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Ticino Tribunale penale cantonale 25.08.2009 72.2008.70

25 agosto 2009·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,811 parole·~9 min·2

Riassunto

Vendita tramite canapaio di 84/88 kg di marijuana e coltivazione di 150 piantine di canapa: infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per mestiere. Lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità

Testo integrale

Incarto n. 72.2008.70

Lugano, 25 agosto 2009/md

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1   detenuto dal 18 agosto 2003 al 27 agosto 2003     2.  AC 2    

prevenuti colpevoli di:

                                  A)   AC 1 e AC 2, congiuntamente

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

avendo, trafficando per mestiere, realizzato una cifra d’affari importante e un guadagno considerevole,

per avere

in correità fra loro,

a __________, presso il negozio __________,

dal settembre 1999 al 30 aprile 2003,

senza essere autorizzati,

facendo capo alla società __________ appositamente attivata,

AC 2 procedendo alla vendita al dettaglio e AC 1 occupandosi di rifornire di sostanza stupefacente il negozio, venduto ca. 84/88 kg di marijuana (canapa outdoor) in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno, al prezzo unitario di fr. 35.-- il sacchetto, che sapevano essere destinati al consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva valutata in almeno fr. 560'000.-- e un guadagno complessivo di almeno fr. 130'000.-- (guadagno mensile di fr. 2’500/3'000.--);

                                  B)   AC 2, singolarmente

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere

a __________,

il giorno 7 agosto 2003,

senza essere autorizzata,

in qualità di commessa-venditrice presso il negozio __________ di __________,

venduto, a diversi clienti, sottoforma di sacchettini odorosi da 3 a 5 grammi l’uno, al prezzo unitario di fr. 35.-- il sacchetto, ca. 500 grammi di marijuana, sostanza che sapeva o doveva presumere essere destinata al consumo quale sostanza stupefacente, incassando la somma fr. 4'500.-- (cifra d’affari) e guadagnando per sé stessa la somma di fr. 100.--;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, dal maggio 2005 al settembre 2006, a __________ e altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma non superiore a 5 grammi;

                                  C)   AC 1, singolarmente

                                   4.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere

a __________,

dal giugno 2003 all’agosto 2003,

senza essere autorizzato,

coltivato 150 piante di canapa, con THC variante fra il 5,8% e il 6,5%, i cui fiori (una volta giunti a maturazione), raccolti e fatti essiccare, sarebbero stati immessi sul mercato locale delle sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cifra 1 LS, art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 70/2008 del 3 giugno 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§      Il procuratore pubblico. §      L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. §      L'accusata AC 2, assistita dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1.    

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:25 alle ore 11:00.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ritiene il reato adempiuto, sia sul piano oggettivo che soggettivo. Osserva come gli accusati siano rei confessi e come durante tutta l’inchiesta siano stati sinceri. Pone in evidenza la facilità con cui hanno dato avvio alla loro attività delinquenziale. Considerato come l’esito della stessa sia stato più negativo che positivo, conclude chiedendo la condanna di entrambi alla pena detentiva di 14 mesi, da sospendere condizionalmente per 2 anni.

                                    §   L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale ripercorre la vita anteriore dell’accusato e le difficoltà da lui incontrate dopo la sua scarcerazione. Sottolinea l’assunzione di responsabilità del suo assistito. Rileva il clima permissivo vigente all’epoca in Ticino. Contesta che le piantine di cui al punto 4 dell’AA fossero destinate al commercio di stupefacenti. In considerazione della parziale scemata imputabilità, della tolleranza delle autorità (DTF 15.6.2006 in re Z.), delle attenuanti di cui all’art. 48 lett. a cpv. 4 CP, 48 lett. d CP e del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP), chiede la condanna ad una pena pecuniaria di al massimo 240 aliquote giornaliere (il cui importo sarà da fissare secondo le condizioni economiche dell’accusato), da sospendere condizionalmente.

                                    §   La lic. iur. DUF 1, difensore di AC 2, la quale contesta l’aggravante del mestiere a carico della sua patrocinata, semplice commessa del canapaio. Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità, conclude chiedendo, in caso di derubricazione in infrazione semplice, la condanna ad un lavoro di pubblica utilità. Nel caso in cui l’infrazione fosse considerata aggravata, chiede che un’eventuale pena detentiva sia contenuta in 12 mesi. Ad ogni modo, chiede la sospensione condizionale, non opponendosi al periodo di prova proposto dalla PP.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato:

                            1.1.1.   agendo in correità con AC 2, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al consumo quale sostanza stupefacente;

                            1.1.2.   a __________, da giugno 2003 all’agosto 2003, coltivato 150 piante di canapa, con THC variante fra il 5,8% e il 6,5%, i cui fiori, raccolti e fatti essiccare, sarebbero stati immessi sul mercato locale delle sostanze stupefacenti;

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole;

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Ha agito ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva?

                                   3.   Ha dimostrato sincero pentimento?

                                   4.   Può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?

                                   5.   Deve essere constatata la violazione del principio di celerità?

                                   6.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   7.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata:

                            1.1.1.   agendo in correità con AC 1, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al consumo quale sostanza stupefacente;

                            1.1.2.   a __________, il 7 agosto 2003, venduto a diversi clienti, circa 500 grammi di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, sostanza che sapeva o doveva presumere essere destinata al consumo quale sostanza stupefacente, incassando la somma di fr. 4'500.- e guadagnando per se stessa la somma di fr. 100.-;

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole;

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, dal maggio 2005 al settembre 2006, a __________ e altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un imprecisato quantitativo, ma non superiore a 5 grammi, di eroina;

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?

                                   3.   Deve essere constatata la violazione del principio di celerità?

                                   4.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   5.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

                                   6.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 3 giorni di detenzione di cui al DA 30.8.2004 del Ministero pubblico di Lugano?

                                  C.   Deve essere ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro?

                                  D.   Deve essere ordinata la confisca della documentazione in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. A.2, A.3, A.6 e B.1.2.,

visti gli art.                      12, 19, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 69 CP;

109 vCP;

19 cifra 2 LStup;

260, 264 CPP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere,

per avere, senza essere autorizzato:

                            1.1.1.   agendo in correità con AC 2, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva valutata in almeno fr. 560'000.- e un guadagno complessivo di almeno fr. 109'000.-;

                            1.1.2.   a __________, da giugno 2003 all’agosto 2003, coltivato 150 piante di canapa, con THC variante fra il 5,8% e il 6,5%, i cui fiori, raccolti e fatti essiccare, sarebbero stati immessi sul mercato locale delle sostanze stupefacenti;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   AC 2 è autrice colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere,

per avere, senza essere autorizzata:

                            2.1.1.   agendo in correità con AC 1, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva valutata in almeno fr. 560'000.- e un guadagno complessivo di almeno fr. 109'000.-;

                            2.1.2.   a __________, il 7 agosto 2003, venduto a diversi clienti, circa 500 grammi di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, sostanza che sapeva o doveva presumere essere destinata al consumo quale sostanza stupefacente, incassando la somma di fr. 4'500.- e guadagnando per se stessa la somma di fr. 100.-;

                                   3.   AC 2 è prosciolta dalla contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

                                   4.   Di conseguenza, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità,

                               4.1.   AC 1, è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               4.2.   AC 2, avendo agito in stato di scemata imputabilità, richiamato il DA 30.8.2004 del Ministero pubblico di Lugano, è condannata alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa ed ai condannati è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido, in ragione ½ ciascuno.

                                   7.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

                                   8.   È ordinata la confisca della documentazione cartacea in sequestro.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           300.--

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        1'165.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.        1'515.65

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           150.--

Inchiesta preliminare                             fr.           582.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           757.80

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           150.--

Inchiesta preliminare                             fr.           582.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           757.85

                                                                 ============

Intimazione a:

§       

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

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