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Ticino Tribunale penale cantonale 19.07.2007 72.2006.12

19 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,683 parole·~8 min·6

Riassunto

Appropriazione indebita di Euro 9'172, ripetuta truffa (danno di Euro 31'912), falsificazione di documenti, sincero pentimento

Testo integrale

Incarto n. 72.2006.12

Lugano, 19 luglio 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

detenuta dal 17 al 18 novembre 2005;

prevenuta colpevole di:

                                   1.   appropriazione indebita

per essersi,

                                          a __________,

                                          nel luglio 2004,                                                      

                                          allo scopo di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto,

                                         indebitamente appropriata dell'assegno di Euro 9'172.07 consegnato dalla società __________, a PC 1, in __________, per errore quale pagamento della fattura n. 1501 del 17 dicembre 2003, malgrado la fattura fosse già stata saldata in precedenza,

                                          assegno a lei affidato nella sua qualità di dipendente,

                                         incassando l'assegno a proprio indebito profitto nel corso del mese di luglio 2004 presso la __________ agenzia di __________,

                                         danneggiando conseguentemente la datrice di lavoro per Euro 9'172.07, avendo la cliente dedotto il doppio pagamento su una fattura successiva;

                                   2.   ripetuta truffa

                                         a __________,

                                          nel periodo gennaio - luglio 2005,

                                          al fine di procacciarsi un indebito profitto,

                                         ingannato astutamente clienti dell' ex-datrice di lavoro __________, con sede in __________, inviando loro fatture, rispettivamente istruzioni a mezzo fax su carta intestata della società menzionanti per il pagamento suoi conti personali (presso la __________), fittiziamente indicati come conti della società, confidando nel fatto che, trattandosi di rapporti commerciali, i clienti non avrebbero verificato l'effettiva titolarità dei conti,

                                         inducendoli così ad effettuare versamenti a suo favore senza valida causa, che hanno arrecato pregiudizio al patrimonio dell' ex- datrice di lavoro, dato che, a causa della sua infedeltà, non ha potuto esigere il pagamento delle sue fatture,

                                         in ispecie per avere,

                               2.1.   in data 21 gennaio 2005 inviato al cliente __________, un fax su carta intestata della datrice di lavoro in cui, per il pagamento della fattura n. 53 del 21 gennaio 2005 di Euro 8'480 emessa da PC 1, ha indicato il suo conto n. presso la __________, menzionando quale beneficiario "AC 1/PC 1", inducendo il cliente a versare l'ammontare della fattura sul suo conto, danneggiando conseguentemente la datrice di lavoro per Euro 8'480.-, non avendo la stessa potuto esigere dal cliente il doppio pagamento della fattura;

                               2.2.   in data 17 giugno 2005 inviato al cliente __________, un fax su carta intestata della datrice di lavoro in cui, per il pagamento della fattura n. 504 del 17 giugno 2005 di Euro 11'616.77 emessa da PC 1, ha indicato il suo conto n. presso la __________, menzionando quale beneficiario "AC 1/PC 1 ", inducendo il cliente a versare l'importo della fattura sul suo conto in data 15 luglio 2005, danneggiando conseguentemente la datrice di lavoro per Euro 11'616.77, non avendo la stessa potuto esigere dal cliente il doppio pagamento della fattura;

                               2.3.   in relazione alla fattura n. 532 del 24 giugno 2005 emessa da PC 1 di Euro 11'815.74 all'indirizzo del cliente __________, in data 2 giugno 2005 richiesto al cliente a mezzo fax il pagamento di Euro 2'335.- (quale anticipo del 20% previsto contrattualmente sulla fornitura) sul suo conto n. presso la __________ con la dicitura "AC 1/PC 1", rispettivamente richiedendo con fax del 22 luglio 2005 il pagamento del saldo della fattura sul medesimo conto utilizzando la medesima dicitura,

                                         inducendo il cliente a versargli indebitamente le somme richieste sul suo conto, danneggiando PC 1 per Euro 11'815.74, non avendo potuto quest'ultima richiedere alla cliente il saldo della sua fattura;

                                         causando a PC 1 un danno complessivo per le malversazioni di cui sub. 1 e sub. 2 di Euro 41'084.58, pari a CHF 63'586.60 (al cambio di Euro /CHF 1.5477), risarciti parzialmente, nella misura di CHF 5'315.20 mediante compensazione con lo stipendio del mese di ottobre 2005 e la quota parte della tredicesima 2005 a lei spettanti, e nella misura di CHF 7'000.- mediante svincolo di parte della cauzione versata dall'accusata,

                                          ciò che ha ridotto il danno residuo a CHF 51'271.40;

                                   3.   Falsità in documenti

                                          per avere a __________,

                                          in più occasioni nel periodo aprile - giugno 2005,

                                         per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ovvero per celare le previe malversazioni ai danni della datrice di lavoro PC 1, in __________, allestito false note di credito e una falsa fattura, che ha consegnato al settore contabilità della società, al fine di giustificare contabilmente il mancato pagamento delle fatture,

                                          in ispecie per avere,

                               3.1.   allo scopo di occultare l'appropriazione di cui sub. 1, in data 26 aprile 2005 allestito e consegnato al settore contabilità della società PC 1 la falsa nota di credito n. di Euro 9'016.44 a favore di __________;

                               3.2.   allo scopo di occultare l'indebito versamento dell'importo della fattura n. 53 del 21 gennaio 2005 di Euro 8'480 su un conto di sua spettanza di cui sub. 2.1., in data 29 giugno 2005 allestito e consegnato al settore contabilità della società PC 1 la falsa nota di credito n. di Euro 8'480.- a favore di __________;

                               3.3.   allo scopo di mascherare la malversazione di cui sub. 2.3., in data 24 giugno 2005 emesso la falsa fattura n. di Euro 9'263.54 intestata a __________;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 9/2006 del 6.2.2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia avv. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:25.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

                                         ricorda che i fatti descritti nell’AA sono ammessi dall’imputata. L’accusa spiega brevemente la qualifica giuridica dei vari reati. Dà atto della collaborazione fornita dalla AC 1, anche se la stessa non si è costituita, e del fatto che essa ha risarcito parte del danno. Rileva come non vi sia però prova delle difficoltà finanziare della zia che avrebbero indotto l’accusata a delinquere.

                                         Il PP, confermato integralmente l’atto d’accusa, chiede la condanna ad una pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.-, sospesa per 2 anni, e la condanna ad una multa di fr 2000.- Chiedi altresì la confisca dei documenti falsificati ed il riconoscimento della pretesa di PC di fr 23'146. 50 oltre interessi.

                                    §   Il Difensore, il quale dà atto che i fatti non sono contestati e neppure la loro qualifica giuridica. Invoca a favore della sua patrocinata il sincere pentimento. Non si oppone all’inflizione di una pena pecuniaria, si oppone però alla multa. Riconosce la pretesa della PC PC 1.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autrice colpevole di:

                                1.1   appropriazione indebita

                                         per essersi, a __________, nel luglio 2004, allo scopo di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, indebitamente appropriata, dell’assegno di Euro 9'172,07 destinato alla sua datrice di lavoro, PC 1, arrecando alla stessa un danno di pari importo?

                               1.2.   ripetuta truffa

                                         per avere, a __________, tra gennaio e luglio 2005, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia 3 clienti della datrice di lavoro PC 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di quest’ultima per complessivi Euro 31'912.51?

                                1.3   falsità in documenti

                                         per avere, a __________, tra aprile e giugno 2005, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, allestito e fatto uso a scopo di inganno di 2 false note di credito e di una falsa fattura?

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Sussistono attenuanti specifiche?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art.                      12, 34, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 138, 146, 251 CP,

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autrice colpevole di

                                1.1   appropriazione indebita

                                         per essersi, a __________, nel luglio 2004, allo scopo di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, indebitamente appropriata, dell’assegno di Euro 9'172,07 destinato alla sua datrice di lavoro, PC 1, arrecando alla stessa un danno di pari importo;

                               1.2.   ripetuta truffa

                                         per avere, a __________, tra gennaio e luglio 2005, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia 3 clienti della datrice di lavoro PC 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di quest’ultima per complessivi Euro 31'912.51;

                                1.3   falsità in documenti

                                         per avere, a __________, tra aprile e giugno 2005, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, allestito e fatto uso a scopo di inganno di 2 false note di credito e di una falsa fattura;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza

                                         AC 1, essendosi sinceramente pentita, è condannata:

2.1                                           alla pena pecuniaria di fr. 3'600.-, corrispondenti a 120 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, con computo del carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   a pagare fr. 23'146,49 oltre interessi al 5% dal 21.11.2005 alla parte civile PC 1;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   E’ ordinata la confisca dei falsi documenti sequestrati, nonché del saldo del conto salario  presso __________ (menzionati nell’AA), da attribuire, dopo deduzione di tasse e spese di giustizia, alla parte civile PC 1.

                                   5.   E’ dissequestrata la prestazione di libero passaggio di AC 1 c/o __________.

                                    6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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