Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 19.12.2008 72.2008.75

19 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,097 parole·~5 min·4

Riassunto

Presa d'ostaggio aggravata per aver minacciato di uccidere la vittima. Pena sospesa per dar luogo al trattamento stazionario

Testo integrale

Incarto n. 72.2008.75

Lugano, 19 dicembre 2008/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

dott. jur. Khouloud Ramella Matta Nassif

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  e     domiciliato a       

detenuto dal 21 maggio al 5 giugno 2007;

prevenuto colpevole di:

presa d'ostaggio aggravata

siccome ha minacciato di uccidere la vittima,

per avere, il 21 maggio 2007, a __________, sequestrato una persona per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,

e meglio per avere:

dopo avere suonato alla porta dell'appartamento di PC 1 (1935), abitante come lui nello stabile di __________ e, con uno stratagemma, averlo indotto ad aprirgli la porta e, quindi, convintolo a seguirlo in casa propria, dove, entrato, gli ha puntato un coltello alla gola, in seguito, chiamata la Polizia, minacciato ripetutamente di ucciderlo se la Polizia non avesse fatto giungere sul posto sua madre rispettivamente l'agente __________;

successivamente, tenendo sempre bloccato PC 1 con un braccio stretto attorno al collo, sospinto l'uomo sul balcone dove continuando a tenerlo bloccato e puntandogli nuovamente il coltello contro la gola, minacciava che l'avrebbe ucciso se la Polizia non avesse fatto quello che lui chiedeva,

ritenuto che, complessivamente, la privazione di libertà è durata almeno un'ora e quaranta minuti circa ossia, tra le ore 01:47 e le ore 03:26,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti: art. 185 cifra 2 CP

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 75/2008 dell’11.6.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico __________. §  L'accusato  AC 1, rappresentato dal tutore ufficiale __________ e assistito dal difensore fiducia (GP) avv. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale evidenzia la prevalenza – nei fatti posti oggi a giudizio – della dimensione medico sanitaria da ricondurre allo stato mentale dell’accusato, condizione da tenere sì in considerazione, senza però scordare la drammaticità degli eventi causati dall’accusato. Pone l’accento sulla gravità dell’episodio che, in altre circostanze, avrebbe giustificato la richiesta di una pena più severa, sottolineando tuttavia la diversità del caso di specie. Asserisce al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, la necessità del contenimento dell’accusato presso la CPC di Mendrisio nonché la continuazione della terapia __________. Evidenziato, altresì, il fatto che l’accusato ha ammesso e riconosciuto i fatti a lui imputati, conferma integralmente in fatto ed in diritto l'atto d'accusa e conclude chiedendo – tenuto conto della grave scemata responsabilità – la condanna a 14 mesi di detenzione, sospesi a beneficio del trattamento stazionario presso la Clinica psichiatrica di Mendrisio, nonché la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale ripercorrendo la condotta travagliata del proprio assistito dall’età di ventun anni, si sofferma sul rapporto e sui sentimenti dello stesso con la madre. Ripercorre il susseguirsi dei fatti che hanno portato AC 1 a commettere i fatti a lui imputati, sottolineandone l’obiettivo: vedere la madre. __________ la coazione subita da AC 1 in carcere attraverso mezzi che in uno stato di diritto dovrebbero essere aboliti. Rileva come il suo assistito abbia accettato le cure, sia migliorato nel suo agire e si sia scusato con la vittima poiché si è reso conto di quanto commesso. Ponendo l’accento sull’atteggiamento della vittima che ha tenuto un comportamento freddo e calmo, ha contestato l’aggravante di cui alla cifra 2 dell’art. 185 CP avvalendosi della decisione del Tribunale Federale 121 IV 178/182 in base alla quale l’aggravante è data se vi sono determinati presupposti, ovvero pregiudizio per gli interessi dell’ostaggio, violenza e minaccia. In casu, ha negato l’esistenza di tali presupposti asserendo la semplice presenza di qualche costrizione che fa rientrare il fatto nel reato base. Si è soffermato altresì sul fatto che il proprio assistito, in nessuna occasione, è apparso pericoloso per sé o per gli altri. Sottolinea l’esigenza, per il proprio cliente, di rimanere presso il CARL di Mendrisio in quanto, in tale luogo, AC 1 si sente utile nel suo lavoro e apprezzato e ciò lo aiuterebbe anche nelle relazioni con il prossimo. Conclude chiedendo che la condanna sia limitata al reato base, i.e. alla cifra 1 dell’art. 185 e – riconosciuta la grave scemata responsabilità – la sospensione della pena a beneficio del trattamento stazionario da eseguirsi presso Villa Alta di Mendrisio.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   presa d’ostaggio

                                         per avere, il 21 maggio 2007, a __________, sequestrato una persona per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto;

                            1.1.1.   trattasi di reato aggravato siccome ha minacciato di uccidere la vittima,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

                                   4.   Deve essere ordinata una misura terapeutica e, se sì, in quale misura?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca:

                               5.1.   di un coltello nero/antracite con simbolo a croce sul manico.

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

rispondendo                    affermativamente ai quesiti posti,

visti gli artt.                     12, 40, 42, 47, 51, 56, 59, 69, 70, 185 cifra 2 CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   presa d’ostaggio aggravata

siccome ha minacciato di uccidere la vittima,

per avere, il 21 maggio 2007, a __________, sequestrato, minacciandola, una persona per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali.

                                   3.   È ordinato il trattamento stazionario del condannato presso la CPC di Mendrisio, giusta l’art. 59 CP.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva di cui al dispositivo n. 2.1. del presente giudizio è sospesa per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario di cui sopra.

                                   5.   È ordinata la confisca del coltello nero/antracite con simbolo a croce sul manico, mentre i rimanenti oggetti indicati nell’atto d’accusa sono da restituire agli aventi diritto.

                                         (v. rettifica trasmessa alle parti in data 6.2.2009)

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'108.30

Perizia                                                fr.        4'030.05

Teste                                                   fr.              54.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        5'542.35

                                                             ===========