Incarto n. 72.2006.81 + 121 72.2007.74
Lugano, 16 aprile 2008/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Frida Andreotti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1 e residente a 2. AC 2 e residente a
prevenuti colpevoli di:
A. AC 1
1. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
a __________, dal 1995 al 1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato in più occasioni a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali affidatigli da PC 1, tramite procura generale con diritto di firma individuale su relazioni di cui era avente diritto economico presso la __________ (ma di fatto gestite tramite la __________) e presso la __________,
abusando della sua qualità di procuratore,
in parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di relazioni bancarie di cui era beneficiario economico, ed in parte mediante indebiti prelevamenti a contanti,
in particolare:
1.1. disponendo i seguenti indebiti trasferimenti, abusando della sua qualità di procuratore, dalla relazione __________ n. presso la __________, nella titolarità di PC 1, a favore della relazione __________ n. presso il medesimo istituto nella sua disponibilità:
1.1.1. il 28 marzo 1995 la somma di ITL 354'000'000,
1.1.2. il 1° luglio 1996 la somma di ITL 358'000'000,
1.1.3. il 3 luglio 1997 la somma di ITL 44'000'000,
1.1.4. il 5 settembre 1997 la somma di ITL 1'017'624'000,
per un ammontare complessivo di ITL 1'773'624'000,
ritenuto che, successivamente all'apertura del procedimento, l'indebito bonifico di cui al punto n. 1.1.4 è stato riaccreditato sulla relazione accomodante,
1.2. il 28 giugno 1996 disponendo indebitamente il trasferimento della somma di DM 158'000 dalla relazione __________ n. __________, nella titolarità di PC 1, a favore della relazione __________ n. presso il medesimo istituto di sua pertinenza;
1.3. prelevando indebitamente a contanti dalla relazione __________ n. presso __________, con successivo riaccredito sulla relazione __________ n. presso __________:
1.3.1. il 30 agosto 1995 l'importo di ITL 97'000'000, il 17 gennaio 1996 l'importo di ITL 19'000'000, il 7 febbraio 1996 l'importo di ITL 21'000'000, per un ammontare complessivo di ITL 137'000'000,
1.3.2. il 26 giugno 1996 l'importo di DM 35'035.--,
1.4. prelevando indebitamente, mediante illegittimo utilizzo della procura, le seguenti somme da conti di spettanza di PC 1:
· il 19 settembre 1996 dal conto __________ n. __________ l'importo di ITL 215'645'000.-,
· il 23 settembre 1996 dal conto __________ n. __________ l'importo di ITL 300'000'000.-,
· il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________ l'importo di ITL 17'288'271.-,
· il 30 giugno 1997 dal conto __________ n. __________ l'importo di CHF 150'000.-,
· il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________ mediante assegno a suo favore di CHF
20'000.-,
· il 25 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________ mediante assegno a suo favore di DM
50'100.-,
· il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________ l'importo di DM 172'898,
2. ripetuta truffa
per avere,
a __________, per il tramite della locale sede della __________, tra agosto 1993 ed aprile 1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________, affermando cose false e confermandone subdolamente l'errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio, per avere,
in qualità di procuratore generale sulle relazioni bancarie presso la __________ di PC 1,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________, tramite il funzionario TE 2 che aveva in gestione sia le proprie relazioni bancarie sia quelle della parte lesa TE 1,
affermando, contrariamente al vero, che, per esigenze fiscali, la titolare della relazione nominativa __________ n. PC 1 desiderava fossero eseguite, in dieci occasioni, delle false operazioni di cambio parallele ed inverse, entrambe con la __________ come controparte ed allestite a posteriori a quotazioni dei cambi già note alla Banca, tali da generare delle perdite sulla relazione __________ corrispondenti a utili da accreditare alle relazioni bancarie, nella propria disponibilità, __________ n., presso la __________, rispettivamente __________ n., presso la __________, derivanti da operazioni di cambio inverse,
inducendoli così a compiere i seguenti indebiti trasferimenti di fondi dalla relazione __________ alla relazione __________, rispettivamente __________:
· il 4 agosto 1993, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di NLG 20'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio NLG/US$,
· il 12 ottobre 1993, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di DM 75'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
· il 2 marzo 1994, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di DM 165'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
· il 7 marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 34'900.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
· il 20 giugno 1994, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di CHF 103'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/CHF,
· il 28 giugno 1994, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di DM 66'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio CHF/DM,
· il 10 aprile 1995, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di DM 179'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
· il 13 aprile 1995, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di DM 353'000.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
· il 20 marzo 1997, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di ITL 181'500.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
· il 10 aprile 1997, ordinato, tramite la __________, il trasferimento di ITL 151'500.- dalla relazione __________ __________ alla relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
conseguendo un indebito profitto di NLG 20'000.-, DM 872'900.-, CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, provocando alla parte civile PC 1 un danno equivalente,
3. … omissis …
4. falsità in documenti
per avere,
a __________ ed altrove in Italia, in data imprecisata,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, rispettivamente di migliorare la propria posizione e di mascherare precedenti irregolarità, formato un documento suppositizio abusando dell'altrui firma autentica,
nonché fatto uso del medesimo documento,
segnatamente allestito la dichiarazione "__________" abusando della firma autentica di PC 1, apponendo, successivamente alla firma, un testo all'insaputa della medesima, secondo cui la stessa, contrariamente alla verità, confermava di aver dato incarico a AC 1 di eseguire operazioni non meglio specificate a debito del conto n. presso __________ e a favore del conto n. presso __________, allo scopo di comprovare che la parte lesa PC 1 aveva acconsentito agli indebiti trasferimenti, mascherati da false operazioni di cambio di cui sub. 2,
nonché fatto uso della dichiarazione consegnandola al funzionario TE 2 che aveva in gestione sia le proprie relazioni sia quelle della parte lesa PC 1,
5. ripetuta istigazione a falsità in documenti
per avere,
a __________, ed in altre località,
nel periodo agosto 1993 - aprile 1997,
a scopo di indebito profitto,
in dieci occasioni riferite alle false operazioni di cambio di cui sub. 2,
a scopo di indebito profitto proprio e di terzi,
intenzionalmente determinato funzionari della __________, in particolare il funzionario TE 2 che aveva in gestione le sue relazioni e quelle della parte lesa PC 1 (relazione __________ n. presso la __________, nella disponibilità di PC 1, conto __________ n., presso la __________, rispettivamente __________ n. presso la __________)
a far allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini effettivamente impartiti ai valori di cambio ivi indicati, nonché a far eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni di acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti, al fine di generare le perdite di cambio sulla relazione __________ e giustificare corrispondenti indebiti utili sui conti __________ e __________, operazioni descritte in dettaglio sub. 2.,
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP e art. 148 cpv. 1 vCP, art. 251 cifra 1 CP in parte in relazione con l'art. 24 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 81/2006 del 6 luglio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
amministrazione infedele aggravata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per avere,
a __________, per il tramite della locale sede della __________, nel febbraio 1996,
nella sua qualità di procuratore della relazione __________ n. intestata a PC 1, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali della titolare del conto,
intenzionalmente violato i suoi doveri,
segnatamente, il 9 febbraio 1996 disposto la vendita delle obbligazioni con tasso 5,875% della Comunità Europea del __________ con durata 1987 - 1997 (nel portafoglio della relazione __________ presso __________) nella misura di DM 1'500'000.- al conto __________, nella disponibilità di PC 1, e nella misura di DM 1'500'000.al conto __________, nella sua disponibilità, omettendo di riversare gli interessi in scadenza al 13 febbraio 1996 accreditati su quest'ultima relazione,
arrecando un danno alla parte civile PC 1 di DM 86'362.-,
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 117/2006 del 2 ottobre 2006, emanato dal Procuratore pubblico, il quale sostituisce il punto 3. dell'atto d'accusa 81/2006 del 6 luglio 2006 (decisione CRP del 14 agosto 2006).
B. AC 2
appropriazione indebita
per avere,
a __________, nel periodo 3 settembre - 22 dicembre 1997,
allo scopo di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto, impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2 e PC 3,
e meglio,
premesso che PC 2 e PC 3 hanno trasferito in data 24 febbraio 1993 l'importo di CHF 240'000.sulla relazione n. __________ (ma di fatto aperta e gestita da __________), di cui l'accusato risultava titolare e su cui PC 2 e PC 3 disponevano di procura con diritto di firma individuale, a fronte dell'accordo del titolare che la relazione sarebbe stata alimentata da parte sua e da parte del fratello __________ negli stessi termini e che gli eventuali utili della gestione a carattere speculativo sarebbero stati suddivisi paritariamente,
per aver indebitamente disposto a proprio indebito profitto e ad indebito profitto del fratello __________ dei valori patrimoniali depositati sulla relazione __________,
revocando in data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre 1997, le procure rilasciate a favore di PC 2 e PC 3,
impedendo l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL 984'918'500 a favore di un conto familiare designato da PC 2, da lui impartito in data 8 ottobre 1997, che si riteneva ancora al beneficio di una procura individuale, benché tale importo, corrispondente alla metà del saldo attivo della relazione a tale data, fosse di pertinenza di PC 2 e PC 3 nella loro qualità di coaventi diritto economico e l'accusato non vantasse alcun credito di compensazione nei loro confronti,
successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, dopo aver disposto a proprio favore di CHF 30'881.- , liquidato tutti gli investimenti in essere, così da ottenere in conto i seguenti saldi: CHF 230'817.-, DM 3'559.-, USD 400'062, ITL 837'628'396, CAD 210, JPY 24'100.-, che furono fatti da lui trasferire (ad eccezione di CHF 5'000.-) in data 22 dicembre 1997 presso la __________ a favore della relazione __________ di pertinenza della famiglia AC 2,
arrecando alle parti civili PC 2 e PC 2 un danno pari alla metà del valore del patrimonio della relazione __________ all' 8 ottobre 1997 di CHF 1'636'484.76, ovvero un danno di almeno CHF 818'242.38,
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto art. 138 cifra 1 CP,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 72/2007 del 27 giugno 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'avv. DUF 1, difensore d’ufficio degli accusati AC 1 e AC 2, assenti. § L'avv. RC 1, in rappresentanza delle PC PC 2 e PC 3 e PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
lunedì 14 aprile 2008 dalle ore 9:10 alle ore 18:00 martedì 15 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 18:20 mercoledì 16 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 17:40
Incidente processuale
La Presidente constata che gli accusati AC 1 e AC 2 non sono presenti. In primo luogo essa procede a verificare la regolarità delle citazioni, constatando che le stesse sono state regolarmente spiccate in data 18.12.2007 presso il domicilio legale da loro indicato, ovvero presso il loro difensore che all’epoca era l’avv. __________. In ogni caso, prima di decidere, essa, a norma dell’art. 312 CPP, invita il Difensore, la Procuratrice pubblica e il patrono di Parte civile a volersi esprimere sulla questione. La Presidente dà la parola:
- al difensore, avv. DUF 1, il quale dichiara di volersi esprimere sulla questione postagli della contumacia allargando il discorso ad altre questioni, in particolare dovendo egli, nell’interesse dei suoi patrocinati, presentare a questo momento istanza di rinvio del dibattimento e istanza di acquisizione di ulteriori prove. Al riguardo egli ha preparato un memoriale di data 11.4.2008 che ha già prodotto e che va ad illustrare. In esito alle sue ampie argomentazioni e rifacendosi a detto memoriale, egli chiede il rinvio del dibattimento odierno, poiché i suoi patrocinati non ritengono di poter essere difesi adeguatamente da un difensore d’ufficio, avendo essi tutti i diritti di farsi difendere da un difensore di fiducia. Inoltre egli chiede l’assunzione di ulteriori prove (in particolare di una perizia finanziaria nonchè l’audizione del teste __________).
Egli sottolinea la sua posizione di grave imbarazzo.
- alla Procuratrice pubblica, la quale spiega i motivi per i quali non sono dati i motivi per un rinvio del dibattimento. Essa sottolinea come invece, in casu, ricorrano gli estremi per un giudizio contumaciale. Le citazioni sono infatti state intimate regolarmente al domicilio legale degli accusati e i motivi da loro illustrati nel loro fax dell’11.4.2008 non giustificano la loro odierna assenza. Nega che si rendano oggi necessari ulteriori atti istruttori quali l’allestimento di una perizia e la citazione del teste __________ per il quale gli accusati nemmeno hanno provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa la sua identità e il suo indirizzo.
- al patrono di Parte civile, avv. RC 1, il quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della PP, rammenta gli obblighi che impongono al difensore d’ufficio la difesa obbligatoria e ribadisce il diritto dei suoi patrocinati a che oggi, a distanza di oltre dieci anni, venga finalmente tenuto il processo richiamando l’imminente prescrizione.
- all’avv. DUF 1, in replica, il quale spiega che egli ha fatto il possibile e l’immaginabile per garantire ai suoi assistiti un’adeguata difesa. Poiché sono essi che non vogliono che egli intervenga a loro favore, egli nega di trovarsi in un caso di difesa obbligatoria. Comunque, anche all’attenzione delle Autorità che non l’hanno liberato dalla difesa d’ufficio, egli tiene a sottolineare che dall’11 marzo scorso ad oggi egli ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottemperare agli obblighi che la legge impone a un difensore d’ufficio.
La Pubblica Accusa e il patrono di Parte civile non duplicano.
La Presidente pone a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: 1. deve essere accolta l’istanza di rinvio?
2. devono essere assunte ulteriori prove oltre a quelle ammesse?
3. ricorrono gli estremi per procedere al giudizio contumaciale?
La Presidente dichiara sospesi i pubblici dibattimenti alle ore 10:46 e ne annuncia la
riapertura per la lettura del dispositivo entro pochi minuti.
La Presidente dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle 10:50.
Previo esame del fatto e del diritto,
la Presidente,
rispondendo negativamente ai quesiti 1. e 2., affermativamente al quesito 3.,
richiamati gli art. 47 e segg., 227, 228, 237, 308 e segg., in particolare 313 CPP; 8, 29, 30 Cost; 6 CEDU,
decide
1. L’istanza di rinvio è respinta.
2. L’istanza di assumere ulteriori prove oltre a quelle ammesse è respinta.
3. Nei confronti di AC 1 e di AC 2 si procede nelle forme contumaciali.
4. Spese con il merito.
Lunedì 14 aprile 2008
La Presidente dà lettura degli atti d'accusa e le parti danno atto, al fine di correggere una manifesta svista, che gli importi di cui all’ada 6.7.2006 sub imputazione 2., ultimi due punti, sono di ITL 181'500'000.- e non di ITL 181'500.-, rispettivamente di ITL 151'500'000.- e non di ITL 151'000.-.
Martedì 15 aprile 2008
La Presidente prospetta alle parti, in alternativa all’imputazione numero 5. dell’atto d’accusa concernente AC 1 del 6.7.2006, di ripetuta istigazione a falsità in documenti, quella di ripetuto concorso in falsità in documenti, per avere, AC 1, nel periodo agosto 1993 aprile 1997, ripetutamente e intenzionalmente concorso con i funzionari della __________ nell’allestire fiches di cambio false, risp. false attestazioni sugli estratti conto con le modalità e nelle circostanze per il resto descritte alla citata imputazione 5.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale illustra il lungo iter di questa vicenda che ha preso inizio nel settembre 1997 con la prima denuncia della PC PC 1, segnala che dopo la “perizia” del signor PE 1, tanto il MP quanto la PC, sperarono a più riprese in una rapida soluzione bonale della vicenda, speranze che andarono ogni volta deluse per la mancanza di buona volontà degli accusati che non hanno mai perso occasione di adire le superiori istanze contro ogni e qualsiasi provvedimento in modo da allungare i tempi dell’inchiesta e impedire che si giungesse all’emanazione di atti d’accusa. Passa in rassegna le singole imputazioni e le spiega sia in fatto sia in diritto.
In conclusione chiede la conferma degli atti d’accusa e, data la gravità della colpa oggettiva e soggettiva degli accusati, chiede:
- per AC 1, la condanna a una pena detentiva di anni tre da espiare;
- per AC 2, la condanna a una pena detentiva di mesi diciotto, sospesi condizionalmente per anni due;
- la confisca del saldo attivo del conto “__________” con assegnazione alla Parte civile PC 1 sino a concorrenza dell’importo totale di cui ai punti 1.1.1., 1.1.2. e 1.1.3. dell’atto d’accusa del 6.7.2007, oltre a interessi del 5%, l’eventuale eccedenza a valere quale risarcimento compensatorio. Chiede altresì la confisca della dichiarazione “__________”.
§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, per la sua arringa, il quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della rappresentante della Pubblica Accusa. Illustra il sofferto travaglio subito dai suoi assistiti che hanno dovuto attendere oltre dieci anni per avere “giustizia”. Deplora l’atteggiamento ostruzionistico e dilatorio tenuto dagli accusati che hanno più volte lasciato sperare in una soluzione bonale della vicenda, senza mai arrivare a proporre e/o accettare accordi concreti.
Ripercorre i fatti che sono alla base degli atti d’accusa e spiega i motivi per i quali essi configurano in diritto i reati ivi imputati, per cui chiede che essi vengano confermati.
Venendo alle pretese da lui compendiate negli scritti di data 8 e 11.4.2008, passa in rassegna, giustificandole, le singole poste. Chiede quindi il pieno accoglimento delle pretese così come quantificate.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale contesta le argomentazioni e le conclusioni della Pubblica Accusa e del Patrono di Parte civile. Preannuncia che egli chiederà il proscioglimento dei suoi assistiti da ogni imputazione.
Spiega in particolare e nel dettaglio i motivi per i quali non ricorrono per AC 1 né il reato di falsità in documenti di cui al punto 4. dell’atto d’accusa 6.7.2006, né il reato di istigazione/concorso in ripetuta falsità in documenti di cui al punto 5., né il reato di ripetuta truffa di cui al punto 2. del medesimo atto d’accusa.
Conclude chiedendo l’assoluzione piena. Dopodiché, per scrupolo di patrocinio e in via subordinata, chiede che nella denegata ipotesi di una condanna, la Corte abbia, in considerazione dell’attenuante del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità, a pronunciare per AC 1 una pena detentiva non superiore agli anni due, sospesa condizionalmente.
Contesta le pretese di Parte civile e nega che ricorrano nella fattispecie gli estremi per la confisca degli averi depositati sul conto “__________” così come per la confisca della dichiarazione “__________”.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, la quale, a sua volta contesta le argomentazioni del Difensore e ribadisce i motivi per i quali la dichiarazione “__________” è falsa e le fiches di cambio e gli estratti conti relativi alle inesistenti operazioni di cambio sono pure falsi. Tornando sull’imputazione di ripetuta truffa, spiega che nel concreto caso sussistono gli elementi che configurano inganno astuto. Conclude confermandosi nelle proposte già formulate in requisitoria.
§ L'avv. RC 1, rappresentante delle PC, in replica, il quale riprende e amplia talune argomentazioni già svolte in arringa, intese a supportare la correttezza, in fatto e in diritto, delle imputazioni di cui all’atto d’accusa.
§ Il Difensore, in duplica, il quale ripropone l’assoluzione dei suoi assistiti da tutti i reati di cui agli atti d’accusa. Di nuovo contesta le pretese presentate dalla Parte civile. Ribadisce che non è stato provato che AC 1 abbia in qualche modo ingannato TE 2, rispettivamente i funzionari dell’ufficio cambio della __________. Rileva quella che è, a suo dire, una contraddizione nella formulazione dell’imputazione di truffa laddove la Pubblica Accusa ha riconosciuto a TE 2 di aver agito per negligenza, accusando invece -a torto- AC 1 di aver agito per dolo.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta appropriazione indebita
per avere, a __________, nel periodo 1995 - 1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1.1.1. disponendo i seguenti indebiti trasferimenti, abusando della sua
qualità di procuratore, dalla relazione __________ n.
presso __________, nella titolarità di PC 1, a
favore della relazione __________ n. presso il medesimo istituto nella sua disponibilità:
1.1.1.1. il 28 marzo 1995 la somma di ITL 354'000'000?
1.1.1.2. il 1. luglio 1996 la somma di ITL 358'000'000?
1.1.1.3. il 3 luglio 1997 la somma di ITL 44'000'000?
1.1.1.4. il 5 settembre 1997 la somma di ITL 1'017'624'000 (poi
riaccreditati)?
1.1.2. il 28 giugno 1996 disponendo indebitamente il trasferimento della somma di DM 158'000 dalla relazione __________ n. presso __________, nella titolarità di PC 1, a favore della relazione __________ n. presso il medesimo istituto di sua pertinenza?
1.1.3. prelevando indebitamente a contanti dalla relazione __________ n. presso __________, con successivo riaccredito sulla relazione __________ n. presso __________:
1.1.3.1. il 30 agosto 1995 l'importo di ITL 97'000'000, il 17 gennaio 1996
l'importo di ITL 19'000'000, il 7 febbraio 1996 l'importo di ITL
21'000'000, per un ammontare complessivo di ITL 137'000'000?
1.1.3.2. il 26 giugno 1996 l'importo di DM 35'035.--?
1.1.4. prelevando indebitamente, mediante illegittimo utilizzo della
procura, le seguenti somme da conti di spettanza di
PC 1:
1.1.4.1. il 19 settembre 1996 dal conto __________ n. presso
__________ l'importo di ITL 215'645'000.-?
1.1.4.2. il 23 settembre 1996 dal conto __________ n. presso
__________ l'importo di ITL 300'000'000.-?
1.1.4.3. il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. presso
__________ l'importo di ITL 17'288'271.-?
1.1.4.4. il 30 giugno 1997 dal conto __________ n. presso __________ l'importo di CHF 150'000.-?
1.1.4.5. il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________ mediante assegno a suo favore di CHF 20'000.-?
1.1.4.6. il 25 febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________ mediante assegno a suo favore di DM 50'100.-?
1.1.4.7. il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. presso __________
l'importo di DM 172'898?
1.2. ripetuta truffa
per avere, a __________,
per il tramite della locale sede della __________,
tra agosto 1993 ed aprile 1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi della __________, tramite il funzionario TE 2 che aveva in gestione sia le proprie relazioni bancarie sia quelle della parte lesa PC 1,
inducendoli così a compiere i seguenti indebiti trasferimenti di fondi dalla relazione __________ alla relazione __________, rispettivamente __________:
1.2.1. il 4 agosto 1993, ordinato, tramite __________, il trasferimento di NLG 20'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________ presso __________,
mascherandolo da operazione di cambio NLG/US$,
1.2.2. il 12 ottobre 1993, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 75'000.dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
1.2.3. il 2 marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento
di DM 165'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
1.2.4. il 7 marzo 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 34'900.dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
1.2.5. il 20 giugno 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di CHF 103'000.dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/CHF,
1.2.6. il 28 giugno 1994, ordinato, tramite __________, il trasferimento di DM 66'000.dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio CHF/DM,
1.2.7. il 10 aprile 1995, ordinato, tramite __________, il trasferimento
di DM 179'000.- dalla relazione __________
alla relazione __________,
mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
1.2.8. il 13 aprile 1995, ordinato, tramite __________, il trasferimento
di DM 353'000.- dalla relazione __________
alla relazione __________,
mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,
1.2.9. il 20 marzo 1997, ordinato, tramite __________, il trasferimento di ITL 181'500'000.- dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
1.2.10. il 10 aprile 1997, ordinato, tramite __________, il trasferimento di ITL 151'500’000.- dalla relazione __________ alla relazione __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,
conseguendo un indebito profitto di NLG 20'000.-, DM 872'900.-, CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, provocando alla PC PC 1 un danno equivalente?
1.3. amministrazione infedele
per avere, a __________, nel febbraio 1996,
nella sua qualità di procuratore della relazione __________ presso __________ intestata alla PC PC 1,
intenzionalmente violato i suoi doveri,
disponendo il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ nella disponibilità della PC PC 1 ed omettendo di riversarne gli interessi in scadenza al 13 febbraio 1996,
arrecando un danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-?
1.3.1. trattasi di reato qualificato, siccome commesso per procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto?
1.4. falsità in documenti
commessa a __________ ed altrove in Italia,
in data imprecisata,
in relazione all’allestimento della dichiarazione datata “__________”, nei modi descritti al punto 4. dell’atto d’accusa del 6.7.2006?
1.5. ripetuta istigazione a falsità in documenti
per avere, a __________, presso la __________, ed in altre località,
nel periodo agosto 1993 - aprile 1997,
in dieci occasioni,
intenzionalmente determinato funzionari della __________, in particolare il funzionario TE 2,
a far allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini effettivamente impartiti ai valori di cambio ivi indicati,
nonché a far eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni di acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,
e meglio come descritto al punto 5. dell’atto d'accusa del 6.7.2006?
1.5.1. oppure trattasi di concorso in ripetuta falsità in documenti?
2. può beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 48 lettera e) n.CP?
3. deve essere ammessa una violazione del principio di celerità?
4. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
5. deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro con
assegnazione degli averi confiscati alla PC PC 1?
6. deve essere condannato a risarcire la PC PC 1?
B. AC 2
1. è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
per avere,
a __________, nel periodo 3 settembre - 22 dicembre 1997,
allo scopo di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2 e PC 3,
revocando le procure con diritto di firma individuale rilasciate a favore di PC 2 e PC 3 sulla relazione __________ presso __________, di cui l’accusato risultava titolare,
liquidando tutti gli investimenti in essere e facendo trasferire i rispettivi saldi (tranne CHF 5'000.-) presso __________ a favore della relazione __________ di pertinenza della famiglia AC 2, arrecando alle PC PC 2 e PC 3 un danno di almeno CHF 818'242.38,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. può beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 48 lettera e) n.CP?
3. deve essere ammessa una violazione del principio di celerità?
4. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
5. deve essere condannato a risarcire le PC PC 2 e
PC 3?
Considerando, in fatto ed in diritto
A. In ordine
Gli accusati non si sono presentati al dibattimento apertosi a __________ il 14.4.2008, dopo che regolare citazione era loro stata intimata il 18.12.2007 al domicilio legale da loro indicato presso il loro patrocinatore di allora, avv. __________.
È noto alle parti che, dopo l'aggiornamento del dibattimento, per motivi alla Corte sconosciuti, gli accusati hanno messo fine al rapporto con il precedente Difensore che li assisteva sin dall'autunno 1997 e hanno affidato la loro difesa all'avv. __________, il quale ha chiesto il rinvio del dibattimento.
La sua istanza non ha potuto essere accolta nella buona sostanza perché, per talune imputazioni, era imminente la prescrizione.
Dopo che la CRP, in data 26.2.2008, ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'avv. __________, quest'ultimo ha declinato il mandato.
Nel seguito gli accusati si sono rivolti ad altri legali, in particolare all'avv. __________, il quale ha dichiarato di assumere il mandato solo se il dibattimento fosse stato rinviato, il che era -per i già indicati motivi- impossibile.
In data 11.3.2008, la sottoscritta Presidente, nel timore che il processo non potesse aver luogo, ha presentato al GIAR istanza per la nomina di un difensore d'ufficio.
Con decreto dell'11.3.2008, il GIAR ha nominato l'avv. DUF 1.
Il decreto di nomina è stato impugnato dagli accusati e il ricorso è stato respinto dalla CRP in data 3.4.2008. Essi si sono pure aggravati davanti all'alto Tribunale federale. Il Presidente della I Corte di diritto pubblico, con decreto del 10.4.2008, non ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Nel frattempo anche il patrocinatore d'ufficio ha chiesto, senza esito, il rinvio del dibattimento, col che di nuovo della questione è stata investita la CRP, che ha dichiarato irricevibile il ricorso con decisione del 2.4.2008.
Con fax dell'11.4.2008 gli accusati hanno di nuovo chiesto alla sottoscritta Presidente il rinvio del dibattimento. Tale istanza è stata respinta lo stesso giorno 11.4.2008.
Nel corpo del loro scritto 11.4.2008 gli accusati hanno preannunciato la loro intenzione di non presentarsi al dibattimento e ciò perché sarebbe loro "stato impedito di avere un difensore che abbia avuto il tempo necessario per prepararsi".
Con scritto 11.4.2008, il Difensore avv. DUF 1 ha inviato al Tribunale un "memoriale" (pure datato 11.4.2008) volto a motivare:
- l’assenza dal processo degli accusati,
- la posizione del Difensore al dibattimento.
Il memoriale è pervenuto alla sottoscritta Presidente la mattina del 14.4.2008, ovvero poco prima dell'apertura del dibattimento.
Aperto, alle ore 9:00 di lunedì 14.4.2008, il dibattimento, e constatata l'assenza degli accusati, la Presidente, previa verifica della regolarità delle citazioni, ha -come risulta dal verbale del dibattimento- chiesto alle parti di esprimersi sulla questione dell'assenza degli accusati, così come prescrive l'art. 312 CPP.
Il Difensore ha illustrato il suo memoriale 11.4.2008 e, in esito alle sue argomentazioni, ha chiesto:
- il rinvio del dibattimento,
- l'assunzione di ulteriori prove, in particolare di una perizia contabile giudiziaria e l'audizione del teste __________.
La rappresentante della Pubblica Accusa ed il Patrono di parte civile, nelle rispettive allegazioni, si sono opposti al rinvio e all'assunzione di ulteriori prove, chiedendo di far luogo al giudizio contumaciale.
La sottoscritta Presidente, per quel che ne è della domanda di rinvio, l'ha respinta dopo aver constatato che nel concreto caso non sono dati gli estremi di cui all'art. 237 CPP. In particolare non ricorrono né malattia degli accusati e/o del loro difensore, né altro loro "grave impedimento". L'avv. DUF 1 è stato nominato dal GIAR l'11.3.2008, previo avviso telefonico. Mancavano cinque settimane al dibattimento, tempo più che sufficiente per studiare il dossier e preparare il processo. Cose che l'avv. DUF 1 -come risulta dal suo memoriale e come da lui dichiarato in aula- ha fatto. Se poi gli accusati hanno rifiutato di discutere con lui a voce le imputazioni loro mosse, non è questione che può configurare "grave impedimento". Non si dimentichi che il GIAR ha nominato agli accusati come loro difensore un penalista esperto e sperimentato, che da sempre pratica il diritto penale. Negli anni settanta egli ha lavorato come giudice istruttore, nei primi anni ottanta come procuratore pubblico presso l'allora Procura Pubblica sottocenerina. Dalla seconda metà degli anni ottanta, egli esercita la libera professione ed è specializzato in cause penali.
In tali condizioni, il non aver gli accusati gradito la di lui nomina a loro difensore non può di certo costituire "grave impedimento", tale cioè da giustificare il rinvio di un dibattimento già aggiornato dal 18.12.2007 e per il quale, per talune imputazioni, è imminente la prescrizione. Senza dimenticare che il giudizio in contumacia consente agli accusati di chiedere -attraverso l'istituto della revoca- il rifacimento del processo.
Respinta l'istanza di rinvio, constatata la regolarità delle citazioni, sentite le Parti, la sottoscritta Presidente, non ravvisando nel caso di specie altro motivo idoneo a giustificare l'assenza degli accusati, ha deciso di far luogo al giudizio contumaciale.
Indi essa ha nuovamente respinto le istanze del difensore di ufficio intese ad ottenere l'allestimento di una perizia finanziaria (in atti vi è la ricostruzione eseguita dal perito signor PE 1, scelto dai signori AC 2, ed anche -per alcuni conti- una ricostruzione dell'Efin) così come l'audizione del testo __________, per il quale neppure è stato fornito l'indirizzo.
B. Nel merito
1. In sede dibattimentale gli atti d'accusa sono stati partitamente esaminati per quel che ne è della materialità delle cifre attraverso la deposizione del perito di parte, signor PE 1, col che le stesse sono risultate essere corrette.
Per quel che ne è del dolo di AC 2, si ha che, nei suoi verbali, egli ha esplicitamente dichiarato di aver impedito alle PC PC 2 e PC 3 di prendere in consegna la loro quotaparte di averi depositati sul conto "__________" "per ripicca" e ciò benché egli sia sempre stato in chiaro sin dall'apertura del conto "__________" che ai predetti apparteneva almeno la metà del saldo attivo della relazione a lui affidata siccome intestatario della stessa.
Per quel che ne è del dolo di AC 1, si ha che egli non ha mai negato di essere l'autore (diretto e/o indiretto) degli atti di disposizione effettuati a fronte dei conti (non economicamente suoi!) "__________", "__________" e "__________", a favore di se stesso, risp. di conti di cui era il beneficiario. Solo li ha giustificati allegando di essere egli stato creditore di PC 1 e dei di lei figli per 2,5 miliardi di lire (cfr., per tutti, l'allegato 1 al suo verbale A 17), per cui gli averi di cui si è appropriato gli sarebbero stati legittimamente dovuti.
PC 1 e il figlio PC 2 in aula hanno negato di avere avuto, risp. di avere a tutt'oggi, debiti nei confronti di AC 1, il quale li avrebbe, profittando dell'ampia fiducia e autonomia di cui godeva, depauperati.
Stante che, a fronte di cospicui prelievi e/o trasferimenti, effettuati con modalità diverse, dai conti "__________", "__________" e "__________", per importi di oltre 2 miliardi di lire e di circa fr. 1'100'000.- nel periodo 4.8.1993 - 3.7.1997 (il miliardo sottratto da "__________" il 5.9.1997 è stato il 7.11.1997 restituito e non viene quindi qui conteggiato), AC 1 non ha provato ma nemmeno reso plausibili le asserite sue pretese, se ne deve dedurre che egli ha commesso i reati descritti negli atti d'accusa del 6.7.2006 e del 2.10.2006.
Data la gravità della colpa oggettiva e soggettiva dei condannati, essendo mancata loro ogni volontà di risarcire i danni causati, non facendo essi ancor oggi comparsa al dibattimento, ne deriva che le proposte di pena della Pubblica Accusa meritano di essere integralmente accolte, così pure come le pretese delle parti civili. Il saldo attivo del conto "__________" essendo in gran parte costituito da provento di reato deve essere confiscato.
Rispondendo A. per AC 1, affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.5., 2., 3., 4.;
B. per AC 2, affermativamente ai quesiti posti, tranne che ai quesiti n. 2 e 3
visti gli art. 3 e 8, 12, 24 cpv. 1, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 110 cpv. 4, 138 cifra 1, 146, 158 cifra 1 cpv. 3, 251 cifra 1 CP;
8, 29, 30 Cost.;
6 CEDU;
9 e ss., 229, 233, 237, 265 e ss. 308 e ss., 316 e ss. CPP;
39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta appropriazione indebita
per avere, a __________, nel periodo 1995-1997,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato in più occasioni a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatigli da PC 1, tramite procura generale con diritto di firma individuale su relazioni di cui essa era avente diritto economico presso __________ (ma di fatto gestite tramite __________) e presso __________,
abusando della sua qualità di procuratore,
in parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di relazioni bancarie di cui era beneficiario economico, ed in parte mediante indebiti prelevamenti a contanti,
per importi di ITL 2'443'557'271.- (di cui ITL 1'017'624'000.- già rimborsati), di DM 416'033.- e di CHF 170'000.-,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa del 6.7.2006 e precisato nei considerandi;
1.2. ripetuta truffa
commessa a __________, nel periodo agosto 1993 - aprile 1997,
a scopo d’indebito profitto proprio e di terzi,
ripetutamente ingannato con astuzia funzionari dell’ufficio cambi della __________, i quali in dieci occasioni addebitando il conto __________ di PC 1 per NLG 20'000.-, DM 872'900.- CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, le cagionarono danni per tali importi,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa del 6.7.2006;
1.3. amministrazione infedele qualificata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________, nel febbraio 1996,
nella sua qualità di procuratore della relazione __________ presso __________ intestata alla PC PC 1,
intenzionalmente violando i suoi doveri,
disponendo il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ di proprietà di PC 1, omettendo di riversarle gli interessi in scadenza al 13 febbraio 1996,
arrecato un danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa del 2.10.2006 e precisato nei considerandi;
1.4. falsità in documenti
commessa, a __________ e in Italia, in data imprecisata,
in relazione all’allestimento della dichiarazione di data “__________”,
nei modi descritti nell’atto d’accusa del 6.7.2006 e precisati nei considerandi;
1.5. concorso in ripetuta falsità in documenti
per avere, a __________, presso la __________, ed in altre località,
nel periodo agosto 1993 - aprile 1997,
agendo a scopo di indebito profitto, in dieci occasioni,
concorso con funzionari della __________, in particolare con il funzionario TE 2 nel far allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini effettivamente impartiti ai valori di cambio ivi indicati, nonché a far eseguire false attestazioni sugli estratti conto di operazioni di acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa, risp. nel verbale del dibattimento e precisato nei considerandi.
2. AC 2 è autore colpevole di appropriazione indebita
per avere, a __________,
nel periodo 3 settembre - 22 dicembre 1997,
allo scopo di procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto, revocando in data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre 1997, le procure rilasciate a favore di PC 2 e PC 3 sul conto __________ di cui egli era il titolare, impedito l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL 984'918'500 a favore di un conto familiare designato da PC 2, coavente diritto economico sui fondi e successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, liquidati tutti gli investimenti in essere, trasferito il saldo attivo pari a CHF 1'636'484.76 al proprio conto __________ presso __________,
cagionando a PC 2 e PC 3 un danno di CHF 818'242.38,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nei considerandi.
3. Di conseguenza,
3.1. AC 1 è condannato, in contumacia:
3.1.1. alla pena detentiva di anni tre (3);
3.1.2. a versare alla PC PC 1, l’importo di euro 1'620'665.90 (pari a CHF 2'579'125.-) e di CHF 273'000.- più interessi al 5% dal 21.7.1998 a titolo di risarcimento del danno causato, nonchè CHF 146'666.- per onorari e spese legali (pari a 2/3 della nota complessiva prodotta dall’avv. RC 1).
3.2. AC 2 è condannato, in contumacia:
3.2.1. alla pena detentiva di mesi diciotto (18);
3.2.2. a versare alle PC PC 2 e PC 3, l’importo di CHF 818'242,38 più interessi al 5% dal 18.12.1997, nonché CHF 73'333.- per onorari e spese legali (pari a 1/3 della nota complessiva prodotta dall’avv. RC 1).
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due (2).
5. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono
poste in ragione di 2/3 a carico di AC 1 e in ragione di 1/3 a carico di AC 2.
6. Deduzion fatta della tassa di giustizia, delle spese processuali, nonché dell’onorario per la difesa d’ufficio dell’avv. DUF 1 se rimarrà impagata, è ordinata la confisca del saldo attivo del conto n. __________ intestato a AC 1 c/o __________, che viene assegnato per la rimanenza a parziale decurtazione del danno subito, a PC 1.
È altresì ordinata la confisca della dichiarazione “__________” a firma di PC 1.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo per quanto attiente alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Traduzioni fr. 188.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 2'338.--
============
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 1'200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 125.35
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35
fr. 1'558.70
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Traduzioni fr. 62.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 779.30
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria