Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 28.01.2008 72.2007.172

28 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,585 parole·~13 min·5

Riassunto

Tratta di esseri umani

Testo integrale

Incarto n. 72.2007.172

Mendrisio, 28 gennaio 2008/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Leventina

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 e domiciliato a    detenuto dal 11 dicembre 2000 al 15 febbraio 2001;     2.  AC 2 e residente a  

detenuta dal 14 agosto 2007;

prevenuti colpevoli di:

                                  A)   AC 1 e AC 2 congiuntamente

                                   1.   tratta di esseri umani

per avere,

alfine di favorire l’altrui libidine,

agendo in correità tra loro e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio / maggio 2000,

in quattro diverse circostanze, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di sette giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso due esercizi pubblici del Cantone,

in particolare:

                                         --   AC 2: per averle reclutate a __________, organizzato il viaggio anticipandone i costi e concordato con ognuna il pagamento a titolo di rimborso dell’importo di Fr. 5'500.- entro tre mesi dal loro arrivo in Ticino rispettivamente consegnando ad ogni ragazza, prima della sua partenza, US$ 500.- per comprovare la sua indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera ed informando AC 1 delle date del loro arrivo in Italia per il tramite della non meglio identificata __________,

                                         --   AC 1: per essersi recato a prenderle in quattro diverse circostanze all’aeroporto di __________ per poi accompagnarle, una di loro, all’Albergo __________ e le restanti sei all’Antica __________ affinché si prostituissero,

                                         ritenuto come da ogni ragazza AC 1 si fece restituire US$ 500.- precedentemente consegnati da AC 2 per poi, nel seguito, parzialmente riscuotere da ognuna la somma di Fr. 5'500.- già concordata in patria, trattenendo per sé il suo pattuito compenso di Fr. 1'500.- per ragazza mentre la differenza, tramite __________, fu inviata a __________, a AC 2, con le seguenti spedizioni di denaro del:

                                         --  01.02.2000 per US$ 770.-

--  03.02.2000 per US$ 270.- pari a Fr. 459,40

--  26.02.2000 per US$ 1'080.- pari a Fr. 1'837.-

--  03.03.2000 per Fr. 170.-

--  08.03.2000 per Fr. 745.-

--  20.03.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr. 1'709,30

--  23.03.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr. 1'725.20

--  04.04.2000 per US$ 722,20

--  08.04.2000 per US$ 240.- pari a Fr. 407.-

--  18.04.2000 per Fr. 935.-

--  25.04.2000 per Fr. 1682.- e

--  08.05.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr. 1'783.fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS; 

                                  B)   AC 1 singolarmente

                                   2.   tratta di esseri umani

per avere,

alfine di favorire l’altrui libidine,

agendo in correità con __________ e non meglio identificate __________,

in __________,

nel periodo estate 1999 / aprile 2000,

ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di sei giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso due esercizi pubblici del Cantone,

in particolare:

                                2.1       agendo in correità con __________,

durante il mese di ottobre 1999:

--   __________: per aver reclutato in __________, organizzato il loro viaggio e consegnato ad ognuna US$ 500.- prima della partenza affinché comprovassero la loro indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera,

--   AC 1: per essersi recato a prenderle all’aeroporto di __________, fattosi restituire da ognuna US$ 500.-, averle accompagnate al Bar __________ affinché si prostituissero, trattenendo loro i biglietti di ritorno e richiedendo ad ognuna, senza riuscire ad incassarli, Fr. 5’000.- quale compenso per l’organizzazione del loro viaggio in Ticino,

                                          2.2.    agendo in correità con non meglio identificate __________, nell’estate 1999, in tre diverse circostanze,

per essersi recato all’aeroporto di __________ a prendere tre giovani donne provenienti dalla __________ fatte giungere in Svizzera dalle sopraccitate, che poi accompagnò presso il Bar __________ affinché si prostituissero, ricevendo quale suo compenso dalle non meglio identificate __________ Fr. 200.- per ogni viaggio;

                                2.3       agendo in correità con __________,

durante il mese di aprile 2000:

--   __________: per aver reclutato in __________, organizzatole il viaggio anticipandone i costi di US$ 300.- e consegnatole US$ 500.- prima della partenza affinché comprovasse la sua indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera,

--   AC 1: per essersi recato a prenderla all’aeroporto di __________, fattosi restituire US$ 500.- ed averla accompagnata presso il Bar __________ affinché si prostituisse, per poi chiederle ed ottenere, nelle settimane successive, il rimborso di US$ 300.- e di Fr. 6'000.- quale compenso per l’organizzazione del suo viaggio in Ticino, somma che tramite __________ inviò a __________, a __________, con spedizioni di denaro del:

--  28.04.2000 per US$ 3'300.- pari a Fr. 5’938.- e

--  12.05.2000 per Fr. 1'591,50

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;

                                  C)   AC 2 singolarmente

                                   3.   tratta di esseri umani

per avere,

alfine di favorire l’altrui libidine,

agendo in correità con __________,

in __________, nel periodo maggio / ottobre 1999, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di tre giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso il Ristorante __________,

in particolare organizzando loro il viaggio, trovando loro alloggio presso questo esercizio pubblico affinché si prostituissero e concordando con __________, quale suo compenso, Fr. 10.- per ogni giorno di loro pernottamento,

tanto da ricevere da quest’ultima l’importo di Fr. 2'700.- in contanti e tramite __________, con spedizioni di denaro del:

--  19.05.1999 per US$ 1'000.- pari a Fr. 1549,50

--  28.05.1999 per US$ 200.- pari a Fr. 315.- e

--  30.10.1999 per US$ 200.- pari a Fr. 315.fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 168/2007 del 19 dicembre 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore d’ufficio                   avv. DUF 2 .  § L'accusata AC 2, assistita dal difensore d’ufficio (GP) avv. DUF 1. § L’interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:25.

D’accordo le parti e il Presidente, l’importo di fr. 1'591.50 relativo al versamento 12.5.2000 (punto 2.3. dell’AA) viene defalcato poiché trattasi di versamento in entrata che l’accusato dichiara di aver ricevuto da __________.

Il Presidente dà atto che nei confronti di AC 1 vi è stata violazione del principio di celerità, poiché non vi sono stati atti istruttori a partire dal 2001. 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale afferma che, conformemente alla giurisprudenza del TF, i reati oggetto dell’accusa risultano adempiuti. Rileva che il consenso delle ragazze era viziato, non essendo state a conoscenza del vero scopo del loro viaggio in Svizzera o non essendo state in grado - di fatto - di rifiutare di prostituirsi. Per quanto riguarda AC 1 rileva che, alla luce del suo agire organizzato, anche la fattispecie di cui al punto 2.2. dell’AA configura un reato commesso in correità e non solo in complicità. Rileva come si tratti di uno dei reati più disgustosi del CP. Evidenzia la colpa grave dell’accusato, consistente nello sfruttare la povertà di giovani donne per favorire l’altrui libidine, e ciò unicamente per denaro. Sottolinea la ripetizione di un’attività esercitata quasi professionalmente, fonte di importanti guadagni, nonché la varietà dei correi a cui AC 1 si è prontamente messo a disposizione, rilevando che l’aggravante del mestiere non entra in considerazione solo poiché l’art. art. 196 vCP non la contemplava. In relazione a AC 2 rileva come la stessa, già venuta in Svizzera a prostituirsi, abbia mentito alle ragazze ben sapendo a cosa sarebbero andate incontro.

Sottolinea che gli accusati hanno collaborato solo nel seguito dell’inchiesta e solleva il dubbio che le ragazze portate in Svizzera siano state più numerose di quelle emerse nel corso delle indagini. A favore degli accusati pone in evidenza l’incensuratezza di entrambi, il comportamento avuto dopo i fatti, che non ha più interessato la Magistratura, l’attenuante generica del tempo trascorso e -nei confronti di AC 1 - la violazione del principio di celerità. Rileva che non deve essere effettuata una prognosi negativa, gli accusati non frequentando più il mondo della prostituzione, AC 1 avendo un lavoro e delle responsabilità familiari, AC 2 dimostrando l’intenzione di tornare in __________ per trovare un lavoro onesto. Non chiede una pena differenziata poiché, se è vero che AC 1 potrebbe beneficiare di uno sconto maggiore per l’accertata violazione del principio di celerità, è vero anche che la sua attività ha interessato più persone e la sua immagine di esattore è più negativa rispetto a quella di AC 2. In conclusione chiede la conferma integrale dell’atto di accusa e la condanna di entrambi gli accusati ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Viste le condizioni economiche di entrambi, rinuncia a chiedere il pagamento di una multa.

                                    §   L'avv. DUF 1, difensore di AC 2, il quale sottolinea che i fatti sono stati ammessi già in corso di istruttoria. Non contesta la qualifica giuridica del reato. Evidenzia come dagli atti non emerga una personalità criminale, le ragazze non essendo state costrette a venire in Svizzera a prostituirsi. Rileva come l’autonomia delle ragazze nella loro attività sia rilevante per la commisurazione della pena. Pone in risalto la vita precedente e le condizioni personali ed economiche dell’accusata in __________, sottolineando come AC 2 non abbia commesso il reato per permettersi una vita lussuosa, ma unicamente per garantire la sussistenza della sua famiglia, tant’è che il provento del reato è servito interamente per finanziare un intervento medico per il nipote. Fa valere l’attenuante specifica della grave angustia e del lungo tempo trascorso, evidenziando come dopo i fatti l’accusata abbia svolto un lavoro onesto. Ponendo in risalto l’incensuratezza della sua assistita, chiede un’adeguata riduzione della pena proposta dal PP, sempre con il beneficio della condizionale.

                                    §   L'avv. DUF 2, difensore di AC 1, il quale a sua volta sottolinea come i fatti siano stati ammessi già in corso di inchiesta. Non contesta che il consenso delle ragazze fosse viziato e quindi il reato adempiuto. Riconosce l’agire ripetuto dell’accusato e il vantaggio materiale trattone. Ammette la correità anche in relazione al punto 2.2. dell’AA.. Ritiene grave il reato e lo scopo egoistico per il quale è stato commesso. In merito alla commisurazione della pena, rileva che i ruoli possono sì essere equiparati per importanza, ma ritiene che l’Accusa non abbia tenuto sufficientemente in considerazione le attenuanti riconosciute, in particolare la violazione del principio di celerità, essendo trascorsi tanti anni senza alcun atto istruttorio nei confronti di AC 1; il lungo tempo trascorso; l’incensuratezza; il fatto di avere tagliato i rapporti con l’ambiente della prostituzione e di aver ristabilizzato la propria vita e avendo riacquistato il dovuto rispetto per autorità come dimostrato con le ammissioni in aula di fatti non ammessi fino all’ultimo verbale. In conclusione, chiede un ridimensionamento della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo estate 1999/aprile 2000,

alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente tredici giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:

                            1.1.1.   agendo in correità con AC 2 e con una non meglio identificata __________, in __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro diverse circostanze, per essersi recato a prendere sette di loro all’aeroporto di __________ per poi accompagnarne una all’Albergo __________ affinché si prostituissero;

                            1.1.2.   agendo in correità con __________ e non meglio identificate __________, nel periodo estate 1999/aprile 2000,

per essersi recato a prendere cinque di loro all’aeroporto di __________ e una di loro all’aeroporto di __________, accompagnandone due al Bar __________, affinché si prostituissero,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa? 

                                   2.   Deve essere accertata la violazione del principio di celerità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo maggio 1999/maggio 2000,

alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente dieci giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:

                            1.1.1.   agendo in correità con AC 1 e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro diverse circostanze, per avere reclutato sette di loro a __________ e aver organizzato il viaggio in Ticino, anticipandone i costi;

                            1.1.2.   agendo in correità con __________, nel periodo maggio/ottobre 1999, organizzato il viaggio di tre di loro, nonché trovato loro alloggio e lavoro quali prostitute presso il Ristorante __________,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa? 

                                   2.   Può beneficiare delle attenuanti specifiche della grave angustia e del lungo tempo trascorso?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito B.2.,

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51 CP e 196 vCP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo estate 1999/aprile 2000,

alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente tredici giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:

                            1.1.1.   agendo in correità con AC 2 e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro diverse circostanze, per essersi recato a prendere sette di loro all’aeroporto di __________ per poi accompagnarne una all’Albergo __________ affinché si prostituissero;

                            1.1.2.   agendo in correità con __________ e non meglio identificate __________, in __________, nel periodo estate 1999/aprile 2000,

per essersi recato a prendere cinque di loro all’aeroporto di __________ e una di loro all’aeroporto di __________, accompagnandone due al Bar __________, affinché si prostituissero,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   AC 2 è autrice colpevole di:

                               2.1.   tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo maggio 1999/maggio 2000,

alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente dieci giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:

                            2.1.1.   agendo in correità con AC 1 e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro diverse circostanze, per avere reclutato sette di loro a __________ e aver organizzato il viaggio in Ticino, anticipandone i costi;

                            2.1.2.   agendo in correità con __________, nel periodo maggio/ottobre 1999, organizzato il viaggio di tre di loro, nonché trovato loro alloggio e lavoro quali prostitute presso il Ristorante __________,

                                         meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   AC 1, constatata la violazione del principio di celerità,

è condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   AC 2 è condannata alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   L’esecuzione delle pene detentive è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di anni 2 (due).  

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido, in ragione di ½ ciascuno.  

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           400.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        1'266.--

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.        1'716.--

                                                                 ===========

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.           633.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           858.--

                                                                 ===========

Distinta spese a carico di AC 2

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           200.--

Inchiesta preliminare                             fr.           633.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           858.--

                                                                 ===========

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

72.2007.172 — Ticino Tribunale penale cantonale 28.01.2008 72.2007.172 — Swissrulings