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Ticino Tribunale penale cantonale 27.03.2007 72.2006.94

27 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·3,058 parole·~15 min·1

Riassunto

Ripetuto furto ai danni di una banca ad opera di dipendenti (per complessivi fr 720'000.-), falsitâ in documenti, favoreggiamento consumato e tentato

Testo integrale

Incarto n. 72.2006.94

Mendrisio, 27 marzo 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 e domiciliato a           detenuto dal 30 ottobre 2000 al 11 dicembre 2000;   2. AC 2 e domiciliato a   

detenuto dal 16 novembre 2000 al 1 dicembre 2000;

prevenuti colpevoli di:

                                  A.   AC 1 individualmente

                                   1.   Ripetuto furto,

                                          per avere,

                                          a __________,

                                          presso la banca __________,

                                          sede quartiere __________,

                                          nel periodo inizio inizio 1998 – fine ottobre 2000,

                                          per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                          ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene denaro contante,

                                          per un importo complessivo pari a fr. 720'000.00,

                                          segnatamente per avere,

                                          durante lo svolgimento della sua attività di cassiere,

                                          in un numero imprecisato di occasioni,

                                          ripetutamente sottratto dalla cassa centrale del PC 1, al fine di appropriarsene,

                                          varie somme di denaro,

                                          prelevandole direttamente dalla cassa in contanti e

                                          trattenendole per sé in alcune occasioni, rispettivamente, in altre             occasioni, versandole a favore del proprio conto corrente presso        PC 1, facendo capo, per il versamento,                   alla cassa del collega, approfittando di momentanee assenze,

                                          provocando in tal modo un ammanco di cassa complessivo pari             a fr. 720'000.00,

                                          denaro utilizzato per rimediare a perdite accumulate nell’ambito di investimenti, per spese personali, condurre una vita agiata e       per il gioco d’azzardo;

                                   2.   Ripetuta falsità in documenti

                                          per avere,

                                          a __________,

                                          presso la banca PC 1,

                                          sede quartiere __________,

                                          nel periodo inizio inizio 1998 - fine ottobre 2000,

                                          al fine di procacciare a sé un indebito vantaggio,

                                          ripetutamente formato un documento falso, abusato dell’altrui       firma autentica o segno a mano autentico, per formare un             documento suppositizio, nonché attestato in un documento,                                    contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto                                  uso di tale documento,

                                          e meglio per avere,

                                          durante lo svolgimento della sua attività di cassiere,

                                          ripetutamente indicato, inserendoli nel libro cassa, importi in        realtà non presenti in cassa, al fine di occultare l’ammanco,

                                          nonché ripetutamente allestito fiches di prelevamento e di            versamento fittizie, al solo scopo di occultare, durante le revisioni   di cassa, l'ammanco via via creatosi ad opera sua in cassa,                                          segnatamente:

                               2.1.   nel periodo metà 1998 - dicembre 1998, allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio per un ammontare non meglio precisato, ma contenuto fra i fr. 230'000.00 e i fr. 340'000.00, fiche sottoscritta dall’avente diritto di firma della relazione __________ e consegnato tale fiche al suo collega di cassa, AC 2, affinché potesse utilizzarla in sua assenza, in caso di revisione contabile;

                               2.2.   il 26.11.1998, allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr. 337'000.00 dal proprio conto no. 706447-81, allo scopo di fare quadrare la contabilità di cassa durante una revisione contabile e, il giorno successivo, allestito una fiche di versamento di fr. 340'000.00 a favore del proprio conto, fittizia per l'importo di fr. 337'000.00, mentre reale per l'Importo di fr. 3'000.00  (a fronte però di un prelevamento indebito di cassa),

                               2.3.   il 17.10.2000, allestito una fiche di prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr. 720'000.00  dalla relazione bancaria della mamma __________, attestando altresì sulla medesima la necessaria autorizzazione all’operazione, in realtà mai concessa, da parte di un funzionario dirigente, allo scopo di fare quadrare la contabilità di cassa durante una revisione contabile ed allestito, il giorno successivo, una fiche di versamento di fr. 722'500.00 a favore della relazione della madre, fittizia per l’importo di fr. 720'000.00, mentre reale per l’importo di fr. 2'500.00, prelevati dal suo conto;

                                  B.   AC 2 individualmente

                                   1.   Ripetuto favoreggiamento

                                          per avere,

                                          a __________,

                                          presso la banca PC 1,

                                          sede quartiere __________, nel periodo estate1999 – fine ottobre        2000, quale cassiere e dipendente del PC 1, ripetutamente sottratto il collega AC 1 ad        atti di un procedimento penale, aiutandolo in caso di necessità   ad occultare l’ammanco via via creatosi ad opera dello stesso                 AC 1, come meglio descritto sub. A.1 e pari, a fine                   ottobre 2000, a fr. 720'000.00,

                                          segnatamente per avere,

                                          all’occasione di controlli dei revisori effettuati sulle singole casse,

                                          ripetutamente permesso a AC 1 di prelevare    direttamente dalla sua cassa,

                                          oppure operato travasi di cassa, consegnando a AC 1 del denaro contante, corrispondente all’ammanco,                               affinché lo mettesse in cassa,

                                          inoltre, nei periodi di assenza di AC 1 per ferie,      utilizzato in almeno un’occasione una fiche fittizia di          prelevamento, allestita da AC 1 e sottoscritta      dall’avente diritto di firma della relazione __________,       rispettivamente all’occasione di un controllo dei revisori      effettuato contemporaneamente sulle due casse, operato trasferimenti di banconote e ristorni fra la sua cassa e quella in    uso a AC 1,

nonché operato un prelevamento di fr. 480'000.00 dalla     relazione __________, operazione immediatamente stornata dopo       essersi reso conto che non poteva consegnare l’importo in                                         contanti a AC 1, a causa della presenza dei revisori    contabili;

                                          il tutto, al fine di far quadrare la contabilità di cassa, occultare in tal modo l’ammanco esistente e dunque sottrarre il collega    AC 1 all’apertura di un procedimento penale;

                                   2.   Ripetuta falsità in documenti

per avere,

                                          a __________,

                                          presso la banca PC 1,

                                          sede quartiere __________,

                                          nel periodo inizio autunno 1998 - fine ottobre 2000,

                                          al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio,

                                          ripetutamente formato un documento falso, abusato dell’altrui       firma autentica o segno a mano autentico per formare un              documento suppositizio, nonché attestato in un documento,                                    contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto                                  uso di tale documento,

                                          e meglio per avere,

                                          durante lo svolgimento della sua attività di cassiere,

                                          in più occasioni indicato nel libro cassa, importi in realtà non        presenti in cassa, al fine di occultare l’ammanco operato da          AC 1, durante l’assenza di quest’ultimo per ferie,

                                          inoltre, allestito in data 3.5.2000 una fiche di prelevamento           attestante un prelevamento di fr. 480'000.00 dalla relazione   __________, operazione non richiesta dal titolare della relazione,                     all’unico scopo di fare quadrare la contabilità di cassa durante                                  una revisione contabile,

                                  C.   AC 1 e AC 2 in correità

1.         Falsità in documenti

per avere,

                                          a __________,

                                          presso la banca PC 1,

                                          sede quartiere __________,

agendo in correità fra di loro, in data 09.06.1999, al fine di           procacciare a AC 1 un indebito vantaggio,

                                          formato un documento falso, nonché attestato in un documento,   contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto     uso di tale documento, e meglio allestito ed utilizzato una fiche di                          prelevamento attestante un prelevamento fittizio di fr.                                      387'000.00, facendola sottoscrivere dall’avente diritto di firma                                      della relazione __________, allo scopo di fare quadrare la contabilità                   di cassa durante una revisione contabile ed allestito, il giorno                              successivo, una fiche di versamento attestante un versamento                                      fittizio a favore della relazione __________ per lo stesso importo;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                          reati previsti art. 139 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 305 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 87/2006 del 7 agosto 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §      §   L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. §  L’accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2. §  Il rappresentante della PC PC 1, __________.                                   

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 13:50.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti oggetto dell’atto d’accusa e ricorda il modus operandi seguito dai due imputati. Sottolinea l’intensità criminale e l’assenza di scrupoli messa in atto da AC 1 e le motivazioni, riprovevoli, che hanno spinto lo stesso a delinquere coinvolgendo anche terze persone. L’importo sottratto è importante; egli ha oltretutto tradito la fiducia della sua datrice di lavoro. La colpa di AC 1 è grave. A suo favore il PP menziona la sua incensuratezza, la buona collaborazione ed il lungo tempo trascorso; dai fatti in esame inoltre AC 1 non ha più interessato la giustizia.

Per AC 2 il PP ricorda come questi invece di denunciare AC 1 ha fornito un aiuto attivo. Se è vero che egli ha iniziato a delinquere su richiesta di AC 1, egli l’ha però fatto coscientemente. L’accusa rileva come parte del reato di favoreggiamento imputato al AC 2 nell’AA è prescritto; i fatti a lui imputabili partono dal 3 maggio 2000. A suo favore il PP menziona la collaborazione, l’incensuratezza, il lungo tempo trascorso ed il fatto che egli non ha tratto beneficio dai reati.

Pertanto, confermato integralmente l’atto d’accusa con le modifiche dovuta alla prescrizione dei reati indicati in precedenza, il PP conclude chiedendo:

- per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi, sospesa per 3 anni;

- per AC 2 la condanna ad una pena pecuniaria di 180 aliquote da fr. 30.- cadauna, sospesa per 2 anni, e ad una multa effettiva di fr. 1000.-.

                                    §   La PC, la quale si associa alle richieste dell’accusa e chiede la conferma della propria istanza.

                                    §   Il Difensore di AC 2 (avv. DF 2), il quale pone in risalto la personalità del suo assistito e lo stato d’animo in cui questi si trovava al momento in cui è stato coinvolto da AC 1 nelle sue malversazioni. Egli ha sì sbagliato nel coprire AC 1 ma difficilmente avrebbe potuto agire diversamente. La difesa sottolinea anche le mancanze organizzative all’interno della Banca. Il difensore lamenta delle lacune in ambito istruttorio imputabili al ministero pubblico e la violazione del principio di celerità. Dal punto di vista giuridico contesta l’imputazione di cui al punto A 1 AA e osserva come AC 1, nella sua veste di cassiere, sia responsabile di appropriazione indebita e non di furto. AC 2, non avendo l’affidamento della cassa di AC 1, può se del caso essere accusato di complicità in appropriazione indebita. Egli contesta altresì le altre imputazioni a carico di AC 2. In relazione al punto B 1 osserva come il favoreggiamento sia un reato contro l’amministrazione della giustizia; l’intenzione del suo patrocinato era però quella di salvare se stesso, di evitare il licenziamento di AC 1 ma non certo quello di sottrarre quest’ultimo ad un’inchiesta penale. Non essendo neppure state formulate delle subordinate al riguardo questo reato viene a cadere. Egli contesta altresì la falsità in documenti e osserva come non vi siano agli atti i documenti attestanti la chiusura di cassa e neppure le fiche presunte false.

La difesa chiede la liberazione quantomeno della metà del conto cointestato alla moglie e al marito presso __________, come pure degli altri conti intestati a AC 2 in quanto gli stessi non sono provento di reato.

Egli conclude chiedendo l’assoluzione del suo patrocinato ed, in via subordinata, una riduzione della pena proposta dall’accusa.

                                     §  Il Difensore di AC 1 (avv. DF 1), il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Egli è caduto in un vortice del vizio da cui è non è più riuscito ad uscire, parallelamente egli ha perso parte dei risparmi della madre. Per tappare i buchi così creati egli ha quindi attinto alla cassa della banca. AC 1 è stato profondamente segnato dai fatti qui in esame; da ben 6 anni egli sta cercando di trovare lavoro per ricostruirsi una vita, ma sinora senza successo. Fin quando ha potuto egli ha rispettato i suoi impegni col PC 1. La difesa lamenta anch’essa delle lacune istruttorie e la violazione del principio di celerità. Parimenti menziona delle carenze organizzative all’interno della banca.

Dal punto di vista giudico contesta la qualifica giuria del furto imputato a AC 1.

La difesa conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dell’accusa.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuto furto

per avere, a __________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in più occasioni, sottratto al fine di appropriarsene denaro contante per un importo complessivo di fr 720'000.-?

1.2   ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito profitto,

1.2.1   in più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato false fiches di prelevamento e di versamento ?

1.2.2   in un’occasione, in correità con AC 2, allestito e fatto uso  di una fiche attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________ facendola sottoscrivere all’avente diritto, ed una fiche attestante il successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.  E’ stato violato il principio di celerità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?

                                    5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuto favoreggiamento

per avere, a __________, nel periodo estate 1999 – fine ottobre 2000, ripetutamente sottratto AC 1 ad atti di procedimento penale, aiutandolo ad occultare l’ammanco creato in cassa dallo stesso ed ammontanti a fine ottobre 2000 a fr. 720'000.- ?

1.1.1  trattasi in parte di reato tentato?

1.2   ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________, nel periodo inizio autunno 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito profitto?

1.2.1   in più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato una falsa fiche di prelevamento ?

1.2.2   in un’occasione, in correità con AC 1, allestito e fatto uso di una fiche attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________ facendola sottoscrivere all’avente diritto, ed una fiche attestante il successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                    2.   E’ stato violato il principio di celerità?

                                    3.   Sussistono circostanze attenuanti giusta l’art. 48 CP?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   5.   Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?

                                    6.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Rispondendo                 A. per AC 1 affermativamente ai quesiti posti;

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti;

visto gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 139 cifra 1, 251

 cifra 1, 305 CP;

                                          9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuto furto

per avere, a __________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in più occasioni, sottratto al fine di appropriarsene denaro contante per un importo complessivo di fr 720'000.-;

1.2   ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________, nel periodo inizio 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito profitto, in più occasioni, formato falsi giustificativi di cassa nonché formato e fatto uso di 6 false fiches di prelevamento e di versamento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                         2.                                                                              AC 2 è autore colpevole di:

                                2.1   favoreggiamento, consumato e tentato

2.1.1   per avere, a __________, il 3 maggio 2000, tentato di sottrarre AC 1 ad atti di procedimento penale operando un indebito prelevamento di fr. 480'000.- dalla relazione __________, senza però riuscire a consegnare il denaro al AC 1, per il che egli stornò l’operazione dopo qualche minuto;

2.1.2   nell’agosto del 2000, accollato alla propria cassa l’ammanco esistente su quella del AC 1 a seguito degli indebiti prelevamenti, durante l’assenza per ferie del AC 1;

2.2   ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________, nel periodo inizio autunno 1998 – fine ottobre 2000, a scopo di indebito profitto;

2.2.1   in più occasioni, nei periodi in cui l’ammanco creato dal AC 1 era addebitato alla sua cassa, attestato con la propria firma, contrariamente al vero, l’esattezza del saldo della propria cassa;

2.2.2   il 3 maggio 2000, allestito e fatto uso di una falsa fiche di prelevamento di fr. 480'000.- dal conto __________;

2.2.3       in correità con AC 1, il 9 giugno 1999, fatto uso di una fiche attestante un prelevamento fittizio di fr. 387'000.- dal conto __________ e di una fiche attestante il successivo versamento fittizio su quel conto dello stesso importo;

                                   3.   Di conseguenza,

                                3.1   AC 1, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:

                             3.1.1   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                            3.1.2.   l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                 3.2   AC 2, ritenuta la violazione del principio di celerità e in parte il lungo tempo trascorso, è condannato:

                             3.2.1   alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondenti a 60 aliquote giornaliere di fr. 5.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            3.2.2.   l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4        AC 1 è condannato a versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 720'000.-, dedotti i rimborsi da lui nel frattempo effettuati.

5.  La PC PC 1 è rinviata al foro civile per quanto attiene le pretese vantate nei confronti di AC 2.

                                    6.   E’ ordinata la confisca del saldo attivo del conto  c/o PC 1 intestato a AC 1 e la sua assegnazione alla PC PC 1, previo soddisfacimento delle tasse e spese di giustizia.

7.  E’ ordinato il dissequestro in favore dei titolari AC 2 e/o __________ dei saldi dei conti  c/o PC 1 e  e  c/o __________

                                    8.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di 9/10 a carico di AC 1 e di 1/10 a carico di AC 2.

                                   9.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

                                         Distinta spese:                                      

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           500.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.           750.--          ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1:

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           450.--

Inchiesta preliminare                             fr.           180.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              45.-fr.           675.--

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2:

                                         Tassa di giustizia                                   fr.              50.--

Inchiesta preliminare                             fr.              20.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.                5.-fr.              75.--

                                                                 ============

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

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