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Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2008.89

12 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,544 parole·~8 min·4

Riassunto

Truffa e falsità in documenti

Testo integrale

Incarto n. 72.2008.89

Lugano, 12 maggio 2009/sd

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 ,  

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa

per avere,

a Lugano, in Lussemburgo e a I-Milano,

nel periodo maggio-giugno 2004,

indotto, con inganno astuto, i responsabili di PL 1, a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio di PC 1, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

e meglio,

per avere inviato, a PL 1, in data 19.05.2004, un falso ordine di disinvestimento datato 18.05.2004 (completato, in seguito, da un falso scritto datato 11.06.2004), entrambi a nome di PC 1, sui quali risulta essere stata falsificata la di lei firma autentica, aventi per oggetto il contratto, stipulato a suo tempo (e meglio, in data 29.07.1998) da PC 1, con PL 1, per il suo tramite (in qualità di distributore indipendente di quest’utlima),

istruendo PL 1 a bonificare i fondi riscattati (USD 263'260.-) a favore del conto cifrato __________, presso Banca __________,

affermando, in urto con la verità, che detto conto era di spettanza di PC 1, allorquando lo stesso era stato invece da lui aperto, a suo nome, in data 26.01.2004, al fine di farvi confluire l’illecito profitto,

conto, questo, sul quale, in data 29.06.2004, è stata accreditata la somma di USD 263'252,09 (proveniente da PL 1) e dal quale egli ha poi prelevato, successivamente, nel periodo 30.06.2004-12.07.2004, in diverse occasioni (sia dal conto USD sia dal conto in EURO, sul quale aveva previamente trapassato parte dei fondi accreditati inizialmente sul conto in USD), tutti i fondi depositati, in parte in contanti e, in parte, mediante bonifici a favore di conti a lui intestati (presso Banca __________ e __________), e più precisamente:

ÿ     prelevando personalmente, in contanti, dal conto in EURO, la somma di € 20'000.-, in data 30.06.2004;

ÿ     facendo prelevare, dalla di lui moglie (a beneficio di una procura sul conto e ignara della provenienza illecita dei fondi), sempre dal conto in EURO, la somma di € 17'500.-, in data 05.07.2004;

ÿ     bonificando, dal conto in EURO, la somma di € 35'000.-, il 01.07.2004, a favore di un conto a lui intestato presso Banca __________;

ÿ     bonificando, dal conto in USD, l’importo di USD 174'000.-, in data 12.07.2004, a favore del conto __________, a lui intestato presso __________; conto, questo, dal quale egli ha poi prelevato, nel periodo 16.09.2004-02.04.2007, in 19 occasioni (18 personalmente e, in un’occasione, tramite la di lui moglie), l’intero capitale ivi depositato;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

a Lugano, in Lussemburgo ed a I-Milano,

nel periodo gennaio-maggio 2004,

formato e fatto uso, a scopo di indebito profitto, di falsi documenti,

e meglio, per avere:

inviato, per posta, da Milano, in data 19.05.2004, a PL 1, al fine di perfezionare, a Lugano, la truffa di cui al punto 1, un falso ordine di disinvestimento, datato 18.05.2004, a nome di PC 1, sul quale risulta essere stata falsificata la di lei firma autentica, al fine di ottenere il riscatto del contratto concluso da PC 1, nel corso del mese di gennaio 1998;

�     inviato, per posta, da Milano, in data 14.06.2004, sempre al

fine di perfezionare, a Lugano, la truffa di cui al punto 1, un secondo falso scritto, datato 11.06.2004, a nome di PC 1, sul quale risulta essere stata falsificata la di lei firma autentica, con il quale venivano ribadite le coordinate bancarie per l’accredito, a Lugano, da parte di PL 1, dell’importo riscattato;

rispettivamente,

per avere indicato, in urto con la verità, a Banca __________, in data 26.01.2004, nella documentazione bancaria (Formulario A), al momento dell’apertura del conto __________, di essere l’avente diritto economico della citata relazione, allorquando detto conto era stato da lui aperto al fine di farvi confluire i fondi di spettanza di PC 1, frutto della truffa di cui al punto 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 85/2008 del 03.07.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio  DUF 1. § RA 1, rappresentante della PC 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35 alle ore 11:25.

Il presidente in merito al punto 2 dell'atto di accusa prospetta alle parti un periodo più lungo e meglio gennaio/giugno 2004 in forza all'AI 1 doc. 14b.

Richiamato l'art. 250 CPP le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, preso atto delle ammissioni dell'accusato, conclude chiedendo che il medesimo sia condannato ad una pena detentiva di 20 mesi, per cui non si oppone ad un'eventuale sospensione condizionale. Chiede, infine, la confisca di tutto quanto in sequestro, perlomeno a (parziale) copertura delle spese del procedimento penale.

RA 1, in rappresentanza della PC 1, il quale, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e, come da istanza scritta, chiede che egli sia condannato a risarcire alla PC l'importo di USD 263'260 oltre interessi del 5% dal 19.5.2004 e di pagare l'importo di fr. 12'000.- a titolo di spese legali.

§Il Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza la figura e la

personalità del suo assistito ed il fatto ch'egli si è finalmente assunto le proprie responsabilità fornendo oggi ampia collaborazione, senza formale contestazione, solleva il dubbio che in casu si sia realizzato l'inganno astuto in ragione della leggerezza con cui l'assicurazione ha trattato il caso e il disinteresse dimostrato dalla PC (l'ammanco è stato scoperto 2 anni dopo i fatti). Conclude, quindi, chiedendo che l'accusato sia condannato ad una pena massima di 8 mesi e, nel caso di pena pecuniaria, con aliquota giornaliera minima. Non si oppone alle richieste di PC.

Posti dal Presidente con l’accordo delle Parti i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   truffa

a Lugano, Lussemburgo, Milano e I-Basiglio, nel periodo maggio/giugno 2004, ingannato con astuzia i funzionari di PL 1, inducendoli a disinvestire i fondi relativi al contratto di PC 1 e a bonificarne il saldo sul conto cifrato __________ presso Banca __________ a lui riconducibile con un suo indebito profitto di USD 263'252,09 rispettivamente un danno per PC 1 di USD 263'260.-;

                               1.2.   ripetuta falsità in documenti

                                        a Lugano, Lussemburgo e Milano, nel periodo gennaio/maggio 2004:

                            1.2.1.   abusato della firma autentica di PC 1 sull’ordine 18.5.2004 di disinvestimento dei fondi relativi al contratto della parte civile presso PL 1 e fattone uso;

                            1.2.2.   abusato della firma autentica di PC 1 sullo scritto 11.6.2004 indirizzato a PL 1 e fattone uso;

                            1.2.3.   attestato il 26.1.2004, contrariamente al vero, nel formulario A relativo al conto cifrato __________ presso Banca __________ di essere l’avente diritto economico di questa relazione;

                            1.2.4.   trattasi di un periodo più lungo e meglio gennaio/giugno 2004;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   Deve un risarcimento alla PC 1 e, se sì, in che misura?

4.Deve essere ordinata la confisca degli averi depositati sul conto cifrato __________ presso __________?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti posti,

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 70, 110 cpv. 4, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   truffa

a Lugano, Lussemburgo, Milano e I-Basiglio, nel periodo maggio/giugno 2004, ingannato con astuzia i funzionari di PL 1, inducendoli a disinvestire i fondi relativi al contratto di PC 1 e a bonificarne il saldo sul conto cifrato __________ presso Banca __________ a lui riconducibile con un suo indebito profitto di USD 263'252,09 rispettivamente un danno per PC 1 di USD 263'260.-;

                               1.2.   ripetuta falsità in documenti

a Lugano, Lussemburgo e Milano, nel periodo gennaio/giugno 2004:

                            1.2.1.   abusato della firma autentica di PC 1 sull’ordine 18.5.2004 di disinvestimento dei fondi relativi al contratto della parte civile presso PL 1 e fattone uso;

                            1.2.2.   abusato della firma autentica di PC 1 sullo scritto 11.6.2004 indirizzato a PL 1 e fattone uso;

                            1.2.3.   attestato il 26.1.2004, contrariamente al vero, nel formulario A relativo al conto __________ presso Banca __________ di essere l’avente diritto economico di questa relazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi;

                               2.2.   a versare alla PC 1 l’importo di USD 263'260.- (pari a fr. 337'869.- al tasso di cambio del 24.5.2004) oltre interessi al 5% dal 24.5.2004 e l'importo di fr. 3'000.- a titolo di spese legali.

§ Per il resto la PC è rinviata al competente foro civile;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   4.   E’ ordinata la confisca del saldo attivo del conto cifrato __________ presso __________, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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