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Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2005 72.2005.40

12 maggio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,139 parole·~6 min·1

Riassunto

accoltellamento - giovane età - revoca sospensione condizionale-

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.40

Lugano, 12 maggio 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Greta Cipolla, lic.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 sedicente e  

detenuto dal 5 dicembre 2004;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   lesioni semplici, qualificate

per avere,

in data 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________,

facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da punta e taglio, della lunghezza di 3 cm all’altezza della decima costola sinistra posteriore, e meglio all’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico, nonché 10 ferite da punta e taglio, superficiali e non penetranti al dorso,

così come emerge dalle risultanze mediche;

                                   2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004 privo di certificati validi di legittimazione e nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata dall'Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d'asilo del 11.08.2003;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti agli artt. 123 Cifra 2 CP; art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 42/2005 del 30 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 13:40.

Sono pervenute alla Corte:

                                     -   lettera 21.3.2005 DUF 1 al Consolato della __________

                                         (doc. dib. 1);

                                     -   lettera 25.4.2005 DUF 1 al Consolato della __________

                                         (doc. dib. 2);

                                     -   lettera 04.5.2005 DUF 1 al Consolato della __________

                                         (doc. dib. 3);

                                     -   lettera 15.3.2005 Consolato della __________ DUF 1

                                         (doc. dib. 4).

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto d’accusa in esame e riconosciute le attenuanti della giovane età e della diminuita capacità dovuta all’assunzione di alcool, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

-     a 16 mesi di detenzione da espiare;

-     all’espulsione dal territorio svizzero per anni 7;

chiede inoltre:

-     la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione, nonché dell’espulsione di 3 anni, inflitte con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

-     della pena di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo;

-     la confisca di tutto quanto in sequestro siccome trattasi di prove del reato.

                                    §   Il Difensore, il quale, ponendo in risalto lo stato psicologico dell’accusato al momento dei fatti, la sua vita precedente all’arrivo in Svizzera (soprattutto in relazione alla difficoltà di recuperare i documenti d’identità), nonché il carattere particolare della vittima,

-     sostiene che il suo patrocinato ha agito per legittima difesa, seppur eccedendone i limiti;

-     chiede l’applicazione delle attenuanti della giovane età e dell’agire nell’impeto d’ira determinato da ingiusta provocazione;

-     chiede una riduzione della pena e non si oppone alla pena accessoria dell’espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1, sedicente

                                   1.   é autore colpevole di:

                               1.1.   lesioni semplici, qualificate                                        

per avere,

il 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________ __________, facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da punta e da taglio nell’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico, nonché 10 ferite da punta e da taglio superficiali?

                             1.1.1   ha egli agito per legittima difesa?

                             1.1.2   trattasi di eccesso di legittima difesa?

                               1.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera

dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004

privo di certificati validi di legittimazione e nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata dall’Ufficio federale per i rifugiati  in merito alla sua domanda d’asilo del 11.08.2003?

e meglio come descritto nell'atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante:

                               2.1.   della giovane età?

                               2.2.   dell’agire nell’impeto d’ira/d’intenso dolore determinato da ingiusta provocazione o offesa?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               3.1.   privativa della libertà?

                               3.2.   d’espulsione?

                                   4.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale:

                               4.1.   della pena di 10 giorni di detenzione nonché dell'espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 anni inflitte con decreto 12.07.2004 del MP di Lugano?

                               4.2.   della pena di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo          affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti 2.2 e 3,

visti gli art.               11, 18, 33, 36, 41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 123 cifra 2 CP;

                                 23 cpv. 1 LDDS;

                                 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1, sedicente, è autore colpevole di:

                               1.1.   lesioni semplici, qualificate

per avere,

il 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________, facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da punta e da taglio nell’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico, nonché 10 ferite da punta e da taglio superficiali;

                               1.2.   infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera

dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004

privo di certificati validi di legittimazione e nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata dall’Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d’asilo del 11.08.2003,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Di conseguenza, avendo ecceduto i limiti della legittima difesa e vista la giovane età AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 anni in aggiunta ai 3 anni di cui al DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

                                   3.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione:

                               3.1.   della pena di 10 giorni di detenzione inflitta al condannato con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

                               3.2.   della pena dell’espulsione di 3 anni inflitta con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

                               3.3.   della pena di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo.

                                   4.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Perizia                                                fr.           600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'150.--

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