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Ticino Tribunale penale cantonale 07.04.2009 72.2008.3

7 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·937 parole·~5 min·4

Riassunto

Importazione di 1 kg di eroina

Testo integrale

Incarto n. 72.2008.3

Lugano, 7 aprile 2009/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Saverio Pedraglio, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  

detenuto dal 29 settembre al 27 novembre 2007;

prevenuto colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere mettere in pericolo la salute di diverse persone,

per avere

il 29 settembre 2007,

senza essere autorizzato,

da __________, ove si era appositamente recato, fino a __________, valico dogana strada,

a bordo della vettura Fiat Uno targata __________5,

trasportato, detenuto ed importato sottoforma di 4 confezioni nascoste nell’imbottitura del sedile posteriore, 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%;

sostanza previamente ricevuta in consegna da tale __________ con il compito di portarla in Svizzera dietro compenso di fr. 2’000.--,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto: art. 19 cifra 1 e 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2008 del 7.1.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico Moreno Capella. §  L'accusato  AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:05.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ammette che l’inchiesta avrebbe potuto approfondire di più i retroscena di questo viaggio se ci fosse stata maggiore collaborazione da parte delle autorità italiane e tra Cantoni. Sottolinea la gravità del fatto per il tipo e la quantità di stupefacente e che lo scopo di mero lucro in una situazione di assenza di bisogno economico rende la fattispecie ancora più abietta. Soggettivamente sottolinea il carattere voluto e programmato del viaggio. In virtù dell’incensuratezza dell’accusato, del grado di purezza dell’eroina, del potenziale guadagno e dello scopo di lucro conclude chiedendo 36 mesi di pena detentiva, lasciando alla Corte decidere se concedere la sospensione condizionale parziale, e la confisca di tutto quanto sottoposto a sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale conferma i fatti come emersi dall’inchiesta ma precisa che l’accusato non sapeva il tipo ed il quantitativo di droga sequestrata, non avendola mai vista e toccata. Sottolinea il pentimento, la collaborazione prestata e l’indole non criminale dell’accusato. Conclude chiedendo che si tenga conto del criterio soggettivo, dell’attenuante del sincero pentimento, dell’ampia collaborazione e della condotta prima e dopo il reato. Sussistendo una prognosi positiva, chiede la concessione della sospensione condizionale con un lungo periodo di prova e la restituzione della cauzione anticipata.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il 29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;

                            1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale, e se sì, in quale misura?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di:

                               4.1.   4 confezioni di complessivi 1006.87 grammi di eroina?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               5.1.   1 telefono Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;

                               5.2.   1 telefono Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;

                               5.3.   1 carta SIM Orange;

                               5.4.   1 carta SIM Sunrise;

                               5.5.   1 agenda telefonica;

                               5.6.   2 foglietti con indicato un numero telefonico?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, tranne al quesito no. 2 e in modo parzialmente affermativo al quesito no. 3

visti gli artt.                     12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP,

19 cifra 1 e 2 LStup,

9 e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il 29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

                                         AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di tre (3) anni. Per il resto è da espiare.

                                   4.   È ordinata la confisca e la distruzione di:

                               4.1.   4 confezioni di complessivi 1006.87 grammi di eroina.

                                   5.   È ordinata la confisca di:

                               5.1.   1 telefono Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;

                               5.2.   1 telefono Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;

                               5.3.   1 carta SIM Orange;

                               5.4.   1 carta SIM Sunrise;

                               5.5.   1 agenda telefonica;

                               5.6.   2 foglietti con indicato un numero telefonico.

                                   6.   A crescita in giudicato della presente, è ordinata la restituzione della cauzione prestata, dedotto il pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.        3'576.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        4'626.75

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