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Ticino Tribunale penale cantonale 06.02.2009 72.2007.26

6 febbraio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·6,265 parole·~31 min·2

Riassunto

Ventiduenne circolando alla velocità di 150-180 km/h in un tratto con limite di 60 km/h perso padronanza suo veicolo Porsche 911 Turbo, fatto incidente e ucciso passeggera, sua fidanzata. Derubrica da omicidio intenzionale per dolo eventuale a omicidio colposo (negligenza cosciente)

Testo integrale

Incarto n. 72.2007.26

Lugano, 6 febbraio 2009/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dai giudici:

Agnese Balestra-Bianchi (Presidente)  GI 1  GI 2  

e dagli assessori giurati:

 AS 1  AS 2  AS 4  AS 5  AS 6  

con la segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

 AC 1  e     domiciliato a     

prevenuto colpevole di:

                                         omicidio intenzionale

                                         per aver intenzionalmente ucciso PC 1 (nata nel __________), al momento del fatto sedente quale passeggera anteriore del veicolo da lui condotto,

                                          e meglio:

mentre procedeva alla guida del suo veicolo Porsche 911 Turbo targato __________ con accanto la summenzionata passeggera, sul tratto di strada fra __________ ed __________, a causa della velocità eccessiva stabilita peritalmente in ca 150-180 Km/h malgrado il vigente limite di 60 Km/h, in una curva per lui piegante a sinistra delimitata dalla linea di sicurezza, perdeva la padronanza del veicolo invadendo così parzialmente la corsia di contromano prima di rientrare bruscamente sulla sua corsia di marcia nel presumibile tentativo di evitare l’esistente isolotto spartitraffico;

il veicolo usciva conseguentemente di strada sulla sua destra cozzando dapprima contro un cippo VSS in granito e cemento, divellendolo, indi, con l’auto staccatasi dal suolo la quale sfrondava alcuni arbusti ad un’altezza di ca 1,5-2,5 m, contro l’adiacente cabina d’attesa per autobus, travolgendola e staccandola completamente dalla sua base, per poi impattare frontalmente contro un terrapieno e, sempre con l’auto staccata dal suolo, la stessa precipitava infine sul tetto a ridosso di un carro agricolo posteggiato all’interno di una vicina stalla;

per la violenza dell’urto, la vittima PC 1 regolarmente allacciata alla cintura di sicurezza, riportava le gravi lesioni rilevate dall’esame autoptico che ne hanno provocato la morte pressoché istantanea;

fatti avvenuti ad __________ il __________;

reato previsto dall’art. 111 CPS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr., 4a cpv. 1 e 5 ONC, 73 OSStr.;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 26/2007 del 15 marzo 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il Procuratore pubblico __________. § L'accusato  AC 1 assistito dal difensore di fiducia    avv. DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   giovedì   5 febbraio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 17:55 venerdì   6 febbraio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 14:40

Sono pervenuti alla Corte:

-     lo scritto del 17.12.2008 dell'avv. RC 1, il quale per conto della PC 1 comunica di non vantare più pretese civili nei confronti dell'accusato, avendo, in separata sede, concluso un accordo di liquidazione con la di lui compagnia d'assicurazione. Comunica altresì di non presenziare al dibattimento pubblico (doc. TPC 8);

-     lo scritto dell'11.12.2008 del segretario comunale __________, in cui comunica che il PL 3 non vanta pretese contro l'accusato essendo stato tacitato dall'istituto assicurativo di AC 1. Di conseguenza non presenzierà al dibattimento pubblico (AI 2.2).

Col consenso delle Parti, in applicazione dell'art. 250 CPP, la Presidente prospetta all'accusato, in subordine all'imputazione di omicidio intenzionale, quella di

omicidio colposo,

per avere, per negligenza, circolando alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo, a velocità vietata, comunque eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180 km/h),

in una curva per lui piegante a sinistra, perso la padronanza del veicolo che usciva di strada sulla destra cozzando dapprima contro un cippo stradale, poi travolgendo una cabina d'attesa per autobus, indi impattando frontalmente contro un terrapieno, per finire contro un carro agricolo posteggiato all'interno di una stalla, cagionando la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1 seduta, regolarmente allacciata sul sedile anteriore destro, ad __________, il __________.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce esponendo recenti proposte e iniziative a livello politico, volte ad introdurre misure più severe ed efficaci contro i cosiddetti pirati della strada, a dimostrazione della mutata sensibilità sociale,  in cui sostiene vada contestualizzato il caso concreto. Dopo ampia esposizione della dottrina e dell'evoluzione della giurisprudenza federale in materia di incidenti della circolazione stradale, chiede la conferma dell'atto d'accusa con l'imputazione di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale, e dunque la condanna dell'accusato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi. Chiede altresì la confisca del relitto del veicolo Porsche in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale non contesta i fatti e gli accertamenti effettuati dal perito PE 1. Contesta invece la qualifica giuridica di omicidio intenzionale realizzato con dolo eventuale, sostenuta dal Procuratore pubblico, ammettendo invece quella di omicidio colposo. Pone in risalto la vita anteriore e il carattere del suo patrocinato così come l'età giovane e la sua incensuratezza. Vista altresì la giurisprudenza delle nostre Corti, conclude chiedendo la pronuncia di una pena detentiva da contenere in al massimo 12 mesi e da sospendere condizionalmente non essendovi nel caso concreto prognosi sfavorevole. Non si oppone alla confisca del relitto della Porsche.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   omicidio intenzionale

                                         per avere intenzionalmente ucciso PC 1, passeggera del veicolo Porsche 911 Turbo da lui condotto,

                                         ad __________, il __________,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                            1.1.1.   trattasi invece di omicidio colposo

                                         per avere,

                                         per negligenza,

                                         circolando alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo, a velocità vietata, comunque eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180 km/h), in una curva per lui piegante a sinistra,

                                         perso la padronanza del veicolo che usciva di strada sulla destra cozzando dapprima contro un cippo stradale, poi travolgendo una cabina d'attesa per autobus, indi impattando frontalmente contro un terrapieno per finire contro un carro agricolo posteggiato all'interno di una stalla,

                                         cagionando la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1 seduta, regolarmente allacciata sul sedile anteriore destro,

                                         ad __________, il __________,

                                         e meglio come indicato nel verbale del dibattimento?

                                   2.   può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   3.   deve essere ordinata la confisca del relitto del veicolo Porsche 911 Turbo, ancora in sequestro?

Considerando,               in fatto ed in diritto

                                   1.   AC 1, incensurato, è nato a __________ il __________. All'epoca i suoi genitori non erano tra loro sposati. Il padre naturale era già sposato con altra donna ed era padre di altri tre figli. La madre di AC 1 invece era alla sua prima gravidanza.

Da bambino, AC 1 ha vissuto per nove anni a __________ con la madre, poi ha abitato ad __________.

Le scuole elementari le ha frequentate presso l'Istituto __________ di __________ e le medie presso il __________ di __________. Dopo le scuole dell'obbligo, ha frequentato a __________ l'apprendistato di cuoco, lavorando presso __________. Essendosi la madre trasferita a __________ (dove gestiva due esercizi pubblici), il figlio viveva da solo a __________ in un monolocale.

Dato che con il padre naturale non aveva rapporti, trascorreva le vacanze a __________, presso la madre.

Costei, dopo un primo matrimonio conclusosi per divorzio, ha sposato __________, commerciante. Da detta unione è nato un bambino nel 2004, fratellastro di AC 1.

AC 1 ha conseguito il certificato di cuoco nel 2004. Per sei mesi non ha lavorato, quindi ha assolto la scuola reclute. Ha iniziato a lavorare il 1.1.2006, quando, contando sull'aiuto della madre e del di lei marito __________, ha acquistato una società anonima (la __________) di cui è diventato amministratore unico.

Il capitale sociale è stato ricostituito per apporti. Era infatti accaduto che nell'aprile-giugno 2004 il padre naturale aveva stipulato con AC 1 un contratto successorio. A titolo di liquidazione delle aspettative ereditarie, gli aveva donato dei fondi a __________ (in pratica la casa in cui AC 1 era cresciuto da bambino e una seconda casa affittata a terzi) nonché una Porsche 911 Turbo del 1996, del valore -a dire dell'accusato- di circa fr. 80'000.-.

AC 1 ha conferito detta Porsche alla __________, insieme a un fondo in territorio di __________.

AC 1 ha conseguito la licenza di condurre nel Cantone dei Grigioni il 31.10.2002. All'epoca infatti era formalmente domiciliato a __________. Guidava una Renault Espace molto vecchia e una Jeep Gran Cherokee.

Quando, nel 2004, ha ricevuto dal padre naturale la citata Porsche ha guidato anche quest'ultima auto, ma solo in estate.

A suo dire, egli circolava per lavoro soprattutto con la Renault Espace, avendo trasformato le targhe __________ di cui disponeva in targhe trasferibili.

In aula, l'accusato ha precisato di aver guidato la Porsche durante l'estate 2004 e durante l'estate 2005. Quando, il __________, è incorso nell'incidente per il quale viene qui giudicato, aveva ripreso a guidare la Porsche da circa una settimana.

Sempre a suo dire, quando il padre gli ha donato la vettura, il contachilometri segnava km 60'000; all'atto dell'incidente ne contava circa 20'000 in più.

L'accusato ha dichiarato di aver conosciuto bene la vettura, avendo circolato con essa per i citati km 20'000 sull'arco di circa due anni. Egli reputava di essere un abile conducente (anche se non ha mai seguito corsi di perfezionamento) per aver guidato, per almeno altri km 10'000, anche la Renault Espace.

Egli si riteneva altresì un conducente "tranquillo", rispettoso delle regole della circolazione.

Richiesto in aula di spiegare cosa intendesse con l'affermazione fatta a verbale "conoscevo i limiti della vettura", ha spiegato di aver provato in diverse occasioni la Porsche per conoscerne le reazioni, ad esempio in curva, quando saliva (o scendeva) i tornanti che portano da __________ a __________ (a suo dire constatò che la vettura li superava agevolmente a 50 km/h); inoltre provò, sulla tirata di __________ a circolare veloce, fino a raggiungere i 200 km/h, anche ciò senza avvertire problemi.

Che il suo stile di guida, al volante della Porsche, sia stato "tranquillo" e "rispettoso delle regole" è contraddetto dalle deposizioni (lette in aula) di __________ e __________ che ebbero di persona a constatare che AC 1 le superò con un sorpasso azzardato quando già esse, sulla tratta __________, circolavano alla velocità massima consentita di km/h 80. In conseguenza di ciò __________ avvertì l'allora segretario comunale di __________, il quale, incontrato che ebbe per altra causa __________ e AC 1 nella casa comunale il 30.5.2006, invitò il giovane a circolare sulle strade della Valle in modo più prudente e consono ai limiti di velocità vigenti.

Anche altre persone abitanti in zona di __________ hanno dichiarato che AC 1 era conosciuto per il suo stile di guida troppo veloce ed esuberante.

Tornando alla vita di AC 1, si ha che, con l'aiuto della madre (l'unica ad essere in possesso della patente per la gestione di un esercizio pubblico) egli rilevò a nome della __________ il contratto di locazione dell'Albergo __________ di __________, presso il quale -come cennato- iniziò a lavorare il 1.5.2006, con la pomposa qualifica di direttore. All'epoca abitava a __________ e ogni giorno raggiungeva __________ in auto.

Ha prelevato per un mese, a suo dire, un salario di fr. 3'500.-.

L'incidente -come detto- si consumò il __________. AC 1 rimase degente presso l'Ospedale __________ di __________ per circa otto giorni, dopodiché -a suo dire- tornò subito al lavoro, presso l'Albergo di __________.

Poiché il 29.6.2006 gli fu sequestrata la licenza di condurre (revocata formalmente e a tempo indeterminato il 1.2.2007, senza possibilità di un riesame prima del febbraio 2008 e in ogni caso previo superamento dell'esame psicotecnico), AC 1 dovette trasferirsi a __________.

A suo dire nell'albergo vi sarebbe un piccolo appartamento nel quale egli vive. Mangia all'albergo, per cui, quantificando vitto, alloggio e altre prestazioni in natura che riceve, egli è pervenuto a cifrare in circa fr. 3'500.- mensili il suo "salario".

Al momento -ha sostenuto in aula- sta provvedendo personalmente alla ristrutturazione delle camere.

La __________ (dopo la distruzione della Porsche) è fallita ed egli ha rilevato il contratto di locazione dell'albergo a suo nome. Nel frattempo sua madre ha divorziato da __________. Il nuovo compagno della madre non collabora nella conduzione dell'albergo. Col padre naturale, neppure dopo la donazione, ha più avuto rapporti.

AC 1 ha conosciuto PC 1 (cittadina italiana, nata il __________, residente a __________) a __________, all'incirca un anno prima dell'incidente qui in giudizio.

La giovane andava a scuola a __________ e, col consenso delle due famiglie, AC 1 e PC 1 si frequentavano come fidanzati.

Il __________, un lunedì, egli si è recato a __________ a prendere la giovane con la Porsche, fuori dalla scuola. Erano d'accordo che, in serata, anche PC 1 avrebbe raggiunto __________ per una vacanza.

Passarono il pomeriggio a __________. Recuperati gli effetti personali di lei, dopo aver cenato in un ristorante di __________, verso le 21:00, raggiunsero __________. Già all'ora di cena AC 1 sostiene di aver sentito insorgere il mal di testa (afferma di aver sofferto di emicranie un paio di volte all'anno, emicranie che cessavano spontaneamente, senza prendere medicamenti, dopo aver dormito). Nonostante il mal di testa ha cenato e ha guidato la Porsche da __________ a __________. Rincasato, si sarebbe sdraiato sul letto a riposare. Poco dopo le 23:00, la madre lo chiamò chiedendogli di recarsi a __________ a prendere il patrigno __________ che -afferma- coadiuvava nel lavoro di conduzione dell'albergo.

In aula, AC 1 ha dichiarato di aver detto alla madre che non si sentiva, a causa della cefalea, di recarsi a __________, ma la madre avrebbe insistito, dicendogli che essa era già in accappatoio e non intendeva rivestirsi.

Sta di fatto che -seppur contrariato- AC 1 decise di alzarsi e di recarsi a __________ con la Porsche. A suo dire la sua intenzione era poi quella di rincasare con il patrigno a bordo della Renault Espace e di lasciare la Porsche a __________ dove per essa egli aveva locato un posteggio dentro un'autorimessa.

PC 1 si sarebbe unita a lui, per fargli compagnia, visto che egli soffriva di mal di testa.

Partirono da __________ verso le 23:20/23:30. Meno di dieci minuti dopo, PC 1 era morta, AC 1 veniva evacuato con l'elicottero della Rega al __________ di __________ e la Porsche era ridotta ad un rottame.

                                   2.   Nell'ambito della procedura amministrativa che ha condotto alla revoca della licenza di condurre, AC 1 è stato sottoposto ad esame psicotecnico da parte dello psicologo del traffico, dr. TE 1, persona particolarmente esperta e qualificata avendo allestito più di ottocento perizie per incarico dell'Ufficio giuridico della circolazione.

Lo psicologo del traffico è stato sentito anche in aula, ove ha illustrato il suo rapporto in atti, confermandolo integralmente.

In buona sostanza, secondo il perito, per una serie di motivi, AC 1 ha sviluppato una personalità narcisistica. Per lui la Porsche costituiva un prolungamento, una sorta di protesi del sé, un mezzo di autoaffermazione che gli procurava, al volante, un senso di onnipotenza (col quale compensare le frustrazioni del quotidiano) con conseguente sopravalutazione delle proprie capacità e, di converso, di sottovalutazione dei rischi.

In AC 1 i meccanismi di difesa sono particolarmente forti. Egli li attiva in modo automatico e involontario a protezione di sé stesso, per negare e banalizzare le sue responsabilità, con le quali egli evita di confrontarsi. Col che egli ottiene di sottrarsi anche al confronto con i propri errori e le loro tragiche conseguenze. Egoisticamente concentrato sui suoi problemi e sulle sue esigenze, egli trascura quelle degli altri, non solo quelle degli sconosciuti utenti della strada la cui vita con il suo sconsiderato modo di guidare mette a repentaglio, ma anche quelle della sua passeggera, l'asseritamente amata sua fidanzata, quella sera alle sue cure affidata.

Un quadro di personalità, quello delineato dallo psicologo del traffico, molto fosco, che fa presagire assai difficile il percorso che AC 1, insieme ad uno specialista, dovrà compiere per diventare un uomo, in particolare un conducente, affidabile e consapevole.

                                   3.   __________ quella sera di lunedì __________, circolava, a bordo della sua moto CBR 1000 targata __________, sulla strada cantonale che da __________ scende a __________ e poi a __________.

Giunto all'altezza del Comune di __________ alla velocità consentita di circa 80 km/h, vedeva, a circa 500 metri di distanza, immettersi sulla strada cantonale (designata come "strada principale") una vettura, pure diretta verso __________. Vedeva altresì che a partire dal garage __________, la vettura accelerava aumentando sempre di più la distanza che la separava dal motociclista, scomparendo alla sua vista.

Quando __________ arrivò all'altezza della fermata "__________", notò un gran fumo ed un polverone. Si fermava e vedeva subito un veicolo adagiato su un fianco con all'interno due persone.

Va qui segnalato che il tratto di strada cui ha fatto riferimento __________ nel suo verbale in atti, è noto come "strada maledetta" poiché su di esso sono avvenuti molti incidenti stradali che hanno causato ben diciassette decessi.

Trattasi della cosiddetta strada di circonvallazione dei Comuni di __________ e di __________, costruita negli anni settanta e lunga all'incirca due chilometri. Su di essa si trovano le cabine di fermata dei bus della FART, a partire dalla fermata di __________, per poi passare alla fermata di __________, e quindi alla fermata di A__________, all'altezza della quale si è schiantata la Porsche di AC 1.

A dire del perito ing. PE 1, la distanza tra l'uscita a sud della galleria denominata "__________" e la fermata di "__________" è di circa 800 metri. Secondo il Procuratore pubblico e secondo l'accusato, il garage __________ si trova a meno di 100 metri a sud del tunnel, e quindi a meno di 700 metri dal punto in cui la vettura ha terminato la sua corsa.

AC 1, interrogato in Polizia solo una volta l'11.8.2006 (ovvero a quasi due mesi dal fatto e poi dal PP l'11.1.2007), ha in entrambe le occasioni dichiarato di ricordarsi gli accadimenti solo fino al momento in cui, a bordo della Porsche e insieme a PC 1, entrambi legati alle cinture, hanno superato il tunnel "__________". Per il resto egli ha dichiarato (con conferma all'odierno dibattimento) di nulla ricordare, né di aver accelerato, né di essere uscito di strada. Ricorda solo di essersi svegliato all'Ospedale dopo il coma artificiale in cui fu tenuto per 3-4 giorni dai sanitari.

La dinamica dell'incidente è stata nondimeno ricostruita in modo esemplare dal perito ing. PE 1 che, al dibattimento, ha illustrato alla Corte, avvalendosi anche di filmati, l'intero suo rapporto peritale.

In buona sostanza è certo e per nulla controverso che (cfr. rapporto peritale del 6.12.2006, alle pagine nel seguito indicate):

-  la vettura Porsche 911 turbo prima dell'incidente, si presentava in uno stato di manutenzione soddisfacente, ritenuto comunque che i pneumatici anteriori, il cui profilo era di poco superiore al limite legale minimo, avevano marca e codice di specificazione diverso da quelli posteriori, ciò che viene vivamente sconsigliato dal costruttore (cfr. risposta al quesito n. 1, p. 51). Il perito ha comunque escluso che lo scarso profilo dei pneumatici possa aver influito sul comportamento del veicolo (p. 31);

-  la centralina del motore non è stata smontata precedentemente all'incidente (p. 10);

-  il veicolo ha subito una modifica onde aumentare la potenza a 430 CV. Modifica questa tuttavia originale garantita dal costruttore e quindi omologata e registrata sulla licenza di circolazione (cfr. p. 10 e risposta al quesito n. 1, p. 51);

-  sull'asfalto vi erano tracce di aderenza dei pneumatici della Porsche a destra e a ridosso della linea di sicurezza nel tratto di strada prima della curva piegante a sinistra, dopo la quale la vettura è poi fuoriuscita;

-  vi erano tracce di fuoriuscita lasciate da pneumatici della Porsche, dopo la curva piegante a sinistra (nel senso di marcia del veicolo guidato da AC 1).

Secondo il perito l'incidente è da imputare alla velocità ampiamente eccessiva alla quale AC 1 circolava in un tratto di strada per il quale il limite massimo era quello di 60 km/h.

Sulla base dei calcoli effettuati dal perito (e verificati alla luce di controprove) AC 1 ha affrontato la larga curva (per lui piegante a sinistra) che precede il punto di fuoriuscita dal campo stradale alla velocità di 150/180 km/h.

La fuoriuscita di strada è avvenuta alla velocità di 135-175 km/h.

Due le ipotesi formulate dal perito (la prima, secondo il suo soggettivo giudizio, più plausibile della seconda):

" … la prima considera che il protagonista AC 1, dopo avere percorso la citata curva a 150-180 km/h con la parte sinistra della vettura già sporgente sulla corsia di contromano, abbia tentato di riguadagnare la corsia destra nel percepire la presenza dell'isolotto spartitraffico ubicato al centro della strada e posto poche decine di metri dopo la fine della curva considerata. Così facendo la vettura si è destabilizzata producendo una roteazione oraria e fuoriuscendo sulla destra.

La seconda ipotesi considera invece che la Porsche, dopo avere superato il limite fisico di aderenza percorrendo la curva piegante a sinistra a velocità fors'anche superiore a 150-180 km/h, abbia sbandato spontaneamente ruotando poi in senso orario per reazione.

Al di là dei motivi che hanno innescato la sbandata, la causa primaria del sinistro risiede quindi nella velocità eccessiva."

(cfr. perizia p. 54)

Nel dubbio la Corte si è attenuta alla prima ipotesi evocata dall'ing. PE 1, che è peraltro -come ha sottolineato anche l'esperta Difesa- oltre a quella più plausibile anche quella più favorevole all'accusato.

Seguendo quindi tale prima ipotesi, si ha che affrontando la citata curva alla velocità indicata di 150/180 km/h, come dimostrano le tracce lasciate dai pneumatici, la Porsche si è trovata "a circolare con il proprio fianco sinistro sulla corsia di contromano" (cfr. perizia p. 49).

Vedendo davanti a sé, a poche decine di metri, l'isolotto spartitraffico, il conducente ha tentato verosimilmente di riguadagnare la corsia di destra. Così facendo la stabilità della vettura è stata definitivamente compromessa: la Porsche ha iniziato così a sbandare ruotando su sé stessa in senso orario. La sua velocità, in tale frangente, è stata di 134-177 km/h.

(cfr. perizia p. 49)

A seguito della sbandata in senso orario, la Porsche ha raggiunto il terrapieno a lato della strada ed ha investito il manufatto in granito e cemento, ovvero il cippo VSS.

La velocità del veicolo al momento dell'urto considerato era compresa tra 131 e 172 km/h. Nella collisione il veicolo ha perso circa 10 km/h (cfr. perizia p. 49).

A seguito della citata sbandata, nonché della susseguente collisione con il cippo VSS e della salita sul terrapieno, la Porsche ha perso completamente aderenza con la strada e si è staccata dal suolo ad una velocità di 121-162 km/h (cfr. perizia p. 49).

Dopo essersi alzata da terra di 1.5-2.5 metri, perdendo 20-25 km/h, la Porsche ha urtato la cabina d'attesa dell'autobus ad una velocità di 101-137 km/h con la propria fiancata destra, che ha subito un'importante deformazione. La cabina d'attesa è stata completamente sradicata dalla propria sede.

Nell'urto considerato la Porsche ha perso 40-50 km/h (cfr. perizia p. 50).

Dopo aver travolto la cabina d'attesa dell'autobus, la Porsche è ricaduta al suolo, collidendo frontalmente con il terrapieno che costituisce la rampa di accesso alla stalla adiacente.

La sua velocità all'impatto era di 61-87 km/h. Durante la collisione ha perso ulteriormente 40-50 km/h (cfr. perizia p. 50).

Dopo aver urtato contro il terrapieno la Porsche si è staccata nuovamente dal suolo possedendo un'energia residua pari a 21-37 km/h. Ha superato ancora un dislivello di 0.5-2 metri, perdendo 11-22 km/h.

È atterrata quindi nella sua posizione di stasi finale. I danni generati da quest'ultimo impatto sono da imputare all'energia acquisita nella ricaduta al suolo e al residuo dell'energia cinetica iniziale pari a 10-15 km/h (cfr. perizia p. 50).

I pompieri hanno dovuto estrarre i due giovani dalle lamiere della vettura con l'attrezzatura Libervit, dopodiché il decesso di PC 1 è stato constatato sul posto dal dr. __________. L'autopsia ordinata sul cadavere ha messo in evidenzia la presenza di "… multiple lesioni ecchimotiche ed escoriative sull'emisoma destro, in particolare al capo, al collo e all'arto superiore…" che hanno determinato il decesso avvenuto "per un importante politraumatismo che produsse, di rilevante: sfacelo delle ossa temporali e parietali di destra con emorragia cerebrale, multiple fratture costali con contusioni del parenchima polmonare e cardiaco". Lesioni tutte queste "pienamente compatibili con un traumatismo da sinistrosità stradale."

Gli esami effettuati hanno portato a determinare nel sangue della vittima una concentrazione etilica dello 0,11 grammi per mille. Gli esami tossicologici sono risultati negativi.

In corso di procedimento i genitori di PC 1 hanno definito e risolto le loro pretese con l'Assicurazione, per cui si sono disinteressati del presente procedimento.

Gli enti e le persone i cui beni sono stati danneggiati dall'incidente hanno pure liquidato le loro pretese direttamente con l'istituto di assicurazione, risp. non ne hanno fatte valere in questa procedura.

Come già cennato, AC 1 è stato trasportato con la Rega al __________ di __________. È stato mantenuto in coma artificiale per 3-4 giorni, di guisa che si riassorbisse l'ematoma prodottosi in seguito al trauma cranico e cervicale. Dopo otto giorni circa egli è stato dimesso. A suo dire è tornato subito al lavoro.

Il certificato medico del __________ dei medici dell'ospedale attesta che AC 1 non fu in pericolo di morte e che alla dimissione non sussistevano né si prevedevano danni gravi al corpo e/o alla salute fisica.

Gli esami effettuati hanno escluso sia l'assunzione di alcool, sia l'assunzione di sostanze stupefacenti.

                                   4.   Nei reati contro la vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale, commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la pena detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata è l’assassinio, che consiste nell’uccidere volontariamente una persona con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, ed è punibile con la pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiate sono, tra le altre, l’omicidio passionale, che si ha quando l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione (art. 113 CP) e l'omicidio colposo (art. 117 CP), che punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Il reato di omicidio intenzionale, dal profilo soggettivo, presuppone che l'autore abbia avuto l'intenzione di cagionare con il suo comportamento la morte di una persona; il dolo eventuale è tuttavia sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 26, n. 17 ad art. 111).

Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 16; 131 IV 4 con rinvii). Chi prende in considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio"; cfr. art. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a; sentenza 3.11.2008 della CCRP in re P.S.W, consid. 6.2, pag. 12).

Perché la fattispecie dell'omicidio colposo sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: il decesso di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza ed il decesso (DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a. edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP).

A mente dell'alta Corte federale, il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile e delicato.

In un caso come nell'altro, l'autore è consapevole del rischio. La differenza sta nell'elemento volitivo, laddove nel primo caso l'autore accetta il rischio (pur non desiderandolo), nel secondo invece conta sul fatto che esso non si produrrà.

Come ha già stabilito la superiore istanza cantonale (cfr. sentenza citata del 3.11.2008 della CCRP in re P.S.W.), riferendosi a sua volta alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare la sentenza del TF 6 B_519/2007 del 29.1.2008 e DTF 133 IV 9 e ss e dottrina e giurisprudenza ivi citate), in mancanza di confessione, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Quest'interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l'evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita. La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l'atto è stato commesso. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente.

Nel concreto caso, è certo che AC 1 sapeva benissimo che circolando su quel tratto di strada alla velocità di 150/180 km/h, se gli fosse occorso un incidente, le conseguenze sarebbero state tragiche, ovvero, con altissima probabilità mortali. Ciò non basta tuttavia per affermare che egli abbia agito con dolo eventuale. Alla luce delle circostanze di fatto accertate non vi sono prove sufficienti per affermare che AC 1 si sia concretamente prefigurato il rischio mortale e che l'abbia accettato. Bisogna dargli atto che egli conosceva bene la strada che stava percorrendo; data l'ora tarda egli poteva contare su un traffico pressoché nullo. Egli stesso ha potuto constatare l'assenza di fari in senso inverso. Soprattutto AC 1 ha confidato -sbagliando in modo clamoroso- sulla tenuta di strada della Porsche e sulla sua capacità di padroneggiarla anche all'insensata e assurda velocità a cui l'ha portata. Ha sbagliato in modo plateale: ha impostato male la curva e, trovatosi a dover evitare lo spartitraffico, ha toccato il volante (e forse -come rilevato dal perito ing. PE 1- ha anche tolto il piede dal gas), errore/errori che, a quella ampiamente eccessiva velocità, ha/hanno fatto sì che la vettura perdesse l'aderenza col suolo e se ne andasse per conto suo fuori strada, ad incocciare il cippo, la struttura della cabina del bus, il terrapieno, per schiantarsi  infine contro il trattore posteggiato dentro la stalla, diventando così la bara di PC 1.

Sopravalutando se stesso, le sue capacità di guida, la sua conoscenza dei limiti della vettura che gli è stata messa in mano, ha sottostimato i rischi e i pericoli che sono normalmente connessi con una circolazione ad una siffatta, ampiamente eccessiva velocità.

Ha quindi agito per un'imprevidenza pesantemente colpevole, ma di una madornale, grossolana, deplorevole negligenza si è trattato e non di dolo eventuale (anche se la concreta situazione rasenta per certi aspetti quella dell'agire per dolo eventuale).

Nei casi di circolazione stradale con esito mortale sin qui qualificati dall'alta Corte federale quali omicidi intenzionali ex art. 111 CP, erano presenti, oltre alla velocità eccessiva, elementi fattuali manifestamente e inequivocabilmente riconoscibili come "intenzionali". Si è trattato, infatti, di casi mortali conseguenti ad incidenti avvenuti in contesti di duelli automobilistici, messi in atto sulla pubblica via da autori il cui obiettivo primario non era più la sicurezza propria e degli altri utenti della strada, bensì la loro volontà di "vincere" la gara e/o di dimostrare la propria superiorità al volante e/o di non perdere la faccia nei confronti del rivale di turno.

Nel caso qui in giudizio non vi sono prove per dire che AC 1 quella sera accelerando su quel tratto di strada fino a raggiungere i 150/180 km/h abbia consapevolmente e volontariamente forzato i limiti della vettura, "giocando" con essa e con il concreto rischio di mettere in pericolo la vita propria, e/o di PC 1, e/o di eventuali pedoni che si fossero casualmente trovati a transitare sul ciglio della strada nei pressi della fermata del bus.

Lo stesso perito ing. PE 1 ha ritenuto più plausibile la tesi dell'errore umano, della perdita di padronanza causata dall'eccessiva velocità e dall'errata impostazione della curva e dal tardivo avvistamento dello spartitraffico e dell'errata reazione di AC 1 sul volante nel tentativo di sterzare a destra.

In tali condizioni la Corte è pervenuta al convincimento che AC 1 è autore colpevole di omicidio colposo ex art. 117 CP e non di omicidio intenzionale.

                                   5.   Nella commisurazione della pena, la Corte ha considerato gravissima la colpa oggettiva e soggettiva di AC 1.

PC 1 è morta senza compiere i suoi diciotto anni per colpa sua, a causa del suo sconsiderato comportamento quando quella sera egli ha percorso a rotta di collo quel tratto di strada come se si trovasse su un circuito automobilistico e non su una strada della bassa __________, una strada che egli ben conosceva e che sapeva essere tristemente nota per molti altri incidenti mortali accaduti prima del suo.

Sicuro in modo temerario di sé e della propria capacità di padroneggiare il bolide che gli è stato messo in mano, incurante delle regole della circolazione stradale valide (forse) per gli altri ma non per lui, indifferente ai consigli e ai moniti di prudenza datigli dal segretario comunale una decina di giorni prima dell'evento mortale, pronto a liquidare con l'alibi fasullo delle "gelosie di paese" ogni e qualsiasi (giusta) critica al suo modo di circolare in valle, AC 1 ha dimostrato di essere fino a quella fatale sera una sorta di bullo arrogante e strafottente, egoista e presuntuoso.

Una pena detentiva di anni due appare in tali condizioni equa e non severa, tale quindi da tener conto della descritta gravità della sua colpa, ma anche della sua incensuratezza, della giovane età, dell'esser cresciuto privo di padre in un ambiente familiare caratterizzato da poca stabilità e da non irrilevante precarietà, nonché del fatto che, per finire, egli deve convivere con il fatto di aver causato la morte di una fanciulla a lui cara.

Alla pena detentiva deve essere cumulata una multa di fr. 3'500.-. Giusta l'art. 42 CP, la pena detentiva viene sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni due e ciò perché la prognosi non appare di primo acchito del tutto sfavorevole. AC 1 -come cennato- è incensurato. Dalla tragica sera del __________ sono trascorsi più di due anni e mezzo, durante i quali AC 1 ha mantenuto buona condotta, ha ripreso il lavoro, si è trasferito a __________ per risolvere senza troppe remore il problema degli spostamenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa. Ha accettato il decreto di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Nell'imminenza del processo ha anche accettato di farsi seguire dalla dott. __________. Quand'anche egli abbia così agito solo per motivi banalmente strategici e non anche per il maturato convincimento di avere dei "problemi da risolvere", resta il fatto che il contatto con la specialista è positivo e da esso potrebbe anche nascere, nel tempo, una reale motivazione.

Ai fini del pronostico non sfavorevole ha, ad ogni buon conto, costituito una garanzia importante per la Corte il fatto che AC 1 non potrà recuperare la licenza di condurre fintanto che non avrà superato l'esame psicotecnico. Col che dovrà per forza di cose dimostrare di essersi davvero confrontato con i lati negativi del suo carattere, quelli stessi che hanno fatto di lui un cattivo e inaffidabile conducente.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 69, 106, 111, 117 CP;

                                         26, 27, 31, 32, 34 LCStr;

4a e 5 ONC;

73 OSStr;

                                         9 e segg., 250 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                                         omicidio colposo

                                         per avere,

                                         per negligenza,

                                         circolando alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo, a velocità vietata, comunque eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180 km/h), in una curva per lui piegante a sinistra,

                                         perso la padronanza del veicolo che usciva di strada sulla destra cozzando dapprima contro un cippo stradale, poi travolgendo una cabina d'attesa per autobus, indi impattando frontalmente contro un terrapieno, per finire contro un carro agricolo posteggiato all'interno di una stalla,

                                         cagionando la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1 seduta, regolarmente allacciata, sul sedile anteriore destro,

                                         ad __________, il __________,

                                         e meglio come indicato nel verbale del dibattimento e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall'imputazione di omicidio intenzionale.

                                   3.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena detentiva di mesi 24 (ventiquattro);

                               3.2.   alla multa di fr. 3'500.-.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono per un mezzo a carico del condannato e per un mezzo a carico dello Stato.

                                   6.   È ordinata la confisca del relitto del veicolo Porsche 911 Turbo.

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        1'800.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        4'167.35

                                         Multa                                                        fr.        3'500.--

                                         Perizie                                                     fr.      10'357.50

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           100.-fr.      19'924.85

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           900.--

Inchiesta preliminare                             fr.        2'083.70

Multa                                                        fr.        3'500.--

Perizie                                                     fr.        5'178.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.      11'712.45

                                                                 ============

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

“   

Per la Corte delle assise criminali

La presidente                                                        La segretaria

72.2007.26 — Ticino Tribunale penale cantonale 06.02.2009 72.2007.26 — Swissrulings