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Ticino Tribunale penale cantonale 26.10.2006 72.2005.91

26 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·3,719 parole·~19 min·1

Riassunto

Ingaggiato e procurato lavoro come prostitute a quattro ragazze rumene in esercizi pubblici ticinesi

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.91

Lugano, 26 ottobre 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

lic. iur. Andres Martini,

Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.   AC 1  e     domiciliato a        in carcere preventivo dal 21 dicembre 2004 al 9 febbraio 2005, dopo essere stato arrestato in Italia, il 15 giugno 2004 e quindi estradato;   2.   AC 2  e     domiciliato a       

detenuto dal 3 al 25 giugno 2004;

prevenuti colpevoli di:

                                   1.   tratta di esseri umani

                                         per avere,

                                         nel periodo inizio febbraio 2004 – 3 giugno 2004,

                                         in varie località della Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti, Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna, nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,

                                         agendo in correità tra loro, nonché con il cittadino rumeno __________ detto __________ e con altre persone non meglio identificate,

                                         allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

                                         esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena, procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del Cantone Ticino e, segnatamente presso __________ di Locarno, il __________ di Cadenazzo, il __________ di Arbedo ed il __________ di Riazzino;

                                         in particolare per avere:

                                    -   ingaggiato, nel periodo febbraio – marzo 2004, __________ detta “__________”, __________ detta “__________” e __________ detta “__________”, reclutandole direttamente in Romania, nonché __________ detta “__________” o “__________”, che già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;

                                    -   procurato loro il “lavoro” e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:

                                         a __________ e __________, presso __________ ed il Ristorante __________,

                                         a __________, presso il __________, il __________ ed il __________,

                                         a __________ presso il __________ ed il __________,

                                         dopo essersi accordati sul proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con __________;

                                    -   fornito loro le necessarie informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;

                                    -   anticipato, sia personalmente che per il tramite di __________ detto __________, i soldi per pagare le spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania,

                                         somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione presso i summenzionati esercizi pubblici;

                                    -   organizzato, all’inizio del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di __________ e __________, dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da __________ e da __________ detto “__________”, il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI __________, fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come richiestogli da AC 1,

                                         località dalla quale, il 5 ed il 6 marzo 2004, AC 1 e AC 2 le accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di __________, in due distinti viaggi, dapprima __________, per poi trasferirle, nel mese di aprile 2004 al __________ e, per finire, di nuovo __________, locali dove svolsero la loro attività;

                                    -   organizzato altresì, all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di __________, dalla Romania a Milano, dove venne accolta da __________ e da __________, i quali con l’autovettura Fiat Uno di __________ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al __________ ed il 16 maggio 2004 la trasferirono al __________, locali dove svolse la sua attività;

                                    -   procurato, a Lecco o Lierna, all’inizio del mese di aprile 2004, a __________ un passaporto rumeno falso con le generalità di __________, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali, accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di __________, dapprima al __________, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla al __________ e, per finire, il 18 aprile 2004, al __________, locali dove svolse la sua attività;

                                    -   preteso ed ottenuto da tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a 250.- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno € 3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin dall’inizio;

                                   2.   infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, aggravata

                                         per avere, nel periodo inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,

                                         a Chiasso, Arbedo, Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro,

                                         nelle circostanze descritte al punto 1 del presente atto di accusa,

                                         nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di __________, alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le generalità di __________, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat Uno di __________, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi pubblici, fino al 18 maggio 2004;

                                   3.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                         per avere, nel periodo inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,

                                         nelle circostanze descritte al punto 1 del presente atto di accusa,

                                         agendo in correità tra loro, intenzionalmente e per fine di lucro,

                                         ripetutamente impiegato, presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene __________ e __________ e, successivamente __________, dove si prostituirono, senza le necessarie autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 196 cpv. 1 CP e 23 cpv. 1, 2 e 4 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 90/2005 del 7 luglio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il   PP 1. §  L'accusato  AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1 §  DUF 2 difensore d'ufficio (GP) di AC 2, assente.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.20.

Il Presidente constato che l’ accusato AC 2 regolarmente citato presso il proprio domicilio legale, non é presente e non ha fatto pervenire alla Corte nessuna valida giustificazione

Decide

di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali ai sensi degli artt. 308 segg CPP-TI.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale mette in risalto la società formata dagli accusati, nella quale da una parte AC 2, 61 anni, plurirecidivista, conosceva molto bene il canton Ticino, abitando a confine con la Svizzera, e dall’altra AC 1 metteva a disposizione le ragazze, avendo egli contatti in Romania, in particolare con __________. Il magistrato ritiene credibili le dichiarazioni di AC 2, dato che  sono confermate dalle ragazze, nonché da __________ e ritiene viziato il consenso di __________ e __________, dato che gli accusati hanno abusato della povertà delle rumene. In conclusione il PP chiede  la conferma dell’integralità dell’AAC, ed una pena per entrambi i correi di 18 mesi detenzione, non opponendosi alla sospensione condizionale.

                                    §   Il Difensore di AC 1,  il quale si duole che l’inchiesta si sia centrata prevalentemente su AC 1, tralasciando le testimonianze importanti dei camerieri dei postriboli, della __________ e di __________ di __________ e della __________. Ritiene, tuttavia, sostanzialmente corretta la ricostruzione dei fatti e loro qualifica giuridica e, pertanto, non contesta l'A.A. Il difensore mette poi in risalto il passato di AC 1, costellato da vicissitudini difficili, quali la povertà della sua famiglia in Romania, la nascita di sua figlia quando aveva solo 17 anni, l’amputazione di un dito durante il lavoro , incidente che lo ha reso invalido e fragile. In tale contesto conosce __________ e AC 2, i quali, essendo di  molto più anziani e plurirecidivisti, hanno facilmente potuto influenzarlo. Pone in risalto, da un lato, il ruolo centrale di AC 2 e, dall’altro, il ruolo secondario di AC 1, avanzando, quali indizi per il minor coinvolgimento del suo assistito, la giovane età, l’assenza di iniziative personali, la difficoltà a farsi rispettare dalle ragazze e l’inesperienza. Rammenta, inoltre, che il giovane rumeno ha accettato spontaneamente l’estradizione per chiarire la sua posizione, dopo aver scontato otto mesi di carcere duro a Como. Per questi motivi, il difensore, tenuto anche conto dell’incensuratezza, sostiene che siano dati tutti i presupposti di una prognosi favorevole e chiede che a AC 1 sia inflitta una pena massima di 8 mesi sospesi condizionalmente.

                                    §   Il Difensore di AC 2, il quale ammette anch’egli l’assenza di libero consenso delle ragazze, sottolinea il ruolo secondario di AC 2 nella vicenda, così come emerge in modo chiaro dai verbali delle prostitute. Ribadisce, inoltre, che le condizioni della tratta si erano già compiute all’estero e che AC 2 è intervenuto quando la tratta era già stata organizzata, limitandosi a trasportare le ragazze su indicazione di AC 1. Per questi motivi, chiede una riduzione della pena in riferimento a DTF 126 IV 228 e non si oppone alla confisca di tutto quanto sotto sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                  A.   AC1

                                         1. E’ autore colpevole di:

                                1.1   Tratta di esseri umani

                                         nel periodo inizio febbraio 2004 – 3 giugno 2004,

                                         in varie località della Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti, Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna, nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,

                                         agendo in correità tra loro, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone non meglio identificate, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

                                         esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena, procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del Cantone Ticino e, segnatamente presso l’Albergo ______ di Locarno, il Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di Riazzino;

                                         in particolare per avere:

                                     -   ingaggiato, nel periodo febbraio – marzo 2004, ______detta “____”, ______detta “____” e ______ detta “____”, reclutandole direttamente in Romania, nonché ______ detta “____” o “____”, che già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;

                                     -   procurato loro il “lavoro” e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:

                                    ▪   a ______e ______, presso l’Albergo ______ ed il Ristorante ____,

                                    ▪   a ______, presso il Ristorante ______, il Ristorante ______ed il ______,

                                    ▪   a ______, presso il Ristorante ______ed il ______,

                                         dopo essersi accordati sul proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con ______;

                                     -   fornito loro le necessarie informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;

                                     -   anticipato, sia personalmente che per il tramite di ______ detto ______, i soldi per pagare le spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania, somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione presso i summenzionati esercizi pubblici;

                                     -   organizzato, all’inizio del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di ______e ______, dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da AC1 e da ______ detto “______”, il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI ______ fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come richiestogli da AC1,

                                         località dalla quale, il 5 ed il 6 marzo 2004, AC1 eAC2 le accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di ______, in due distinti viaggi, dapprima all’Albergo ______, per poi trasferirle, nel mese di aprile 2004 al Ristorante ______e, per finire, di nuovo all’Albergo ______, locali dove svolsero la loro attività;

                                     -   organizzato altresì, all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di ______, dalla Romania a Milano, dove venne accolta da AC1 e da AC2, i quali con l’autovettura Fiat Uno di ______ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al Ristorante ______ed il 16 maggio 2004 la trasferirono al ______, locali dove svolse la sua attività;

                                     -   procurato, a Lecco o Lierna, all’inizio del mese di aprile 2004, a ______, un passaporto rumeno falso con le generalità di ______, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali, accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di ______, dapprima al Ristorante ______, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla al Ristorante ______e, per finire, il 18 aprile 2004, al ______, locali dove svolse la sua attività;

                                     -   preteso ed ottenuto da tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a 250.- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno € 3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin dall’inizio;

                                1.2   infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                         per avere, nel periodo inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,

                                         a Chiasso, Arbedo, Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro,

                                         nelle circostanze descritte al punto 1.1, nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di ______, alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le generalità di ______, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat Uno di ______, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi pubblici, fino al 18 maggio 2004;

                            1.2.1.   Trattasi di infrazione aggravata?

                               1.3.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                         per avere, nel periodo inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,

                                         nelle circostanze descritte al punto 1.1

                                         agendo in correità tra loro, intenzionalmente e per fine di lucro,

                                         ripetutamente impiegato, presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene ______e ______e, successivamente ______, dove si prostituirono, senza le necessarie autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                  B.   AC2

                                         1. E’ autore colpevole di:

                               1.1.   Tratta di esseri umani

                                         nel periodo inizio febbraio 2004 – 3 giugno 2004,

                                         in varie località della Romania, dell’Italia e del Cantone Ticino e segnatamente a Prahova, Plopeni, Ploiesti, Buzau, rispettivamente a Canzo, Colle Brianza, Oggiono, Como, Lecco e Lierna, nonché a Locarno, Arbedo, Cadenazzo e Riazzino,

                                         agendo in correità tra loro, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone non meglio identificate,

                                         allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro,

                                         esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità rumena, procurando loro il lavoro quali prostitute presso alcuni esercizi pubblici del Cantone Ticino e, segnatamente presso l’Albergo ______ di Locarno, il Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di Riazzino;

                                         in particolare per avere:

                                     -   ingaggiato, nel periodo febbraio – marzo 2004, ______detta “____”, ______detta “____” e ______ detta “____”, reclutandole direttamente in Romania, nonché ______ detta “____” o “____”, che già si trovava in Italia, prospettando loro la possibilità di conseguire buoni guadagni dall’esercizio della prostituzione in Svizzera;

                                     -   procurato loro il “lavoro” e l’alloggio, presso i summenzionati esercizi pubblici e meglio:

                                    ▪   a ______e ______, presso l’Albergo ______ ed il Ristorante ____,

                                    ▪   a ______, presso il Ristorante ______, il Ristorante ______ed il ______,

                                    ▪   a ______, presso il Ristorante ______ed il ______,

                                         dopo essersi accordati sul proprio compenso con le singole ragazze, fissato, in genere, nella metà dei loro guadagni o in € 2’680.- come pattuito con ______;

                                     -   fornito loro le necessarie informazioni in merito all’attività che avrebbero svolto;

                                     -   anticipato, sia personalmente che per il tramite di ______ detto ______, i soldi per pagare le spese di viaggio, nonché il denaro necessario per poter lasciare la Romania, somme queste ultime che le ragazze avrebbero dovuto restituire e hanno almeno in parte rimborsato, grazie ai ricavi da loro conseguiti con la prostituzione presso i summenzionati esercizi pubblici;

                                     -   organizzato, all’inizio del mese di marzo 2004, dapprima il viaggio in autobus, di ______e ______, dalla Romania a Brescia, dove vennero accolte da AC1 e da ______ detto “______”, il quale le accompagnò con la sua autovettura marca Fiat Uno, targata MI ____, fino al suo domicilio di Colle Brianza, dove le ospitò per qualche giorno, come richiestogli da AC1, località dalla quale, il 5 ed il 6 marzo 2004, AC1 eAC2 le accompagnarono, con l’autovettura Fiat Uno di ______, in due distinti viaggi, dapprima all’Albergo ______, per poi trasferirle, nel mese di aprile 2004 al Ristorante ______e, per finire, di nuovo all’Albergo ______, locali dove svolsero la loro attività;

                                     -   organizzato altresì, all’inizio del mese di aprile 2004, il viaggio in autobus, di ______, dalla Romania a Milano, dove venne accolta da AC1 e da AC2, i quali con l’autovettura Fiat Uno di ______ la condussero a Lecco o Lierna, dove l’ospitarono per alcune settimane e poi, il 18 aprile 2004, l’accompagnarono al Ristorante ______ed il 16 maggio 2004 la trasferirono al ______, locali dove svolse la sua attività;

                                     -   procurato, a Lecco o Lierna, all’inizio del mese di aprile 2004, a ______, un passaporto rumeno falso con le generalità di ______, trattenendo i suoi documenti di legittimazione originali, accompagnandola poi, con l’autovettura Fiat Uno di ______, dapprima al Ristorante ______, dove venne registrata il 13 aprile 2004, per poi trasferirla al Ristorante ______e, per finire, il 18 aprile 2004, al ______, locali dove svolse la sua attività;

                                     -   preteso ed ottenuto da tutte le ragazze, in occasione di visite regolari presso i summenzionati esercizi pubblici, ogni volta, il pagamento di importi varianti da 100.- a 250.- fr. o €, costituendo così progressivamente un capitale di almeno € 3’510.- e fr. 1'900.-, denaro poi suddiviso tra loro, così come concordato sin dall’inizio;

                               1.2.   infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                         per avere, nel periodo inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004,

                                         a Chiasso, Arbedo, Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro,

                                         nelle circostanze descritte al punto 1.1, nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di ______, alla quale procurarono e consegnarono un passaporto rumeno falso, con le generalità di ______, accompagnandola nel Cantone Ticino con l’autovettura Fiat Uno di ______, dove soggiornò e si prostituì presso i summenzionati esercizi pubblici, fino al 18 maggio 2004;

                            1.2.1.   Trattasi di infrazione aggravata?

                               1.3.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                         per avere, nel periodo inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004,

                                         nelle circostanze descritte al punto 1.1

                                         agendo in correità tra loro, intenzionalmente e per fine di lucro,

                                         ripetutamente impiegato, presso i summenzionati esercizi pubblici, dapprima le cittadine rumene ______e ______e, successivamente ______, dove si prostituirono, senza le necessarie autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve subire la confisca di

                                     -   2 carte Wind (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona),

                                     -   documentazione cartacea varia (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no. B 2

visti gli art.                      18, 36, 41, 42, 43, 48, 50, 55, 58, 59, 63, 67, 68 e 69, 196 CP;

                                         23 cpv. 1, 2 e 4 LDDS

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                         AC1 eAC2

                                   1.   sono autori colpevoli di:

                               1.1.   Tratta di esseri umani

                                         per avere, nel periodo inizio febbraio 2004 – 3 giugno 2004, allo scopo di favorire l’altrui libidine ed a fine di lucro presso l’Albergo ______ di Locarno, il Ristorante ______di Cadenazzo, il Ristorante ______ di Arbedo ed il ______ di Riazzino organizzato la tratta di almeno due donne, agendo in correità con ______, nonché con il cittadino rumeno ______ detto ______ e con altre persone non meglio identificate,

                               1.2.   infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri aggravata

                                         per avere in correità, nel periodo inizio aprile 2004 - 18 maggio 2004, a Chiasso, Arbedo, Cadenazzo, Riazzino ed in altre imprecisate località, nelle circostanze descritte al punto 1.1 AAC, favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Canton Ticino di ______, alla quale procurarono un passaporto rumeno falso, con le generalità di ______,

                               1.3.   contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

                                         per avere, in correità, nel periodo inizio marzo 2004 – 18 maggio 2004, nelle circostanze descritte al punto 1.1 AAC, ripetutamente impiegato 4 donne, presso i summenzionati esercizi pubblici, dove si prostituirono, senza le necessarie autorizzazioni di polizia degli stranieri, rilasciate dalla competente autorità amministrativa, fino al 19 aprile 2004, rispettivamente fino al 18 maggio 2004;

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza:

                               2.1.   AC1 è condannato alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   AC2 è condannato in contumacia alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

                                    4   La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione di 1/2 ciascuno.

                                   5.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Pubbl. FU                                           fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           700.--

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC1:     

Tassa di giustizia                              fr.           150.--

Inchiesta preliminare                         fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.-fr.           275.--

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC2:

Tassa di giustizia                              fr.           150.--

Inchiesta preliminare                         fr.           100.--

Pubbl. FU                                           fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.-fr.           425.--

                                                             ===========

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        Il segretario

72.2005.91 — Ticino Tribunale penale cantonale 26.10.2006 72.2005.91 — Swissrulings