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Ticino Tribunale penale cantonale 15.02.2007 72.2005.35

15 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·5,387 parole·~27 min·1

Riassunto

Infrazione aggravata alla LStup (venduto 1 kg di cocaina) - complicità in infrazione aggravata alla LStup (aiutato nell'acquisto e vendita di almeno 820 gr di cocaina) - riciclaggio di denaro (circa CHF 4'000.--) - trascuranza degli obblighi di mantenimento

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.35 72.2007.9

Lugano, 15 febbraio 2007/ap

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Mauro Ermani (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 3 AS 4 AS 5 AS 6  

con la segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 20 febbraio 12 marzo 2004;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,

a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino ed in altre imprecisate località,

nel periodo fine anno 2002 – 20 febbraio 2004,

venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 1 kg. di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.- e fr. 150.- il grammo,

sostanza previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da __________, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 65.- e fr. 90.- il grammo;

                                   2.   complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,

a Cadenazzo, nel periodo novembre 2002 – maggio 2003,

in più occasioni, intenzionalmente aiutato __________, fratelli della sua compagna e convivente __________, nell’acquisto e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali,

e meglio per avere:

                                2.1   nel periodo ottobre 2002 – febbraio 2003,

ospitato, nel suo appartamento di __________, i fratelli __________, consentendo loro di ricevere, depositare e custodire la cocaina fornita loro in particolare da __________, nonché di effettuare le loro vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti e segnatamente a __________;

                                2.2   nel periodo marzo – maggio 2003,

agendo sia singolarmente che con la collaborazione di __________, in più occasioni, incassato da __________, almeno fr. 7'800.-, denaro che quest’ultimo doveva ai fratelli __________, per il pagamento della cocaina vendutagli;

importo che in seguito inviò, come convenuto, a __________, tramite una donna dominicana non identificata;

                                    3   riciclaggio di denaro

per avere,

a Locarno e Bellinzona,

nel periodo 29 marzo – 6 agosto 2003, in almeno sette occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.-, somma che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa da __________,

importo che, agendo su richiesta e secondo le loro direttive, facendo da prestanome, fece trasferire a __________ ed in __________, tramite bonifici della __________, a beneficio di __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cifra 2 LS e 305bis cifra 1 CP;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 34/2005 del 21 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

                                         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                         per avere,

                                         a Bellinzona,

                                         nel periodo 1.12.2002-30.09.2006,

                                         omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli per farlo,

                                         di prestare gli alimenti dovuti a favore dei figli __________ (1999) e __________ (2001), conformemente a quanto stabilito          con la convenzione sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali del 1.10.2001 (ratificata dalla Commissione tutoria regionale di __________ il 16.10.2001), per un importo complessivo di Frs. 47'356.-;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo 9/2007 del 19 gennaio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico . § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. dr. DUF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle 09:30 alle 16:10

Sentiti                          § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale afferma che il mercato di cocaina in Ticino è allentante, rilevando in particolare che l'inchiesta __________ - iniziata nel mese di novembre 2003, nell'ambito della quale sono state, tra l'altro, arrestate 25 persone - ha messo in cattiva luce i cittadini dominicani. Evidenzia che i fatti non sono contestati da parte di AC 1, tantomeno le imputazioni di cui all'atto di accusa.

Sottolinea poi alcuni aspetti, affermando che AC 1 è uno   spacciatore puro, che non ha mai fatto uso di stupefacenti, che è quasi un salutista e che non esita a vendere cocaina. Ha avuto un guadagno facile, il business funzionava, ciò che gli permetteva di fare una bella vita, senza troppi sforzi. Ha dapprima iniziato da spacciatore puro e poi entra nel business e aiuta anche gli stessi fornitori, ospitandoli a casa sua dove abitavano la di lui compagna e i bambini. Ha dato un aiuto ai fratelli __________ e ha fatto l'esattore, attivandosi da __________ per incassare i soldi, il quale, a dire di quest'ultimo, sarebbe stato minacciato con una pistola giocattolo. Nell'ambiente si sapeva che l'accusato era vicino ai fratelli __________. Il passo successivo è stato quello di aiutare queste persone a riciclare il denaro all'estero. Ritiene che sono fatti gravi per una persona come AC 1, che aveva una formazione, che ha potuto venire in Svizzera per acquisirne la nazionalità e che non si è fatto riconoscere il suo diploma, poiché non fa parte della sua natura. Oggi AC 1 ha 27 anni, con tre figli a carico. Due relazioni con due differenti donne, importando quindi la mentalità di __________, invece di adattarsi ai nostri costumi e alle nostre leggi. Lo spaccio si è concentrato soprattutto nel 2003, vi è stata una disponibilità importante in poco tempo, aveva a portata di mano subito il cliente, __________, al quale ha fornito tutta la cocaina di cui è in possesso, agendo esclusivamente a scopo di lucro. Ha attestati di carenza beni per un importo di fr. 100'000.--, non ha fatto altro che accumulare debiti, non ha un lavoro fisso e non si è impegnato in altro, pur sapendo di dover mantenere i suoi figli. Ha iniziato a lavorare solo negli ultimi mesi, pagando qualche contributo alimentare. Ha approfittato della sua situazione, sapendo che c'è il Cantone che interviene (disoccupazione, assistenza). AC 1 si è inserito e mosso bene nell'ambiente ed aveva capito che i fratelli __________ stavano un po' mollando, ha sfruttato subito le sue conoscenze, dimostrando di saperci fare, agendo con scaltrezza, in maniera disinvolta, sapendo assumere tutti i ruoli.

                                          Circa la commisurazione della pena ritiene che occorre tenere   conto della sua collaborazione sin dal momento del suo arresto,     ma del resto non poteva fare altro, in quanto sapeva che la                              polizia lo stava aspettando. È uscito dopo 21 giorni di carcere                                     preventivo, voleva uscire promettendo che avrebbe risolto tutti i                suoi problemi, ma in realtà questi problemi non sono stati risolti                              e se ne sono accumulati degli altri. Ha comunque venduto 1 kg                                  di cocaina di buona qualità, mettendo in pericolo la salute di                                           diverse persone. Il suo unico scopo era quello di ottenere                                            denaro per garantirsi un buon tenore di vita, senza troppi sforzi.                                    Ritiene altresì che va tenuto conto del suo comportamento                                              egoistico, in quanto vedeva i suoi amici che consumavano                                       cocaina e ciononostante vendeva loro la sostanza, senza alcuna                             esitazione. Occorre infine tenere conto degli altri partecipi                                      dell'inchiesta coccinella. Afferma che non può beneficiare della                                     scemata imputabilità, non avendo consumato e non                                                   consumando cocaina.

                                         Conclude chiedendo di confermare integralmente i due atti di     accusa e che l'accusato venga condannato a 3 (tre) anni e 9         (nove) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto.                 Postula altresì la revoca della sospensione condizionale della                          pena di 30 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa                             30.4.2001. Chiede infine la confisca degli oggetti indicati     nell'atto di accusa ACC 34/2005.

                                      § Il Difensore, il quale non contesta il contenuto dei due atti di accusa, sottolineando nondimeno la piena collaborazione del suo assistito, la piena assunzione delle responsabilità e il fatto che si autoaccusa. Afferma che AC 1 non quantifica al ribasso come fanno altri spacciatori, rilevando, tra l'altro, che da un suo verbale d'interrogatorio emerge anche una sua desistenza, a suo giudizio un atteggiamento anomalo da parte di uno spacciatore. AC 1 ha confessato e pertanto vi sono gli estremi di un sincero pentimento. Ritiene poi che è indicativo il contesto in cui decide di delinquere, ossia una difficile situazione personale, rilevando che dopo il suo licenziamento non ha più trovato un'attività lavorativa, ha poi ricevuto l'indennità di disoccupazione, nonostante sia in possesso di un diploma di tecnico di computer. Si è quindi trovato in difficoltà finanziarie, ha accumulato numerose procedure esecutive ed ha subito lo sfratto dal suo appartamento. È proprio in questa fase critica che ha deciso di rivolgersi a __________. Circa il modus operandi di AC 1, evidenzia che non dispone di una fitta rete di    spacciatori, avendo fatto capo soltanto a due fornitori. Ha avuto difficoltà a piazzare lo stupefacente, ha recuperato gli importi solo in parte, non è quindi un esperto, spinto dall'assenza in Ticino dei fratelli __________. Pone poi l'accento sul fatto che l'accusato ha comunque tenuto una buona condotta, è riuscito a                          risocializzarsi, ha trovato un lavoro a __________ presso il Cantiere __________, dove effettua con entusiasmo anche turni notturni, adducendo che la ditta gli ha prospettato un'assunzione a tempo indeterminato e che il suo datore di lavoro è contento della sua prestazione. Ammette, tra l'altro, che il cellulare è una spesa ingente, precisando nondimeno che è uno strumento di lavoro per tenersi in contatto con gli operai. Dal profilo affettivo, AC 1 ha una nuova compagna e una figlia di pochi mesi. Ammette che dovrebbe fare di più per pagare i contributi alimentari, ben cosciente del fatto che i versamenti effettuati non sono sufficienti. È vero che guadagna fr. 4'000.-, ma fino a qualche mese fa la situazione era differente. L'autovettura in suo    possesso è in leasing e la utilizza per recarsi sul posto di lavoro                 (__________), avendo dei turni notturni. Rileva pure che                                       AC 1 ha tagliato tutti i contatti con le persone coinvolte         in questa inchiesta, che ha riconosciuto le proprie responsabilità, che ha deciso di chiudere con quell'ambiente, rilevando inoltre che non ha mai fatto e non fa uso di stupefacenti, come confermato dalle analisi delle urine, che vi é una totale assenza di precedenti penali per reati di droga e che è quindi data una sostanziale incensuratezza. A domanda del giudice risponde che il sincero pentimento è da considerarsi come attenuante specifica.

                                         Conclude chiedendo che la pena proposta dal procuratore pubblico sia ridotta in modo consistente, comprimendola a 24 mesi, sospesa condizionalmente, e che la revoca sia protratta nel periodo di prova. Non si oppone alla confisca degli oggetti in sequestro.

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                           AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino ed in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2002 e il 20.2.2004,

venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 1 kg. di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da terze persone, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 65.- e fr. 90.- il grammo;

                            1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Cadenazzo, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2002 e il mese di maggio 2003, in più occasioni, intenzionalmente aiutato i due fratelli della di lui compagna e convivente, nell’acquisto e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali, e meglio per avere

                            1.2.1.   nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003, ospitato, nel suo appartamento, i citati due fratelli, consentendo loro di ricevere, depositare e custodire la cocaina fornita loro da due persone, nonché di effettuare le loro vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti;

                            1.2.2.   nonché nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003, agendo sia singolarmente che con la collaborazione di un'altra persona, in più occasioni, incassato da un terzo, almeno fr. 7'800.--, denaro che quest’ultimo doveva ai due fratelli, per il pagamento della cocaina vendutagli;

importo che in seguito inviò, come convenuto, ad una terza persona, tramite una donna dominicana non identificata;

                            1.2.3.   trattasi di complicità in infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.3.   riciclaggio di denaro

per avere, a Locarno e Bellinzona, nel periodo compreso tra il 29.3. e il 6.8.2003, in almeno sette occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.--, somma che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 34/2005?

                               1.4.   trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                         per avere, a Bellinzona, nel periodo compreso tra il 1°.12.2002 e            il 30.9.2006, omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli                                per farlo, di prestare gli alimenti dovuti a favore dei suoi due figli,                         per un importo complessivo di fr. 47'356.--,

                                         e meglio come descritto nell'atto di accusa 9/2007?

                                   2.   Ha dimostrato sincero pentimento?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 30.4.2001 del Ministero pubblico?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca di:

                               5.1.   un cellulare marca Sony Ericson T68i, IMEI no. con carta SIM no. Orange Prepaid;

                               5.2.   una pistola giocattolo RWS Mod. C225?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Il curriculum vitae di AC 1 è riassunto nel suo verbale 21 dicembre 2004 davanti al PP:

"  Sono nato a __________, dove ho frequentato le scuole primarie, mentre le scuole medie le ho frequentate qui in Ticino, tra __________.

Sono giunto in Ticino nel 1992. Mia mamma era già in Ticino da alcuni anni a seguito del matrimonio con __________. Non ricordo la data del matrimonio. Ho una sorella maggiore di un anno e un fratello più giovane di me di quattro anni. Tutti e tre siamo stati adottati da __________.

Al termine della scuola media sono andato per tre anni a __________, dove ho conseguito il diploma di tecnico di computer. Sono andato a __________ perché non mi piaceva stare qui anche per i problemi che avevo con il marito di mia madre.

Sono poi rientrato in Ticino dove ho lavorato per alcune ditte, come ho indicato nel mio precedente verbale del 9 marzo 2004, a pag. 2.

Attualmente lavoro ancora come meccanico indipendente. Sono in attesa di un contratto di lavoro per una ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione della galleria del __________. Mi è stato detto che dovrei iniziare l'11 gennaio 2005, ma sono ancora in attesa del contratto di lavoro.

In questi mesi sono riuscito a vivere grazie al guadagno del mio lavoro."

Nel frattempo l'imputato ha svolto diversi lavori temporanei tramite le agenzie di collocamento, percependo a volte pure la disoccupazione, fino ad esaurire il periodo quadro. Dal profilo famigliare si segnala che è padre di due bambini nati il 1. aprile 1999 (__________) e il 3 gennaio 2001 (__________), nati dalla sua precedente unione con __________. Nella relativa convenzione sull'obbligo di mantenimento è previsto l'obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 500.- mensili fino al 6° anno di età, successivamente di fr. 550.-. L'imputato non ha mai pagato con regolarità gli alimenti che sono stati anticipati dallo Stato. Quest'ultimo ha per finire presentato regolare querela penale per uno scoperto, il 24 maggio 2005, di oltre fr. 30'000.-. A gennaio 2007, nonostante impegni formali assunti in tal senso, AC 1 non ha pagato con regolarità gli alimenti dovuti, cumulando un debito complessivo di oltre fr. 47'000.-.

Attualmente l'imputato non ha una situazione professionale ben definita. Pur essendo di formazione tecnico informatico, con diploma dominicano non riconosciuto dalle nostre autorità, l'imputato non ha mai intrapreso nulla al fine di farsi riconoscere in Svizzera tale formazione poiché, a suo dire, il relativo corso di conversione avrebbe implicato una spesa di fr. 2'000.-; ha quindi preferito non fare sacrifici in tal senso, dandosi poi al traffico di stupefacenti.

Dal profilo debitorio l'imputato ha accumulato attestati carenza beni per oltre fr. 100'000.-.

AC 1 ha un precedente per appropriazione indebita, furto e circolazione nonostante revoca o rifiuto della licenza di condurre per il quale è stato condannato con decreto d'accusa 30 aprile 2001 a 30 giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. I fatti di cui in rassegna essendo stati commessi durante il periodo di prova, si pone quindi la questione della revoca di detto beneficio.

                                   2.   Il procedimento a carico dell'imputato si inserisce nell'ambito dell'inchiesta denominata “__________”, relativa ad un traffico di importanti quantitativi di cocaina provenienti dal Sudamerica e poi trasportati in Ticino dall'Olanda.

Per meglio inquadrare la situazione personale dell’imputato occorre brevemente riassumere i fatti salienti dell’inchiesta. Essa ha infatti portato alla scoperta di ingenti quantitativi di cocaina importati dall’Olanda, in particolare da __________ e dalla sua amica __________, che la acquistavano, a credito, prevalentemente da tale __________. Tra i loro principali acquirenti vi erano i fratelli __________, il primo a tutt’oggi latitante a __________ e il secondo già condannato a 3 anni e nove mesi di reclusione da una nostra Corte delle assise criminali. Tra i principali clienti dei __________ vi era tale __________ che si occupava di poi rivendere la droga al dettaglio fra i vari tossicodipendenti della zona, tra cui il suo compagno __________. Sia i __________ acquistavano a credito. Il bisogno di cocaina essendo in costante aumento, __________ non ce la faceva a ricavare denaro sufficiente a pagare i suoi fornitori i quali, a loro volta erano in debito con i loro, il tutto formando una sorta di catena di Sant’Antonio che ha poi portato alle minacce che hanno indotto il padre di __________ a rivolgersi alla polizia facendo poi scattare le relative operazioni delle forze dell’ordine. Per completezza va rilevato che __________ non si è rifornito soltanto dai __________ poiché quest’ultimi, ad un certo punto erano partiti per __________. Fra i suoi fornitori figurano infatti lo stesso duo __________ direttamente, tale __________, omonimo dei fratelli che ha pure venduto cocaina direttamente a __________ e AC 1, compagno di Iris __________, sorella dei citati fratelli __________.

Ed è proprio in questo ambito che si è inserito il AC 1.

I fratelli __________ essendo partiti per il Sudamerica, egli si propose a __________ per entrare in affari direttamente con lui assicurandogli la sua affidabilità. Così, nel febbraio 2003 __________ ha effettuato un ulteriore viaggio dall'Olanda portando in Ticino 400 gr. AC 1 gli ha pagato il dovuto nel giro di due settimane, effettuando il pagamento in due rate, una di 19'000 e l'altra di 7'000 franchi. Costatata l'affidabilità di AC 1, nel marzo successivo, __________ gli ha portato un nuovo carico di cocaina. In quella circostanza la droga venne espulsa presso l'abitazione del AC 1 il quale pochi giorni dopo diede al suo fornitore

fr. 9'000.-. AC 1 ha indicato in tre il numero delle consegne effettuate: 300 gr. in febbraio-marzo 2003, 400 gr. in marzo-aprile 2003 ed infine 250 gr. in giugno-luglio 2003, il tutto per complessivi 950 grammi. Il resto che ha venduto per giungere fino al chilogrammo circa, l'imputato se l'è procurato da tale __________, non parente dei succitati fratelli __________ e dalla di lui compagna e poi moglie __________.

Per il resto i fatti indicati negli atti d'accusa sono del tutto ammessi e non necessitano di ulteriori considerazioni, rinviando per una maggior illustrazione alla redazione stessa dell'atto di rinvio a giudizio che è riprodotta in entrata.

                                   3.   AC 1 è stato arrestato il 20 febbraio 2004 ed è rimasto in carcere preventivo fino al 12 marzo successivo.

Se dal profilo della qualifica giuridica, i fatti indicati negli atti  d'accusa e qui confermati, non pongono problemi, in particolare le infrazioni alla LStup essendo chiaramente aggravate poiché riferite ad un quantitativo ben superiore ai 18 gr. che, secondo la giurisprudenza, fa da spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata, così come il riciclaggio di denaro appare pacifico, unitamente al mancato pagamento degli alimenti dovuti ai figli nonostante avesse avuto la possibilità di pagare rispettivamente di conseguire un reditto sufficiente a farvi fronte, controversa è risultata essere la commisurazione della pena, secondo l'accusa da commisurarsi in 3 anni e 9 mesi integralmente da espiare mentre la difesa ha chiesto la condanna a 24 mesi interamente sospesi condizionalmente.

                                   4.   Per l'art. 47 n CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

                                   5.   Nella fattispecie ha da essere ritenuta una colpa molto grave.

Innanzitutto in relazione all'enorme quantitativo di droga trafficata che è poi finita effettivamente sul mercato degli stupefacenti. Certo, in questo traffico l'imputato c'è entrato anche perché era legato alla sorella dei fratelli __________ già attivi in tale commercio, ma è stato AC 1 stesso a voler inserirsi nel traffico, proponendosi al fornitore che dall'Olanda portava la droga in Ticino. L'imputato è sostanzialmente risultato essere un lavativo, lavorando poco e preferendo il guadagno facile, grazie al traffico di droga, al lavoro duro, alla riconversione della sua formazione al fine di trovarsi un lavoro onesto. Il tutto aggravato dal fatto che è padre di due bambini, che non è un tossicodipendente e che ben conosceva gli effetti della cocaina sulla salute delle persone, essendo in particolare amico del __________ le cui condizioni gli erano perfettamente note.

In buona sostanza AC 1 ha saputo ben approfittare dei benefici delle nostre assicurazioni sociali, molto meno invece ha saputo assumersi quelle responsabilità che innanzitutto un padre deve assumersi di fronte ai propri figli così come non ha mai brillato per operatività e dedizione al lavoro.

A suo favore è stato considerato il fatto di aver conosciuto le difficoltà tipiche di chi, già adolescente, è stato sradicato dal suo paese e trasferito in una realtà ben diversa e per certi versi più difficile dal profilo dell’assunzione delle responsabilità della vita quotidiana. In modo importante ha poi a suo favore giocato  l'ampia collaborazione fornita agli inquirenti, giudicata immediata, quale segno importante di assunzione di responsabilità anche se poi, a questa collaborazione non ha purtroppo seguito un comportamento esemplare che avrebbe imposto il pagamento puntuale degli alimenti e la completazione della sua formazione rispettivamente un lavoro più costante e meno saltuario. Tutto ciò ben ponderato la Corte ha ritenuto giustificata una pena detentiva di 36 mesi, unita alla revoca della precedente sospensione condizionale.

                                   6.   Per l'art 43 n. CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.

La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La norma è applicabile allorquando le condizioni della sospensione condizionale non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare la pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare anche il resto.

Nella fattispecie si ha che oggi come oggi la prognosi di AC 1 non è per nulla positiva. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una personalità assolutamente deresponsabilizzata, pronta ad inserirsi nella criminalità pur di trarre, senza troppo sforzo, facili guadagni, mettendo in serio pericolo la saluta pubblica. Al riguardo preoccupa il fatto che a comportarsi in questo modo sia un padre di famiglia, all'epoca dei fatti quasi ventiquattrenne. Dalla precedente condanna AC 1 non ha tratto nessun insegnamento, anzi, ha commesso reati ben più gravi. Come visto nemmeno dal punto di vista lavorativo egli si è presentato in aula con una situazione chiara e soprattutto, pur percependo attualmente un salario attorno ai 4'000.fr. mensili non ha puntualmente versato gli alimenti per i figli. Ciò posto, considerato che la novella legislativa impone al giudice di considerare in modo preponderante l'aspetto della risocializzazione rispetto a quello della punizione, la Corte ha ritenuto di valutare in 17 mesi la porzione di pena effettivamente da espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente a far riflettere l'imputato sulla necessità di assumersi quelle responsabilità che un uomo della sua età, con i suoi oneri, deve assumersi. Circa il disagio per l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'imputato potrà senz'altro concordare con le autorità di esecuzione il periodo meno disagevole. Il carcere preventivo va computato sulla parte di pena da espiare.

Infine, relativamente ai 19 mesi sospesi condizionalmente, la Corte ha ritenuto giustificato un periodo di prova di 4 anni.

                                   7.   Quanto al materiale sequestrato, trattandosi di corpus sceleris, dev'essere confiscato.

Le spese sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP).

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 217 e 305bis cifra 1 CP;

                                         19 cifra 2 LStup;

 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato,

a Quartino, Cadenazzo, Bellinzona, Minusio, S. Antonino, Gudo, Camorino ed in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2002 e il 20.2.2004,

venduto, in più occasioni, in prevalenza a credito, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali, complessivamente almeno 1 kg. di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 80.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza previamente acquistata a credito, a Cadenazzo, Bellinzona, Gudo e Camorino, da terze persone, sottoforma di ovuli da ca. 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 65.-- e fr. 90.-- il grammo;

                               1.2.   complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Cadenazzo, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2002 e il mese di maggio 2003, in più occasioni, intenzionalmente aiutato i due fratelli della sua compagna e convivente, nell’acquisto e nella vendita di almeno 820 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali, e meglio per avere

                            1.2.1.   nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003, ospitato, nel suo appartamento, i citati due fratelli, consentendo loro di ricevere, depositare e custodire la cocaina fornita loro da due persone, nonché di effettuare le loro vendite di cocaina a vari spacciatori e/o tossicodipendenti;

                            1.2.2.   nonché nel periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003, agendo sia singolarmente che con la collaborazione di un'altra persona, in più occasioni, incassato da un terzo, almeno fr. 7'800.--, denaro che quest’ultimo doveva ai due fratelli, per il pagamento della cocaina vendutagli;

importo che in seguito inviò, come convenuto, a una terza persona, tramite una donna dominicana non identificata;

                               1.3.   riciclaggio di denaro

per avere, a Locarno e Bellinzona, nel periodo compreso tra il 29.3. e il 6.8.2003, in almeno sette occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 3'905.--, somma che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa 34/2005 e precisato nei considerandi.

                               1.4.   trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                         per avere, a Bellinzona, nel periodo compreso tra il 1°.12.2002 e            il 30.9.2006, omesso, benché ne avesse i mezzi o potesse averli                                per farlo, di prestare gli alimenti dovuti a favore dei suoi due figli,                         per un importo complessivo di fr. 47'356.--,

                                         e meglio come descritto nell'atto di accusa 9/2007 e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) e delle spese processuali.

                                   3.   L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 19 (diciannove) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il resto è da espiare.

                                   4.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al condannato con decreto d'accusa 30.4.2001 del Ministero pubblico.

                                   5.   È ordinata la confisca di:

                               5.1.   un cellulare marca Sony Ericson T68i, IMEI no., con carta SIM no. Orange Prepaid;

                               5.2.   una pistola giocattolo RWS Mod. C225.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. GI 1 2. GI 2 3. AS 1 4. AS 2 5. AS 3 6. AS 4 7. AS 5 8. AS 6 9. AS 7 10. PC 1  

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                            La segretaria

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.         1’000.--

Inchiesta preliminare                         fr.           300.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.-fr.         1’400.--

                                                             ===========

72.2005.35 — Ticino Tribunale penale cantonale 15.02.2007 72.2005.35 — Swissrulings