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Ticino Tribunale penale cantonale 22.02.2007 72.2006.91

22 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·948 parole·~5 min·1

Riassunto

Violazioni alla circolazione stradale

Testo integrale

Incarto n. 72.2006.91

Lugano, 22 febbraio 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Alessandro Guidini, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuta guida in stato di inattitudine

                                          per avere,

                                          l’8 agosto 2005, rispettivamente il 19 ottobre 2005,

                                          in territorio di __________,

                                         condotto il veicolo a motore marca Ford Escort targato TI  rispettivamente il veicolo a motore marca Mazda E 2200 targato TI  in stato di ebrietà

                                         (test etanografico positivo nella misura del 2.58 g/kg l’8 agosto 2005; alcolemia: min. 0.80 max. 1,28 g/kg il 19 ottobre 2005);

                                   2.   elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                          per essersi,

                                          l’8 agosto 2005,

                                          in territorio di __________,

                                         intenzionalmente opposto alla prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall'autorità per la determinazione dell'alcolemia, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                                   3.   ripetuta guida nonostante la revoca

                                         per avere,

                                         l’8 agosto 2005, il 19 ottobre 2005, il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,

                                          in territorio di __________,

                                         condotto i veicoli a motore marca Ford Escort targato TI, marca Mazda E 2200 targato TI  e marca Ford Escort targato TI,

                                         sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 7.02.2005 per tempo indeterminato;

fatti avvenuti    nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti    art. 91 cpv. 1 LCStr, art. 91a cpv. 1 LCStr, art. 95                  cifra 2 LCStr;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 90/2006 del 03 agosto 2006, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il sostituto procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:30.

Sentiti                          § Il Sostituto Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che in concreto una sanzione pecuniaria non avrebbe alcun effetto deterrente, chiede, in considerazione della gravità dei reati e dei trascorsi dell’imputato, la sua condanna a 10 mesi di pena detentiva.

In considerazione del buon comportamento tenuto dall’imputato nell’anno appena trascorso e del buon esito delle terapie e dei controlli cui egli si sta sottoponendo, postula che la pena detentiva venga sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.

Non chiede l’esecuzione del residuo della precedente pena ma il prolungamento di un anno del relativo periodo di prova.

Chiede che l’imputato venga, poi, sottoposto al patronato penale.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto la difficile situazione patita dal suo assistito e sottolinea come i reati siano stati commessi dal suo assistito in un periodo estremamente difficile e tormentato e che ora sembra in procinto di risolversi ed auspica, pertanto, che la pena che gli verrà inflitta sia di aiuto e stimolo per questa ripresa.

Si rimette pertanto alla decisione della Presidente della Corte chiedendo una pena pecuniaria, alternativamente una pena detentiva inferiore a 10 mesi e, comunque, sospesa condizionalmente.

Non si oppone ad un lungo periodo di prova.

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                         

                                         AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine, ripetuta

                                         per avere

                                         l’ 8 agosto 2005, rispettivamente il 19 ottobre 2005,

                                         in territorio __________,

                                         condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà?

                               1.2.   elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                         per essersi

                                         l’8 agosto 2005

                                         in territorio __________

intenzionalmente opposto alla prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall’autorità per la determinazione dell’alcolemia?

                               1.3.   ripetuta guida nonostante la revoca

                                         per avere

l’8 agosto 2005, il 19 ottobre 2005 il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,

                                         in territorio di __________

condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 07.02.2005 per tempo indeterminato?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2.può beneficiare della sospensione condizionale?

3.      deve essere ordinata l’esecuzione del residuo di pena?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito numero  3;

visti gli art.                      12, 19, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 89 CP;

                                         91 e 91a Lcstr.;

9 e segg. (260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine, ripetuta

                                         per avere

                                         l’ 8 agosto 2005, rispettivamente il 19 ottobre 2005,

                                         in territorio __________,

                                         condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà;

                               1.2.   elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                         per essersi

                                         l’8 agosto 2005

                                         in territorio __________

                                         intenzionalmente opposto alla prova del sangue ed all’esame medico ordinati dall’autorità per la determinazione dell’alcolemia;

                               1.3.   ripetuta guida nonostante la revoca

                                         per avere

l’8 agosto 2005, il 19 ottobre 2005 il 3 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006,

                                         in territorio di __________

condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 07.02.2005 per tempo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 8 (otto) mesi;

                               2.2.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                   4.   Non è ordinata il ripristino dell’esecuzione ma il relativo periodo di prova è prolungato di un anno.

                                   5.   Il condannato è sottoposto al Patronato penale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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