Incarto n. 72.2008.150
Lugano, 2 giugno 2009/md
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Ornella Sacchi, segretaria di camera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 27 febbraio al 16 maggio 2008;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, tra il mese di settembre 2007 e il mese di gennaio 2008, a Locarno e Dietlikon (ZH), senza essere autorizzato, in più occasioni, previo acquisto della sostanza da una persona non identificata al prezzo di fr. 60.- il grammo, venduto a __________ o suo tramite a terze persone, un quantitativo complessivo di eroina pari ad almeno gr. 315-366 grammi sotto forma di buste dosi del peso di gr. 0,27 e prezzo di fr. 35.- cadauna;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, fra il 2005 e il mese di febbraio 2008 a Cugnasco, a Locarno ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo complessivo di almeno gr. 15 di cocaina e almeno gr. 20 di eroina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti: art. 19 n. 2 e 19a cifra 1 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2008 del 31.10.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:40.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea che la situazione è assolutamente chiara ed incontestata.
Evidenzia che il quantitativo di stupefacenti che è stato messo in commercio è rilevante (superiore ai 3 etti), con colpa relativamente importante che incombe sull'accusato.
Non si opporrà al riconoscimento della scemata imputabilità e chiede la condanna di AC 1 alla pena detentiva di 18 mesi.
Non si oppone alla sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 3 anni, considerato i suoi precedenti penali.
Chiede la confisca degli oggetti in sequestro.
Non chiede che sia formalmente decretato un collocamento giusta l'art. 60 CP.
§ Il Difensore, il quale non ritiene di doversi dilungare sulla fattispecie sottolineando gli aspetti estramamente positivi relativi al periodo di collocamento del suo assistito.
Si è confrontati con una persona che purtroppo, nonostante gravi segnali apparsi già durante la sua infanzia, dal 2001 soffre di problemi di salute psichica e fisica.
Oggi il suo cliente sta ricominciando a vivere.
Vi sono tutti gli elementi per l'accoglimento della scemata imputabilità.
Per quanto riguarda la decisione sull'eventuale misura terapeutica, si rimette al giudizio del giudice.
Chiede la sospensione condizionale della pena, poiché è necessario dare a AC 1 l'opportunità ed anche la garanzia che il percorso che ha intrapreso sia seguito.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e Dietikon, nel periodo settembre 2007 / gennaio 2008, agendo in correità con Luca Gerber, venduto a terzi rispettivamente ceduto gratuitamente a __________ almeno 315 / 366 grammi di eroina;
1.1.1. trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Cugnasco, Locarno ed altre imprecisate località, nel periodo 2005 / 27.2.2008, consumato personalmente almeno 15 grammi di cocaina e 20 grammi di eroina;
1.2.1. trattasi di un quantitativo inferiore;
1.2.2. trattasi di un periodo inferiore;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Ha agito in stato di scemata imputabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli con decreto di accusa del 1.9.2004 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino?
5. Deve essere ordinata una misura e se sì quale?
6. Deve essere ordinata la confisca di:
6.1. 1 busta dose di eroina;
6.2. 1 tessera Sunrise;
6.3. varia documentazione cartacea?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito n. 3;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 60 e 69 CP;
19 cfr. 2 e 19a cfr. 1 LStup,
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e Dietikon, nel periodo settembre 2007 / gennaio 2008, agendo in correità con __________, venduto a terzi rispettivamente ceduto gratuitamente a __________ almeno 315 grammi di eroina;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Cugnasco, Locarno ed altre imprecisate località, nel periodo 2.6.2006 / 27.2.2008, consumato personalmente almeno 12 grammi di cocaina e 15 grammi di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. AC 1 è prosciolto dal reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo 2005 / 1.6.2006.
3. Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
3.1. richiamato il decreto di accusa del 1.9.2004 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, alla pena detentiva di 18 mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
4. E’ ordinato il trattamento stazionario in un’istituzione specializzata giusta l’art. 60 CP.
5. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo al trattamento stazionario di cui sopra.
6. E’ ordinata la confisca:
6.1. 1 busta dose di eroina, da distruggere;
6.2. 1 tessera Sunrise;
6.3. varia documentazione cartacea.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 235.90
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 485.90
===========