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Ticino Tribunale penale cantonale 11.05.2005 72.2005.48

11 maggio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,064 parole·~5 min·1

Riassunto

tentata rapina ad un distributore di benzina

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.48

Mendrisio, 11 maggio 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

detenuto dal 30 gennaio 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   atti preparatori punibili di rapina

per aver preso, conformemente ad un piano,

concrete disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingesse a commettere una rapina,

                                          e meglio per avere,

il 9 gennaio 2005, verso le ore 20.00 a Chiasso,

accompagnato __________ con il suo veicolo __________ targato __________, presso la PL 1,

appostandosi in seguito nelle vicinanze, compiendo alcuni giri dell'isolato e gesticolando verso il __________ nel frattempo sceso dal veicolo al fine di osservare e controllare sia la zona sia le mosse e le abitudini della commessa addetta al chiosco;

il tutto finalizzato ad una perlustrazione del posto atto a predisporre l'attuazione della rapina che sarà poi messa in atto il giorno successivo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 260bis cpv. 1 CPS;

                                   2.   tentata rapina

per avere,

agendo in correità con __________

che portava seco la pistola Kimar cal. 8 mmk (replica) poi ritrovata nell'appartamento condiviso dai due,

tentato di commettere un furto ai danni della PL 1 di Chiasso perlustrata il giorno precedente,

sapendo di dover usare violenza o minaccia alla vita o all'integrità fisica della commessa del chiosco al fine di raggiungere lo scopo,

                                          e meglio per avere,

il 10 gennaio 2005 a Chiasso,

dopo essersi recati ambedue sul posto a piedi,

funto da "palo" a __________ dandogli indicazioni gestuali sul momento migliore per agire,

controllando in particolare che non vi fossero intoppi e/o testimoni oculari nei paraggi, incitandolo quindi ad agire al momento ritenuto propizio: indicazione che il __________ seguiva avviandosi in direzione del chiosco abbassando sul viso il passamontagna portato dapprima come berretto.

Quest'ultimo, giunto in prossimità dell'entrata del chiosco, si vedeva puntare in volto una potente torcia da parte di un testimone oculare che da uno stabile prospiciente aveva seguito tutta la scena il quale gridava nel contempo al suo indirizzo "...cosa stai facendo? Fermati!...". I due, sorpresi dall'inatteso intervento del testimone, si davano quindi alla fuga;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 140 cifra 1 CPS in rel. con l'art. 21 cpv. 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2005 del 8 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa elencando i numerosi indizi di colpevolezza a carico dell’accusato. Ciò posto chiede la condanna di AC 1 alla pena di 13 mesi detenzione, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda la concessione della sospensione condizione della pena. Chiede altresì che il prevenuto venga condannato all’espulsione effettiva dalla Svizzera per un periodo di 7 anni, nonché la confisca di quanto posto sotto sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale, in via principale, in assenza d’indizi solidi e convergenti contesta le imputazioni ascritte al suo cliente, chiedendone il proscioglimento. In subordine, posto che l’imputazione di atti preparatori in rapina di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è comunque assorbita dall’imputazione di tentata rapina, punto 2 dell’atto d’accusa, chiede che la pena venga massicciamente ridotta. Da ultimo, si oppone alla pronuncia dell’espulsione, non contestando di contro la richiesta di confisca di quanto sequestrato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   È autore colpevole di:

                                1.1   atti preparatori punibili di rapina

                                         per avere, il 9 gennaio 2005, a Chiasso,

unitamente a __________,

compiuto una perlustrazione alla PL 1

di Chiasso, osservando altresì le abitudini della commessa

del negozio del distributore, alfine di commettervi una rapina

il giorno seguente?

                                1.2   tentata rapina

per avere, il 10 gennaio 2005, a Chiasso,

agendo in correità con __________,

tentato di compiere una rapina alla PL 1 di Chiasso, fungendo da “palo”

mentre __________, munito di pistola a salve Kimar cal. 8 mmk

si apprestava a commettere la rapina sennonché,

colti in flagrante, si davano alla fuga?

                             1.2.1   Trattasi invece di complicità in tentata rapina?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                                 2.1   privativa della libertà?

                                2.2   accessoria dell’espulsione?

                                   3.   Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1, 1.2.1, 2.2;

visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 63, 68, 69, 140, 260 bis CP;

                                         9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                                1.1   tentata rapina

per avere, il 10 gennaio 2005, a Chiasso,

agendo in correità con __________,

tentato di compiere una rapina alla PL 1 di Chiasso, fungendo da “palo”

mentre __________, munito di pistola a salve Kimar cal. 8 mmk

si apprestava a commettere la rapina sennonché,

colti in flagrante, si davano alla fuga;

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.      AC 1 è prosciolto dall’imputazione di atti preparatori punibili di rapina.

3.      Di conseguenza, AC 1, è condannato:

                                3.1   alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2  all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni;

                                3.3   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese   processuali.

4.      L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

5.      È ordinata la confisca della pistola a salve Kimar cal. 8 mmk ed è mantenuto il sequestro conservativo in garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, di fr. 17.35 e Euro 22.37, mentre che per la rimanenza gli oggetti sequestrati vengono dissequestrati e restituiti a AC 1.

6.      Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.      

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1 rappr. da: RL 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'055.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'405.--

                                                             ===========

72.2005.48 — Ticino Tribunale penale cantonale 11.05.2005 72.2005.48 — Swissrulings