Incarto n. 72.2009.109
Lugano, 18 maggio 2010/rb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
lic. iur. Valentina Tognetti
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 10 giugno al 3 luglio 2009;
prevenuto colpevole di:
rapina
per avere,
a __________, il 9 febbraio 2009, alle ore 01.15 circa,
in Via __________, all’esterno del __________,
agendo in correità con tali “D__________” e “B__________”,
nell'intento di commettere un furto, usato violenza contro la cameriera del locale pubblico, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,
e meglio per avere,
nascosti sul retro dell’immobile, atteso la chiusura del bar e l’uscita della vittima, la quale veniva sorpresa, afferrata e spinta a terra da “B__________”, mentre “D__________” le strappava la borsetta contenente l’incasso della giornata (circa fr. 1'200.-), una ricarica Sunrise, il portafoglio personale con circa fr. 180.- e € 40.-, la tessera AVS, due cellulari marca Nokia, un paio di guanti in pelle, l’abbonamento ARL, il portatrucchi in stoffa, il passaporto ed una chiave, per un valore denunciato di complessivi fr. 1'941.- (refurtiva parzialmente recuperata e restituita alla parte civile),
per poi tutti e tre raggiungere di corsa il luogo in cui era parcheggiata l’autovettura Fiat Punto in uso all’accusato e fuggire in direzione di __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 108/2009 del 28 settembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il Procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ricorda innanzitutto la gravità dei fatti oggi a giudizio, gravità data dal fatto che il reato è stato commesso in banda e apparentemente senza nessun motivo. Insiste sulla credibilità della vittima e sul fatto che costei afferma di aver visto a più riprese l’accusato nel Bar precedentemente alla rapina, persino la sera prima della stessa. Ritiene inoltre dubbio che l’accusato abbia accettato di commettere una rapina con persone che conosceva a malapena. Da questi elementi, a dire del PP, si desume una certa premeditazione. Non privo di rilievo agli occhi della pubblica accusa anche l’abbigliamento degli autori la sera della rapina, abbigliamento che ha sicuramente permesso loro di meglio camuffarsi. Il PP lamenta inoltre la mancanza di collaborazione da parte di AC 1, il quale non ha mai voluto dire chi fossero i complici, e ritiene non credibile il fatto che questi non sappia dire di più. Rammenta poi che i fatti sono chiari e che la sola divergenza verte sulla questione dell’entità della refurtiva. Il PP si dichiara poi deluso dal comportamento di AC 1: benché questi, al momento della scarcerazione, abbia affermato di avere dei progetti e di voler andare a lavorare con il fratello, il medesimo ha invero solo “lavoricchiato” ed è anche stato disoccupato. Segnala altresì che l’accusato non ha nessun interesse, si barcamena tra la Svizzera e l’Italia, vive alla giornata e probabilmente frequenta tuttora gli stessi ambienti. Pone inoltre l’accento sugli importanti precedenti penali di costui, segnatamente la pesante condanna recentemente inflittagli in Italia, condanna che non lo ha però fatto desistere dal ricadere pesantemente nell’illecito. In definitiva, a parere della pubblica accusa, la prognosi non è da ritenersi favorevole, il che non giustifica quindi una pena sospesa condizionalmente. Conclude dunque chiedendo, confermato integralmente l’AA, che a AC 1 sia comminata una pena detentiva di 18 mesi. Postula inoltre la confisca della finta pistola;
§ Il Difensore, il quale dà atto che la commissione della rapina non è contestata. Esprime tuttavia la sua perplessità circa la volontà soggettiva del suo assistito, come pure sul fatto che lo scopo della rapina fosse quello di ripartire il bottino. A dire della difesa, non risulta provato che AC 1 abbia avuto un ruolo determinante nella commissione del reato e che vi abbia partecipato attivamente al punto da poterlo considerare un correo. Dubita inoltre del valore probatorio delle dichiarazioni della vittima e segnatamente del fatto che questa possa aver ricordato – a ben 5 mesi dai fatti – di aver visto il suo assistito nel Bar in questione prima della rapina.
Nell’ottica della commisurazione della pena, chiede che si tenga conto del fatto che il suo assistito era un semplice complice, che questi ha ammesso di aver partecipato alla rapina, che la vittima non ha fortunatamente subito danni gravi, che non vi è stata spartizione del bottino, che gli atti violenti non sono nell’indole del suo assistito e che il carcere preventivo sofferto lo ha marcato. Pone inoltre l’accento sull’incredibile faciloneria e ingenuità del medesimo che si è lasciato coinvolgere. Circa la prognosi futura, pur non negando che il suo assistito ha numerosi precedenti, ritiene che questi abbia dato prova di buona volontà, ad esempio trovandosi un lavoro. Segnala altresì che il medesimo ha avuto il coraggio di venire in aula, assumendo quindi le sue responsabilità. Conclude dunque postulando una massiccia riduzione della pena, da sospendere condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti i seguenti:
quesiti:
AC 1
1. è autore colpevole di:
rapina
per avere, a __________, il 9 febbraio 2009, in correità con tali D__________ e B__________, nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la cameriera dell’esercizio pubblico “__________” di __________, sottraendole la borsetta contenente l’incasso della giornata e alcuni effetti personali per un valore denunciato di complessivi fr. 1'941.–?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
1.1. Trattasi invece di complicità in rapina?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1, cittadino italiano, è nato a __________ il ________. All’età di quattro anni si è trasferito con la famiglia a __________, dove ha frequentato la scuola dell’obbligo. Ha poi iniziato l’apprendistato di carrozziere che non ha però concluso, preferendo lavorare con il padre, titolare di un ristorante, e apprendendo così il mestiere di pizzaiolo e cuoco, professione che da allora ha sempre svolto. Dall’età di 20 anni avrebbe inoltre fatto delle esperienze professionali in Svizzera, lavorando a __________, nel Canton Argovia e a __________. Nell'agosto del 2008 egli ha ottenuto il permesso di dimora a __________, dove viveva con la compagna __________, con la quale aveva iniziato una relazione nel 2002. In quel periodo il loro rapporto si era però deteriorato e la relazione si è conclusa poco tempo dopo, ragione per cui dal mese di ottobre 2008 l'accusato (che nel frattempo aveva anche cessato di lavorare presso il ristorante __________ di __________, dove era stato impiegato per due mesi) è tornato a vivere a __________ (Italia) da suo fratello. Egli ha di seguito trovato un nuovo posto di lavoro in Ticino e ha conosciuto __________, la ragazza che frequenta tuttora, come ha precisato in aula.
2. Dopo il carcere preventivo sofferto (dal 10 giugno al 3 luglio 2009), il prevenuto ha lavorato per un paio di settimane nella pizzeria dello zio a __________, quindi ha fatto qualche giorno di lavoro su chiamata per un’agenzia, in particolare i fine settimana, dopodiché è rimasto disoccupato da gennaio a maggio del 2010 (verbale dibattimentale, pag. 2). In aula il prevenuto ha specificato di risiedere nuovamente a __________, dove paga una pigione di fr. 900.– mensili, e di avere nel contempo rilevato a __________ un appartamento formalmente intestato al padre, impegnandosi a pagare le rate del mutuo di € 80'000.– (verbale dibattimentale, pag. 2).
Egli ha inoltre spiegato in aula di essere stato assunto presso il ristorante il __________ a __________ dal 1° maggio 2010, contro un salario di fr. 2'500.– netti al mese, precisando di poter guadagnare fr. 2’800/2’900.– al mese rinunciando ai giorni liberi (verbale dibattimentale, pag. 2; doc. dib. 1).
Dalle dichiarazioni dell’accusato risulta inoltre come questi sia intenzionato ad aprire un locale a __________, unitamente a suo fratello, pure lui pizzaiolo e cuoco. A tale fine, sempre a suo dire, sarebbe già stato sottoscritto il relativo contratto d’affitto. Questo progetto sembrava doversi realizzare nell’immediato, considerato che l’11 giugno 2009 AC 1 spiegava al GIAR di voler
" tornare a casa al più presto: fra 15 giorni aprirò un bar/pizzeria con mio fratello a ______”
(AI 18, verbale citato, pag. 2),
ciò che ha dichiarato anche al Procuratore pubblico, dapprima in una lettera inviatagli dal carcere (AI 24: “spero che la mia permanenza qui duri poco. Perché a breve dovrei aprire una attività in Italia con mio fratello”) e poi in sede di interrogatorio (AI 28, verbale davanti al Procuratore pubblico 2 luglio 2008, pag. 5: “Non appena uscirò di prigione è mia intenzione lavorare con mio fratello, come ho dichiarato in precedenza”).
A 11 mesi dalla scarcerazione, tuttavia, nulla si è concretizzato. Al dibattimento, l’accusato ha in effetti affermato di essere tuttora in attesa dei permessi necessari per iniziare a gestire l’esercizio pubblico in questione.
E' da segnalare inoltre che benché AC 1 (mentendo) avesse dichiarato al Procuratore pubblico di non avere debiti (AI 28, verbale citato, pag. 2), egli risulta essere stato dichiarato fallito con sentenza 5 maggio 2007 del Tribunale civile di __________ (doc. TPC 3).
Quanto ai precedenti penali dell’accusato, il G.I.P. del Tribunale di __________, con sentenza 31 gennaio 2008 (doc. TPC 3) l'ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di € 400.–, per i titoli di furto continuato (a due riprese) e guida di veicolo senza aver conseguito la patente (anch’esso reato continuato).
Ciò nonostante, l'accusato in sede d'inchiesta (mentendo anche a questo proposito) ha a più riprese dichiarato di essere incensurato (AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 5: “era la prima volta che commettevo atti del genere”; AI 18 verbale dinnanzi al GIAR 11 giugno 2009, pag. 2: “Precedentemente non ho mai commesso reati”; AI 28, verbale dinnanzi al Procuratore pubblico 2 luglio 2009, pag. 2: “Confermo di non avere precedenti penali né in Svizzera, né in Italia. È la prima volta che commetto una stupidata” e pag. 5: “ribadisco che sono sicuro di non aver mai commesso nulla di simile”).
Interrogato in proposito dal Presidente, l’accusato ha spiegato che si è trattato di furti di veicoli, precisando di aveva scontato due mesi di carcere preventivo e sei mesi di arresti domiciliari (verbale dibattimentale, pag. 2).
In Svizzera l’accusato è incensurato (doc. TPC 2).
3. Il 9 febbraio 2009, verso le ore 01:20 del mattino, __________ ha allertato il Reparto Mobile di __________ segnalando che, la cameriera dell’esercizio pubblico da lui gestito, il __________ di __________, era appena stata aggredita e derubata della borsetta. Interrogata dalla Polizia, PC 1 si è così espressa in merito agli eventi di quella notte (AI 1, verbale 9 febbraio 2009, pag. 1-2):
" Una volta terminato di fare le pulizie, sono uscita dalla posta di servizio per recarmi a casa mia. Erano le ore 01:10 circa, chiusa la porta alle mie spalle mi sono incamminata verso i parcheggi; giunta all’altezza del ripostiglio delle bottiglie vuote, mi sono sentita afferrare alla testa, più precisamente una mano mi è stata messa sugli occhi e un’altra sulla bocca per impedirmi di gridare. In seguito sono stata scaraventata a terra e nel cadere mi sono sentita sfilare la borsetta che reggevo sulla spalla sinistra. Durante la prima fase dell’aggressione il tizio che mi ha immobilizzato mi ha solo detto “fermati” (omissis). Mi sono subito rialzata da terra e ho notato tre individui che fuggivano in direzione della strada cantonale verso la __________ di __________. In un primo momento ho cercato di inseguirli nella speranza di riprendermi la borsa o comunque per vedere chi fossero i tre sconosciuti, tuttavia una volta girato l’angolo sulla destra ho notato che a terra vi era una pistola. Di conseguenza, credendo che appartenesse a uno degli autori, mi sono fermata spaventata dal fatto che uno degli stessi, accorgendosi di averla persa, tornasse sui suoi passi per riprenderla”
La PC 1 si è quindi momentaneamente nascosta vicino a una benna destinata al deposito di materiale edile. In seguito, vedendo che nessuno tornava a recuperare la pistola, essa ha lasciato il suo nascondiglio per dirigersi vicino domicilio di __________. Questi, come detto, dopo essere stato informato dell’accaduto ha chiamato la Polizia (in AI 1: verbale citato, pag. 2; verbale 10 febbraio 2009 di PC 1, pag. 4).
Quo alla refurtiva, la vittima ha riferito di essere stata derubata dell’intero ricavato della giornata di lavoro (compreso il fondo cassa) ascendente a circa fr. 1'200.–, così come di fr. 180.– e € 40.– di sua proprietà, di documenti vari, di altri oggetti personali e di due telefoni cellulari, per un valore denunciato di complessivi fr. 1'941.– (in AI 1, verbale 10 febbraio 2009 di PC 1, pag. 5).
Essa non ha invece saputo fornire chiare informazioni in merito ai connotati dei rapinatori, essendosi limitata a indicare che (verbale 9 febbraio 2009, pag. 2):
" Gli individui erano 3, non so dirvi molto riguardo ai loro connotati in quanto la zona dove sono stata aggredita è buia e non si vede molto. L’individuo che mi ha afferrata e scaraventata a terra era vestito con abiti scuri (...) sulla faccia portava un passamontagna nero (...). Per quanto riguarda gli atri tizi posso solo affermare che erano entrambi vestiti di scuro e anche loro indossavano dei passamontagna”
4. Gli inquirenti hanno chiesto un accertamento tecnico relativo ai telefoni cellulari rubati alla vittima dal quale è risultato che il 9 febbraio 2009 uno dei due apparecchi era stato attivato con una carta SIM intestata a tale __________, domiciliata a __________.
Interrogata, essa si è dichiarata estranea alla rapina e ha indicato che il suo telefono veniva utilizzato anche dal compagno AC 1, con il quale aveva convissuto sino ai primi mesi del 2009 (AI 10, pag. 1).
Emanato un ordine d’arresto a suo carico, il 10 giugno 2009 l'accusato è stato fermato al valico doganale di __________ dal Corpo svizzero delle guardie di confine mentre stava rientrando in Italia dopo aver trascorso una serata nel __________. Arrestato e interrogato dalla Polizia, AC 1 ha confessato di essere uno degli autori della rapina del 2 febbraio 2009, da lui commessa con tali D__________ e B__________.
Come già evocato, egli è rimasto in carcere preventivo sino al 3 luglio 2009.
5. Circa la modalità di commissione della rapina, AC 1 ha sostanzialmente confermato la versione della vittima, fatte salve alcune irrilevanti questioni di dettaglio:
" Mentre aspettavamo D__________, che fungeva da capo, ha detto che avrebbe bloccato la donna e che quindi noi due avremmo dovuto prenderle la borsa e scappare verso l’auto. Trascorsi dieci minuti la cameriera è uscita dalla porta posteriore. Arrivata alla nostra altezza B__________ si è messo davanti alla donna dicendole di fermarsi. L’ha afferrata alle spalle, l’ha accompagnata a terra quindi le ha detto di darle la borsa e di non urlare. D__________ le ha sfilato la borsa dalla spalla e tutti e tre siamo scappati di corsa verso la mia automobile”
(AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 3 e 4)
" ADR che D__________N mi ha detto che ci saremmo nascosti all’esterno del __________, dietro un gazebo, ad attendere l’uscita della cameriera. Quando siamo arrivati in quel luogo, parlando sottovoce, abbiamo deciso che al momento in cui fosse transitata la cameriera uno di noi l’avrebbe presa e un altro le avrebbe tolto la borsetta. Infatti, quando è passata la cameriera, B__________ l’ha presa alle spalle e con forza l’ha messa a terra. (...)
ADR che quando la donna era a terra, D__________ le ha strappato la borsetta ed ha iniziato a scappare. Io non ho fatto nulla, nel senso che non ho toccato la borsetta né ho toccato la donna. Io ero agitato ed avevo paura. Quando ho visto gli altri due scappare ho iniziato a correre anche io”
(AI 28 verbale dinnanzi al Procuratore pubblico 2 luglio 2009, pag. 3).
Trova riscontro nelle dichiarazioni dell’accusato anche quanto riferito dalla vittima circa la (finta) pistola rinvenuta in prossimità del luogo della rapina (trattasi, secondo gli accertamenti, di una pistola soft air scarica e priva del carrello superiore; RPG 20 luglio 2009, pag. 4). AC 1 ha infatti narrato della finta arma, insistendo sul fatto di averne ignorato la presenza sino al momento in cui uno degli altri rapinatori (circa l’identità del possessore, le dichiarazioni dell’accusato sono contraddittorie) l’aveva persa durante la fuga e precisando che questa non era stata utilizzata come mezzo intimidatorio durante la rapina, ciò che è congruente con il racconto della vittima (AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 4: “Percorsi alcuni metri a B__________ è caduta una pistola che teneva nella cintura posteriore dei pantaloni e nessuno l’ha raccolta. Durante la rapina la pistola non è stata utilizzata e l’ho vista per la prima volta solo quanto è caduta”;
AI 18 verbale dinnanzi al GIAR 11 giugno 2009, pag. 2: “Io non sapevo che B__________ avesse una pistola: l’ho scoperto quanto l’ha persa correndo. Comunque non l’ha usata”; AI 28 verbale dinnanzi al Procuratore pubblico 2 luglio 2009, pag. 4: “confermo che mentre scappavamo verso ________ ho visto che D__________ aveva perso una pistola che non avevo mai visto prima e della quale nessuno di loro mi aveva in precedenza parlato. Infatti quando sono arrivato in auto ho chiesto a D__________ se effettivamente avesse una pistola. Lui mi ha risposto affermativamente, dicendomi di non preoccuparmi perché era una pistola giocattolo”).
Contestato è invece l’ammontare della refurtiva. L’accusato ha più volte affermato dinnanzi alla Polizia che il denaro rinvenuto nella borsetta era inferiore rispetto all’importo denunciato dalla vittima (AI 13, verbale di AC 1 10 giugno 2009, pag. 3 e 4: “D__________ ha contato i soldi contenuti in un portafoglio da cameriera, 150.– franchi e 40.– Euro e quindi gli ha divisi. A me ha dato 50.– franchi e 22.– Euro. (omissis) I telefoni erano due e l’altro l’ho tenuto io…”; verbale citato, pag. 6: “D: la donna derubata asserisce che nella borsa c’era una somma di denaro maggiore (...) R: non è assolutamente vero. Il denaro è quello che ho già dichiarato e non è possibile che D__________ abbia nascosto qualcosa”), dichiarazioni che il prevenuto ha confermato anche dinnanzi al GIAR e al Procuratore pubblico (AI 18 verbale dinnanzi al GIAR, pag. 2; AI 28 verbale dinnanzi al Procuratore pubblico 2 luglio 2009, pag. 5) e ribadito anche in aula.
6. Con l’atto d’accusa in rassegna, il Procuratore pubblico ha imputato a AC 1 il reato di rapina per avere sottratto a PC 1, usandole violenza, la borsetta contenente l’incasso della giornata e alcuni effetti personali per un valore denunciato di complessivi fr. 1'941.–, in correità con tali D__________ e B__________ (o presunti tali), tuttora latitanti, in quanto le scarse e generiche informazioni fornite dall’accusato non sono state di ausilio agli inquirenti.
Stanti i predetti accertamenti, la Corte non ha avuto dubbi circa il fatto che il prevenuto con il suo agire si è reso autore colpevole del reato di rapina in danno di PC 1, commesso in correità con due soggetti rimasti sconosciuti.
7. Di diverso avviso, la difesa, secondo cui, vista l’assenza di riscontri chiari agli atti circa il ruolo del suo patrocinato nella commissione del reato, questi debba essere ritenuto un semplice complice, e non autore colpevole di rapina.
Si tratta di un'opinione che la Corte non ha condiviso. L'asserito ruolo contemplativo del prevenuto (ammesso che egli possa essere creduto nel proprio racconto) non è in effetti sufficiente per potere concludere che egli ha solo aiutato, senza parteciparvi, alla perpetrazione del reato.
Vero è infatti, in primo luogo, che egli si trovava sul luogo del misfatto con i suoi due sodali all'atto dell'esecuzione della rapina, ragione per cui può essere ragionevolmente ammesso che egli fosse pronto e disponibile a dar loro man forte qualora per un qualunque motivo (ad esempio una pronta e veemente reazione della vittima) ve ne fosse stato bisogno. Pertanto, il fatto di eseguire in tre una rapina in cui basterebbero due persone (uno che trattiene la vittima e uno che le strappa la borsa nel rudimentale "piano" degli autori evocato al considerando che precede) non fa sì che il terzo divenga per questo motivo un semplice complice. Inoltre, per quanto passivo possa essere stato il ruolo del prevenuto, appare comunque incontrovertibile che agli occhi della vittima (che ha in effetti avvertito la presenza di tre rapinatori) la partecipazione di un numero maggiore di autori è suscettibile di ridurne le facoltà di opposizione, motivo per cui anche la sola presenza di un ulteriore rapinatore assume in tal senso un ruolo intimidatorio, e come tale attivo.
Non va inoltre frainteso il senso stesso della distinzione tra complicità e correità pretendendo che tutti i correi debbano assumere il medesimo comportamento, mentre che vero è che vi possono essere correi con ruoli differenti, e perciò anche correi con ruoli principali e correi con ruoli secondari. Vero è infatti, per esempio, che è correo e non complice anche colui che nell'esecuzione di una rapina si limita a fare il palo o a fare l'autista, mentre che complice è semmai colui che mette a disposizione la propria vettura ma non partecipa all'esecuzione del reato principale.
Nella specie, oltretutto, si ha che (come meglio si vedrà qui in appresso) i rapinatori si sono recati sul luogo del reato con l’automobile del qui accusato, da lui guidata, visto che D__________ e B__________ erano appiedati. Ne consegue che anche per questo motivo la figura del qui accusato si è rivelata determinate ai fini della perpetrazione dell’illecito, il che, a mente della Corte, chiude definitivamente ogni discorso sul ruolo assunto da AC 1 nella commissione del reato imputatogli nell’odierno procedimento.
8. Le parti al dibattimento hanno lungamente dibattuto sul tema della premeditazione della rapina, ossia sulla questione a sapere se essa sia stata improvvisata in modo quasi estemporaneo, così come si evince dal racconto del prevenuto, oppure se essa sia stata in qualche modo preventivamente pianificata, come ritenuto dalla pubblica accusa.
La Corte sul tema ha in primo luogo rilevato come la vittima abbia spontaneamente ed esplicitamente dichiarato alla Polizia che i tre rapinatori indossavano un passamontagna (AI 1, verbale 9 febbraio 2009, pag. 2) -laddove è manifesto che il dettaglio costituisce prova manifesta di premeditazione- circostanza che essa ha anche confermato dinnanzi al Procuratore pubblico (AI 29 verbale PC 1 PP 3 luglio 2009, pag. 1: “... la sera della rapina (...) tutti e tre avevano il volto coperto”).
L’accusato, dal canto suo, ha fornito tutt’altra versione, dichiarando alla Polizia che
" tutti e tre indossavamo una felpa di colore scuro e ci siamo coperti il capo con un cappuccio, il quale nascondeva gran parte del visto”
(AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 3)
e al Procuratore pubblico che
" per quanto riguarda il mio abbigliamento, questo era casuale, nel senso che in inverno porto regolarmente felpe con il cappuccio. Quella sera portavo un paio di jeans e una felpa di colore nero con la scritta “Italia”. Sopra portavo un giubbino in stoffa pure di colore scuro”
(AI 28, verbale PP 2 luglio 2009, pag. 4).
La Corte ha ritenuto preferibile il racconto della vittima, che non avrebbe avuto motivo di mentire su un dettaglio del genere sull’accaduto. Il prevenuto, inoltre, su questo tema si è contraddetto in aula, avendo dapprima ammesso di avere indossato un passamontagna, salvo poi correggersi immediatamente spiegando di aver avuto il viso scoperto e che questo era semplicemente occultato dalla felpa con il cappuccio da lui indossata.
A prescindere dal dettaglio del passamontagna, è comunque l'intero racconto dell'accusato sulle circostanze in cui sarebbe maturato l'intento di commettere la rapina a non essere convincente, ma semmai inverosimile. La sua prima versione sui fatti era infatti stata la seguente (AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 2 e segg.):
" Una non meglio precisata sera di quest’anno mi sono recato al bar __________ di __________ dove mi sono incontrato con due conoscenti che si chiamano D__________ e B__________. (...) Ci siamo trovati per caso; mentre passavo ho visto che erano al bar e quindi mi sono fermato. Dopo aver bevuto qualcosa siamo andati a mangiare un Kebab in un posto vicino al bar. Dopo aver mangiato siamo saliti sulla mia automobile (...). Guidavo io e abbiamo girovagato senza una meta precisa. Ad un certo punto D______ mi ha chiesto di portarlo al parco ______ di ___________ poiché voleva verificare se ci fosse un suo amico. Raggiunto il luogo e visto che l’amico non c’era abbiamo continuato a girare con l’automobile. Ad un certo punto siamo passati davanti al __________ di __________ (...). Preciso che mi trovavo a __________ poiché D__________ mi aveva detto di andare in quella direzione quanto mi trovavo a __________. Ad un certo punto D__________, che era seduto davanti, mi ha detto di tornare indietro. In quel momento eravamo già arrivati a __________. Alla rotonda che si trova all’altezza della stazione ho invertito il senso di marcia e sono ritornato verso __________. All’altezza di una stazione di servizio con annesso un garage, D__________ mi ha chiesto di accostare. Una volta fermi D__________ mi ha informato che era sua intenzione compiere una rapina. Diceva che era una cosa facile e che l’obbiettivo era la cameriera del __________, la quale sarebbe uscita dal locale con l’incasso. A suo dire il denaro poteva ammontare anche a 1'000.– franchi. Anche B__________ sosteneva che la cosa era facile e la mia impressione era che i due fossero già d’accordo. Ho accettato dopo aver detto loro che non volevo casini, nel senso che non dovevamo usare alcun tipo di violenza”
Questa versione dei fatti, oltre ad essere incredibile laddove pretende che i due slavi di punto in bianco avrebbero proposto di partecipare all'esecuzione di reato grave come una rapina ad una persona, il AC 1 appunto, di cui hanno solo superficiale conoscenza, presenta anche una serie di piccole incongruenze – sia pur di poco conto – con le versioni successive che ne minano ulteriormente l’attendibilità.
In particolare, avanti al Procuratore pubblico l’accusato ha raccontato che (AI 28, verbale 2 luglio 2009, pag. 2):
" ...all'altezza del ristorante __________ ho visto D__________ e B__________. Si trovavano seduti su un muretto che si trova circa 10 metri dopo il ristorante __________, vicino al parcheggio. Mi sono fermato e ho parlato con loro. Avevo detto che ero stato a fare un giro a __________ e a quel punto D__________ mi ha proposto di ritornare a fare un giro verso __________, visto che anche loro non facevano nulla di particolare. Con la mia automobile siamo ritornati verso __________ passando dalla __________, scendendo verso il lungolago e senza fermarci siamo risaliti lungo via ________ per poi dirigerci verso __________, __________ e __________. Siamo giunti fino a __________ …”
laddove a precisa domanda del Procuratore pubblico, l’accusato ha risposto (pag. 2)
" che siamo arrivati fino a __________ casualmente. Ero stato io a scegliere quell’itinerario, senza che loro mi dicessero nulla”
mentre che, come evocato poc’anzi, nella sua prima versione egli aveva narrato che D__________ gli aveva chiesto di portarlo a ________ e che, in seguito, sarebbero arrivati a __________ (e poi a __________) poiché sempre D__________ gli aveva detto di andare in quella direzione.
La versione dell'accusato vacilla anche al riguardo della sua frequentazione del __________, questione anch'essa significativa nella valutazione della premeditazione del reato compiuto. Infatti, benché dalle dichiarazioni dell’accusato risulti come egli si sarebbe recato nell’esercizio pubblico in questione una volta soltanto e comunque parecchio tempo addietro (AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 3: “io in quel bar c’ero già stato in precedenza a bere qualcosa e questo un paio di anni fa, nel periodo in cui M____ lavorava in un chiosco che si trova vicino al locale”; AI 29 verbale dinnanzi al Procuratore pubblico 3 luglio 2009 di PC 1, pag. 4: “Ero stato in quel bar solo quando la mia ex ragazza vi aveva lavorato per il signor __________”), la vittima ha invece dichiarato che
" osservando attentamente la foto posso affermare con certezza di aver già visto la persona al __________ di __________. Ricordo che l’uomo è venuto nel locale in due o tre occasioni e l’ultima volta due o tre giorni prima della rapina"
(RPG 20 luglio 2009, all. 3, verbale 16 giugno 2009, pag. 1)
e ribadito anche avanti al Procuratore pubblico che
" non era un cliente abituale, ma ricordo di averlo già visto. Mi è rimasto impresso il piercing che ha vicino all’occhio (...) ADR che nella settimana precedente la rapina l’ho visto almeno due volte al bar dove lavoravo e forse anche la sera precedente la rapina (...). Sono sicura di questo e non lo confondo con un’altra persona”
(AI 29 verbale PP 3 luglio 2009, pag. 1 e 2).
9. In definitiva, sulla scorta delle predette incongruenze è convincimento di questa Corte che, contrariamente a quanto intende far credere il qui accusato, la rapina in questione non è stata improvvisata con i fantomatici D__________ e B__________ nel corso di serata d'inverno trascorsa bighellonando in auto senza meta, ragione per cui si ha che AC 1 ha ripetutamente mentito allo scopo di tentare di sminuire le proprie responsabilità, ma anche a quello di coprire i propri correi.
Comunque, dal profilo della gravità dei fatti nulla cambierebbe se le cose per denegata ipotesi fossero andate come le ha raccontate il prevenuto.
In tale ipotesi, infatti, si dovrebbe rimarcare con quale inquietante facilità AC 1 si sarebbe prestato a commettere un reato grave come quello di rapina. Lo scarso spessore morale dell'accusato appare manifesto allorché egli spiega al Procuratore pubblico che (AI 28, verbale PP 2 luglio 2009, pag. 4)
" inizialmente avevo detto a D__________ e a B__________ che non mi andava di commettere la rapina perché non volevo avere problemi, ma loro mi hanno rassicurato dicendomi che sarebbe stato facile. A quel punto sono stato in silenzio e ho accettato”.
Il qui accusato non ha certo necessitato di un lungo periodo di riflessione o di particolari pressioni da parte di D__________ e B__________ prima di prestarsi alla commissione della rapina. Tanto meno risulta che questi abbia manifestato qualsivoglia perplessità circa l’idea di assalire una persona per una refurtiva dell'ordine del migliaio di franchi, da dividere in tre. Del tutto inverosimile la giustificazione addotta per tanta facilità a delinquere (verbale PP citato, pag. 4), commentandosi da sola la tesi secondo cui
" avevo un po’ di timore per la reazione che avrebbero potuto avere i due in caso di rifiuto. Già quando ero ragazzo e venivo in Ticino a trascorrere le serate avevo sempre paura di affrontare degli slavi perché si diceva che avessero il coltello”,
specie dopo che al GIAR egli aveva invece dichiarato, senza con ciò fugare i sospetti sulla sua debole moralità, che
" non so nemmeno io perché mi sono lasciato coinvolgere da D__________ e B__________”
(AI 18, pag. 2).
La stessa difesa, d’altronde, nemmeno ha tentato di seguire la tesi del timore per la reazione dei correi in caso di diniego, preferendo porre l’accento sull’ingenuità e sulla faciloneria del suo assistito.
Né alla Corte sono sfuggite le dichiarazioni di AC 1 circa i suoi presunti rapporti di conoscenza con D__________ e B__________, dichiarazioni anche queste che – se veritiere – la direbbero lunga sull’allarmante leggerezza con cui egli avrebbe deciso di assecondare i propositi criminali di due personaggi che egli afferma di avere conosciuto solo superficialmente, tanto da non sapere dare alcuna informazione che permettesse di rintracciarli:
" Di loro so che girano nella zona di __________ e che frequentano il bar __________. Non ho i loro numeri di telefono e non so neppure se e che tipo di auto utilizzano”
(AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 5)
" Ribadisco di aver conosciuto D__________ e B__________ alla fine del 2008, era inverno ma non ricordo che mese. Li ho conosciuti alla discoteca __________ di __________ e da lì li ho rivisti in alcune occasioni. Avevo maggiore confidenza con D__________, che mi aveva detto di avere la mia stessa età, mentre B__________ dovrebbe essere più giovane. D__________ mi aveva detto che lavorava in un ristorante del centro di __________, senza però dirmi quale, mentre B__________ non so cosa facesse”
(AI 28, verbale dinnanzi al Procuratore pubblico 2 luglio 2009, pag. 2)
" In totale li avrò visti cinque o sei volte…”
(RPG 20 luglio 2009, all. 7, verbale 18 giugno 2009, pag. 3)
In definitiva, dunque, anche volendo dar credito alle dichiarazioni dell’accusato, questi avrebbe accettato – senza nemmeno troppo esitare – di commettere una rapina con due individui che conosceva superficialmente e dei quali, viste le circostanze, non poteva certo prevedere le vere intenzioni, men che meno il tipo di violenza che avrebbero successivamente esercitato contro la vittima designata (o che sarebbero stati disposti ad esercitare, avesse costei opposto reale resistenza).
Ne discende, a mente di questa Corte, che la sua posizione non è in siffatta eventualità meno grave di quella di avere accettato di partecipare ad una rapina programmata in precedenza.
Quanto all’entità della refurtiva, la Corte non ha motivo di non credere alla vittima, che ha dichiarato un importo modesto e credibile (con riferimento al possibile incasso giornaliero del bar) mentre che l’accusato -delle due l’una- ha mentito credendo di ridimensionare la propria colpa o è stato imbrogliato dai correi nella spartizione del bottino.
10. L’art. 47 CP stabilisce che il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che l’autore aveva di evitare la lesione.
11. Dovendosi determinare sulla gravità del reato commesso e sull’entità della colpa di AC 1, l’odierna Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva della fattispecie in narrativa, stante un reato, come quello di rapina, la cui gravità risulta già solo dalla comminatoria di una pena minima di 180 aliquote giornaliere anche per il caso meno grave, quello di cui all'art. 140 cifra 1 CP. Incide inoltre, negativamente, il fatto che il reato sia stato commesso collettivamente da tre autori, ciò che ne aumenta la pericolosità, sia per l'esistenza di note dinamiche negative date dall'agire in gruppo, sia perché in tal caso il singolo autore non può avere controllo del comportamento degli altri. Non a caso, del resto, l'agire in forma collettiva (e ripetuta) è in vari reati sanzionato dal codice con l'aggravante della banda (cfr. per la rapina l'art. 140 cifra 3 CP).
Dal profilo soggettivo appare biasimevole come l'accusato abbia facilmente accettato di delinquere gravemente per conseguire un modesto compenso, potendo egli sperare (nella migliore delle ipotesi) di ottenere al massimo un paio di migliaia di franchi, da dividere in tre, dalla rapina dell'incasso giornaliero di un bar di periferia. Siffatto modo di delinquere era evitabilissimo, sia nell'improbabile versione dell'accusato in cui egli avrebbe accettato a cuor leggero la proposta di due semi-sconosciuti, sia in quella, più realistica, in cui AC 1 con due sodali di cui ha voluto tacere le generalità, ha sommariamente pianificato di appropriarsi con la forza dell'incasso di un bar che conosceva per esserci già stato. Grave, sempre dal profilo soggettivo, come egli abbia delinquito in modo così deliberato a poco tempo (poco più di un anno) dalla condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi (sospesi) inflittagli in Italia e questo nonostante in quell'occasione avesse sofferto di circa ben 8 mesi di privazione della libertà, sia in carcere che agli arresti domiciliari. Si tratta quindi di una ricaduta molto pesante che avviene a pochissima distanza dalla precedente incarcerazione e dalla relativa condanna, il che aggrava la colpa dell'autore e getta pesanti ombre sulla prognosi futura.
In favore dell’accusato la Corte ha ritenuto che egli al momento della commissione del reato aveva poco più di 24 anni e che egli è reo confesso. Egli non ha però particolarmente collaborato con gli inquirenti, non tanto per avere sottaciuto il suo precedente penale, ma per avere fornito una versione evanescente ed inverosimile dei fatti a giudizio all'evidente scopo di non favorire l'identificazione e la cattura dei suoi correi.
Tutto ciò considerato, la Corte ritiene di non dovere fornire particolare ulteriore motivazione a sostegno di una pena detentiva che essa ha contenuto in 12 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto, comprimendo una sanzione che si sarebbe giustificato di commisurare con maggiore severità, per il motivo che la pena (come si vedrà qui di seguito) deve essere espiata, e pertanto -visto che l'accusato ha trovato un lavoro- per consentirne l'espiazione in un regime facilitato, che gli consenta di mantenere la propria occupazione.
12. L'accusato, come detto, è stato condannato alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione il 31 gennaio 2008, il che significa che per lui la questione della sospensione condizionale della pena non si pone nei termini dell'assenza di prognosi negativa, ma in quelli, molto più restrittivi, della presenza di circostanze particolarmente favorevoli giusta l'art. 42 cpv. 2 CP, che la Corte in concreto non ha ravvisato.
Già si è detto che le circostanze della ricaduta -grave reato commesso con inquietante leggerezza a solo un anno dalla prima condanna e nonostante l'esperienza carceraria- sono preoccupanti ai fini della formulazione di una prognosi non negativa, ragione per cui, a maggior ragione, sono lungi dall'avere carattere di circostanza favorevole.
Anche i dettagli dell'odierna vicenda processuale non hanno connotazione favorevole laddove si pone mente al fatto che egli ha sottaciuto importanti aspetti del proprio reato, a partire dall'identità dei correi, ciò che permette di ritenere che egli in realtà non si è distanziato appieno dalle proprie azioni e non ha quindi manifestato una reale volontà di cambiare registro.
Il movente della ricaduta è stato, manifestamente, di natura economica.
La Corte constata che la situazione economica dell'accusato permane critica il che, nuovamente, non costituisce circostanza particolarmente favorevole ma alimenta semmai dubbi sulla sua condotta futura.
Dalla dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti in Italia si può dedurre che egli è indebitato ed anche formalmente insolvente. Anche ammettendo che nulla gli venga più chiesto per questi vecchi debiti, anche la situazione attuale appare critica. Egli infatti ha attualmente una potenzialità di reddito di fr. 2'800/2'900.- mensili netti (verbale dibattimentale, pag. 2), e a ben vedere il fatto che egli abbia ora un lavoro è l'unica circostanza realmente favorevole nella valutazione della sua situazione. Occorre però anche rilevare che egli si trova ancora nel periodo di prova, e che il lavoro è stato trovato solo dopo un lungo periodo di disoccupazione e nell'imminenza del dibattimento. Anche dal passato dell'accusato si vede come egli non abbia mai trovato stabilità professionale, non riuscendo a tenere nel tempo un medesimo posto di lavoro.
Ad ogni modo, il reddito del lavoro attuale è manifestamente insufficiente a far fronte alle sue necessità. L'accusato, infatti, si fa incomprensibilmente carico di un doppio affitto, pagando fr. 900.- per l'appartamento di __________ oltre ad altri 530.- Euro per l'appartamento in Italia (verbale dibattimentale, pag. 2) per un totale di quasi fr. 1'650.- mensili di costi per il solo alloggio (oltre, con ogni probabilità, alle spese accessorie). L'accusato deve inoltre fare fronte alle spese per i propri spostamenti, e anche in questo caso la situazione risulta anomala, per rapporto al suo reddito modesto, risultando uno strano (e costoso) esubero di veicoli. Già dai verbali di interrogatorio si evinceva come egli nel febbraio del 2009 avesse commesso la rapina conducendo la propria Fiat Punto con targhe italiane (AI 13, verbale 10 giugno 2009, pag. 2), mentre che a giugno 2009 egli dichiarava di possedere una BMW serie 1 targata __________ (verbale citato, pag. 1), acquistata a suo dire al prezzo di Euro 15'000.- (cfr. dichiarazione di stato civile a patrimoniale in AI 12). Il cambio di veicolo e soprattutto del paese di immatricolazione è sembrato strano. Un rapido controllo informatico ha permesso di stabilire che l'accusato, a dispetto della precaria situazione professionale e delle presumibili difficoltà economiche, possiede effettivamente intestata a proprio nome una BMW 116i del dicembre 2005 che reca ora la targa di controllo __________ (in luogo della precedente __________) e la cui licenza di circolazione reca la menzione 178, ovvero una restrizione della facoltà di disporre per assicurare i diritti dell'istituto che ha finanziato l'acquisto, dal che si deduce che vi è tuttora un debito legato all'acquisto della vettura. Non solo, è risultato anche che il AC 1 è titolare di una seconda targa di controllo, __________, con cui circolano una vecchia Fiat Punto GT (per il che parrebbe che egli abbia mentito agli inquirenti dichiarando di avere (anche?) una Fiat Punto targata Italia) e una Opel Corsa D 16T OPC nuova fiammante, un modello sportivo del costo di circa fr. 34'000.- immatricolata nel novembre 2009, e la cui licenza di circolazione reca la menzione 178, segno evidente che vi è un (secondo) finanziamento in corso.
Tutto ciò per accertare come l'accusato, manifestamente, ha un dispendio mensile inutilmente superiore alle sue entrate (tre auto, due appartamenti), il che mostra come egli non abbia alcuna intenzione di adeguarsi al fatto che percepisce un reddito modesto, preferendo spendere più di quanto guadagna, ciò che crea evidentemente impellenti necessità di entrate supplementari, pena la perdita di questi beni.
Anche questo, a mente della Corte, non costituisce circostanza particolarmente favorevole ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CP.
E' ben vero che l'accusato in istruttoria, e anche al processo, ha fatto menzione di un progetto professionale che potrebbe permettergli maggiori introiti, ovvero l'apertura con il fratello di una pizzeria a __________. La Corte rileva tuttavia che tale progetto non si è ancora concretizzato e che non se ne vede la realizzazione a breve (prova ne è che egli ha accettato un nuovo posto come dipendente), e ciò a dispetto delle dichiarazioni dell’accusato che lasciavano presumere che il tutto avrebbe dovuto realizzarsi in tempi brevissimi. Nemmeno questa è pertanto una circostanza particolarmente favorevole.
Né si ravvisa la presenza di una reale stabilità affettiva, considerato che la sola relazione sentimentale che poteva dirsi stabile, in quanto durata 7 anni, era quella con la ex compagna __________, relazione che si è però conclusa alla fine del 2008. Di contro, l’attuale rapporto con __________, nata nel ____ (cfr. AI 12), non permette certo di desumere l’esistenza di un’effettiva stabilità relazionale, ciò pur tenendo conto del fatto che ella non avrebbe abbandonato AC 1 nonostante le sue vicissitudini giudiziarie.
È vero che il prevenuto ha sostenuto in aula di non frequentare più cattive compagnie (verbale dibattimentale, pag. 2), ma siffatta dichiarazione, non comprovabile, ancora non basta per concludere che nella fattispecie in narrativa si ravvisano circostanze favorevoli tali da giustificare una sospensione condizionale. L'accusato ha comunque ammesso di non avere interessi particolari a cui dedicarsi nel suo tempo libero (verbale dibattimentale, pag. 2), il che, a mente di questa Corte, non consente di affermare che egli stia investendo le proprie energie in attività più costruttive rispetto a quella di gironzolare nel __________ senza meta o alla frequentazione di personaggi poco raccomandabili. Non risulta comunque in forma tangibile che il prevenuto dopo la scarcerazione abbia mutato abitudini di vita o si sia distanziato dagli ambienti frequentati in precedenza.
Infine, ma non è un dettaglio da poco, la Corte ha valutato negativamente il fatto che l'accusato, contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui vista l'esiguità della refurtiva e del danno (nell'ordine dei fr. 2'000.-) non ha effettuato alcun risarcimento del danno da lui cagionato, mentre che si è comperato una nuova auto sportiva. Questo fatto (il mancato risarcimento, non l'acquisto della vettura), giustificherebbe da solo, in applicazione dell’art. 42 cpv. 3 CP, di rifiutare la concessione della sospensione condizionale.
A questo risultato, comunque, la Corte giunge non solo in applicazione dell'art. 42 cpv. 3 CP, ma dei combinati art. 42 cpv. 2 e 3 CP, ritenendo che nella specie si debba formulare una prognosi che se non sfavorevole è quanto meno assai fosca, e che in ogni caso non vi sia nemmeno l'ombra delle circostanze particolarmente favorevoli che consentirebbero la sospensione della pena, che va rifiutata anche perché l'accusato nemmeno ha saputo compiere il gesto di risarcire il danno arrecato.
13. La Corte, senza opposizione della difesa, ha disposto la confisca della pistola soft air marca Beretta, menzionata nell’atto d’accusa, in quanto oggetto correlato al reato posto a giudizio.
14. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1 e 2
visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 140 cifra 1 cpv. 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
rapina
per avere, a __________, il 9 febbraio 2009, in correità con tali D__________ e B__________, nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la cameriera dell’esercizio pubblico “__________” di __________, sottraendole la borsetta contenente l’incasso della giornata e alcuni effetti personali per un valore denunciato di complessivi fr. 1'941.–;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.
3. È ordinata la confisca di una pistola soft air marca Beretta, menzionata nell’atto d’accusa.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'821.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 2'371.60
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