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Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2009 72.2008.46

9 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·3,351 parole·~17 min·3

Riassunto

TRUFFA AI DANNI DI CASINÒ

Testo integrale

Incarto n. 72.2008.46 72.2009.3

Lugano, 9 marzo 2009/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1           detenuto dal 7 gennaio al 7 febbraio 2008;   2.  AC 2            detenuto dal 7 gennaio al 7 febbraio 2008;   3.   AC 3     in carcere estradizionale dal 13 al 20 novembre 2008, in carcere preventivo dal 21 novembre 2008 al 19 dicembre 2008;  

AC 1 e AC 2 sono prevenuti colpevoli di:

                                   1.   Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto

qualificato, siccome commesso per mestiere,

per avere, a __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 6 gennaio 2008,

agendo in correità tra loro, nonché di AC 3 e D, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo o indebito di dati, ripetutamente influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, il trasferimento di attivi a danno di altri, rispettivamente dissimulato un trasferimento di attivi a danno di terzi,

più specificatamente per avere - servendosi in modo indebito di un congegno artigianale elettronico fornito loro da AC 3 agganciato il suddetto apparecchio al cavo di cablaggio delle “slot machines” (marca Atronic) presenti nei Casinò di __________, __________ e __________, così da trasmettere impulsi elettrici tali da ottenere l’indebito accredito di denaro sulle carte “cashless”,

più specificatamente per avere:

AC 1, unitamente ad AC 3 e D,

                            1.1.1.   nei giorni 14 e 27 dicembre 2007, nonché il 5 gennaio 2008, presso il PL 2, indebitamente accreditato la propria carta cashless di CHF 26'303.40;

                            1.1.2.   nei giorni 14 e 28 dicembre 2007, nonché il 6 gennaio 2008, presso il PL 1, indebitamente accreditato la propria carta cashless di CHF 20'459,00;

AC 1, unitamente a AC 2,

                            1.2.1.   il 6 gennaio 2008, presso il PC 1, indebitamente accreditato la propria carta cashless di CHF 11'620.65.

                                         Inoltre, per avere incassato personalmente, AC 2,

                            1.3.1.   il 5 gennaio 2008, presso il PL 2, indebitamente accreditato le carte cashless di CHF 4'904.50.

                            1.3.2.   il 6 gennaio 2008, presso il PL 1, indebitamente accreditato le carte cashless di CHF 4'710.00

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. art. 147 cpv. 2 CP;

                                   2.   truffa, ripetuta

qualificata, siccome commessa per mestiere,

per avere, a __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 6 gennaio 2008,

agendo in correità tra loro nonché di AC 3 e D, al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio,

e meglio per essersi presentati ai funzionari di cassa dei diversi Casinò sottacendo loro che le carte “cashless” erano state “caricate” nelle modalità di cui al punto 1. del presente atto d’accusa e contando sull’assenza, rispettivamente sull’impossibilità, di un controllo immediato in merito alle modalità di accredito,

conseguendo in tal modo un indebito profitto di CHF 58'383.05, importo quest’ultimo destinato ad essere diviso anche con AC 3 e D, nelle proporzioni pattuite;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. art. 146 cpv. 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 46/2008 del 10.04.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

AC 3 è prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,

qualificato, siccome commesso per mestiere,

per avere, a __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 6 gennaio 2008,

agendo in correità di AC 1 e AC 2 nonché di D, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo o indebito di dati,

ripetutamente influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, il trasferimento di attivi a danno di altri, rispettivamente dissimulato un trasferimento di attivi a danno di terzi,

più specificatamente per avere - servendosi in modo indebito di un congegno artigianale elettronico da lui stesso acquistato e da lui medesimo fornito ai citati correi - agganciato il suddetto apparecchio al cavo di cablaggio delle “slot machines” (marca Atronic) presenti nei Casinò di __________, __________ e __________, così da trasmettere impulsi elettrici tali da ottenere l’indebito accredito di denaro sulle carte “cashless”,

più specificatamente per avere:

AC 1 e D personalmente,

AC 3, che é colpito da divieto di entrata ai Casinò europei e quindi doveva attenderli fuori dai Casinò,

                            1.1.1.   nei giorni 14 e 27 dicembre 2007, nonché il 5 gennaio 2008, presso il PL 2, indebitamente accreditato la loro carta cashless di CHF 26'303.40;

                            1.1.2.   nei giorni 14 e 28 dicembre 2007, nonché il 6 gennaio 2008, presso il PL 1, indebitamente accreditato la loro carta cashless di CHF 20'459,00;

AC 1, unitamente a AC 2,

AC 3, li attendeva sempre fuori dal Casinò,

                               1.2.   il 6 gennaio 2008, presso il PC 1, indebitamente accreditato la loro carta cashless di CHF 11'620.65.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. art. 147 cpv. 2 CP;

                                   2.   ripetuta truffa,

qualificata, siccome commessa per mestiere,

per avere, a __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 6 gennaio 2008,

agendo in correità di AC 1, AC 2 e D, egli dovendoli attendere fuori dai diversi Casinò, poiché colpito da divieto d’entrata,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia persone, affermando cose false o sottacendo cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio,

e meglio per essersi presentati ai funzionari di cassa dei diversi Casinò sottacendo loro che le carte “cashless” erano state “caricate” indebitamente con le modalità di cui al punto 1. del presente atto d’accusa e contando sull’assenza, rispettivamente sull’impossibilità, di un controllo immediato in merito alle modalità di accredito,

conseguendo in tal modo un indebito profitto di CHF 58'383.05, importo quest’ultimo destinato ad essere suddiviso anche con AC 1, AC 2 e D, nelle proporzioni pattuite, risultandone lui il maggiore beneficiario;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. art. 146 cpv. 2 CP;

                                   3.   riciclaggio di denaro

per avere,

a __________, __________ e __________ nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 6 gennaio 2008,

consapevole del fatto che si trattava di denaro provento da un crimine,

nella fattispecie di denaro proveniente dai reati di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di accusa,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e, in particolare, la confisca di valori patrimoniali,

in specie, per essersi assunto il compito di custodire e occultare e quindi trasferire in Italia e successivamente ancora in Austria complessivi CHF 16-17'000.- in contanti, che sono poi stati da lui versati, in parte su un suo conto presso la __________, in parte trattenuti per necessità personali e in parte ancora per essere restituiti a AC 1 (CHF 9'100.00) e a AC 2 (Euro 2'200.00) una volta quest’ultimi usciti dal carcere;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 03/2009 del 16.1.2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico . §  DF 1, difensore di fiducia (GP) dell’accusato AC 1, assente. §  DUF 1, difensore d’ufficio dell’accusato AC 2, assente. §  DF 2, difensore di fiducia (GP) dell’accusato AC 3, assente.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:00.

Per AC 1 l’avv. DF 1, dopo aver confermato come il suo assistito sia stato regolarmente citato presso il suo domicilio legale, per giustificarne l’assenza richiama il doc. TPC 16. Il Presidente espone i motivi per i quali non ritiene il prodotto certificato come sufficiente per giustificarne l’assenza. Il difensore dichiara di non aver altri documenti atti a comprovare l’assenza del suo protetto e dichiara di non opporsi a che il suo assistito venga giudicato nelle forme contumaciali. Il Presidente, con il contestuale consenso dell’accusa e delle altri parti, decide di procedere al giudizio nei suoi confronti nelle forme contumaciali ai sensi degli art. 308 e segg. CPP.

Per AC 2 il Presidente, constatato che l’accusato, regolarmente citato presso il domicilio del suo difensore DUF 1 non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte, richiamato il doc. TPC 5, alcuna valida giustificazione per la sua assenza, decide, con il consenso dell’accusa, del suo difensore e delle altre parti, di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPP

Per AC 3 l’avv. DF 2, dopo aver confermato come il suo assistito sia stato regolarmente citato presso il suo domicilio legale, per giustificare la sua assenza richiama il doc. TPC 10. Il presidente, con il consenso dell’accusa, del difensore e delle altre parti, dichiara di ritenere l’accusato quale assente giustificato e di procedere al giudizio nei suoi confronti nella forma ordinaria ai sensi dell’art. 229 CPP.

Con riferimento ad AC 3, d'accordo le parti, l'atto di accusa viene precisato come segue: "in carcere estradizionale dal 13 al 20 novembre 2008, in carcere preventivo dal 21 novembre 2008 al 19 dicembre 2008”.

Per AC 2, in relazione al punto 1 dell’AA 10.4.2008, il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, estende rispettivamente precisa l’accusa che porta su un asserito indebito profitto di fr. 33'187,55. La difesa e la pubblica accusa non si oppongono.

Per AC 3 in relazione al punto 3 dell’AA 16.1.2009 il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, estende rispettivamente precisa l’accusa nel senso che il periodo da ritenersi ai fini del giudizio è dal 6.1.2008 a fine febbraio 2009.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, chiesta la conferma degli atti di accusa, conclude chiedendo la condanna per AC 3 alla pena detentiva di 10 mesi, totalmente aggiuntiva alle precedenti condanne; per AC 1 alla pena detentiva di 8 mesi e per AC 2 alla pena detentiva di 6 mesi. Non si oppone ad un'eventuale sospensione condizionale delle condanne relative a AC 1 e AC 2. Postula invece che per AC 3 la pena sia da espiare. Chiede inoltre che gli accusati siano condannati a risarcire la PC oltre alla confisca degli oggetti indicati nell'atto di accusa e, nella misura in cui possibile, della cauzione.

                                    §   DUF 1, difensore di AC 2, il quale, contestata in particolare l'aggravante del mestiere conclude chiedendo che il suo assistito sia condannato ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Chiede inoltre il rinvio al foro civile della PC e che sia respinta la richiesta di rifusione delle spese legali in quanto non sufficientemente comprovata;

                                    §   DF 1, difensore di AC 1, la quale contesta l'aggravante del mestiere e conclude chiedendo che il suo assistito sia condannato ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per due anni, ritenuta un'aliquota giornaliera di Euro 10/fr. 15.-. Chiede inoltre il rinvio della PC al foro civile.

                                    §   L'avv. DF 2, difensore di AC 3, il quale, posti in evidenza la vita anteriore e lo stato di salute del suo assistito e ritenuto come egli sia affetto da gioco patologico per cui entra in linea di conto una lieve scemata imputabilità, conclude chiedendo la massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone al sequestro della cauzione in quanto versata dal fratello e chiede il rinvio della PC al foro civile e che, comunque, sia respinta la richiesta di rifusione delle spese legali.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

commesso a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 2, AC 3 e D, a danno di tre casinò, applicando a delle slot machines un congegno elettronico ed ottenendo su carte “cashless” degli indebiti accrediti per complessivi fr. 58'383,05;

                            1.1.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso per mestiere;

                               1.2.   ripetuta truffa

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 2, AC 3 eD, indotto i funzionari di cassa di tre casinò a farsi consegnare l'importo complessivo di fr. 58'383,05.-

                            1.2.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso per mestiere;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                  B.   AC 2

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

commesso a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 1, D e AC 3, a danno di tre casinò, applicando a delle slot machines un congegno elettronico ed ottenendo su carte “cashless” degli indebiti accrediti per complessivi fr. 21'235,15;

                            1.1.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso per mestiere;

                            1.1.2.   trattasi di un periodo inferiore;

                            1.1.3.   trattasi di un indebito profitto maggiore;

                               1.2.   ripetuta truffa

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 1, D e AC 3, indotto i funzionari di cassa di tre casinò a farsi consegnare l'importo complessivo di fr. 58'383,05.-,

                            1.2.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso per mestiere;

                            1.2.2.   trattasi di un periodo inferiore;

                            1.2.3.   trattasi di un indebito profitto minore;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                  C.   AC 3

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati commesso a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 1, AC 2 e D, a danno di tre casinò, applicando a delle slot machines un congegno elettronico ed ottenendo su carte “cashless” degli indebiti accrediti per complessivi fr. 58'383,05;

                            1.1.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso per mestiere;

                               1.2.   ripetuta truffa

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 1, AC 2 e D, indotto i funzionari di cassa di tre casinò a farsi consegnare l'importo complessivo di fr. 58'383,05.-,

                            1.2.1.   trattasi di reato qualificato siccome commesso per mestiere;

                               1.3.   riciclaggio di denaro

per avere, a __________, __________, __________, in Italia ed in Austria, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 16'000.-/17'000.- che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine;

                             1.3.1   trattasi di un periodo più lungo, segnatamente sino al mese di febbraio 2008 compreso;

                                         e meglio come descritto nell'atto di accusa?

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                  D.   PARTE CIVILE

                                   1.   Devono essere accolte le pretese di risarcimento della parte civile PC 1 e se sì in che misura?

                                  E.   CONFISCHE

                                   1.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               1.1.   1 telefono cellulare Nokia Imei con batteria;

                               1.2.   1 scheda telefonica T-Mobile;

                               1.3.   1 congegno elettronico artigianale con sonda e relativo filo elettrico;

                               1.4.   1 telefono cellulare Motorola Imei con batteria;

                               1.5.   1 scheda telefonica Tele Ring;

                               1.6.   1 scheda telefonica T-Mobile;

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo           A.   affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1 e 1.1.1;

                                  B.   affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.2.1;

                                  C.   affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1, 1.1.1 e 2;

                                  D.   affermativamente al quesito posto;

                                  E.   affermativamente a tutti i quesiti posti;

visti gli art.                      12, 19, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 69, 73; 146 cpv. 1 e 2, 147 cpv. 1e2e 305bis n. 1 CP;

9 e segg., 229 e 308ss nonché 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1, in contumacia, è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa qualificata

siccome commessa per mestiere,

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 2, AC 3 e D, ingannato con astuzia i funzionari di tre casinò presentando all’incasso delle carte “cashless” indebitamente accreditate grazie ad un congegno elettronico applicato a delle slot machines, conseguendo un indebito profitto di fr. 58'383,05;

                                   2.   AC 2, in contumacia, è autore colpevole di:

                               2.1.   ripetuta truffa

per avere, a __________, __________ e __________, nei giorni 5/6.1.2008, in correità con AC 1 e AC 3, ingannato con astuzia i funzionari di tre casinò presentando all’incasso delle carte “cashless” indebitamente accreditate grazie ad un congegno elettronico applicato a delle slot machines, conseguendo un indebito profitto di fr. 33'187,85;

                                   3.   AC 3 è autore colpevole di:

                               3.1.   ripetuta truffa qualificata

siccome commessa per mestiere,

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo 14.12.2007/6.1.2008, in correità con AC 1, AC 2 e D, ingannato con astuzia i funzionari di tre casinò presentando all’incasso delle carte “cashless” indebitamente accreditate grazie ad un congegno elettronico applicato a delle slot machines, conseguendo un indebito profitto di fr. 58'383,05;

                               3.2.   riciclaggio di denaro

per avere, in Italia ed in Austria, nel periodo 6.1.2008/fine febbraio 2008, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 16'000.-/17'000.-, che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine;

e meglio come descritto negli atti d’accusa.

                                   4.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati qualificato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

                                   5.   AC 2 è prosciolto dall’imputazione di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati qualificato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

                                   6.   AC 3 é prosciolto dall'imputazione di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati qualificato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

                                   7.   Di conseguenza:

                               7.1.   AC 1 è condannato in contumacia alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondenti a 180 (centottanta) aliquote giornaliere di fr. 15.- (quindici) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               7.2.   AC 2 è condannato in contumacia alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 15.- (quindici) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                 7.3.  AC 3 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondenti a 240 (duecentoquaranta) aliquote giornaliere di fr. 15.- (quindici) cadauna, da dedursi il carcere preventivo ed estradizionale sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena di 1 anno e 8 mesi inflittagli il 12.11.2008 dall’Amtsgericht Baden-Baden.

                                   8.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a AC 1 è sospesa con un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   9.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a AC 2 è sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).

                                10.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a AC 3 è sospesa con un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                11.   AC 1, AC 2 e AC 3 sono condannati, in solido, a pagare alla PC 1 l'importo di fr. 11'620.65 oltre interessi del 5% dal 6.1.2008 a titolo di risarcimento danni.

§ Per il resto la PC è rinviata al foro civile.

                                12.   E’ ordinata la confisca con assegnazione alla PC 1, dedotte tassa e spese giudiziarie, di:

                             12.1.   1 telefono cellulare Nokia Imei con batteria;

                             12.2.   1 scheda telefonica T-Mobile;

                             12.3.   1 telefono cellulare Motorola Imei con batteria;

                             12.4.   1 scheda telefonica Tele Ring;

                             12.5.   1 scheda telefonica T-Mobile.

                                13.   E' ordinata la confisca di 1 congegno elettronico artigianale con sonda e relativo filo elettrico, da distruggere;

                                14.   La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese processuali sono poste, in solido, a carico dei condannati in ragione di 2/7 ciascuno, per 1/7 a carico dello Stato.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           600.--

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

                                         Interprete                                                 fr.           120.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.           970.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1 (2/7)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           171.40

Inchiesta preliminare                             fr.              57.15

Interprete                                                 fr.              34.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              14.30

                                                                 fr.           277.15

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2 (2/7)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           171.40

Inchiesta preliminare                             fr.              57.15

Interprete                                                 fr.              34.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              14.30

                                                                 fr.           277.15

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 3 (2/7)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           171.40

Inchiesta preliminare                             fr.              57.15

Interprete                                                 fr.              34.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              14.30

                                                                 fr.           277.15

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

72.2008.46 — Ticino Tribunale penale cantonale 09.03.2009 72.2008.46 — Swissrulings