Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 03.07.2007 72.2006.134

3 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,008 parole·~5 min·5

Riassunto

Atti sessuali ai danni delle sorelle minorenni

Testo integrale

Incarto n. 72.2006.134

Lugano, 3 luglio 2007/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuti atti sessuali con fanciulli

                                          per avere,

                                          nel periodo 1998 / aprile 2004,

in date imprecisate, a __________ presso l'abitazione familiare

e in due circostanze a __________,

sul letto della propria camera,

                                         compiuto atti sessuali rispettivamente indotto e coinvolto la sorella minorenne __________ (12.11.1993)

e successivamente dalla fine del 2000 / inizio 2001, separatamente anche la sorellina __________ (08.10.1996) in atti sessuali, in particolare:

                                1.1   in un numero imprecisato ma in almeno 20/30 occasioni, eccitatosi e con la voglia di masturbarsi chiamato la sorella minorenne __________ (12.11.1993) nella sua camera, dove sul letto, dopo essersi spogliato, si masturbava alla sua presenza,

talvolta guardando anche riviste pornografiche rispettivamente dove, dopo averla fatta spogliare, le toccava con le mani la vagina infilandole un dito tra le labbra rispettivamente nella vagina, masturbandola e facendosi nel contempo masturbare a sua volta con le mani, fino a giungere ad eiaculazione;

                                1.2   in un numero imprecisato ma in almeno 20 occasioni,

eccitatosi e con la voglia di masturbarsi, chiamato la sorella minorenne __________ (08.10.1996) nella sua camera, dove sul letto, dopo essersi spogliato, le accarezzava il corpo nudo e la vagina infilandole un dito tra le labbra per masturbarla e, in 2/3 occasioni infilandole anche un dito nella vagina,

facendosi nel contempo toccare il pene con le mani fino a giungere ad eiaculazione che avveniva sempre sulla pancia

della piccola e in un'occasione lasciando che R. (08.10.1996)

gli prendesse in bocca il pene in erezione e glielo leccasse,

per poi masturbarsi fino a giungere ad eiaculazione;

                                   2.   atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

                                          per avere,

                                          nelle circostanze di cui al punto 1,

                                         conoscendo e sfruttando il legame di dipendenza che le sorelle minorenni __________ (12.11.1993) e __________ (08.10.1996) avevano nei suoi confronti,

                                         commesso con persone incapaci di discernimento ed inette a resistere già a motivo della loro tenera età, gli atti sessuali descritti al punto 1;

                                   3.   pornografia

                                          per avere,

                                          nel periodo 2000 / 2004,

in date imprecisate, ma anche in precedenza,

                                         mostrato alla sorella minorenne __________ (12.11.1993) in una decina di occasioni, riviste pornografiche e successivamente a partire dalla fine del 2000 / inizio 2001 mostrato anche alla sorella minore __________ (08.10.1996) in una occasione una rivista pornografica e lo spezzone di un film pornografico;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 187 cifra 1 CP; art. 191 CP; art. 197 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 130/2006 del 8 novembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:25 alle ore 15:50.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria che chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna di AC 1 alla pena detentiva di 12 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di due anni.

                                    §   Il Difensore, per la sua arringa, il quale chiede che la pena proposta dalla PP sia contenuta in 7 mesi e posta al beneficio della sospensione condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                           AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuti atti sessuali con fanciulli

                             1.1.1   ai danni della sorella __________ (12.11.1993) nel periodo 1998/aprile 2004 in almeno 20/30 occasioni;

                            1.1.2.   ai danni della sorella __________ (8.10.1996) nel periodo fine 2000-inizio 2001/aprile 2004 in almeno 20 occasioni;

                               1.2.   atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

                                         nelle circostanze fattuali di cui al punto 1.1.:

                            1.2.1.   ai danni di __________ nel periodo 1998/aprile 2004;

                         1.2.1.1.   trattasi di periodo inferiore?

                            1.2.2.   ai danni di __________ nel periodo fine 2000-inizio 2001/aprile 2004;

                               1.3.   pornografia

                                         per avere:

                            1.3.1.   mostrato delle riviste pornografiche alla sorella __________ in una decina di occasioni;

                            1.3.2.   mostrato in una occasione una rivista pornografica e lo spezzone di un film pornografico alla sorella __________;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   può beneficiare della sospensione condizionale?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti posti, tranne al quesito 1.2.1. al quale viene risposto parzialmente negativamente.

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 187 n. 1, 191, 197 CP;

9 e segg. (260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   ripetuti atti sessuali con fanciulli

                             1.1.1   ai danni della sorella __________ (12.11.1993) nel periodo 1998/aprile 2004 in almeno 20/30 occasioni;

                            1.1.2.   ai danni della sorella __________ (8.10.1996) nel periodo fine 2000-inizio 2001/aprile 2004 in almeno 20 occasioni;

                               1.2.   atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

                                         nelle circostanze fattuali di cui al punto 1.1.:

                            1.2.1.   ai danni di __________ nel periodo 1998/2001;

                            1.2.2.   ai danni di __________ nel periodo fine 2000-inizio 2001/aprile 2004;

                               1.3.   pornografia

                                         per avere:

                            1.3.1.   mostrato delle riviste pornografiche alla sorella __________ in una decina di occasioni;

                            1.3.2.   mostrato in una occasione una rivista pornografica e lo spezzone di un film pornografico alla sorella __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   AC 1 è assolto dall'imputazione di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere limitatamente alla posizione di __________ per il periodo 2002-aprile 2004.

                                   3.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena detentiva di 12 ( dodici ) mesi,

                                3.2   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                         La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese diverse                                   fr.           887.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'337.25

                                                             ===========

72.2006.134 — Ticino Tribunale penale cantonale 03.07.2007 72.2006.134 — Swissrulings