversi anni, i quali hanno nel frattempo ottenuto la cittadinanza svizzera. In Ticino risiede pure la madre, ora pensionata mentre che il padre è morto circa tre anni fa. Sino all’età di 4 anni il prevenuto è stato allevato dalla nonna, dato che i genitori si trovavano in Svizzera. In seguito la madre ha fatto rientro in patria ed egli ha vissuto con lei. Dopo le scuole dell’obbligo l’accusato ha lavorato per circa 2 anni come manovale, e nel 1992 è giunto in Ticino per ricongiungersi con i familiari. Nel marzo del 1996 si è sposato con __________, da cui ha avuto due figlie. In Ticino l’accusato ha lavorato per circa 8 mesi come operaio per l’azienda agricola __________ e in seguito ha trovato lavoro come vetraio, prima presso la ditta __________, dove è rimasto dal 1993 al 2001, poi per la ditta __________ e da ultimo per la ditta di __________, sino al febbraio 2004, percependo uno stipendio di fr. 25.- all’ora. Nel periodo 2003/2004 il prevenuto è rimasto lungamente inabile al lavoro a seguito di un asserito infortunio. Nel dicembre 2004 l’accusato ha deciso di mettersi in proprio costituendo la __________ sagl con sede a __________. La società, di fatto, non è però mai divenuta operativa e il 1° giugno 2005 AC 1 è stato arrestato e quindi processato, nell’ambito dell’inchiesta “__________” (che ha interessato anche il qui coimputato AC 2) con l’accusa di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e guida in stato di inattitudine. Con sentenza del 2 febbraio 2006 egli è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione (condanna ridotta a 3 anni e 9 mesi di reclusione dalla CCRP il 20 settembre 2006) e all’espulsione, sospesa condizionalmente, per 10 anni dal territorio svizzero.
All’epoca dei fatti posti all’odierno giudizio l’accusato stava ancora scontando questa pena, trasferito alla sezione aperta nel cui ambito ha lavorato presso __________ e poi come aiuto cucina presso il __________ (vedi AI 49).
Era inoltre già prevista la sua partenza dalla Svizzera allorché egli avesse terminato di espiare la pena, dato che l’Ufficio federale della migrazione, nonostante che l’espulsione penale fosse stata condizionalmente sospesa, il 5 ottobre 2007 ha emesso a suo carico un divieto di entrata in Svizzera di durata illimitata (allegato ad AI 49). In aula l’accusato ha dichiarato di non essere intenzionato ad impugnare ulteriormente il provvedimento, e di essere pertanto disponibile a lasciare la Svizzera.
A carico di AC 1, oltre alla predetta condanna, risulta una precedente sentenza, emessa il 20 marzo 2003 dalle Assise correzionali di __________, sempre per infrazione aggravata alla LFStup, che l’ha condannato alla pena di 14 mesi di detenzione. La sospensione condizionale della sanzione concessagli in quell’occasione era poi stata revocata con il giudizio del 2006.
Inoltre il 28 maggio 2008 AC 1 è stato condannato con decreto d’accusa alla pena detentiva di 80 giorni per appropriazione indebita, ricettazione e guida in stato di inattitudine, pena aggiuntiva a quella del 2006 (cfr. AI 15).
3. I fatti oggi a giudizio risultano commessi tra il mese di luglio e il 22 settembre 2008, epoca in cui, come detto, AC 1 stava ancora scontando, in regime di semilibertà, la condanna inflittagli il 20 settembre 2006, circostanza questa non controversa (verbale dibattimentale, pag. 2).
Dalla documentazione trasmessa dalla __________ (AI 49) si evince in effetti che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 20 settembre 2006, dopo 482 giorni in detenzione preventiva.
La pena avrebbe dovuto prendere termine il 14 settembre 2010 mentre che il termine dei 2/3 di pena, a partire dal quale è possibile concedere la liberazione condizionale, giungeva a scadenza il 27 ottobre 2008, ed infatti con decisione del 22 settembre 2008 il GIAP ha concesso al qui accusato la liberazione condizionale a far tempo dal 27 ottobre 2008.
4. L’art. 89 cpv. 1 CP prevede che se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione.
L’art. 89 cpv. 6 CP impone inoltre al giudice di merito di pronunciare una pena unica in applicazione dell’art. 49 CP nel caso in cui, oltre a impartire una condanna a una pena detentiva non sospesa condizionalmente, ordina il ripristino dell’esecuzione della pena.
5. Nel caso in rassegna, come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico al dibattimento, si ha che AC 1 è ricaduto nei nuovi reati prima che la decisione di liberazione condizionale resa il 22 settembre 2008 dal GIAP potesse esplicare il proprio effetto (previsto a far tempo dal 27 ottobre 2008), ergo, prima di essere liberato condizionalmente.
Ne consegue che l’art. 89 CP non trova applicazione alla presente fattispecie e che il Presidente di questa Corte non può pronunciare una pena unica ai sensi dell’art. 49 CP ma deve limitarsi a sanzionare i nuovi reati.
E’ opinione di questa Corte che le modalità di espiazione e l’eventuale ripristino del residuo della pena inflitta a Milosevic il 20 settembre 2006 siano perciò di competenza del GIAP.
6. Nell’agosto 2008 gli inquirenti hanno dato avvio dell’inchiesta denominata “__________” concernente un importante traffico di stupefacente gestito da cittadini albanesi, inchiesta che in pochi mesi ha portato all’arresto di una ventina di persone, al sequestro di circa 2 chili di cocaina e alla ricostruzione di un traffico di almeno 11 chili di cocaina. L’inchiesta si è avvalsa di controlli telefonici, e nel corso del mese di settembre 2008 gli inquirenti hanno intercettato delle conversazioni tra __________, uno dei principali indiziati del traffico, e due uomini (a quel momento) sconosciuti, con cui è stato fissato, e poi ripetutamente rinviato, un non meglio precisato incontro. Nel contempo gli inquirenti hanno appreso che i trafficanti stavano esaurendo le proprie disponibilità di cocaina, per il che hanno dedotto che essi si fossero attivati per trovare un altro canale di rifornimento e che il programmato incontro avesse per fine proprio la fornitura di cocaina. E’ quindi stata richiesta la sorveglianza delle utenze usate dai due sconosciuti, poi identificati nei qui accusati AC 2 e AC 1. Nel prosieguo dell’inchiesta sono emersi vari elementi comprovanti il loro coinvolgimento in almeno due vendite di cocaina, effettuate il 17 e il 22 settembre 2008 e nel cui contesto essi avrebbero funto da intermediari tra l’acquirente __________ e il venditore, un non meglio identificato soggetto di origine ispanica.
7. AC 1 e AC 2 sono pertanto stati tratti in arresto il 23 ottobre 2008.
Dopo avere fermamente negato ogni suo coinvolgimento in questa faccenda, AC 1 ha confessato le proprie colpe e ha rivelato l’identità del fornitore di cocaina, indicando il cittadino domenicano AC 3, che è quindi stato arresto il 19 novembre 2008.
Per sua parte AC 2 ha mantenuto per tutta l’istruttoria un atteggiamento poco collaborativo, volto al sistematico ridimensionamento delle proprie responsabilità. Solo alla vigilia del dibattimento egli ha inviato uno scritto al presidente della Corte nel quale ha ammesso le proprie responsabilità e manifestato il suo pentimento (doc. TPC 5).
Già dopo pochi verbali AC 3 ha confessato il suo coinvolgimento nella vicenda e ha dichiarato d’aver venduto a __________ 96 grammi di cocaina, come pure di aver ceduto un ulteriore grammo a AC 1. Egli ha pure riconosciuto d’aver condotto delle trattative al riguardo di un’ulteriore vendita di stupefacente, poi non concretizzatasi.
AC 3 è stato scarcerato il 16 dicembre 2008 mentre che AC 1 e AC 2 sono rimasti in detenzione preventiva sino al dibattimento.
8. Con atto d’accusa del 16 febbraio 2009, il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 e AC 2 in correità il reato di infrazione alla LFstup per avere negoziato la vendita di almeno 100 grammi di cocaina. A AC 1 è stata addebitata un’ulteriore infrazione alla LFStup per avere fatto preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina e per avere ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina. AC 3 è a sua volta stato chiamato a rispondere di infrazione alla LFStup per avere venduto 96 grammi di cocaina, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di cocaina e ceduto 1 grammo di cocaina.
Come accennato sopra, gli accusati hanno riconosciuto gli addebiti imputati loro nell’AA (verbale dibattimentale, pag. 3).
9. Quo alla fattispecie posta a giudizio, AC 2 ha raccontato di essere entrato in contatto con __________ verso la metà del 2008, asseritamente per questioni legate alla ristorazione. Il fratello del __________, __________, era infatti intenzionato ad aprire un ristorante a __________ dove AC 2 sperava di poter essere assunto. Ad un certo punto __________, bene informato dei trascorsi del qui accusato, avrebbe iniziato, con insistenza, a chiedergli di fornirgli cocaina. Inizialmente AC 2 si sarebbe rifiutato, dicendo che non voleva più avere a che fare con lo stupefacente, ma data l’insistenza del __________ egli ne avrebbe parlato con l’amico AC 1, che avrebbe accettato di adoperarsi per trovare una soluzione, ciò che AC 1 ha confermato (cfr. il verbale 5 dicembre 2008 di AC 1, AI 85, pag. 1 e 2).
AC 1 ha in particolare dichiarato di aver incontrato casualmente a __________, nella prima metà del settembre 2008, AC 3, conosciuto in carcere, e di avergli confidato di essere in contatto con una persona che cercava stupefacente. Dopo un’iniziale reticenza, AC 3 si è detto disposto ad acquistare droga per poi rivenderla al conoscente di AC 1, e i due sono perciò rimasti in contatto telefonico. Nel contempo AC 1 ha informato AC 2 del possibile canale di rifornimento, e a sua volta questi ha informato il __________. Dopo qualche giorno AC 3 ha confermato a AC 1 di aver trovato lo stupefacente, ed è quindi stato concordato un incontro per il 17 settembre a __________ presso il domicilio di AC 3.
AC 1 e AC 2 hanno di conseguenza fissato un appuntamento con __________ la sera del 17 settembre a __________, dove egli è giunto con __________ e __________. __________ è salito sul veicolo dei qui imputati che lo hanno accompagnato a __________. Giunti nella zona della rotonda di piazza __________, AC 1 e __________ sono scesi dalla vettura e si sono recati presso l’appartamento di AC 3, sito al numero __________ di via __________, mentre AC 2 li ha attesi in auto poco distante. Saliti nell’appartamento, __________ ha acquistato da AC 3 96 grammi di cocaina al prezzo di Euro 4500.-/4600.secondo AC 3 (suo verbale 2 dicembre 2008, AI 78, pag. 11) o di Euro 4800.secondo __________ (suo verbale 3 dicembre 2008, AI 80, pag. 2), sostanza proveniente da una partita di 100 grammi da lui ricevuta a credito da un non meglio identificato “__________” (verbale AC 3 citato, AI 78, pag. 11). Perfezionata la vendita, AC 1 è ritornato da AC 2 e i due hanno fatto rientro allo __________ di __________. __________ è invece salito in macchina con __________ e __________ che lo avevano seguito col proprio veicolo sino a __________. Quale compenso per questa transazione AC 3 ha dichiarato di aver ricevuto da “__________” Euro 150.-.
10. Dopo questo primo acquisto __________ ha manifestato l’intenzione di comperare altra cocaina (verbale AC 1 5 dicembre 2008, AI 85, pag. 4), e proprio per discutere di ciò AC 1 e AC 2 si sono incontrati con lui a __________ il 19 settembre 2008.
Il 20 e il 22 settembre 2008 AC 1 per sms ha negoziato con AC 3 il prezzo unitario di un imprecisato ulteriore quantitativo di cocaina, ma la trattativa non ha condotto ad ulteriori forniture, eccezion fatta per la cessione a titolo gratuito di un grammo, di cui si dirà di seguito.
Interrogati al riguardo, gli accusati hanno risposto in modo evasivo. A mente della Corte la ragione va ricercata nella potenziale pericolosità (per la loro posizione processuale) dell’ammissione dell’esistenza di concrete trattative per un importante quantitativo di cocaina. In ogni caso, già solo il fatto che si discuteva ora di un prezzo di acquisto inferiore (fr. 62.- al grammo offerti da AC 1 e fr. 64.- al grammo richiesti da AC 3 per conto di “__________” rispetto ai 45.-/48.- Euro al grammo pagati per i primi 100 grammi), rende lecito il sospetto che avrebbe potuto trattarsi di un quantitativo superiore al precedente. Inoltre, nella stessa direzione depone la caratura dell’acquirente __________, che acquistava e rivendeva cocaina a chili, e nella cui ottica la prima fornitura di 100 grammi poteva non essere stato altro che un campione, in vista di più consistenti acquisti qualora la qualità fosse stata soddisfacente.
Come che sia, rimane il fatto che l’accordo sul prezzo non è stato raggiunto, ed è altrettanto certo che AC 3 non disponeva, non essendosela procurata da “__________”, di ulteriore cocaina, a parte i 4 grammi da lui trattenuti dai 100 ricevuti da __________, 2 dei quali oltretutto nel frattempo consumati.
La sera del 22 settembre AC 2 e AC 1 si sono di nuovo incontrati a __________ con __________, che vi è giunto accompagnato da __________ e da __________. Nuovamente, __________ è salito sul veicolo dei qui imputati e con loro si è recato a __________. Giunti nei pressi dell’appartamento di AC 3, AC 1 e __________ sono scesi dal veicolo e il solo AC 1 si è recato nell’appartamento del dominicano, che gli ha ceduto gratuitamente una pallina di cocaina dal peso di circa un grammo (punto C 1.3 AA), residuo della precitata partita da 100 grammi. AC 1 ha poi consegnato la droga a __________ che era rimasto in attesa in zona (punto B 2 AA; anche verbale AC 1 5 dicembre 2008, AI 85, pag. 4).
AC 1 e AC 2 sono quindi rientrati allo _______ mentre che __________ ha raggiunto __________ e __________ e i tre assieme hanno lasciato il luogo.
11. La portata di questo episodio non è chiara. Già si sono espressi i sospetti che la trattativa vertesse su di un elevato quantitativo di cocaina, mentre che del tutto inverosimile è la tesi, che gli accusati hanno tentato di fare accettare in aula, che tutto quel movimento (accanite pregresse contrattazioni del prezzo e coinvolgimento di 7 persone, trasferta di due auto sino a __________) fosse finalizzato all’acquisto di un misero grammetto di cocaina.
In ogni caso, lo stesso Procuratore pubblico, richiesto di precisare la portata dell’imputazione ascritta di atti preparatori alla vendita di cocaina, ha dato atto che non si sarebbe trattato di un traffico ingente, precisando che l’intera attività ascritta a AC 1 e AC 2 (ovvero l’intermediazione dei primi 96 grammi di cocaina e questo secondo, indeterminato episodio) rientra in ogni caso nell’ambito dell’infrazione semplice alla LFStup -confermando con ciò quanto si deduce dall’atto di accusa-, ovvero, non eccede nel complesso la soglia dei 180 grammi di sostanza non pura.
Con questa precisazione, l’atto d’accusa trova integrale conferma negli accertamenti della Corte. Gli accusati vanno pertanto ritenuti autori colpevoli dei reati loro ascritti.
12. Secondo l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata
13. AC 1 deve rispondere (in parte in correità con AC 2 e AC 3) di avere negoziato la vendita di 100 grammi di cocaina, di avere fatto atti preparatori per negoziare la vendita di un ulteriore (ma non elevato) quantitativo di cocaina e della cessione gratuita di un grammo di cocaina.
Dal punto di vista oggettivo la gravità dei reati si situa ad un livello medio, visto che, come detto, l’insieme di questa attività non configura ancora un caso di infrazione aggravata alla LFStup, e che perciò la pena edittale massima è di tre anni di pena detentiva.
Ciò che nel caso concreto è sconfortante è semmai l’aspetto soggettivo del reato, che appare nel contempo drammatico e di sicura gravità. AC 1, al terzo processo in Corte d’assise, è infatti ricaduto nel medesimo reato di infrazione alla LFStup addirittura mentre ancora stava espiando la precedente condanna a 3 anni e 9 mesi di carcere, a sua volta intervenuta a neppure due anni dalla sua prima sanzione (sempre per stupefacenti) a 14 mesi di carcere. Senza dimenticare l’ulteriore condanna a 80 giorni detenzione inflittagli con decreto d’accusa e anch’essa concernente fatti in parte commessi durante l’espiazione della pena.
Il meno che si possa dire è che AC 1 nulla apprende dalle proprie esperienze giudiziarie, e che nemmeno la privazione della libertà ha per lui valenza educativa, visto che neppure attende di avere scontato la propria pena per rimettersi a delinquere. L’incentivo alla risocializzazione costituito dal progressivo allentarsi del regime di prigionia costituisce invece per lui l’occasione di rimettersi a delinquere. Se poi si deve credere alle sue parole, quando afferma che non ha delinquito per soldi ma solo per permettere all’amico AC 2 di fare contento il __________, e liberarsi così dalle sue insistenti richieste di cocaina, si ha che la pronta ricaduta è aggravata dalla futilità del movente, ciò che donota ulteriormente (se ve ne fosse stato ancora bisogno) il totale sprezzo delle leggi e l’assoluta mancanza di scrupoli, oltre che di ritegno, dell’imputato.
Già la Corte delle Assise criminali che aveva giudicato il AC 1 il 2 febbraio 2006 aveva ravvisato in lui indizi di irriducibilità (vedi sentenza cit. pag. 38 e segg., in AI 15), valutazione che trova oggi integrale conferma: AC 1 è un irriducibile.
Questa valutazione negativa non è mitigata da alcuna particolare circostanza attenuante. Nulla giustifica o rende meno esecrabile il suo agire. Malgrado la sua confessione - per altro rilasciata a fatica - e la parziale collaborazione con gli inquirenti (apprezzabile quanto meno che egli abbia fatto il nome di AC 3), la Corte non può credere all’esistenza di un reale ravvedimento. Il dispiacere manifestato dal AC 1 più che da una vera presa di coscienza pare dettato dal rammarico per essere stato scoperto, di aver così visto sfumare l’imminente liberazione condizionale, e di dovere prendere in considerazione l’eventualità di dovere espiare, oltre all’odierna pena, almeno parte del terzo della precedente sanzione dalla quale stava per essere liberato.
Tenuto conto di tutte le circostanze la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 10 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.
Si tratta invero di un giudizio mite, in linea con le richieste di pena formulate dal Procuratore pubblico, emesso in considerazione del fatto che per l’accusato rimane ancora aperta la predetta questione del ripristino del residuo di pena di cui alla sentenza del 20 settembre 2006, su cui dovrà decidere il GIAP, e del fatto che la pena odierna andrà espiata, stante una prognosi chiaramente negativa.
14. Quanto alla prognosi, infatti, alla luce di quanto poc’anzi esposto la Corte non ritiene di dover spendere molte parole per giustificare la propria valutazione negativa. Se già la prognosi per AC 1 appariva funesta nel febbraio 2006 (cfr. AI 15, sentenza citata, consid. 26, pag. 37 e segg.), essa non è certo migliorata dopo i fatti giudicati oggi.
Inoltre, è opportuno rammentare che a AC 1, per beneficiare della sospensione condizionale richiesta dal suo legale (si presume per dovere di patrocinio), non basta l’assenza di prognosi negativa, ma dovrebbero invece ricorrere per lui delle circostanze particolarmente favorevoli, come richiesto dall’art. 42 cpv. 2 CP, a lui applicabile.
Questo non è però con ogni evidenza il caso. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, la prevista definitiva partenza di AC 1 dalla Svizzera conseguente alla decisione di divieto di entrata emessa a suo carico, e il fatto di avere un posto di lavoro che lo attende in patria (doc. dib. 2), non costituiscono sufficienti circostanze particolarmente favorevoli ai sensi della norma.
Al momento dei fatti oggi a giudizio l’accusato, prossimo all’ottenimento della liberazione condizionale, già sapeva di dovere lasciare la Svizzera e aveva già mosso passi concreti per preparare il suo rientro in patria (cfr. gli allegati ad AI 49 e la sentenza del GIAP del 22 settembre 2008, consid. M, pag. 2, in cui si riferisce che AC 1 affermava di “aver organizzato un’attività nel proprio Paese d’origine”), ciò che però non l’ha trattenuto dal delinquere nuovamente. Non si può pertanto ammettere che questa circostanza abbia su di lui degli effetti particolarmente positivi, mentre che più pertinente appare il ragionamento contrario: AC 1, oramai rassegnato a lasciare il nostro Paese, si comporta come se non avesse più nulla da perdere e pertanto delinque senza preoccuparsi delle conseguenze del suo agire.
Stante l’irriducibilità dell’accusato, e vista l’assenza di circostanze particolarmente favorevoli, non vi può essere spazio per la sospensione condizionale che, nella convinzione della Corte, non sortirebbe alcun effetto benefico, ma creerebbe semmai in lui sentimenti di impunità, e gli darebbe giustificato motivo di ritenere di avere preso in giro le istituzioni.
15. Per AC 2 la Corte ha ritenuto adeguata e per nulla severa una pena detentiva di 9 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. A fronte di una prognosi negativa questa pena non può essere posta al beneficio della sospensione condizionale.
16. A AC 3 la Corte ha inflitto una pena detentiva di 12 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; a valere quale pena unica comprensiva del ripristino del residuo di pena della sentenza 10 gennaio 2006, pari a 8 mesi e 20 giorni, giusta l’art. 89 CP. Questo mite pronunciamento è motivato da un canto dal fatto che si tratta di una pena non sospesa - stante anche per lui una prognosi negativa - e dall’altro dalla volontà della Corte di dare all’accusato la possibilità di espiarla in regime di semi libertà di modo da poter conservare il suo attuale (buon) impiego, dal quale dipendono in modo significativo le possibilità di un reinserimento sociale al quale il condannato ha dichiarato di aspirare.
17. La Corte ha inoltre ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’AA, ad eccezione di 2 taxcard da fr. 10.-, da dissequestrare in favore di AC 1, di una moneta commemorativa francese, da dissequestrare in favore di AC 2, e del passaporto di AC 3, da dissequestrare in suo favore.
18. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.
Rispondendo A per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,
B per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,
C per AC 3 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 2,
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 89 CP;
19a, 19 cifra 1 LFStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio 2008 al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente che in correità con AC 2,
1.1.1. negoziato la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________;
1.1.2. fatto preparativi per negoziare un imprecisato quantitativo di cocaina fra AC 3 e __________;
1.1.3. ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. AC 2 è autore colpevole di:
2.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, dal luglio 2008 al 22 settembre 2008, nel __________, a __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, negoziato la vendita di 100 grammi di cocaina fra AC 3 e __________;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
3. AC 3 è autore colpevole di:
3.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel __________ e in altre imprecisate località,
3.1.1. il 17 settembre 2008, venduto 96 grammi di cocaina a __________;
3.1.2. il 20, 21 e 22 settembre 2008, fatto preparativi per vendere un imprecisato quantitativo di cocaina;
3.1.3. ceduto gratuitamente 1 grammo di cocaina;
3.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, tra il 20 novembre 2006 e il 19 novembre 2008, a __________, consumato almeno 12 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
4. Di conseguenza,
4.1. AC 1 è condannato:
alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2. AC 2 è condannato:
alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.3. AC 3 é condannato:
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; a valere quale pena unica comprensiva del ripristino del residuo di pena della sentenza 10 gennaio 2006, giusta l’art. 89 CP;
5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’AA, ad eccezione di:
- 2 taxcard da fr. 10.-, da dissequestrare in favore di AC 1;
di una moneta commemorativa francese, da dissequestrare in favore di AC 2;
del passaporto di AC 3, da dissequestrare in suo favore.
6. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 9'830.--
Traduzioni fr. 90.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 10'270.--
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Distinta spese a carico di AC 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 3'276.65
Traduzioni fr. 30.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 3'423.30
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Distinta spese a carico di AC 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 3'276.65
Traduzioni fr. 30.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 3'423.30
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Distinta spese a carico di AC 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 3'276.70
Traduzioni fr. 30.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70
fr. 3'423.40
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Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria