Incarto n. 72.2006.23
Lugano, 27 novembre 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1 e domiciliato a detenuto dall'8 al 9 settembre 2003 e dal 2 settembre al 18 ottobre 2005; 2. AC 2 e domiciliata a
detenuta dall'8 al 9 settembre 2003 e dal 2 al 3 settembre 2005;
prevenuti colpevoli di:
AC 1 e AC 2, in parte in correità tra loro
1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome hanno realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari,
per avere,
senza essere autorizzati, in parte in correità tra loro,
nelle sottoelencate occasioni e circostanze, acquistato, preparato, venduto fiori di canapa, sapendo o dovendo presumere che erano destinati ad uso stupefacente,
e meglio per avere;
a) AC 1 e AC 2 in correità tra loro:
- nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a Locarno, facendo capo al negozio di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218:-;
b) AC 1, singolarmente:
- tra il mese di agosto ed il mese di settembre 2005, a __________, dopo aver preso accordi con un non meglio identificato “__________” in vista della vendita di kg 100 di canapa al prezzo di fr. 50'000.-, quindi, contattato ed acquistato da PC 5 kg. 121,7 di tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo di fr. 25'000.-, fatto trasportare in Ticino, indi detenuto al proprio domicilio ed in parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista della successiva vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di furto) della medesima canapa, considerando la possibilità che la medesima finisse sul mercato degli stupefacenti, ovvero compiuto atti preparatori in vista della vendita di sostanza stupefacente;
AC 1 singolarmente
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di settembre 2005,
a __________ e altre località della Svizzera,
senza essere autorizzato consumato, quale stupefacente,
100 grammi di canapa (marijuana) e 3 grammi di hascisch;
AC 2 e AC 1 singolarmente
3. ripetute ingiurie
per avere, il 27 gennaio 2004, a __________,
AC 2
rivolgendosi a PC 1 con l’epiteto “vaffanculo testa di cazzo”;
AC 2 e AC 1
rivolgendosi a PC 2 e PC 3 con l’epiteto “teste di cazzo, vaffanculo”,
rivolgendosi agli agenti presenti, tra cui PC 4 con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di puttana”,
offeso con parole l’onore di una persona;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 n. 2 lett. c, 19a LFStup, art. 177 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 14/2006 del 24 febbraio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § Gli accusati AC 1 e AC 2 assistiti dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:10.
Il signor PC 5 è presente in aula, in rappresentanza della __________, e si costituisce PC. Chiede la restituzione della canapa sequestrata poiché di proprietà della __________ ed esente da effetti psicotropi. Il PP si oppone, già sin d'ora, alla costituzione di PC della __________.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna di:
- AC 1 alla pena detentiva di 20 mesi, di cui 6 mesi da espiare;
- AC 2 alla pena detentiva di 13 mesi, non opponendosi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Contesta che la __________ rivesta, nel presente procedimento, il ruolo di parte lesa o di parte civile, non essendo stata direttamente danneggiata dai reati imputati a AC 1. Chiede, da ultimo, la confisca di quanto in sequestro.
§ L'avv. PC 5, chiede, in nome e per conto della __________, che le venga riconosciuto il ruolo di PC e chiede che vengano dissequestrati e restituiti alla __________ kg 121,7 di canapa.
§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento del reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, limitatamente al punto 1 lett. b) dell'atto di accusa. Chiede che AC 1 venga esentato dalla pena in punto al reato di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Chiede, inoltre, che le pene vengano entrambe messe al beneficio della sospensione condizionale in assenza di una prognosi negativa per entrambi i suoi assistiti. Chiede, da ultimo, la restituzione del telefono cellulare (senza scheda), della bilancia da cucina, della vacumatrice e del fucile in quanto trattasi di oggetto che non sono serviti per la commissione dei reati.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, informa la Corte che l'avv. PC 5 è stato indagato ed è accusato per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti nel canton __________.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, acquistato, preparato, venduto fiori di canapa, sapendo o dovendo presumere che erano destinati ad uso stupefacente,
e meglio per avere,
1.1.1. in correità con AC 2, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a __________, facendo capo al negozio di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218;
1.1.2. tra il mese di agosto ed il mese di settembre 2005, a __________, dopo aver preso accordi con un non meglio identificato “Sem” in vista della vendita di kg 100 di canapa al prezzo di fr. 50'000.-, quindi, contattato ed acquistato da PC 5 kg. 121,7 di tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo di fr. 25'000.-, fatto trasportare in Ticino, indi detenuto al proprio domicilio ed in parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista della successiva vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di furto) della medesima canapa, considerando la possibilità che la medesima finisse sul mercato degli stupefacenti, ovvero compiuto atti preparatori in vista della vendita di sostanza stupefacente;
1.1.3. trattasi di infrazione aggravata avendo realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari?
1.2. contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di settembre 2005,
a __________ e altre località della Svizzera,
senza essere autorizzato consumato, quale stupefacente,
100 grammi di canapa (marijuana) e 3 grammi di hascisch;
1.2.1. trattasi di reato in parte prescritto?
1.3. ripetute ingiurie
per avere offeso l'onore di:
1.3.1. PC 2 e PC 3 rivolgendosi a loro con l’epiteto “teste di cazzo, vaffanculo”,
1.3.2. PC 4 rivolgendosi anche a lui con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di puttana”
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve essere ordinata la confisca di:
3.1. kg 121,7 di canapa
3.2. gr. 119,73 + gr. 57,87 di canapa
3.2. gr. 45.7 + 61 semi di canapa;
3.4. oggetti di cui al Rappol. 4.11.2005 verbali di sequestro all. 15 e 19 (tranne quelli dissequestri con decisione 26.10.2005 AI 4.8)?
B. AC 2
1. è autrice colpevole di:
1.1 infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata, acquistato, preparato, venduto fiori di canapa, sapendo o dovendo presumere che erano destinati ad uso stupefacente,
e meglio per avere,
1.1.1. in correità con AC 1, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a Locarno, facendo capo al negozio di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218;
1.1.2. trattasi di infrazione aggravata avendo realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari?
1.2. ripetute ingiurie
per avere offeso l'onore di:
1.2.1. PC 1, il 27 gennaio 2004, a __________, rivolgendosi a lui con l’epiteto “vaffanculo testa di cazzo”;
1.2.2. PC 2 e PC 3 rivolgendosi a loro con l’epiteto “teste di cazzo, vaffanculo”,
1.2.3. PC 4 rivolgendosi anche a lui con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di puttana”
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 75 di detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino in data 10.5.1999?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di:
4.1. kg 121,7 di canapa
4.2. gr. 119,73 + gr. 57,87 di canapa
4.3. gr. 45.7 + 61 semi di canapa?
4.4. oggetti di cui al Rappol. 4.11.2005 verbali di sequestro all. 15 e 19 (tranne quelli dissequestri con decisione 26.10.2005 AI 4.8)?
Considerato, in fatto ed in diritto
A. Sulla vita degli imputati
1. AC 1 è nato il 13 settembre 1972 a __________. Ha vissuto, nei primi anni della sua vita, a __________ con i genitori.
Il padre è, oggi, pensionato e la madre è casalinga. Ha un fratello che lavora come spazzacamino.
AC 1 ha frequentato le scuole elementari a __________ e le medie a __________. Sempre a __________ ha conseguito il diploma di commercio presso le scuole commerciali. A 18 anni ha lasciato la casa paterna e si è trasferito a __________. È stato, quindi, assunto dall'agenzia assicurativa __________, dove ha lavorato fino all'età di 21 anni. In seguito, fino all'apertura del negozio __________, avvenuta nel 2001, ha svolto dei lavori salutari.
AC 1 ha cominciato a consumare sostanze stupefacenti all'età di 20 anni. All'iniziale consumo di exstasy e di marijuana si è, ben presto, aggiunto quello di eroina. Dal 1999 AC 1 non ha più fatto uso di eroina, grazie all'aiuto della moglie e del dr. __________ presso il quale ha iniziato una cura di disintossicazione, limitando il suo consumo di sostanze stupefacenti alla marijuana. In aula l'imputato ha affermato di avere, nel frattempo, smesso di consumare anche quest'ultima sostanza stupefacente. AC 1 è tutt'oggi in cura presso il dr. __________, ma l'assunzione di ketalgine è in progressiva riduzione. Nel 2005 AC 1 aveva dichiarato di assumere dieci ketalgine al giorno, mentre in aula ha precisato che l'assunzione giornaliera del medicinale si era, nel frattempo, ridotta a due.
AC 1 ha conosciuto la sua attuale consorte nel 1998. Dopo avere convissuto per ca. due anni, i due si sono sposati nel maggio del 2000. Nel maggio del 2001 i coniugi AC 1AC 2 si sono trasferiti a __________ per uscire dal giro dei "soliti conoscenti", ed hanno aperto il negozio __________.
Attualmente l'imputato vive con la moglie a __________. Dal 2004 (anno delle chiusura del negozio __________) ad oggi – stando a quel che ha dichiarato - AC 1 ha effettuato delle traduzioni per la ditta __________, di proprietà della moglie.
2. AC 2 è nata il 30 novembre 1963 a __________. Suo padre, nel frattempo deceduto, era impiegato e la madre è casalinga. È figlia unica.
AC 2 ha frequentato le scuole dell'obbligo a __________ ed il ginnasio, con indirizzo commerciale, all'Istituto __________. Terminati gli studi, si è trasferita ad __________, dove ha lavorato come amministratrice per una fabbrica di cosmetici. Ha costituito, poi, sempre in Italia, un’agenzia immobiliare con un socio che - a detta dell'imputata - finì per approfittare della sua buona fede, truffandola. Nel 1994/1995, AC 2 ha, quindi, fatto rientro in Svizzera, dove avrebbe voluto rilevare un esercizio pubblico. Tale progetto, però, incontrò diverse difficoltà e venne ben presto abbandonato. Prima di trasferirsi a __________ con il marito, AC 2 ha abitato a __________ ed ha fatto capo, per il suo sostentamento, prima, al canone di locazione della casa di __________ che aveva, nel frattempo, affittato, e poi, al provento della vendita di alcuni terreni, sempre a __________, che aveva ereditato da una prozia.
AC 2, contrariamente al marito, non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti.
Dalla chiusura del negozio __________, AC 2 si è dedicata all'importazione ed alla rivendita di capi di abbigliamento, articoli di pelletteria e di prodotti dietetici, nonché all'attività di traduttrice.
B. I precedenti penali
3. AC 1 è stato condannato, una prima volta, in data 22 novembre 1994 dal Ministero pubblico a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un anno (sospensione revocata in data 25.7.1995) per titolo, rispettivamente, di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e di conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre.
Pochi mesi dopo, il 25 luglio 1995, l'imputato è stato condannato, una seconda volta, sempre dal Ministero pubblico, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni (sospensione revocata in data 23.7.1997) per titolo, rispettivamente, di infrazione e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, di danneggiamento e di tentato furto.
Due anni dopo, il 23 luglio 1997, AC 1 ha subito una terza condanna, questa volta da parte della Corte delle Assise correzionali di Lugano, di 18 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 3 anni (sospensione oggetto di un ammonimento il 5.10.1999) per titolo, rispettivamente, di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.
Il 25 giugno 1999, AC 1 è stato condannato, per la quarta volta, dal Ministero pubblico, a 90 giorni di detenzione per titolo, rispettivamente, di infrazione e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e di conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre.
Il 20 marzo 2000 ha subito la sua quinta condanna – ancora inflittagli dal Ministero pubblico - alla pena di 30 giorni di detenzione e ad una multa di fr. 500.-per titolo, rispettivamente, di furto d'uso, di conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre, di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (AI6.2 e doc. TPC 5).
In aula, AC 1 ha precisato di avere scontato le ultime due condanne nella forma degli arresti domiciliari.
4. AC 2 è stata condannata, una prima volta, in data 30 giugno 1997, dal Ministero pubblico, ad una pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di tre anni (poi revocata in data 15.5.1999) e ad una multa di fr. 500.-- per titolo, rispettivamente, di ebrietà al volante, di guida malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre e di infrazione alle norme della circolazione.
Due anni dopo, in data 10 maggio 1999, è stata nuovamente condannata, sempre dal Ministero pubblico, alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni, e ad una multa di fr. 1'200.--, ancora una volta per ebrietà al volante.
A suo carico emergono pure due condanne pronunciate, entrambe, dal Tribunale di __________ per titolo di infrazione all'ordinanza della legge straniera: la prima, di data 22 ottobre 1999, a quattro mesi e 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per cinque anni e ad una multa di 51.65 euro; la seconda, di data 12 novembre 1999, ad 1 anno e 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per cinque anni e ad una multa di 516 euro.
In aula, AC 2, ha ricondotto queste due condanne alla sua attività di agente immobiliare svolta ad __________ ed ha, in sostanza, attribuito la colpa di tutto alle azioni dell'ex-socio di cui lei nulla avrebbe saputo.
L'imputata ha, inoltre, precisato di non essere stata né informata né, tanto meno, convocata ai processi celebrati in Italia.
C. Inchieste a carico degli imputati
5. Nel corso del 2003, AC 1 e AC 2 sono stati oggetto di una prima inchiesta che portò al loro arresto in data 8 settembre 2003. Il carcere preventivo durò, per entrambi, un giorno. Gli accertamenti della Corte sulle circostanze di questi arresti sono i seguenti.
a) In data 4 febbraio 2003, AC 2 venne denunciata dalla polizia cantonale al Ministero pubblico per titolo di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta di polizia aveva avuto inizio da una segnalazione delle autorità di perseguimento penale del canton __________, le quali informarono i loro corrispondenti ticinesi che, nell'ambito di un loro procedimento penale avviato nei confronti dei titolari della società __________, società attiva nel commercio di canapa - dal tenore di THC variante tra il 3% ed il 9,5% - erano state rinvenute diverse fatture attestanti la vendita regolare di ingenti quantitativi di canapa al negozio __________ di proprietà della signora AC 2.
L'imputata venne, quindi, sentita dalla polizia in data 22 gennaio 2003 e, sostanzialmente,si avvalse del diritto di non rispondere. In data 17 marzo 2003, la PG, in forza di un ordine di perquisizione e di sequestro del PP, si recò presso il negozio __________ e sequestrò la documentazione contabile e ca. 3 chili di canapa. Fece pure delle fotografie al negozio e constatò che tra gli articoli in vendita vi erano anche oggetti usualmente destinati al consumo di sostanza stupefacente, in particolare cartine per fare spinelli e pipe.
Il tenore di THC della canapa sequestrata si situava tra il 12.3% ed il 19.3 % (cfr. rapporto di polizia scientifica 26.3.2003 AI 39).
b) Il 5 settembre 2003, la PG segnalò, nuovamente, al Ministero pubblico che AC 2, coadiuvata dal marito AC 1, aveva continuato a vendere i “sacchetti odorosi” anche dopo il mese di marzo 2003. L'8 settembre 2003, a mano di un ordine di perquisizione e di sequestro, gli inquirenti si recarono nuovamente presso il negozio __________ e, in questa occasione, rinvennero, all'interno dei cassetti del bancone del negozio, unicamente dei rimasugli di canapa, che, insieme alla documentazione contabile, furono posti sotto sequestro (cfr. verbale di sequestro 8.9.2003).
In pari data i coniugi AC 1AC 2 vennero arrestati.
Il 9 settembre 2003, il magistrato ordinò la loro scarcerazione.
Il negozio non venne chiuso poiché AC 2 si era impegnata, davanti al magistrato, a non vendere più sostanza stupefacente.
6. In data 9 gennaio 2004, gli inquirenti ebbero notizia di una presunta vendita di semi di canapa non autorizzati presso il negozio __________. Il 14 gennaio 2004 la PG provvide, quindi, a perquisire il negozio - senza rinvenire sostanza stupefacente - e l'abitazione dei coniugi AC 1, dove vennero trovati 45,7 grammi di marijuana, asseritamene destinati al consumo di AC 1, e dei semi di canapa. In merito a questi semi, AC 1 ha ammesso che era sua intenzione avviare, senza coinvolgere la consorte, un commercio di semi di canapa il cui tenore di THC avrebbe superato il limite ammesso e che lui avrebbe importato dall’__________ (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005).
7. Sempre nel mese di gennaio 2004, e più precisamente il 27 gennaio 2004, i coniugi AC 1AC 2 vennero fermati dalla polizia cantonale e tradotti presso gli uffici del pretorio locarnese poiché l’uomo era sospettato di avere aggredito (vie di fatto) una tassista locarnese. AC 1 venne, poi, congedato la stessa sera del fermo, poiché scagionato dalla tassista che non riconobbe in lui il suo aggressore.
In occasione del loro accompagnamento negli uffici della gendarmeria e durante la permanenza, i coniugi AC 1AC 2 insultarono e minacciarono gli agenti di polizia.
8. Nel corso del 2005, AC 1 e AC 2 sono stati oggetto di un’ulteriore inchiesta che portò all'arresto di AC 1. L'arresto di AC 2 durò solo un giorno poiché la donna risultò estranea ai fatti.
Gli accertamenti della Corte su queste circostanze sono i seguenti.
a) A cavallo tra il 1. e il 2 settembre 2005 la PG venne informata dalle autorità di perseguimento penale del canton __________ della segnalazione ricevuta da una ditta di spedizioni, la __________, che era in procinto di consegnare in __________ a AC 1 tre pacchi dall'odore sospetto.
L'analisi del contenuto dei pacchi confermò che si trattava di canapa.
Gli inquirenti autorizzarono la consegna - sotto il loro controllo - della merce che avvenne il 2 settembre 2005 alle 07.30 del mattino.
AC 1 ignaro di essere controllato dalla polizia - dopo avere ricevuto i pacchi, sottoscrisse la ricevuta di consegna segnalando che ne mancava uno (un impiegato della ditta di spedizione verrà, poi, accusato del furto del pacco mancante).
b) Gli agenti di polizia non intervennero prima delle 10.45, dopo aver constatato che dal momento della consegna nessuno si era presentato al domicilio del AC 1 e che lui non si era spostato di casa.
L'intervento necessitò di un’irruzione poiché i coniugi AC 1, pur essendo in casa, non aprirono la porta.
Dopo l'irruzione, gli agenti poterono constatare che AC 1 stava confezionando delle porzioni di circa 1 chilo dello stupefacente ricevuto. Ne aveva già preparati dieci sacchi.
Il tenore di THC dello stupefacente sequestrato si situava tra il 3.2% ed il 5.2%.
c) I coniugi AC 1AC 2 vennero, quindi, arrestati.
Come detto, AC 2 venne rilasciata il giorno successivo.
AC 1 venne scarcerato il 18 ottobre 2005.
D. Sui fatti
9. In data 24 febbraio 2006, il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________, AC 1, per titolo di contravvenzione ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di ingiuria, e AC 2 per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di ingiuria.
A AC 1 e a AC 2, congiuntamente, la pubblica accusa rimprovera di avere venduto dal 14 novembre 2001 al 16 agosto 2003 almeno 21.1 chili di canapa, avendo realizzato una cifra di affari di almeno fr. 190'218.-- e di avere ripetutamente offeso l'onore di diversi agenti della polizia cantonale di __________ la sera del 27 gennaio 2004.
A AC 1, singolarmente, la pubblica accusa rimprovera - oltre al consumo di sostanze stupefacenti - di avere acquistato e detenuto ai fini della vendita 121,7 chili di canapa.
Le imputazioni sono state esaminate dalla Corte ripercorrendo in ordine cronologico i fatti oggetto dell'accusa.
9.1. Secondo l'ipotesi accusatoria AC 1 e AC 2, in correità tra loro, avrebbero, nel periodo 14 novembre 2001/16 agosto 2003, a __________, facendo capo al negozio di canapaio __________, di proprietà di AC 2, acquistato, confezionato in cosiddetti “sacchetti odorosi”, indi venduto a clienti diversi complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa che sapevano o quantomeno presumevano destinati al consumo quale stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218.
Gli imputati hanno ammesso, in aula, le loro responsabilità.
Gli accertamenti della Corte sono i seguenti.
a) AC 2 aprì nel mese di ottobre/novembre del 2001 il negozio __________. La donna era titolare del negozio e si occupava, principalmente, degli aspetti amministrativi e contabili. AC 1 fungeva da venditore e, più in generale, aiutava la moglie nella gestione del negozio.
Gli articoli più venduti erano, evidentemente, i "sacchetti odorosi" contenenti canapa in-door ed out-door.
La canapa grezza veniva loro fornita, inizialmente, dalla società __________, e, poi, dalla società __________ e veniva, anche, coltivata, dai coniugi AC 1, all'interno del negozio, dove era stato allestito un apposito spazio. Era AC 1 ad occuparsi della confezione dei sacchetti. Il contenuto ed il prezzo di vendita dei sacchetti variava in funzione del tipo di canapa. In media, la canapa in-door veniva venduta a fr. 10.- il grammo, mentre la canapa out-door veniva venduta a fr. 6/7.- il grammo.
Tra gli articoli in vendita presso il negozio __________ figuravano pure pipe, cartine ed apparecchi per la triturazione della canapa, oggetti comunemente utilizzati per il consumo di stupefacenti.
I guadagni del negozio venivano destinati al pagamento delle spese ed al sostentamento dei coniugi AC 1.
b) Come già menzionato in precedenza, il negozio __________ fu oggetto di un primo intervento della polizia mese di gennaio del 2003. I coniugi AC 1, imperterriti, continuarono la loro attività fino al mese di agosto del 2003 quando finalmente, allarmati dai numerosi interventi della polizia e delle chiusure dei canapai, decisero di interrompere la vendita dei sacchetti odorosi.
c) In aula gli imputati hanno dichiarato di essere stati a conoscenza del fatto che i loro clienti usavano il contenuto dei sacchetti odorosi come stupefacente (verb. dib. pag. 2).
9.2. Secondo l'ipotesi accusatoria, i coniugi AC 1, in data 27 gennaio 2004, avrebbero offeso, con parole, l’onore, di PC 2 e PC 3 rivolgendosi loro con l’epiteto “teste di cazzo, vaffanculo” e degli agenti presenti, tra cui PC 4 rivolgendosi loro con epiteti tali “maiali, bastardi, figli di puttana”. AC 2, singolarmente, avrebbe leso l'onore di PC 1 rivolgendosi a lui con l’epiteto “vaffanculo testa di cazzo”.
L'imputazione è stata negata da entrambi gli accusati nel corso dell'inchiesta.
Premesso che PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4 hanno, tutti, sporto tempestiva querela penale per titolo, anche, di ingiuria, gli accertamenti della Corte sono i seguenti.
a) La sera del 27 gennaio 2004 una tassista chiamò il centro operativo della polizia cantonale di __________, denunciando all'agente PC 1 - che aveva risposto alla chiamata - di essere stata aggredita.
Gli agenti della polizia cantonale PC 3 e PC 2 si recarono, quindi, sul luogo dell'aggressione, poco distante dal centro operativo. La tassista informò gli agenti che quella sera aveva preso a bordo del suo taxi un uomo ed una donna con un cane. I due ebbero una discussione e l'uomo fece scendere la donna dal taxi "senza troppi complimenti". La tassista proseguì la sua corsa fino a quando l'uomo le chiese di fermarsi in __________. Giunta a destinazione, l'uomo le diede uno schiaffo e si diresse, scappando, verso la __________, lasciando il proprio cane nel taxi. La donna fornì agli agenti una descrizione della coppia.
Dopo aver invitato la tassista a recarsi in centrale per sporgere denuncia, PC 3 e PC 2 si recarono in __________ alla ricerca delle due persone segnalate. Giunti a destinazione videro una coppia - la cui descrizione parve loro corrispondere a quella fornita dalla tassista - intenta a litigare.
Si trattava dei coniugi AC 1.
I due vennero fermati per i necessari accertamenti.
Richiesti di esibire i documenti di identità, AC 1 e AC 2 manifestarono subito un atteggiamento ostile:
" L'uomo, il signor AC 1, ha immediatamente detto che non avrebbe dato i documenti, affermando "che cazzo volete, non vi do niente" aggiungendo che "se volete qualcosa dovete prenderlo" e si è messo in posizione di attacco/difesa."
(PP PC 3 18 agosto 2005)
" La signora AC 2 ha invece immediatamente iniziato a provocare, in modo ancora blando, dicendomi "sei troppo grassa, non è meglio che fai un po' di ginnastica".
(PP PC 3 18 agosto 2005)
" I due, identificati in seguito come AC 1 e AC 2, si sono immediatamente aizzati verbale contro di noi, indirizzandoci frasi quali "non avete il diritto, teste di cazzo, vaffanculo".
(PP PC 2 18 agosto 2005)
AC 2, ha negato di avere insultato gli agenti PC 2 e PC 3, nei termini da loro riferiti, tacciandoli, a verbale, di bugiardi.
" D: Secondo un altro agente (PC 2) al momento dell'identificazione rispettivamente della richiesta di documenti sia lei che suo marito vi sareste rivolti ai medesimi agenti dicendo "non avete il diritto, teste di cazzo, vaffanculo": come prende posizione?
R: non é vero, questi poliziotti sono dei grandi bugiardi."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
E’ evidente che questa negazione non regge di fronte alle concordi dichiarazioni degli agenti.
PC 2, visto il clima di tensione che si stava creando, sollecitò l'intervento di due suoi colleghi della polizia comunale, PC 4 e __________, i quali, a verbale, hanno confermato che i coniugi AC 1AC 2 tennero da subito un atteggiamento aggressivo e provocatorio:
" Quando sono arrivato con il mio collega il clima mi è sembrato abbastanza teso, nel senso che i due fermati, i coniugi AC 1, si opponevano al fermo in modo verbale, cercando d'attirare l'attenzione dei passanti per dare scandalo. Nel frattempo i colleghi della cantonale erano tranquilli e cercavano di tenerli sotto controllo."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
Finalmente, i coniugi AC 1AC 2 finirono per consegnare i loro documenti di identità.
Dai controlli effettuati in centrale, emerse che i due già erano stati denunciati il 22 aprile 2003 per titolo di vie di fatto, lesioni semplici e danneggiamento in relazione ad una discussione avvenuta proprio con un tassista che, però, in un secondo tempo, decise di ritirare la querela. Questa circostanza, unita alla somiglianza dei due con le descrizioni fornite dalla tassista ed all'umore alterato dei due prima del loro fermo, indussero gli agenti ad invitare i coniugi AC 1AC 2 a seguirli in gendarmeria.
Tale richiesta venne accolta con ulteriori insulti ed atteggiamenti di ostruzionismo:
" Loro non erano d'accordo. Personalmente ho spiegato a AC 1 che sarebbe in ogni caso dovuto venire con noi. Egli non era comunque d'accordo ed ha cominciato ad insultare me e il mio collega frasi del tipo "bastardi", "poliziotti di merda", "figli di puttana", "vi ammazzo tutti" e nel contempo ci faceva segno di andare a prenderlo, sfidandoci."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
" ADR Ricordo che prima di caricare in automobile il signor AC 1, entrambi i fermati hanno minacciato e ingiuriato i presenti."
(PP __________ 11 agosto 2005)
" Ricordo però che prima di salire in macchina AC 1 ha sputato nella mia direzione, più precisamente su una gamba."
(PP PC 2 18 agosto 2005)
" Nel frattempo si sentivano le stesse frasi provenire dal luogo dove vi erano la signora AC 2 ed i nostri colleghi della polizia cantonale. In particolare, la signora AC 2 incitava il marito a picchiarci e nel contempo sosteneva che le erano state messe le mani addosso, mentre in realtà i colleghi volevano semplicemente farla salire in macchina. ADR A quel punto AC 1 è diventato ancora più aggressivo. Sembrava che lui fosse molto sottomesso alla signora AC 2, in quanto ogni volta che lei lo incitava ad aggredirci, lui diventava sempre più nervoso e aggressivo. ADR In seguito probabilmente visto che io ero molto calmo e mi ero messo comunque in posizione di difesa, prendendo in mano il manganello, anche lui in seguito si è un po' calmato. A quel punto l'ho convinto a salire in macchina. La signora AC 2 voleva a quel punto salire in macchina con noi, ciò che non è stato possibile. ADR AC 1 non è stato ammanettato, visto che si era calmato e tenuto conto che lui aveva accettato venire in Gendarmeria con noi, ho preso la decisione di non ammanettarlo."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
AC 1, nel descrivere i fatti dal momento del fermo a quello del trasporto in gendarmeria ha confermato di essersi opposto alla richiesta di seguire gli agenti in Gendarmeria:
" si sono avvicinati due agenti della polizia comunale, parcheggiando una macchina in bella vista e lasciando le porte della medesima aperte. I due agenti ci dissero che dovevamo seguirli perché eravamo sospettati di aver commesso un aggressione. lo mi sono rifiutato perché sapevo di non aver fatto nulla e quindi non avevo intenzione di seguirli. Mia moglie ha reagito allo stesso modo. Qualche istante dopo, pochi secondi, é arrivata un altra pattuglia di polizia. Non mi ricordo se si trattava di agenti della polizia cantonale o comunale. Vedendo che erano intenzionati a portarci via comunque li abbiamo seguiti, salendo ognuno di noi su un veicolo della polizia."
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
Quello che lo infastidì fu proprio il fatto di essere stato prelevato dalla polizia, in centro città, alla presenza parecchie persone.
" Tutto questo é accaduto in pieno centro a __________ con parecchia gente che passeggiava. (…). La cosa che più mi ha dato fastidio é stato il fatto di essere stati prelevati proprio sotto i portici. Me l'avessero chiesto mi ,sarei recato senz'altro in gendarmeria senza problemi."
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
AC 2, dal canto suo, ha affermato di essere stata minacciata dalla polizia con una bomboletta spray.
" (…) siamo stati bloccati da diversi agenti di polizia che ci hanno piazzato una bomboletta spray davanti alla faccia (senza però spruzzare) ordinandoci nel contempo di seguirli al comando di polizia. Urlavano e non ci hanno fornito alcuna spiegazione dei motivi per cui venivamo fermati. Questa mancanza di spiegazione é una delle ragioni per cui poi mi sono arrabbiata. AI momento del fermo non ci vennero chiesti i documenti, ma solo in un secondo momento quando arrivammo alla stazione di polizia."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
Tale fatto non è stato, però, confermato nemmeno dal marito, il quale, al contrario, non ha mosso agli agenti alcun rimprovero per i modi adoperati dalla forze dell'ordine per condurli in gendarmeria
" Tra il momento in cui siamo stati fermati e il momento in cui siamo saliti in macchina nessuno ha alzato le mani, nel senso che non vi sono stati schiaffi, colpi o altri gesti maneschi. Siamo poi stati trasportati presso il posto di gendarmeria della polizia cantonale a __________."
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
AC 2 salì in macchina con gli agenti della polizia cantonale e AC 1 con quelli della polizia comunale. Durante il viaggio, AC 2 mantenne il suo atteggiamento ostile, in particolare nei confronti dell'agente PC 3.
" Ricordo che la signora, nei confronti della mia collega, ha continuato per tutto il tempo a dirle che era grassa, ma non ricordo in particolare le parole da lei dette."
(PP PC 2 18 agosto 2005)
Nemmeno AC 1 – pur essendo più tranquillo della moglie – risparmiò, durante il tragitto in macchina, qualche insulto all'indirizzo degli agenti:
" ADR Anche durante il tragitto tra il luogo in cui era stato fermato AC 1 e la Gendarmeria, ricordo che egli ha ancora ingiuriato sia me che il mio collega, pur restando comunque abbastanza calmo, anche se non felice della situazione."
(PP __________, 11 agosto 2005; cfr, anche, PP PC 4 11 agosto 2005)
Giunti in gendarmeria, AC 2 venne condotta dall'agente PC 3 nell'ufficio situato vicino al capoposto.
AC 1 venne, invece, condotto dall'agente PC 2 e dagli agenti della polizia comunale, in una sala adibita al confronto.
AC 1 era, per sua stessa ammissione, arrabbiato ed irritato:
" Preciso che una volta giunti al posto di polizia io e mia moglie siamo stati tenuti separati. Un agente mi chiese che cosa avevo fatto quella sera e se avevo commesso io un aggressione. lo sapevo di non aver fatto nulla e mi sono quindi arrabbiato, e per la verità lo ero già da prima. E' vero che io non ero gentile e che avrò detto all'agente di non rompere le scatole. "
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
AC 2, dal canto suo, ha dichiarato quanto segue:
" E' probabile che durante il mio fermo presso la centrale io abbia insultato gli agenti. Preciso tuttavia che non ho proferito insulti particolari ma al massimo avrò inveito contro il "sistema". Mi ricordo che ho detto a una poliziotta "cicciona, cerca di dimagrire prima di scocciare me".
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
I documenti di identità di AC 2 vennero consegnati all'agente PC 1 per i necessari controlli.
Intanto, AC 2 ha continuato ad insultare gli agenti della polizia, in particolar modo l'agente PC 3 e l'agente PC 4, esprimendo considerazioni poco lusinghiere sul loro aspetto fisico:
" Sia io che la collega PC 3 inoltre, una volta giunti in Gendarmeria, siamo stati oggetto delle "attenzioni" della signora AC 2, la quale faceva degli sfottò sulla nostra costituzione fisica, dicendoci che "eravamo grassi come maiali"
(PP PC 4 11 agosto 2005)
Mentre AC 1 veniva messo a confronto con la tassista, AC 2 aspettava nell'ufficio insieme all'agente PC 3. Nei dieci minuti in cui dovette attendere l'esito del confronto, la donna non cambiò atteggiamento.
" Già da subito la signora ha continuato a provocarmi, dicendomi "sai che sei propria una stronza", continuando a dirmi che sono una cicciona. La stessa diceva poi che avrebbe chiamato il suo avvocato e che avrebbe chiamato il __________. Ad un certo punto la stessa, probabilmente per farsi sentire anche all'esterno, ha iniziato ad urlare senza motivo la frase "così io avrei dei precedenti?". lo le ho semplicemente risposto di non aver mai affermato che lei avesse dei precedenti, anche perché non potevo saperlo visto che era la prima volta che la vedevo, a parte quanto mi era naturalmente stato riferito dal capo gruppo in precedenza. In seguito la signora mi ha detto che "sicuramente non vuoi nemmeno darmi il tuo nome". A quel punto le ho risposto che per me non c'era alcun problema e le ho dato un mio biglietto da visita, che la signora ha immediatamente gettato dicendo "non ho bisogno di sapere il tuo nome da te, perché domani lo verrò a sapere, saprò dove abiti e verrò a cercarli". La Signora AC 2, mentre eravamo sole nell'ufficio, ha continuato per tutto il tempo a provocarmi, dicendomi che mi avrebbe fatto licenziare perché l'avevo picchiata e trattata male, che avrebbe parlato con il capo gruppo e così via. lo non ho reagito alle sue provocazioni, restando tranquilla e sempre rispondendo in modo gentile. Dopo 10/15 minuti mi hanno chiamato dalla centrale dicendomi che le persone fermate non erano quelle che avevano aggredito la taxista. A quel punto ho comunicato alla signora che poteva andarsene, in quanto tutto era stato regolato. L'ho accompagnata fuori dall'ufficio fino al corridoio che conduce al portone d'uscita. Lì la signora ha incontrato il marito e i due si stavano dirigendo verso l'uscita."
(PP PC 3, 18 agosto 2005)
Gli insulti che AC 2 rivolgeva all'agente PC 3 vennero sentiti anche dall'agente PC 1.
" ADR Nel frattempo all'esterno del mio ufficio sentivo che i due fermati, i coniugi AC 1AC 2, insultavano i miei colleghi. Non ricordo cosa dicesse AC 1, ma ricordo invece che AC 2 inveiva contro la mia collega PC 3, dicendole che era una cicciona."
(PP PC 1 13 settembre 2005)
Intanto AC 1, in attesa di essere posto a confronto con la vittima dell'aggressione, si lasciò andare ad una scena pietosa:
" ADR Con il mio collega __________ e con PC 2 abbiamo portato AC 1 nel locale del confronto. Nel locale sono entrato solo io. Il primo momento AC 1 è rimasto tranquillo, ma visto che il tutto andava per le lunghe e che nell'ufficio vi era del materiale di ufficio, egli ha gettato a terra il telefono e del materiale che vi era sulla scrivania. Inoltre continuava ad urlare che non aveva fatto nulla e che eravamo dei "bastardi". L'ho quindi invitato a calmarsi e a raccogliere quanto gettato per terra. A quel punto AC 1 si è calmato e ha raccolto le cose."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
" AC 1 era entrato nel locale con un collega, mi sembra di ricordare PC 2, quando ad un certo punto ho sentito che urlava e ho sentito il rumore di oggetti che cadevano. Sono allora entrato nella stanza e ho visto AC 1 che aveva gettato un telefono e degli oggetti per terra. Abbiamo quindi cercato di farlo calmare e ci siamo più o meno riusciti."
(PP __________ 11 agosto 2005)
AC 1 ha negato di avere buttato per terra il materiale presente sulla scrivania, ammettendo di essersi limitato a dare alcuni pugni al tavolo (PP AC 1 4 ottobre 2005). Naturalmente, viste le dichiarazioni concordi succitate, la Corte non gli ha creduto.
Eseguito il confronto - che diede esito negativo - ed effettuati ulteriori accertamenti, i coniugi AC 1AC 2 vennero congedati.
" Ritenuto come lo stesso non era comunque stato riconosciuto dalla taxista quale autore del fatto, lo abbiamo accompagnato dove si trovava la moglie e abbiamo detto ad entrambi che erano liberi di andarsene in quanto estranei ai fatti."
(PP PC 2 18 agosto 2005)
L'agente PC 3 accompagnò, quindi, AC 2 fuori dall'ufficio. Nel corridoio che conduce al portone d'uscita, la donna venne chiamata dall'agente PC 1, che voleva consegnarle i suoi documenti di identità.
AC 2 si girò verso l'agente, e dirigendosi verso di lui con passo sostenuto, gli disse "vaffanculo, testa di cazzo". Nel camminare con foga in direzione dell'agente, la donna si ritrovò con il collo contro la carta d'identità ancora nelle mani di PC 1. Al momento dell'impatto, PC 1 fece cadere a terra il documento.
" In tutta risposta la signora mi ha detto "vaffanculo, testa di cazzo". Gli ho ripetuto di riprendere il documento e lei ha cominciato a venirmi incontro con fare minaccioso, fermandosi unicamente al momento in cui il documento era contro il suo collo. A quel punto ho mollato il documento, che è caduto per terra."
(PP PC 1 13 settembre 2005)
La ricostruzione di quegli attimi dell'agente PC 1 è stata confermata dall'agente PC 3 e dall’agente PC 4:
" (…) sul corridoio è uscito PC 1, il quale ha chiamato la signora AC 2 per restituirle la carta d'identità. Quest'ultima, sentitasi chiamare, si è girata e ha detto a PC 1 "vaffanculo, testa di cazzo" e si è diretta verso di lui con passo sostenuto fino ad andare con il collo contro la carta d'identità ancora nelle mani di PC 1. Quest'ultimo appena si è reso conto che la carta d'identità era premuta contro il collo della signora ha fatto cadere a terra il documento."
(cfr. PP PC 3 18 agosto 2005);
" Il collega PC 1, che si trovava già negli uffici, è uscito ad un certo punto dagli uffici per restituire i documenti ai coniugi AC 1AC 2, Quando PC 1 ha teso il passaporto verso la signora AC 2 questa gli si è gettata contro, urlando che l'aveva aggredita e che le aveva pure lasciato dei segni."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
AC 2 ha fornito un'altra versione dei fatti. Secondo la donna, l'agente PC 1 l'avrebbe afferrata per il collo al momento della consegna dei suoi documenti.
" Uno degli agenti aveva l'alito che puzzava di alcool. Ad un certo momento uno degli agenti mi afferrò con una mano alla gola, lasciandomi anche dei segni lo avevo chiesto che mi venisse restituita la patente e questo mi aveva risposto che me l'avrebbe ridata quando voleva lui. Per finire egli mi gettò la patente in faccia."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
Evidentemente, la signora AC 2 ha mentito.
Tornando a quella sera, AC 2 reagì accusando l'agente PC 1 di averla presa per il collo. Ne nacque un'accesa discussione costellata da diversi insulti - proferiti dagli accusati all'indirizzo degli agenti di polizia - tanto che fu necessario, al fine di calmare gli animi, l'intervento del capo gruppo.
" In seguito la signora AC 2 ha iniziato a dire che l'aveva presa per il collo. È quindi intervenuto anche il marito e sono iniziati gli insulti all'indirizzo di tutti i presenti."
(PP PC 1 13 settembre 2005)
" A questo momento la signora ha iniziato a chiedere aiuto dicendo che la stava strozzando. È allora intervenuto anche il marito, anche se non ricordo se c'è stata necessità di allontanarlo. A quel punto è uscito il capo gruppo per calmare gli animi."
(cfr. PP PC 3 18 agosto 2005)
" ADR Quando un mio collega ha comunicato ai AC 1 che potevano andare e ha cercato di consegnare i documenti, la signora a questo momento ha iniziato ad ingiuriare il mio collega PC 1 dicendogli inoltre che l'aveva picchiata ed ingiuriata, in quanto sosteneva che i documenti gli erano stati riconsegnati in malo modo."
(PP __________ 11 agosto 2005)
Secondo il dire dell'agente PC 1, AC 1 si sarebbe rivolto a lui nei seguenti termini: "bastardo - stai attento che vengo a prenderti". Sempre PC 1 afferma di avere sentito AC 2 dire "gianpirla o gianpicio, vedrai che te la farò pagare"
" Ricordo che il signor AC 1 mi ha detto "bastardo - stai attento che vengo a prenderti". ADR A quel punto sono rientrato in centrale.Il capo gruppo mi ha chiesto se potevo dare il mio nome ai coniugi AC 1AC 2, i quali avevano richiesto di sapere i nomi di tutti i presenti. Gli ho risposto che non vi erano problemi. In quel momento mi trovavo in centrale, ma le porte erano aperte. Ho allora sentito la signora AC 2 dire "gianpirla o gianpicio, vedrai che te la farò pagare" (il mio nome è PC 1). ADR Non sono più uscito dalla centrale, in quanto volevo che la questione terminasse lì."
(PP PC 1 13 settembre 2005)
L'agente PC 4 ha affermato di avere udito AC 2 rivolgersi sia a lui, sia ai suoi colleghi con i seguenti termini: "bastardo" "bastardi" "maiale" "figli di puttana":
" (…) la signora AC 2 si è avvicinata a me e dicendomi che era un "bastardo" e un "maiale" mi ha sputato sulla giacca all'altezza di un braccio. lo e i miei colleghi siamo rimasti calmi, perché avevamo capito che loro volevano il confronto e che volevano che gli "mettessimo le mani addosso". Per circa 10-15 minuti abbiamo invitato i AC 1AC 2 ad andarsene, mentre loro hanno continuato ad insultarci. Gli stessi dicevano inoltre che volevano sporgere denuncia ed il capo gruppo gli ha spiegato cosa avrebbero dovuto fare. Gli insulti a noi indirizzati erano sempre quelli: "maiali", "bastardi", "figli di puttana", e venivano sia da lei che da lui, anche se lui faceva soprattutto minacce di morte e fisiche."
(PP PC 4 11 agosto 2005)
Secondo il dire dell'agente PC 3, AC 1, parlando di lei al capo gruppo, si è espresso in questi termini "quella trogia, troia non ha voluto darmi il suo nome"
" (…) ha invitato i coniugi ad andarsene, ma la signora AC 2 ha detto che voleva avere i nomi di tutti i presenti e, rivolgendosi al capo gruppo ma parlando di me ha detto "quella trogia, troia non ha voluto darmi il suo nome". A quel punto le ho risposto che certi titoli poteva tenerseli per sé e che comunque il mio nome già glielo avevo dato ma era lei che non l'aveva voluto, avendo gettato il mio biglietto da visita. Il capo gruppo le ha allora dato il suo nome ed il mio, chiedendomi nel contempo di spostarmi in un altro ufficio, anche perché ormai non sopportavo più il modo di fare della signora AC 2."
(PP PC 3 18 agosto 2005)
Più in generale, PC 2 ha affermato che nel corso di tutta l'operazione le frasi che i coniugi rivolsero loro erano "testa di cazzo, vaffanculo, ti ammazzo"
" Ricordo che ad un certo punto è intervenuto anche il mio collega PC 1, il quale voleva restituire i documenti ai coniugi. Ricordo che ne era una discussione, in quanto la signora AC 2 sostava che gli stessi gli erano stati buttati. Non ricordo però se ci sono stati insulti nei confronti dei colleghi. Confermo che sono stato insultato e ingiuriato da entrambi i coniugi durante tutto il corso dell'operazione che sarà durata, mi sembra di ricordare, circa 45 minuti. Le frasi da loro proferite erano prevalentemente "testa di cazzo, vaffanculo, ti ammazzo" (…) entrambi hanno iniziato ad inveire contro di noi e non volevano più lasciare l'ufficio. Ricordo che la mia collega PC 3 è stata insultata per la sua costituzione fisica, mentre a me hanno detto frasi del tipo "ti ammazzo, testa di cazzo". Ricordo che c'è stato ad un certo momento un attimo di tensione, non ricordo però più i motivi che hanno portato a tale momento. Ricordo però che ad un certo punto è arrivato il capo gruppo __________, il quale ha cercato di calmare la situazione, dando il proprio nominativo ai AC 1AC 2 e dicendogli che se volevano reclamare contro l'operato mio e dei miei colleghi avrebbero potuto tornare il giorno seguente."
(PP PC 2 18 agosto 2005)
" ADR Nel periodo dal momento in cui gli è stato comunicato che potevano andarsene al momento in cui se ne sono andati, i coniugi AC 1AC 2 hanno continuato ad ingiuriare (non ricordo le parole esatte) e hanno pure cercato lo scontro fisico con tutti i presenti. Quando finalmente siamo riusciti a portarli fuori, ricordo che sono stati ancora all'esterno del portone per alcuni minuti a urlare epiteti nei nostri confronti."
(PP __________ 11 agosto 2005)
AC 1 ha negato di avere insultato gli agenti.
" Il Magistrato mi comunica che nell'ambito delle querele citate in ingresso i querelanti hanno dichiarato che io avrei rivolto loro sia al momento del fermo, che successivamente, presso il posto di polizia insulti come tali per esempio "bastardi, poliziotti di merda, figli di puttana, maiali". L'agente PC 1 ha riferito che la lui si sarebbe rivolto con la frase "ti ammazzo testa di cazzo" mentre l'agente PC 2 sostiene che con sua moglie avrebbe detto "non avete il diritto, teste di cazzo, vaffanculo". E' ben possibile che io quella sera imprecassi dicendo qualche cosa del tipo "parca troia, non avete il diritto", escludo però che mi sono rivolto agli agenti con qualcuno degli epiteti di cui é stata fatta menzione prima."
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
Anche AC 2 ha negato di avere insultato gli agenti di polizia, in particolare negando di essersi rivolta all'agente PC 1 con i termini "vaffanculo testa di cazzo" e di avere usato termini quali "bastardi, maiali, poliziotti di merda, figli di puttana"
" D: PC 1 (uno degli agenti) sostiene che lei gli avrebbe detto "vaffanculo testa di cazzo": come prende posizione? R: Non é vero che io ho detto queste cose, evidentemente lui ha fatto questa denuncia per pararsi il culo. D: Secondo un altro agente (PC 3) l'avrebbe sentita rivolgersi a PC 1 dicendo "vaffanculo testa di cazzo" e rivolgendosi al capogruppo ma parlando di lei (PC 3) avrebbe detto "quella logia, troia non ha voluto darmi il suo nome": come prende posizione? R: Non é assolutamente vero. Oltretutto questa persona non era presente quando io parlavo con PC 1. lo e questo agente eravamo all'interno di un ufficio e l'agente PC 3 non era presente."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
" L'agente PC 4 sostiene che lei e suo marito vi sareste rivolti ai colleghi della cantonale con frasi tipo "bastardi, poliziotti di merda, figli di puttana": cosa risponde?R: anche in questo caso si tratta di una cosa a assolutamente non vera.
D: Ancora l'agente PC 4 ha sostenuto che presso la stazione di polizia vi sareste ancora rivolti a loro con epiteti di: "maiali, bastardi, figli di puttana" ed inoltre dichiara che ad un certo momento lei si sarebbe avvicinata a questo agente dicendogli che era un bastardo e un maiale e che gli avrebbe sputato sulla giacca: cosa risponde?
R: non é assolutamente vero. Questi agenti danno i numeri."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
La donna ha altresì negato di essersi rivolta all'agente PC 1 con i termini di "Giampirla o Giampicio, vedrai che te la farò pagare":
" D: L'agente PC 1 sostiene che lei l'avrebbe inoltre chiamato "Giampirla o Giampicio, vedrai che te la farò pagare": come risponde?
R: non é vero. lo volevo solo in dietro la mia patente."
(PP AC 2 3 ottobre 2005)
In aula entrambi gli accusati hanno finito per riconoscere, anche se con toni sfumati, le loro responsabilità attribuendo il tutto alla tensione del momento.
9.3. Secondo l'ipotesi accusatoria, AC 1, nel 2005, dopo aver preso accordi con un non meglio identificato “__________” in vista della vendita di kg 100 di canapa al prezzo di fr. 50'000.-, avrebbe contattato ed acquistato da PC 5 kg. 121,7 di tale sostanza (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) al prezzo di fr. 25'000.-. Avrebbe poi fatto trasportare in __________, indi detenuto al proprio domicilio ed in parte preparato in confezioni di plastica sotto vuoto in vista della successiva vendita, kg 114,38 (essendo ca. kg 7 stati fatti oggetto di furto) della medesima canapa destinata alla vendita di sostanza stupefacente;
Come già anticipato al consid. C8, il 2 settembre 2005, vennero sequestrati, presso il domicilio di AC 1, poche ore dopo la consegna dei pacchi da parte della ditta di spedizioni __________, 114,38 chili di canapa dal tenore di THC compreso tra il 3.2 ed il 5.2.% (cfr. rapporto di arresto del 2.9.2005 AI 1.1.). Parte di questo stupefacente, e comunque solo i fiori della pianta, erano già stati sigillati sottovuoto in dieci sacchi di plastica da ca. un chilo ciascuno.
AC 1 ha ammesso, solo in inchiesta, e solo nella forma del dolo eventuale le sue responsabilità.
In aula l'imputato ha modificato le sue dichiarazioni affermando che PC 5 -il commerciante friborghese che gli vendette la canapa - lo aveva convinto che l'acquisto e la successiva messa in commercio della canapa era assolutamente legale.
Gli accertamenti della Corte in punto a questo capo di accusa sono i seguenti:
a) Sulla sostanza stupefacente ritrovata a casa sua la mattina del 2 settembre ed in particolare sull'uso cui sarebbe stata destinata, AC 1, in occasione del primo interrogatorio di polizia, ha affermato che intendeva "imballare sottovuoto tutta la merce ricevuta oggi e di trovare una ditta nella svizzera tedesca o francese per poter sviluppare insieme, dopo aver distillato la canapa, un fertilizzante naturale da appendere nelle serre. La merce sequestrata dalla polizia ha una percentuale di semi che arriva oltre il 60%. Gli stessi dovevano essere separati per generare alimentari, il resto della pianta doveva servire per la distillazione." (PS AC 1 2.9.2005)
L'inverosimile spiegazione fu, poi, corretta, in occasione del secondo verbale di polizia quando AC 1 ha ammesso che la canapa doveva essere venduta quale stupefacente ad un certo Sem.
Davanti al magistrato, poi, l'imputato ha affermato di non avere detto da subito la verità perché voleva proteggere l'acquirente (cfr. PP AC 1 23.9.2005).
Questa spiegazione è stata ben presto ritrattata.
Il 4 ottobre 2005, sempre davanti al Magistrato, AC 1 ha affermato di non avere detto da subito la verità "perché sapevo che é legale produrre olio essenziale" ed ha attribuito, la sua precedente dichiarazione ad una sua incomprensione con il verbalizzante (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005) .
" In occasione del mio ultimo verbale davanti a questo magistrato ho risposto che in realtà volevo proteggere l'acquirente. Ora preciso che in questa circostanza (verbale 23.9.2005) mi sono espresso in modo confuso e quindi probabilmente non sono stato capito bene."
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
b) Sull'identità di __________, l'imputato non ha fornito molte indicazioni. Ha precisato di averlo conosciuto nel 2003 presso il negozio __________. L'uomo si era presentato come fornitore di canapa ed era interessato ad ottenere delle informazioni sul commercio di canapa in __________.
Sem avrebbe confidato all'imputato di essere stato sino ad allora attivo nella regione di __________ ma che, a causa di un intervento delle autorità inquirenti nei suoi confronti, era alla ricerca di altre nicchie di mercato per continuare la sua attività. Dopo questo primo incontro, AC 1 rivide l'uomo in altre due occasioni alla fiera __________ e per le strade della capitale. (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005)
c) Sulle circostanze che portarono AC 1 ad entrare in affari con __________, l'imputato ha riferito che, in occasione di un incontro avvenuto nel marzo del 2005, __________ gli chiese se poteva procurargli della canapa a basso costo.
AC 1 sprovvisto, a quel momento, di un fornitore di canapa - si attivò e prese contatto con PC 5, titolare della ditta __________ con sede nei __________ e con una filiale nel canton __________. L'imputato aveva letto dei suoi articoli su riviste specializzate del settore (cfr. PS AC 1 2.9.2005).
Sem si fece, nuovamente, vivo nell'estate del 2005 e chiese a AC 1 di procurargli 100 chili di canapa.
Va, qui, precisato che i contatti tra __________ e AC 1 avvenivano sempre telefonicamente, su chiamata del primo che si serviva solo di cabine telefoniche.
AC 1 si recò, quindi, di persona da PC 5.
In occasione di un primo viaggio controllò la merce e trattò il prezzo. In un secondo viaggio, avvenuto il 23 agosto 2005, preparò le scatole contenenti la merce acquistata, che gli sarebbero stati spediti presso il suo domicilio, e pagò la merce in contanti. PC 5 non gli rilasciò alcuna fattura (cfr. PS AC 1 5.9.2005).
AC 1 finanziò l'acquisto della canapa con i soldi (fr. 25'000.--) risparmiati dall'attività del negozio __________. (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005)
d) Secondo il dire dell'imputato, questi non informò PC 5 che il destinatario finale della merce era __________.
Sulle ragioni di tale silenzio AC 1 ha, in sostanza, ammesso che non era in grado di garantire ad PC 5 che il destinatario finale della canapa ne avrebbe fatto un uso legale.
" D4 per quale motivo lei ha fatto arrivare la canapa al suo domicilio, per poi, come sostiene, rivenderla a "__________"?R4 Perché __________ la voleva tutta imballata in sacchetti da 1 chilo ca. sottovuoto. Perché se avessi chiesto ad PC 5 di compiere questa operazione da lui, si sarebbe chiesto il motivo.."
(PS AC 1 13.9.2005)
" D: mi viene fatto presente che in occasione del mio verbale di polizia 13.9.2005 pag. 2 avevo dichiarato "perché se avessi chiesto ad PC 5 di compiere questa operazione da lui (confezione di sacchetti da 1 kg di canapa, ndr) si sarebbe chiesto il motivo". Cosa voleva dire con questa sua risposta? R: intendevo dire che mi avrebbe fatto delle domande circa la destinazione della canapa ed io non avrei saputo rispondergli con chiarezza. PC 5 sapeva cioè a chi la vendeva (cioè a me) ma io non ero in grado di giustificare la destinazione finale e non volevo iniziare un discorso di questo tipo. PC 5 voleva cioè essere sicuro che le cose andassero a finire legalmente e per questa ragione mi avrebbe chiesto conto della destinazione ultima della merce fornita che io però non potevo dargli. Era chiaro che io non volevo far sorgere dubbi a PC 5 sulla destinazione della canapa da me acquistata, come del resto se lui mi avesse fatto sorgere dei dubbi sull'origine della medesima merce, io poi avrei dovuto scavare per verificare di cosa esattamente si trattava. Se per esempio avessi saputo che la merce arrivava dall'__________, allora non mi sarebbe interessata."
(PP AC 1 14 ottobre 2005)
e) Gli accordi presi con __________ prevedevano la fornitura dei 100 kg di canapa, e meglio dei fiori della canapa, imballati sottovuoto in sacchi da un chilo ciascuno. La consegna sarebbe avvenuta a casa di AC 1 (cfr. PP AC 1 4 ottobre 2005, PP AC 1 14 ottobre 2005).
AC 1 ha, in un primo momento, dichiarato di non sapere cosa __________ avrebbe fatto della canapa ed ha aggiunto, anche, di non avere pensato che egli avrebbe potuto farne un uso illegale:
" D: quale era la destinazione della canapa che lei ha comperato per conto di __________? R: era a lui destinata. lo non sapevo cosa questo __________ poi ne avrebbe fatto. (…) ADR io a __________ non ho chiesto garanzie riguardo l'uso lecito della canapa che gli fornivo. (…) D: lei avrebbe potuto escludere in modo assoluto che __________ avrebbe usato la canapa a fini stupefacenti? R: non ci ho pensato."
(PP AC 1 4 ottobre 2005)
In seguito, AC 1 ha finito per riconoscere di avere, in realtà, considerato la possibilità che Sem facesse un uso illegale della canapa.
" In effetti malgrado il basso tenore di THC non avevo potuto escludere che la merce da me acquistata da PC 5 e poi rivenduta a __________ avrebbe potuto finire sul mercato degli stupefacenti. Si trattava di qualche cosa sulla quale io non avevo certezze né un informazione chiara, ma é vero che ho considerato anche questa possibilità."
(PP AC 1 14 ottobre 2005)
In aula, AC 1 è, nuovamente, ritornato sui suoi passi ed ha affermato di essere stato all'oscuro dell'uso che __________ avrebbe fatto della sostanza stupefacente.
g) Per quanto concerne il motivo a delinquere, AC 1 ha dichiarato di avere agito per scopo di lucro.
Egli avrebbe guadagnato dall'operazione con __________ fr. 25'000.-- (PP AC 1 14 ottobre 2005).
h) Al momento dell'irruzione della polizia presso il domicilio dell'imputato, gli inquirenti notarono la presenza di una telecamera installata fuori da una finestra dell'appartamento e di un fucile carico.
AC 1 ha spiegato che la presenza della telecamera, peraltro non funzionante, era legata a non meglio specificati problemi di vicinato e che il fucile (che, l'imputato, per sua stessa ammissione, caricava tutte le sere e scaricava tutte le mattine) aveva mero scopo di difesa nel caso in cui qualcuno gli fosse entrato in casa.
i) AC 2 si è dichiarata estranea ai fatti imputati al marito ed ha aggiunto che alla vista dei pacchi di canapa da questi ricevuti il 2 settembre 2005, si arrabbiò "perché non mi era stato detto niente. In effetti ho chiesto a mio marito che cos'era questa roba e che era scemo perché non mi aveva detto niente. Ero inoltre arrabbiato perché l'appartamento era intestato a mio nome e non volevo problemi. Quando dico che non volevo problemi, intendevo dire che magari non aveva l'autorizzazione per tenerla o per lavorarla e quindi ci poteva essere un problema con l'autorità." (PP AC 2 3 ottobre 2005).
l) PC 5 ha presentato al Ministero pubblico la richiesta di restituzione della canapa in quanto, a suo dire la signora AC 2 gli avrebbe comunicato l'intenzione di AC 1 di restituirgli la merce a seguito dei problemi nati con le autorità inquirenti. La domanda è stata respinta per difetto di legittimazione attiva.
La stessa richiesta presentata durante il dibattimento non ha avuto sorte migliore.
Ciò posto, PC 5, prima (AI4.5.), ed il difensore di AC 1, poi (doc. TPC 9), hanno versato agli atti tutta una serie di sentenze per dimostrare la legittimità del commercio della __________.
Le sentenze, invero, riguardano dei coltivatori di canapa fornitori della __________.
In tutti i casi in cui il tenore di THC risultava superiore allo 0.3% l'autorità giudicante ha ritenuto la canapa quale stupefacente ed ha assolto gli imputati soltanto nei casi in cui non vi erano accertamenti atti a dimostrare la loro volontà o consapevolezza di coltivare della sostanza stupefacente, vuoi perché l'agricoltore si era informato presso le autorità competenti, vuoi perché aveva ricevuto conferme dalla __________ secondo cui il prodotto grezzo non sarebbe stato utilizzato quale stupefacente.
Il PP, nella sua requisitoria, ha informato la Corte del fatto che PC 5 è stato indagato ed è, attualmente, accusato, dalle autorità inquirenti del Canton __________, di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per il suo commercio di canapa.
9.4. Secondo l'ipotesi accusatoria, AC 1 avrebbe consumato, tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di settembre 2005, 100 grammi di canapa (marijuana) e 3 grammi di hascisch.
L'imputazione è ammessa.
AC 1, interrogato sul suo consumo di sostanze stupefacenti, ha dichiarato - in occasione del suo secondo arresto - di avere consumato dal gennaio 2004 al settembre 2005 il quantitativo per il quale è stato accusato.
" D: lei in questo momento si sente bene? R: Non tanto perché sono stato preso con la canapa e tutto lascia credere che sono colpevole perché sono stato arrestato. D: Ha problemi fisici? R: No in generale sto bene, attualmente sono in cura, da quasi 13 anni, metadonica, prendo 10 Ketalgine al giorno. Non consumo più droghe "pesanti" dal 1999. Consumo unicamente canapa in modo saltuario in diverse forme come tè, sigarette di marijuana, hashisch. Tengo a dire che lunedì ho un appuntamento dal mio dentista per l'estrazione del dente del giudizio. Preciso che il mese di febbraio 2004 sono stato arrestato per 1 giorno ed inchiestato, avevo già chiarito i miei consumi fatti fino ad allora. Stimo che da febbraio 2004 fino ad oggi ho consumato circa 100 grammi di canapa e 3 grammi al massimo di hashish. ADR: che queste droghe le ho acquistate in un canapaio dì Bienne. ADR: che non ho consumato altre droghe. ADR: che non ho mai venduto droga alcuna."
(PS AC 1 02.09.2005)
E. In diritto
10. Per l'art. 19 n. 1 LFStup sanziona, tra l’altro, chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, coltiva, acquista, detiene e vende stupefacenti. Secondo costante giurisprudenza, la coltivazione, l'acquisto e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati è punibile a norma dell'art. 19 cifra 1 LFStup se lo scopo è quello di estrarne stupefacenti. L’infrazione è realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore coltiva, acquista, detiene o vende della canapa che può essere consumata come stupefacente, il che è il caso quando il suo tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF 126 IV 198).
Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione è realizzata quando l’autore sa che la canapa che coltiva, acquista, detiene o vende sarà usata come droga. E’ di conseguenza punibile ai sensi della norma in discussione il fatto di coltivare, acquistare, detenere o vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente (DTF 126 IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ 2002 I 446).
Per l'art. 19 n. 2 lett. c) LFStup è un caso grave, e quindi è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria, se l'autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. Secondo la giurisprudenza è considerevole ai sensi di questa disposizione un guadagno uguale o superiore a fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253) ed è da considerarsi grossa una cifra d'affari di fr. 100'000.- o più, realizzata trafficando stupefacenti per mestiere (DTF 129 IV 188).
11. Ai sensi dell'art. 19a n. 1 è autore di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ed è punito con la multa, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo.
12. Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP è autore di ingiuria, ed è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 190 aliquote giornaliere, chiunque offende con parole, scritto, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona.
F. Valutazione dei fatti
13.1. La Corte ha confermato integralmente l'AA ad eccezione dell'imputazione a carico di AC 1 di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, limitatamente al periodo febbraio 2004 - 27 novembre 2004, per intervenuta prescrizione.
13.2. Per quanto riguarda la messa in commercio, nel contesto
del negozio __________, di un quantitativo di almeno 21,1 chili
di fiori di canapa, per una cifra di affari realizzata di almeno
fr. 190'218.--, la Corte ha ritenuto AC 1 e AC 2 autori colpevoli del reato di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. c LS.
I fatti, dal profilo oggettivo, non sono stati contestati (cfr. AC 2: PS 8 settembre 2003; PP 9 settembre 2003; PP 3 ottobre 2005; AC 1: PS 8 settembre 2003; PP 9 settembre 2003; PP 4 ottobre 2005). AC 1 e AC 2 hanno ammesso di avere venduto dal 14.11.2001 al 16.08.2003, canapa sotto forma di sacchetti odorosi per un valore complessivo di fr. 190'218.--. Il quantitativo di canapa venduto di 21,1 chili a loro imputato - e da entrambi riconosciuto come corrispondente alla realtà - è stato calcolato procedendo ad una media tra l'importo registrato a contabilità sotto la voce "canapa" e il prezzo di vendita medio dei sacchetti odorosi venduti presso il negozio __________.
Dal profilo soggettivo il reato è stato contestato nelle fasi iniziali dell'inchiesta. I coniugi AC 1AC 2 avevano tentato di giustificare il loro agire affermando che loro vendevano sacchetti profumati e non sostanza stupefacente. Poi, nelle fasi successive dell’inchiesta e in aula, gli imputati hanno ammesso di essere stati, in realtà, perfettamente consci dell'uso illegale che gli acquirenti dei sacchetti profumati avrebbero fatto della canapa ivi contenuta (cfr. ver. dib. pag. 2). Consapevolezza, per altro, attestata dal prezzo di vendita dei sacchetti in funzione del tenore di THC contenuto (in-door, out-door), dalla vendita di oggetti abitualmente usati per il consumo della marijuana come stupefacente (ad esempio, le cartine, il trituracanapa, ecc), dalle dichiarazioni dei loro clienti circa la qualità del contenuto dei sacchetti odorosi, ed anche dalle, tanto decantate, precauzioni prese per evitare la vendita a minorenni che non si spiegherebbero se il commercio fosse stato ritenuto legale.
13.3. Per quanto attiene ai fatti del 27 gennaio 2004, la Corte ha ritenuto i coniugi AC 1AC 2 colpevoli di ingiurie ai danni degli agenti della polizia cantonale PC 2, PC 3, PC 1 e PC 4. Le dichiarazioni convergenti degli agenti di polizia e le contraddizioni rilevate dalle dichiarazioni degli accusati, in punto ai fatti che hanno coinvolto AC 2 e l'agente di polizia cantonale PC 1, nonché le ammissioni sfumate dell'ultima ora rese dagli accusati in aula, hanno portato la Corte a ritenere AC 1 e AC 2 autori colpevoli di ingiurie così come esposto nell'atto di accusa.
13.4. Per quanto concerne il consumo di stupefacenti ascritto a AC 1, peraltro ammesso dallo stesso imputato, la Corte ha confermato l'imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ad eccezione, come detto, dei reati nel frattempo caduti in prescrizione.
13.5. Per quanto attiene, da ultimo, all'acquisto di 121,7 chili di canapa, da parte di AC 1, la Corte ha confermato l'accusa di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti.
La canapa acquistata da PC 5, recapitata al domicilio di AC 1 in data 2 settembre 2005 era, dal profilo oggettivo, della sostanza stupefacente.
Il suo tenore di THC è infatti compreso tra il 3.2% ed il 5.2%.
A nulla valgono le tesi, per altro suggerite dal signor PC 5 agli accusati nell'imminenza del processo (cfr. allegato B al doc. TPC 9), secondo le quali solo un tenore di THC superiore al 5% avrebbe effetti psicotropi.
Il Tribunale federale è stato più che chiaro sull'argomento: la canapa che presenta un tenore di THC superiore allo 0.3 % è da considerarsi dello stupefacente.
Dal profilo soggettivo, la Corte è giunta alla conclusione che AC 1 abbia acquistato la canapa alfine di rivenderla per scopi illeciti. Il giudizio della Corte si fonda, in parte, sull'ammissione, invero parziale, ma comunque sufficiente ai fini del presente giudizio, di AC 1 che, in inchiesta, dopo avere fornito dichiarazioni contrastanti sulla destinazione della canapa, ha finito per ammettere di avere preso in considerazione l'eventualità che il suo acquirente avrebbe fatto un uso illecito della canapa a lui destinata. Tale dichiarazione è stata poi ritrattata in aula, ma senza esito, in quanto, numerosi ed altri indizi portano a concludere che l'imputato era perfettamente a conoscenza dell'uso stupefacente cui era destinata la canapa acquistata dal signor PC 5
Le dichiarazioni contraddittorie circa la destinazione della canapa, le reticenze dell'accusato sull'identità del suo acquirente, la preoccupazione ammessa e poi convenientemente ritrattata di doverlo proteggere, il fatto che questi lo chiamasse solo da cabine telefoniche, il prezzo di vendita della canapa sono tutti indizi univoci e convergenti di un uso illecito dello stupefacente in esame.
Inoltre l'accurata selezione dei fiori della pianta, operata dall'accusato al momento del suo arresto, in sacchetti da 1 chilo ciascuno unita alle reticenze dimostrate alla polizia al momento del loro intervento, senza dimenticare così come osservato dal procuratore - i rimproveri che AC 2 ha rivolto al marito ("sei uno scemo") al momento della ricezione del quantitativo di canapa, vanno ad aggiungersi ad un quadro di per sé già più che convincente circa il reale intento dell'imputato di vendere consapevolmente dello stupefacente ad un cliente desideroso di acquistarlo al punto di dichiarasi disposto a spendere fino fr. 50'000.-- per 100 chili di canapa, ovvero disposto a pagare il prezzo usuale della canapa out-door.
G. Commisurazione della pena
14. Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai sensi del cpv. 2 del citato articolo, la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
15. La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
16. AC 1 deve rispondere (in parte in correità con AC 2) di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, realizzando per mestiere una cifra di affari complessiva di circa fr. 215'000.-- per avere trafficato circa 140 chili di canapa. Egli deve inoltre rispondere per il reato di ingiurie e per quello di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (va precisato che quest'ultima contravvenzione non ha, in pratica, influito sulla commisurazione della pena).
16.1. Per la valutazione della copa del condannato, è stato considerato il fatto che egli ha agito per mero scopo di lucro e che ha trafficato in un periodo non certamente breve un quantitativo non trascurabile di canapa.
Ma soprattutto, quel che rende particolarmente grave la colpa di AC 1 è il fatto che egli ha delinquito malgrado avesse al suo attivo ben cinque precedenti condanne, di cui quattro legate agli stupefacenti ed il fatto che, dopo la chiusura del negozio __________, ad inchiesta ancora in corso, egli ha reiterato il suo agire illecito, trafficando, sempre per mero spirito di lucro, un quantitativo di canapa superiore di ben cinque volte rispetto a quello trafficato presso il negozio __________ con ciò dimostrando di essersi in qualche modo stabilmente accomodato nel traffico illecito di canapa stupefacente.
Infine, nella valutazione della colpa dell’accusato, è poi stato considerato il fatto che egli si è reso colpevole, in aggiunta a quanto sopra, anche del reato di ingiurie nei modi – davvero pesanti – di cui s’è detto sopra dimostrando, con il suo comportamento incivile, un preoccupante disprezzo per le regole e una buona dose di arroganza e prepotenza.
A favore dell’accusato, ed in particolare per il capo di accusa 1. lett. a ), la Corte ha tenuto conto, in applicazione della nota giurisprudenza del TF, del particolare clima che all’epoca ancora regnava in Ticino.
Non è stato, invece, possibile ritenere, a beneficio del condannato, né un suo pentimento né una sua presa di coscienza degli errori né una sua buona collaborazione con gli inquirenti ritenuto come emerga da quanto sopra che Buholzer non è mai stato né spontaneo né limpido nelle sue ammissioni che ha sempre fatto a denti stretti negando tutto quanto era possibile negare e ritrattando spesso e volentieri quanto faticosamente ammesso in precedenza, anche al di là dei limiti della decenza.
Nemmeno in aula AC 1 ha voluto mostrare di sé un’immagine migliore tanto è vero che ha cercato sino all’ultimo di sminuire le sue responsabilità, tentando di sdoganare la tesi secondo cui dei 100 kg di canapa egli intendeva fare un uso del tutto lecito (confezionando con essi, uniti alla verbena , un te innocuo) e tentando di far credere alla Corte che, in realtà, nemmeno dal profilo oggettivo, nonostante il tenore di THC accertato, quella canapa poteva considerarsi stupefacente.
Tutto questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 la pena detentiva di 18 mesi.
16.2. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di un pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.
Nonostante tutto, in particolare nonostante i suoi precedenti, nonostante le frottole raccontate e nonostante l’assenza di un reale pentimento, la Corte ha voluto mostrarsi (forse troppo) generosa ed ha ritenuto che la buona condotta tenuta da AC 1 negli ultimi due anni e le dichiarazioni rese in aula secondo cui egli avrebbe definitivamente abbandonato il consumo di stupefacenti impedissero di formulare quella prognosi sfavorevole che, invece, era con forza suggerita da tutto il resto della sua storia personale e dal suo comportamento durante l’inchiesta e durante il dibattimento.
Così, come detto in uno sforzo di generosità, la Corte ha ritenuto di non dover formulare una prognosi totalmente negativa, tale da rifiutargli la concessione della sospensione della pena detentiva.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto particolarmente grave la colpa di AC 1 che a due anni di distanza dall'ultima condanna per traffico di stupefacenti ha nuovamente delinquito persistendo poi nell’illecito ancora un anno dopo malgrado fosse ancora pendente una procedura penale a suo carico dimostrando, con ciò, un’evidente mancanza di elaborazione delle precedenti condanne, nonostante sia seguita, per almeno due di esse, l'esecuzione nella forma degli arresti domiciliari.
Stanti queste premesse, ed essendo evidente come le precedenti espiazioni di pena abbiano mancato il loro effetto rieducativo, la Corte non ha potuto esimersi, per non rischiare di banalizzare le reali responsabilità dell'accusato, dall’ordinare parziale esecuzione della pena sospendendola solo parzialmente nella misura di 12 mesi.
17. AC 2 deve rispondere (in correità con AC 1) di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, realizzando per mestiere una cifra di affari complessiva di oltre fr. 190'218.--, per avere trafficato un quantitativo di canapa di complessivi ca. 21 chili, cui si aggiunge il reato di ingiurie.
17.1. La gravità oggettiva dei reati commessi risulta essenzialmente dall’infrazione aggravata alla LFStup. Il limite inferiore di dodici mesi, posto dall'art.19 n. 1 cpv. 9 LStup, è aumentato di 1 mese in considerazione del fatto che AC 2, non è incensurata, e, come il marito, non ha esitato a persistere nella vendita di sostanza stupefacenti anche dopo l'intervento della polizia avvenuto nei primi mesi del 2003 e in considerazione dell’odioso comportamento tenuto nei confronti degli agenti di polizia che potrebbe essere visto come un preoccupante indizio ad una pericolosa tendenza alla prevaricazione.
Dal punto di vista soggettivo la posizione di AC 2 è più favorevole di quella del marito. I precedenti della condannata non sono specifici e dopo i fatti dell'__________ - eccezion fatto per le ingiurie proferite agli agenti di polizia- non ha più interessato la giustizia.
Come per il marito, anche a suo favore per i reati commessi con la messa in commercio della canapa, la Corte ha ritenuto il particolare clima dell’epoca.
Infine, a suo favore, la Corte ha considerato che, dal 2004, la donna ha tenuto buona condotta.
Tutte queste circostanze hanno quindi permesso di contenere la pena detentiva a suo carico in 13 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
17.2. L'assenza di una prognosi negativa ha, poi, permesso di concedere la sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di 2 anni e di rinunciare alla revoca della sospensione della pena di 75gg di detenzione inflitta dal MP in data 10.5.1999, pena per cui la condannata è stata solo ammonita.
H. Parti civili
18. PC 5 si è presentato in aula ed ha chiesto di potersi costituire PC, chiedendo la restituzione della canapa posta sotto sequestro.
A ragione il Procuratore pubblico si è opposto all'ammissione stessa della sua costituzione di PC.
Ai sensi dell'art. 69 CPPT , puòm costituirsi parte civile soltanto chi è direttamente danneggiato moralmente o materialmente da un reato.
Non è il caso di PC 5 che, semmai, è danneggiato da una violazione contrattuale di AC 1.
E’ stato sostenuto che AC 1, dopo il sequestro della sostanza stupefacente, abbia deciso di retrocedere dal contratto, che questa retrocessione sia stata accettata da PC 5 che avrebbe restituito a AC 1 quanto pagato per l’acquisto della canapa.
Di tutto questo non c’è traccia in atti tanto che il tutto appare quanto meno pretestuoso.
Ma, comunque, anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere che quanto sostenuto sia davvero successo, ciò non basterebbe ancora ad attribuire ad PC 5 il ruolo di persona danneggiata direttamente dal reato per cui AC 1 è stato condannato
La Corte ha quindi respinto la sua richiesta di costituzione di PC e non è entrata nel merito della richiesta di restituzione della canapa.
I. I sequestri
19. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare (senza scheda); della bilancia da cucina, della vacuumatrice e del fucile, in quanto non sono stati utilizzati per la commissione dei reati.
L. Spese
20. AC 1 e AC 2 sono condannati, in solido, al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
Rispondendo A: affermativamente ai quesiti posti, ad eccezione dei quesiti 2 e 3.4. cui viene risposto affermativamente solo in parte;
B: affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 3 e parzialmente al questito 4.4.
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 97, 103 e segg, 177 CP;
19 n. 1 e n. 2 lett. c), 19a n.1 LS;
67 e segg CPPT;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. in correità con AC 2, trafficato complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa ad uso stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno fr. 190'218.--;
1.1.2. acquistato kg. 121,7 di canapa (THC compreso tra il 3,2 ed il 5,2%) destinati alla vendita quale stupefacente;
1.2. contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra il 28.11.2004 ed il mese di settembre 2005,
senza essere autorizzato, consumato, quale stupefacente, canapa e hascisch;
1.3. ripetute ingiurie
per avere il 27.1.2004,
offeso l'onore di PC 2, PC 3 e PC 4.
2. AC 2 è autrice colpevole di:
2.1 infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
in correità con AC 1,
trafficato complessivamente almeno kg 21,1 di fiori di canapa
ad uso stupefacente, realizzando una cifra d’affari di almeno
fr. 190'218;
2.2. ripetute ingiurie
per avere, il 27.1.2004
offeso l'onore di PC 1, PC 2, PC 3 e PC 4;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. AC 1 è prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per il periodo mese di febbraio 2004 - 27 novembre 2004.
4. Di conseguenza,
4.1. AC 1 è condannato alla pena detentiva di 18 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2. AC 2 è condannata alla pena detentiva di 13 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
5. AC 1 e AC 2 sono condannati, in solido, al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-e delle spese processuali.
6. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa nella misura di 12 mesi con un periodo di prova di 3 anni; per il resto la pena è da scontare.
7. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa condizionalmente e alla condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni.
8. Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino in data 10.5.1999 a AC 2 e la condannata è ammonita.
9. Non è ammessa la costituzione di PC del signor PC 5 rispettivamente della __________.
10. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare (sen