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Ticino Tribunale penale cantonale 16.11.2005 72.2005.75

16 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,832 parole·~14 min·1

Riassunto

Lesione semplice - vie di fatto - furto - estorsione - minacce - coazione - messa in circolazione di monete false - armi - stupefacenti - trasporti pubblici

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.75

Lugano, 16 novembre 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

dr. iur. Roberta Arnold,

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 24 al 25 settembre 2004;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetute lesioni semplici

                               1.1.   per avere, a Lugano, il 4 marzo 2003, verso le ore 21.15, alla stazione FFS, colpito al volto PC 1, con una testata e con un pugno, provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici 12.03.2003 del __________, 17.03.2003 del __________ e 04.03.2003 del __________ dell’Ospedale Regionale di Lugano;

                               1.2.   per avere, a Lugano, il 17 ottobre 2003, verso le ore 22.30, in __________ __________, colpito con un coltello, durante una colluttazione, sia __________, ferendolo al dito mignolo della mano sinistra, provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 18.10.2003 del __________, sia PC 5, ferendolo all’emitorace sinistro e alle mani, provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici 18.10.2003 del __________ e 15.06.2004 della __________ dell’Ospedale Civico di Lugano;

                               1.3.   per avere, a Lugano, il 3 aprile 2004, verso le ore 01.40, presso la __________ di __________ della __________ 1, intenzionalmente colpito al volto, con una bottiglia, PL 1, provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici 03.04.2004 e 27.05.2004 del __________;

                                   2.   vie di fatto

per avere, a Lugano, il 17 gennaio 2003, verso le ore 21.30, sul Piazzale ex-Scuole, commesso vie di fatto contro PC 1, colpendolo al volto con un pugno ed al torace con la cintura dei pantaloni;

                                   3.   ripetuto furto

per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene:

                               3.1.   a Lugano, il 17 gennaio 2003, sottratto, a danno di PC 1, un natel marca Nokia 7210 del valore di fr. 799.-;

                               3.2.      a Lugano, il 5 settembre 2003, sottratto, a danno di PC 2, fr. 2'500.-, somma momentaneamente custodita nella borsetta dell’amica __________;

                                   4.   estorsione

per avere, a Lugano, Carona ed in altre imprecisate località del Luganese, nel periodo agosto - settembre 2002, al fine di procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minacciandolo di un grave danno, indotto il minorenne __________ (nato il 10.12.1986) ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui, facendosi consegnare, a più riprese, l’importo complessivo di fr. 6'000.- circa, in particolare minacciando di morte lui e la sua famiglia, somme in contanti che __________. ottenne dai genitori che credevano servissero per pagare dei suoi debiti personali;

                                   5.   ripetute minacce

                               5.1.   per avere, a Lugano, il 17 gennaio 2003, incusso spavento e timore a __________, minacciandolo con un coltello, puntandoglielo all’altezza del torace;

                               5.2.   per avere, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 06/07 settembre 2003, incusso spavento e timore a PC 2 ed a __________, telefonando o inviando loro degli SMS, utilizzando l’utenza telefonica no. __________ in suo possesso, in particolare minacciandoli di morte (“siete entrambi morti che camminano”) o di far loro del male (“sarò il vostro incubo”, “vedrai come sono a testa a testa”, ecc.);

                                   6.   coazione

per avere, a Locarno-Muralto, il 26 agosto 2003, verso le ore 19.45, intralciato la libertà di agire di PL 2, costringendolo a consegnargli il natel marca Sony Ericsson T-68, che PC 3 gli aveva affidato;

                                   7.   messa in circolazione di monete false

per avere, a Lugano, l’11 luglio 2004, messo in circolazione come genuine due banconote da fr. 100.- con il numero di serie __________, di falsa emissione; 

                                   8.   ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

                               8.1.   per avere, a Lugano, il 31 marzo 2003, senza diritto, portato con sé un coltello marca __________, apribile con una sola mano;

                               8.2.   per avere, a Lugano, il 11 luglio 2004, senza diritto, portato con sé un coltello marca __________ di colore nero, apribile con una sola mano;

                                   9.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 1. ottobre 2002 – 30 agosto 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e di ecstasy, nonché detenuto, a Lugano, l’11 febbraio 2003, 2 pastiglie di ecstasy e 4,2 grammi lordi di marijuana e l’11 luglio 2004, 9 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale e sequestrategli dalla Polizia cantonale a seguito dei controlli;

                                10.   contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, ripetuta

                             10.1.   per avere viaggiato, utilizzando i treni regionali delle FFS, senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto, e meglio:

- il 14 gennaio 2003, da Bellinzona a Lugano;

- il 01 marzo 2003, da Bellinzona a Zurigo Oerlikon;

- il 03 marzo 2003, da Lugano a Bellinzona;

- il 12 agosto 2003, da Lugano a Locarno;

- il 18 agosto 2003, da Giubiasco a Lugano;

- il 20 settembre 2003, da Basel SBB a Zurigo HB;

- il 21 settembre 2003, da Zurigo HB a Lugano;

- il 24 ottobre 2003, da Lugano a Zurigo HB;

- il 03 novembre 2003, da Lugano a Locarno;

- il 04 novembre 2003, da Locarno a Lugano;

- il 18 novembre 2003, da Bellinzona a Locarno;

- il 31 dicembre 2003, da Lugano a Losanna ed

- il 01 gennaio 2004, da Losanna a Lugano.

                             10.2.   per avere, a Lugano, il 26 gennaio 2004, viaggiato utilizzando i mezzi di trasporto della PC 4, linea no. 1, in direzione del capolinea, senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 156 cifra 1, 180 cpv. 1, 181 e 242 cpv. 2 CP, 33 LARM, 19a LS e 51 cpv. 1 LTP.

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 74/2005 del 7 giugno 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. §  La PC 5  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 14.50.

Il PP consente a recedere dopo discussione dall’imputazione di estorsione di cui al punto 4 AA.

Il punto 9 AA viene rettificato nel senso che si imputa al prevenuto di aver consumato stupefacenti nel periodo 16.11.2002 – 30.8.2004, di cui almeno 100 gr di marijuana e ca. 20 pastiglie di ecstasy.

D’accordo le parti l’episodio di cui al punto 6 AA viene riconosciuto nella forma dell’appropriazione indebita.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, non opponendosi ev. alla caduta del reato di cui al punto 6AA relativa al furto del telefonino, accettando ev. la subordinata di appropriazione indebita al reato di furto al punto 3 AA, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

                                     -   a 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

                                     -   alla revoca della sospensione condizionale delle due precedenti condanne complessive a 18 giorni di detenzione

                                     -   alla confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, chiede che all'imputato venga riconosciuta l’attenuante specifica dell’ingiusta provocazione e offesa relativamente al diverbio con PC 1 (punto 1.1. AA). Relativamente al punto 1.2 AA ritiene che __________ e PC 5 sin dall’inizio abbiano mentito. Sostiene che l'imputato abbia agito in stato di necessità provocato da __________, che ha poi portato __________ a reagire nei confronti di PC 5 (legittima difesa). Invoca l’ingiusta provocazione anche relativamente al punto 1.3, dovuta al “palpeggiamento” della propria ragazza da parte del __________, come pure una scemata responsabilità dovuta al tasso alcolemico. Relativamente al punto 2 AA la Difesa indica che l’oggetto in questione era di scarso valore. Per le minacce e vie di fatto, poiché l’imputato ha dichiarato di non ricordarsene, la Difesa si rimette al giudizio del Presidente. Relativamente ai capi 3.2. e 5.2AA l’accusato ha riconosciuto i fatti e non si chiedono particolari attenuanti. L’imputazione 4 AA invece cade, mentre il punto 6AA deve essere qualificato quale appropriazione indebita, anche se si può ritenere che il cellulare in questione aveva un valore esiguo, permettendo quindi una rivalutazione del capo di contravvenzione. Relativamente al punto 7AA non si può oggettivamente ritenere che l’imputato avesse intenzione di mettere in circolazione le monete false in suo possesso. Per quel che attiene i capi da 8 a 10 AA, questi non sono contestati.

                                         La Difesa chiede che venga tenuto conto in particolar modo del fatto che l’imputato ha cambiato una nuova vita. Da oltre un anno convive con la compagna, lavora stabilmente con impegno e, come riconosciuto dallo stesso PP, la prognosi è quindi favorevole. La Difesa chiede anche che non venga revocata la sospensione condizionale delle due precedenti condanne. Per quel che riguarda le PC, se ne chiede il rinvio al foro civile. In conclusione chiede che l’accusato venga condannato a 4 mesi di detenzione con la sospensione condizionale per un periodo da stabilire dalla corte e il dissequestro della pistola, che non era corpo di reato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                           AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetute lesioni semplici

                                         per avere, a Lugano, fra il 4 marzo e il 17 ottobre 2003, in tre occasioni, provocato lesioni a PC 1, , __________, PC 5 e PL 1, come attestato dai certificati medici agli atti?

                            1.1.1.   Ha agito in stato di legittima difesa nei confronti di PC 5 e PC 6?

                            1.1.2.   Ha agito in stato di necessità nei confronti di PC 5 e PC 6?

                               1.2.   vie di fatto

                                         per avere, a Lugano, il 17 gennaio 2003, commesso vie di fatto contro PC 1, colpendolo al volto con un pugno ed al torace con la cintura dei pantaloni?

                               1.3.   ripetuto furto

                                         per avere, a Lugano, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in due occasioni, il 17 gennaio e il 5 settembre 2003, un natel Nokia 7210 del valore di fr. 799 .- e la somma di fr. 2'500.- ?

                            1.3.1.   trattasi in parte di reato di lieve entità?

                               1.4.   estorsione

                                         per avere, nel Luganese, nel periodo agosto - settembre 2002, al fine di procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minacciandolo di un grave danno, indotto il minorenne __________ ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui, facendosi consegnare, a più riprese, l’importo complessivo di fr. 6'000.- circa, minacciando di morte lui e la sua famiglia?

                               1.5.   ripetute minacce

                                         per avere, a Lugano ed altre località, incusso spavento e timore

                            1.5.1.   il 17 gennaio 2003, a PC 1, minacciandolo con un coltello?

                            1.5.2.   nel periodo 06/07 settembre 2003, a PC 2 ed a PL 4,  telefonando o inviando loro degli SMS?

                               1.6.   coazione

                                         per avere, a Locarno-Muralto, il 26 agosto 2003, intralciato la libertà di agire di PL 2, costringendolo a consegnargli il natel Sony Ericsson T-68 affidatogli da PC 3?

                            1.6.1.   trattasi invece di appropriazione indebita?

                            1.6.2.   trattasi di reato di lieve entità?

                               1.7.   messa in circolazione di monete false

                                         per avere, a Lugano, l’11 luglio 2004, messo in circolazione come genuine due banconote da fr. 100.- di falsa emissione? 

                               1.8.   ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

                                         per avere, a Lugano, il 31 marzo 2003 e il 11 luglio 2004, in due occasioni, senza diritto, portato con sé un coltello marca Kershaw e un coltello marca Frost Cutlery, apribili con una sola mano?

                               1.9.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e in altre località, nel periodo 16 novembre 2002 – 30 agosto 2004, consumato ca. 100 gr. di marijuana e 20 pastiglie di ecstasy, nonché detenuto, l’11 febbraio 2003, 2 pastiglie di ecstasy e 4,2 grammi lordi di marijuana e l’11 luglio 2004, 9 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale?

                             1.10.   contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, ripetuta

                          1.10.1.   per avere, nel periodo 14 gennaio 2003 - 01 gennaio 2004, su diverse tratte in Svizzera, utilizzato in 13 diverse occasioni i treni regionali delle FFS senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto?

                          1.10.2.   per avere, a Lugano, il 26 gennaio 2004, utilizzato la linea no. 1  della PC 4 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto,

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare di attenuanti specifiche?

                                   3.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   5.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale delle pene di 3 giorni e 15 giorni di detenzione di cui ai DA 26.6.2002 e 21.10.2002 del MP del Canton Ticino?

                                   6.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

                                   7.   Deve essere condannato al pagamento di indennità in favore delle parti civili?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1., 1.4, 1.6, 1.6.2., 2, 3;

visti gli art.                       11, 18, 33, 34,  36, 41, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69;

                                         123, 126, 138, 139, 156, 172 ter, 180, 181 e 242 CP;

                                         33 LARM;

                                         19a LS;

                                         51 LTP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetute lesioni semplici

                                         per avere, a Lugano, fra il 4 marzo e il 17 ottobre 2003, in tre occasioni, provocato lesioni a PC 1, PC 5 e PL 1, come attestato dai certificati medici agli atti;

                               1.2.   vie di fatto

                                         per avere, a Lugano, il 17 gennaio 2003, commesso vie di fatto contro PC 1, colpendolo al volto con un pugno ed al torace con la cintura dei pantaloni;

                               1.3.   ripetuto furto

                                         per avere, a Lugano, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in due occasioni, il 17 gennaio e il 5 settembre 2003, un natel Nokia 7210 del valore di fr. 799 .- e la somma di fr. 2'500.- ;

                               1.4.   ripetute minacce

                                         per avere, a Lugano ed altre località, incusso spavento e timore:

                            1.4.1.   il 17 gennaio 2003, a PC 1, minacciandolo con un coltello;

                            1.4.2.   nel periodo 06/07 settembre 2003, a PC 2 ed a PL 4,  telefonando o inviando loro degli SMS;

                               1.5.   appropriazione indebita

                                         per essersi, a Locarno-Muralto, il 26 agosto 2003, indebitamente appropriato del natel Sony Ericsson T-68 di PC 3

                               1.6.   ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

                                         per avere, a Lugano, il 31 marzo 2003 e il 11 luglio 2004, in due occasioni, senza diritto, portato con sé un coltello marca Kershaw e un coltello marca Frost Cutlery, apribili con una sola mano;

                               1.7.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano e in altre località, nel periodo 16 novembre 2002 – 30 agosto 2004, consumato circa 100 gr. di marijuana e 20 pastiglie di ecstasy, nonché detenuto, l’11 febbraio 2003, 2 pastiglie di ecstasy e 4,2 grammi lordi di marijuana e l’11 luglio 2004, 9 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale;

                               1.8.   contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, ripetuta

                            1.8.1.   per avere, nel periodo 14 gennaio 2003 - 01 gennaio 2004, su diverse tratte in Svizzera, utilizzato in 13 occasioni i treni regionali delle FFS senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto;

                            1.8.2.   per avere, a Lugano, il 26 gennaio 2004, utilizzato la linea no. 1  della PC 4 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di estorsione, coazione e messa in circolazione di monete false.

                                   3.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   al pagamento dei 4/5 della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   5.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione delle pene di 3 giorni e 15 giorni di detenzione di cui ai DA del 26.6.2002 e 21.10.2002 del MP del Canton Ticino;

                                   6.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.

                                   7.   AC 1 è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

                               7.1.   fr. 968.40  alle FFS

                               7.2.   fr. 1500.- a PC 1 per franchigia cassa malati e spese   di patrocinio.

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.        2'098.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        2'448.40

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC 1:    

Tassa di giustizia                              fr.           240.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'678.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              40.-fr.        1'958.70

                                                             ===========

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PC 4 5. PC 5 6. PC 6 7. PL 1 8. PL 2 9. PL 3 10. TE 1 11. PL 4 12. PC 7  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

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