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Ticino Tribunale penale cantonale 22.09.2009 72.2008.144

22 settembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,284 parole·~6 min·8

Riassunto

Costretto una paziente degente in clinica a subire atti sessuali. Pena pecuniaria sospesa

Testo integrale

Incarto n. 72.2008.144

Lugano, 22 settembre 2009 /md

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1  

prevenuto colpevole di:

atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

per avere,

in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di riabilitazione di __________, preso la quale PC 1 era degente dal giorno precedente,

profittando del rapporto di dipendenza della vittima che, dopo cena, non si sentì bene e, su indicazione di un infermiere, raggiunse il suo studio per il consulto predisposto a seguito del malessere consistente in nausea nonché in formicolii alla testa e al collo,

indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante la suddetta visita durata almeno 20 minuti;

in particolare,

senza che la paziente manifestasse il proprio dissenso a cagione del summenzionato rapporto di dipendenza,

dopo averle fatto togliere la maglietta e dopo averla invitata ad accomodarsi sul lettino a pancia in giù,

per averle praticato un primo massaggio alla nuca, alle spalle e alla schiena, lambendole i seni dopo averle slacciato il reggipetto,

facendola poi girare e sdraiare sul dorso, posizione in cui con entrambe le mani le massaggiò, oltre al ventre, i seni scoperti passando anche sui capezzoli, nonché, in un secondo momento, la cicatrice in zona pubica d’un parto cesareo non recente dopo averle abbassato i pantaloni e le mutande sul davanti affinché il pube rimanesse parzialmente libero,

afferrando di seguito la vittima, che si era appena rialzata e rivestita, al braccio destro, avvicinandola a sé e sollevandole invano due volte gli arti superiori per essere abbracciato,

prendendole poi la mano destra che diresse verso il pene in erezione, facendo sì che lo stesso venisse accarezzato (sopra l’indumento), accorgendosi a questo momento della disapprovazione di PC 1 che ritrasse la mano prima che l’accusato ancora la baciasse sulla bocca con la lingua;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 192 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 140/2008 del 24 ottobre 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. §  L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 17:50.

Il PP dà atto della contemporaneità del toccamento e il bacio.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea la gravità del reato commesso nell’ambito dell’esercizio di una professione nobile come quella del medico. Espone i motivi che portano a ritenere la vittima assolutamente credibile, a differenza dell’accusato. Sottolinea la natura chiaramente sessuale degli atti del medico, che ripercorre. Ammette che egli non poteva accorgersi del dissenso della vittima, ma pone in evidenza il rapporto di totale dipendenza della paziente, confermando la sussunzione in diritto del reato. In considerazione -da un latodella gravità del reato, dell’egoismo dimostrato, dell’assenza di una reale presa di coscienza e -dall’altro- dell’incensuratezza nonché della perdita della possibilità di lavorare in Ticino e in Svizzera, chiede la condanna ad una pena detentiva di 15 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per le pretese di parte civile, che auspica siano accolte nel principio.

                                    §   L’avv. RC 1, rappresentante della PC, per la sua arringa, la quale ritiene inqualificabile il comportamento dell’accusato, osservando come lo stesso non si sia mai scusato ma abbia anzi spiegato la versione della vittima con un malinteso dovuto agli abusi da lei subiti durante l’infanzia. Pone in evidenza i sentimenti della vittima, sottolineando l’assenza di motivi per accanirsi contro il medico. Chiede la conferma integrale dell’AA e la condanna dell’accusato al pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dal 28.4.2007 quale riparazione del torto morale, fr. 753.55 quale risarcimento di altri danni, nonché fr. 6’731.05 quale rifusione delle spese legali, riservandosi di far valere ulteriori danni in sede civile.

                                    §   L’avv. DF 1, difensore di AC 1, per la sua arringa, la quale sottolinea la stima di cui godeva l’accusato, evidenziandone la carriera sino a quel momento irreprensibile e rilevando come il procedimento penale gli abbia cambiato la vita. Spiega di non voler misconoscere la sofferenza -credibile- della vittima, della quale però illustra le contraddizioni. Contesta la valenza sessuale dei fatti delle prime due fasi, chiedendo quindi il proscioglimento. Quanto all’ultima fase, costituita da un’azione unica, contesta che configuri il reato di cui all’art. 192 CP, per il quale chiede il proscioglimento, contestando peraltro che la mancata reazione della vittima sia dovuta al rapporto di dipendenza nei confronti del medico. Ritiene che i fatti costituiscano piuttosto una molestia sessuale (art. 198 CP), reato per il quale nega però l’intenzionalità.

In considerazione del pentimento dimostrato, delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti, della relativa sofferenza della vittima, dell’incensuratezza e della vita anteriore dell’accusato, così come delle conseguenze sulla sua professione, chiede:

- nel caso in cui la Corte ritenesse le molestie sessuali, la condanna ad una multa;

- nel caso in cui propendesse per il reato di cui all’art. 192, una massiccia riduzione della pena proposta dal PP e la condanna ad una sanzione pecuniaria, sospesa.

Si rimette al giudizio della Corte per le pretese della PC.

Ad ogni modo, nonostante la ritenga esagerata, riconosce la richiesta d’indennità per torto morale.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

per avere,

in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di riabilitazione di __________, presso la quale la vittima era degente dal giorno precedente,

profittando del rapporto di dipendenza della vittima, indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante una visita medica durata almeno 20 minuti;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                               1.2.   trattasi di molestie sessuali?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

                                   3.   Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 1 e, se sì, in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, ad eccezione del quesito n. 1.2.,

visti gli art.                      12, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 192 e 198 CP;

94 e 266 CPP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

per avere,

in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di riabilitazione di __________, presso la quale la vittima era degente dal giorno precedente,

profittando del rapporto di dipendenza della vittima, indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante una visita medica durata almeno 20 minuti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 30’000 (trentamila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna;

                               2.2.   al pagamento di una multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e delle spese processuali;

                               2.4.   a versare alla parte civile PC 1 un’indennità di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dal 28.4.2007 a titolo di riparazione morale, di fr. 6'731.05 a titolo di risarcimento delle spese legali e di fr. 753.55 a titolo di risarcimento di altri danni.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'500.—

Testi                                                    fr.           124.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        2'374.40

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