Incarto n. 72.2005.22
Lugano, 8 giugno 2005/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Agnese Balestra-Bianchi (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1 AS 3 AS 5 AS 6 AS 7
con la segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
1. AC 1 sedicente e cittadino albanese, domiciliato a 2. AC 2 e domiciliato a
detenuti dal 12 luglio 2004;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 2 e AC 1, congiuntamente
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzati,
agendo in correità tra loro,
nel periodo maggio 2004/12 luglio 2004,
tra Mendrisio, Lugano, Viganello, Canobbio, Wetzikon, Zurigo ed altre imprecisate località del Ticino,
acquistato, detenuto, trasportato, venduto, ceduto ed offerto gratuitamente un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 2'778.90/2'983.40 grammi, in particolare per avere:
1.1 venduto
sia all'ingrosso nella misura di 40/50/100 grammi per volta che al dettaglio, a diversi spacciatori e consumatori locali tra cui __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, ____________________, __________, __________, __________ __________, __________, __________ e terzi non meglio identificati,
un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 2'250/2'450 grammi al prezzo di fr. 250.--/300.-- ogni 5 grammi,
sostanza previamente acquistata a Zurigo da fornitori non meglio identificati e trasportata in Ticino da AC 2 per la successiva messa in commercio,
rispettivamente
tentato di vendere 100 grammi di eroina a __________ al prezzo di fr. 5'000.--,
sostanza consegnata da AC 1 a casa di __________ a Lugano e rifiutata dagli acquirenti a motivo della cattiva qualità della stessa,
sostanza facente parte del quantitativo di cui sopra;
1.2 fatto preparativi per la vendita
di un imprecisato ma importante quantitativo di eroina,
in particolare AC 2 trasportando da Zurigo/Wetzikon a Lugano 498,90 grammi di eroina con un grado di purezza del 21.40% sostanza destinata alla vendita dopo il taglio da effettuare unitamente a AC 1 con la sostanza da taglio detenuta a tale scopo dagli accusati nell'appartamento di __________ in uso ad entrambi e che AC 1 si apprestava a prelevare e a mettere a disposizione per il taglio,
sostanze sequestrate (498,90 grammi netti di eroina e 801,10 grammi lordi di sostanza da taglio) dalla polizia il 12.07.2004 al momento del loro arresto;
1.3 ceduto
in diverse occasioni, quale compenso per l'ospitalità ricevuta:
ad __________, complessivamente ca. 10 grammi di eroina;
a __________, complessivamente ca. 15/20 grammi di eroina,
sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1;
1.4 offerto gratuitamente
a __________, ca. 5 grammi di eroina,
sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1;
B) AC 2 e AC 1, in parziale correità
2. riciclaggio
per avere, nel periodo giugno 2004/12.07.2004,
in parziale correità tra loro, tra Coldrerio, Mendrisio, Viganello, Lugano ed altre imprecisate località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapevano provenire da un crimine, segnatamente dall'attività di spaccio di cui al punto 1.1,
e meglio per avere,
2.1 AC 2
occultato presso __________ l'importo complessivo di fr. 59'813.08 consegnando a quest'ultimo importi a contanti varianti da fr. 3'000.-- e fr. 7'000.-- che sapevano essere il provento dello spaccio di sostanze stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
importo che nella misura di
- fr. 20'813.08 per il tramite della Western Union di Mendrisio, in 4 occasioni, è stato inviato all'estero a favore di __________, madre di __________, rispettivamente a favore di __________ e di __________;
- fr. 21'000.-- sono stati sequestrati dalla polizia il 13.07.2004 al domicilio di __________;
- fr. 18'000.-- occultati da __________ presso il proprio domicilio, sono stati restituiti a AC 2 su sua richiesta in più occasioni, da ultimo il 12.07.2004 per l'importo di fr. 5'000.-;
2.2 AC 1
- inviato fr. 1'000.--, che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in Albania alla zia __________, per il tramite di un ragazzo non meglio identificato che ha effettuato il versamento via Western Union di Como;
- inviato € 350.--, che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in Albania a __________ per il tramite dello stesso ragazzo non meglio identificato che rientrava in Albania;
- chiesto a AC 2 di inviare la somma di fr. 4'810.-- (facenti parte della somma di fr. 59'813.08 di cui al punto 2.1) che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, alla zia __________, invio poi effettuato tramite Western Union e meglio come al punto 2.1;
C) AC 2, singolarmente
3. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo giugno 2004/12 luglio 2004
a Lugano e Canobbio, offerto gratuitamente ad __________, __________ e __________, complessivamente 15 grammi di cocaina;
4. circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo giugno 2004/12 luglio 2004,
da Viganello a Canobbio,
circolato alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________, senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
5. violazione del bando
per essere entrato in Svizzera dalla dogana di Chiasso in data imprecisata dopo il 19 maggio 2004 soggiornando a Mendrisio, a Lugano e Canobbio e nuovamente a Lugano fino al giorno dell'arresto, nonostante l'espulsione decretata nei suoi confronti il 19 maggio 2004 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino per un periodo di 3 anni;
6. falsità in certificati
per avere,
a Lugano, l'8 luglio 2004,
al fine di migliorare la propria situazione e quella di AC 1, fatto uso, a scopo di inganno,
della carta d'identità italiana n. __________ a nome __________, __________, rilasciata ad Erba il 31.07.1999
e valida fino al 31.07.2004, da lui alterata con l'apposizione
della propria fotografia, certificato con il quale si è legittimato presso __________ al fine di ottenere la locazione dell'appartamento sito a Lugano in __________;
7. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo 19 maggio 2004 e fino all'arresto,
a Viganello e Canobbio,
consumato complessivamente 35 grammi di cocaina,
sostanza acquistata da spacciatori sconosciuti a Lugano al prezzo di fr. 120.--/130.-- al grammo nonché un imprecisato quantitativo di marijuana;
D) AC 1, singolarmente
8. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in data imprecisata nel corso della metà del mese di maggio 2004, passando a piedi dal valico di Chiasso strada, soggiornando poi a Mendrisio indi a Lugano, Canobbio e nuovamente a Lugano privo di documenti di legittimazione e dei necessari visti;
9. circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo metà giugno 2004/inizio luglio 2004,
da Canobbio a Lugano/Viganello,
circolato alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________ senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
10. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo metà maggio 2004 e fino all'arresto,
a Mendrisio, Viganello, Canobbio ed altre località,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno 30/40 grammi di eroina nonché un quantitativo imprecisato di Ketalgine;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19 cifra 1 LS, art. 305 bis cifra 1 CP art. 19a LS; art. 252 CP, art. 291 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 95 cifra 1 LCStr.;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 23/2005 del 28 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2.
Espleti i pubblici dibattimenti
- martedì 7 giugno 2005 dalle ore 9:30 alle ore 17:30
- mercoledì 8 giugno 2005 dalle ore 9:10 alle ore 16:45
Il giorno 7.6.2005, prima della sospensione delle ore 17:30, la Presidente prospetta agli accusati e alle parti in alternativa al punto 1.2. dell'atto d'accusa (fatto preparativi per la vendita, ecc.) la seguente imputazione:
"previo acquisto, trasportato a Lugano, in vista di farne commercio (dopo che li avrebbero ulteriormente tagliati) grammi 498,90 di eroina."
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale riassume l'ambiente e il modo in cui gli accusati hanno agito in correità, laddove AC 2 aveva il ruolo di esecutore mentre AC 1 fungeva da capo. Sottolinea la gravità della colpa per entrambi gli accusati - che hanno agito per il solo fine di lucro -, il loro atteggiamento reticente, i loro precedenti penali e la recidiva specifica di AC 2. Non riconosce loro alcuna attenuante specifica, né quella della scemata responsabilità - i loro consumi di stupefacente vanno semmai considerati nell'ambito dell'art. 63 CP - né quella, per AC 1, di cui all'art. 64 cpv. 9 CP (giovane età), sostenendo quale sua data di nascita quella del 28.02.1982. Conclude chiedendo la conferma integrale in fatto e in diritto dell'atto d'accusa e la condanna degli accusati:
- AC 2 a 5 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per anni 12 effettivi, in aggiunta a quella di anni 3 già inflittagli con DA del 19.05.2004;
- AC 1 a 5 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per anni 15 effettivi.
Per AC 2 chiede pure la revoca della sospensione condizionale delle pene di 8 mesi di carcerazione risp. di 20 giorni di detenzione, inflittegli dal Tribunal de la jeunesse Genève il 13.11.2001, risp. dal Ministero pubblico il 19.05.2004. Postula altresì la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la personalità e il carattere fragili del suo assistito nonché il suo difficile vissuto. Evidenzia il suo forte consumo di sostanze stupefacenti iniziato nella prima adolescenza, che lo ha reso tossicodipendente e che lo ha condizionato nel suo agire. Pur non contestando, dopo le ammissioni fatte dal suo patrocinato in aula, il rapporto di correità con AC 2, sostiene il ruolo secondario e marginale di AC 1 nelle vendite di eroina imputategli, che riconosce essere dell'ordine di 2,2 kg. Non contesta né in fatto né in diritto l'atto d'accusa. Sottolineati il ravvedimento, la confessione e la giovane età del suo patrocinato, la cui esatta data di nascita ribadisce essere quella del 28.02.1986, conclude chiedendo, in applicazione dell'attenuante specifica della scemata responsabilità, una massiccia riduzione della pena proposta.
§ Il Difensore di AC 2, il quale pone in risalto l'aspetto soggettivo del reato principale imputato al suo assistito, evidenziando in modo particolare la personalità, il carattere e la vita anteriore di AC 2. Dello stesso sottolinea altresì l'età giovane, e dunque la facile influenzabilità, nonché l'assenza di capisaldi nella sua famiglia. Sostiene il ruolo paritario degli accusati nella realizzazione del traffico di sostanza stupefacente di cui essi oggi rispondono. Pone in evidenza l'importante e spontanea collaborazione fornita dal suo assistito agli inquirenti, che ha permesso la ricostruzione del quantitativo di eroina di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa, il lungo carcere preventivo sofferto come pure il suo profondo ravvedimento che lo ha determinato a cambiar vita. In applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento, conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta, da contenere al massimo in 3 anni e mezzo di reclusione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 2
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. previo acquisto e trasporto da Zurigo a Lugano, venduto a terzi almeno grammi 2'250-2'450 grammi di eroina, di cui grammi 100 restituiti da __________,
a Zurigo, Lugano ed in altre località nel periodo 20 maggio - 12 luglio 2004?
1.1.2. fatto preparativi per la vendita di un imprecisato ma importante quantitativo di eroina, in particolare AC 2 trasportando da Zurigo/Wetzikon a Lugano 498,90 grammi di eroina con un grado di purezza del 21,40 %, sostanza destinata alla vendita dopo il taglio da effettuare unitamente a AC 1 con la sostanza da taglio detenuta a tale scopo dagli accusati nell'appartamento di via __________ in uso ad entrambi e che AC 1 si apprestava a prelevare e a mettere a disposizione per il taglio?
1.1.2.1. oppure, previo acquisto, trasportato a Lugano, in vista di farne commercio dopo che lo avrebbero ulteriormente tagliato, un quantitativo di grammi 498,90 di eroina,
a Zurigo, Wetzikon e a Lugano, il 12.07.2004?
1.1.3. ceduto, in diverse occasioni, quale compenso per l'ospitalità ricevuta:
- a __________, complessivamente ca. 10 grammi di eroina;
- a __________, complessivamente ca. 15-20 grammi di eroina,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.4. offerto gratuitamente, ad __________, ca. 5 grammi di eroina,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.5. offerto gratuitamente a __________, __________ e __________, complessivamente 15 grammi di cocaina,
nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 3. dell'atto d'accusa?
1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?
1.2. riciclaggio di denaro ripetuto
per avere, tra il maggio e il 12.07.2004,
occultato presso __________ l'importo complessivo di fr. 59'813.08 consegnando a quest'ultimo importi a contanti varianti da fr. 3'000.- e fr. 7'000.- che sapevano essere il provento dello spaccio di sostanze stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, importo che nella misura di:
- fr. 20'813.08 per il tramite della Western Union di Mendrisio, in 4 occasioni, è stato inviato all'estero a favore di __________ madre di AC 2, risp. a favore di __________ e di __________;
- fr. 21'000.- sono stati sequestrati dalla polizia il 13.07.2004 al domicilio di __________;
- fr. 18'000.- occultati da __________ presso il proprio domicilio, sono stati restituiti a AC 2 su sua richiesta in più occasioni, da ultimo il 12.07.2004 per l'importo di fr. 5'000.-?
1.3. circolazione senza licenza di condurre
per avere, nel periodo giugno 2004-12 luglio 2004, da Viganello a Canobbio,
circolato alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________, senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta?
1.4. violazione del bando
per essere entrato in Svizzera dalla dogana di Chiasso in data imprecisata dopo il 19 maggio 2004 soggiornando a Mendrisio, a Lugano e Canobbio e nuovamente a Lugano fino al giorno dell'arresto, nonostante l'espulsione decretata nei suoi confronti il 19 maggio 2004 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino per un periodo di 3 anni?
1.5. falsità in certificati
per avere, a Lugano, l'8 luglio 2004,
al fine di migliorare la propria situazione e quella di AC 1,
fatto uso, a scopo di inganno, della carta d'identità italiana n. __________ a nome __________, 20.07.1984, rilasciata ad Erba il 31.07.1999 e valida fino al 31.07.2004, da lui alterata con l'apposizione della propria fotografia, certificato con il quale si è legittimato presso __________ al fine di ottenere la locazione dell'appartamento sito a Lugano in __________?
1.6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 19 maggio 2004 e fino all'arresto, a Viganello e Canobbio,
consumato complessivamente 35 grammi di cocaina, sostanza acquistata da spacciatori sconosciuti a Lugano al prezzo di fr. 120.--/130.-- al grammo nonché un imprecisato quantitativo di marijuana,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. È egli recidivo?
3. Ha egli dimostrato sincero pentimento?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
4.1. privativa della libertà?
4.2. accessoria dell’espulsione?
5. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di:
5.1. 20 giorni di detenzione, inflittagli il 19.05.2004, dal Ministero pubblico, Lugano?
5.2. 8 mesi di carcerazione, inflittagli il 13.11.2001, dal Tribunal de la jeunesse Genève?
B. sedicente AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. previo acquisto e trasporto da Zurigo a Lugano, concorso con AC 2 nella vendita a terzi di almeno grammi 2'250-2'450 di eroina, di cui grammi 100 restituiti da __________,
a Zurigo, Lugano ed in altre località nel periodo 20 maggio -12 luglio 2004,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.2. fatto preparativi per la vendita, di un imprecisato ma importante quantitativo di eroina, in particolare AC 2 trasportando da Zurigo/Wetzikon a Lugano 498,90 grammi di eroina con un grado di purezza del 21,40 %, sostanza destinata alla vendita dopo il taglio da effettuare unitamente a AC 1 con la sostanza da taglio detenuta a tale scopo dagli accusati nell'appartamento di via __________ in uso ad entrambi e che AC 1 si apprestava a prelevare e a mettere a disposizione per il taglio?
1.1.2.1. oppure, concorso con AC 2 nell'acquisto e trasporto a Lugano, in vista di farne commercio dopo che lo avrebbero ulteriormente tagliato, di un quantitativo di grammi 498,90 di eroina,
a Zurigo, Wetzikon e a Lugano, il 12.07.2004?
1.1.3. ceduto,
in diverse occasioni, quale compenso per l'ospitalità ricevuta:
- a __________, complessivamente ca. 10 grammi di eroina;
- a __________, complessivamente ca. 15-20 grammi di eroina,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.4. offerto gratuitamente,
ad __________, ca. 5 grammi di eroina,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?
1.2. riciclaggio di denaro
in relazione:
1.2.1. all'invio di fr. 1'000.- in Albania provento della vendita di stupefacenti?
1.2.2. all'invio di euro 350.- in Albania provento della vendita di stupefacenti?
1.2.3. all'invio, tramite AC 2, di fr. 4'810.- in Albania provento della vendita di stupefacenti?
1.3. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in data imprecisata nel corso della metà del mese di maggio 2004,
passando a piedi dal valico di Chiasso strada, soggiornando poi a Mendrisio indi a Lugano, Canobbio e nuovamente a Lugano privo di documenti di legittimazione e dei necessari visti?
1.4. circolazione senza licenza di condurre
per avere, nel periodo metà giugno 2004/inizio luglio 2004,
da Canobbio a Lugano/Viganello,
circolato alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________ senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta?
1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo metà maggio 2004 e fino all'arresto,
a Mendrisio, Viganello, Canobbio ed altre località,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno 30/40 grammi di eroina nonché un quantitativo imprecisato di Ketalgine,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa della libertà?
3.2. accessoria dell’espulsione?
C. Deve essere ordinata, in tutto o in parte, la confisca di quanto in sequestro?
Considerando, in fatto ed in diritto:
1. AC 2 (detto anche __________ o __________) è nato e cresciuto a Tirana, dove ha frequentato le scuole obbligatorie per otto anni. Essendo in possesso di un valido passaporto albanese, le sue generalità sono certe.
A suo dire, dopo aver concluso le scuole, egli si è recato in Italia, dove avrebbe trovato ospitalità in un centro d'accoglienza nel Comasco. Quivi avrebbe anche frequentato un corso d'italiano (e difatti parla la nostra lingua correntemente) e avrebbe poi lavorato come barista/cameriere, al beneficio di un permesso di lavoro.
Invece i suoi genitori e il fratello si sarebbero trasferiti in Belgio, ad __________, dove -sempre a suo dire- essi lavorano e dove, una volta scarcerato, egli intenderebbe raggiungerli.
Dei suoi precedenti penali in Svizzera, si sa che AC 2 è stato condannato il 13.11.2001 (per infrazione aggravata alla LF stupefacenti) dal Tribunal de la jeunesse di Ginevra ad una pena di mesi otto di carcerazione, sospesa condizionalmente per anni due. All'epoca era minorenne.
Risulta dagli atti che il 13.11.2001 AC 2 è stato scarcerato e rimpatriato con l'aereo a Tirana.
Di nuovo è stato arrestato in Svizzera Interna all'inizio dell'estate del 2003. Per furto e infrazione alla LDDS, il 26.9.2003, è stato condannato dal Bezirksgericht di Bülach a cinque mesi di detenzione che ha espiato. La sospensione condizionale della pena inflittagli a Ginevra il 13.11.2001 non è stata revocata, ma il periodo di prova gli è stato prolungato di un anno.
Il giorno 19.5.2004 AC 2 è stato arrestato a Lugano in possesso di 4,9 gr. di eroina. Con decreto d'accusa del 19.5.2004 (quindi senza nemmeno che si controllassero i suoi precedenti penali), AC 2, benchè recidivo ex art. 67 CP e benchè avesse delinquito durante il periodo di prova di cui si è testè detto, è stato condannato alla ridicola pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per anni due, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per anni tre.
AC 2, in quell'occasione, evidentemente sottacque agli inquirenti il fatto di essere uno spacciatore di eroina. All'odierno dibattimento, AC 2 ha ammesso che il giorno successivo a quello dell'espulsione, ovvero il 20.5.2004, insieme a AC 1, è rientrato in Svizzera stabilendosi a Mendrisio, nell'appartamento di un conoscente di cui non sa (o non vuole) dire il nome.
Riprese da subito l'attività di spaccio.
Fu poi arrestato -come si dirà nel seguito- il giorno 12.7.2004.
AC 2 ha dichiarato e dichiara di aver consumato occasionalmente, cocaina e marijuana. Egli non si considera un tossicodipendente. È pacifico che, in talune occasioni, __________, durante il periodo 20.05.-12.7.2004, ha offerto gratis cocaina ad alcuni acquirenti, quali l'__________, il __________ e il __________.
2. Le generalità di colui che viene nell'atto d'accusa indicato come AC 1 non sono definitivamente certe.
All'arresto egli era privo di validi documenti di identità (col che è pacifico che egli è entrato clandestinamente in Svizzera e quivi altrettanto abusivamente ha soggiornato in violazione della LDDS) e ha fornito di sé dati secondo i quali egli sarebbe di cittadinanza albanese, nato a Berat il __________. Ha altresì dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori.
In via di rogatoria, il Procuratore generale di Tirana ha fatto pervenire agli inquirenti ticinesi, per fax, copia di un certificato e copia di un passaporto, giusta i quali l'accusato è nato il __________. Gli inquirenti non hanno provveduto a richiedere alle Autorità albanesi l'invio del passaporto (o di altro valido documento d'identità) in originale.
Il giorno prima dell'inizio del dibattimento, l'accusato, tramite il suo patrocinatore, ha trasmesso alla scrivente Presidente della Corte, un certificato personale in originale dal quale emerge che egli è nato il __________.
Chi scrive ha fatto esaminare quest'ultimo documento dai Servizi della Polizia scientifica che, mancando materiale di raffronto, non hanno potuto dire se il documento è autentico o falso.
La Corte, per finire, ha ritenuto che, sia l'accusato nato nel __________ o nel __________ egli è comunque giovane d'età. In ogni caso, egli è oggi maggiorenne avendo senza dubbio compiuto gli anni diciotto, per cui la competenza del giudice ordinario è pacificamente data.
Di sé, AC 1 in aula ha dichiarato di conoscere AC 2 sin da quando erano entrambi ragazzini. I nonni di AC 2 vivevano a Berat ed abitavano in una casa vicina a quella in cui è cresciuto AC 1. AC 2 passava, soprattutto d'estate, lunghi periodi con i nonni, per cui AC 2 e AC 1 si sono conosciuti molto bene sin da bambini.
Anche AC 1, in aula ha affermato di aver frequentato, a Berat, otto anni di scuola obbligatoria dopodichè avrebbe lasciato il paese e -come molti altri giovani albanesi- si sarebbe portato in Italia. Anche AC 1 parla correntemente l'italiano.
Certo è che nel 1999 AC 1 era in Ticino dove ha ripetutamente spacciato eroina per un totale di circa un chilogrammo e mezzo e cocaina per circa gr. 121.-, e ciò nel periodo ricompreso tra il marzo e l'inizio di luglio del 1999. Per infrazione aggravata alla LStup e per altri reati è stato condannato, l'8.9.1999, dalla Magistratura dei minorenni a dieci mesi di carcerazione, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni tre, periodo che era quindi scaduto quando l'accusato è stato arrestato a Lugano il 12.7.2004.
Risulta dagli atti che, nel 2004, AC 1 (che anche in quell'occasione ebbe a dichiarare di essere nato nel 1986) è stato poi trattato dalla Jugendanwaltschaft di Aarau per reati contro la LStup, commessi tra il giugno e il novembre 2004.
Per quanto noto l'8.2.2005 detta Autorità ha emesso una "Einstellungsverfügung mit Ausschreibung".
Anche in aula AC 1 ha ribadito che i suoi genitori sono morti.
Ha dato atto di avere un fratello minore di lui. Contestatogli l'invio di danaro ad una donna che ha il nome e il cognome di sua madre, AC 1 ha risposto che in realtà trattasi di una zia che l'ha allevato, dopo la morte di sua madre. Detta zia, insieme al di lei marito, l'avrebbero tolto da bambino da un orfanotrofio e l'avrebbero tenuto con loro. Dichiara di non sapere se fu da loro adottato. Il fatto è che AC 1 ha raccontato su di sé e sui fatti per i quali è qui giudicato così tante bugie che neppure lui riesce più a dare versioni logiche e coerenti in merito ad accadimenti della sua vita, che, invece, dovrebbero essergli ben noti.
Di sé AC 1 dice anche di essere tossicodipendente e, ciò
-sempre a suo dire- da circa 3-4 anni. Quel che è certo è che AC 1, all'atto dell'arresto del 12.7.2004, è risultato positivo agli oppiacei (cfr. PS 40). Inizialmente -secondo sue dichiarazioni- fumava l'eroina, poi è passato a "sniffarla". Nelle settimane trascorse a Lugano tra il 20.5.2004 e il 12.7.2004, asserisce di averne consumata molta, fino anche ad un grammo al giorno e ciò perché lui e AC 2 ne disponevano in grande quantità.
Dopo l'arresto, AC 1 è stato, dal medico che l'ha visitato in carcere, ammesso al trattamento sostitutivo. Ha iniziato la cura con 12 pastiglie di Ketalgine al giorno, che ha abbastanza rapidamente scalato fino a zero a partire dal 3.9.2004, quando la terapia è terminata.
3. Venendo alle circostanze dell'arresto di AC 2 e di AC 1, si ha che già nella primavera 2004 gli agenti dell'antidroga avevano avuto informazioni circa la presenza nel Sottoceneri di spacciatori di eroina di nazionalità albanese. È stato tuttavia con l'arresto di __________ (un tossicodipendente nostrano) che gli inquirenti hanno saputo della presenza in Ticino di tale "__________" (riconosciuto da __________ nella fotografia che ritrae AC 1), fornitore di eroina a lui e a una quindicina di altri tossicomani, anche per quantitativi di oltre 5 grammi.
Gli inquirenti chiedevano ed ottenevano il controllo di un'utenza telefonica che doveva essere in possesso di detto "__________". Sennonchè costui e chi spacciava con lui, s'avveravano essere molto circospetti e abili cambiando di frequente le tessere telefoniche, per cui gli inquirenti hanno dovuto via via scoprire altri numeri di cellulare usati dagli spacciatori. Solo a partire dal 30.6.2004, gli inquirenti riuscivano ad individuare delle utenze telefoniche che hanno permesso di capire come era articolato il "traffico" e soprattutto di venir a conoscenza del fatto che il 12.7.2004 vi sarebbe stata una trasferta a Zurigo per l'approvvigionamento in eroina.
È stato così predisposto l'intervento di polizia che ha portato, dapprima, all'arresto di AC 2, avvenuto il 12.7.2004, verso le ore 21:50, alla stazione FFS di Lugano, dopo che il predetto è sceso dal treno in provenienza di Zurigo. AC 2 si è accorto della presenza, in stazione, di agenti in borghese, e ha tentato di prendere la fuga, non senza prima gettare via un sacchetto che, recuperato, è risultato contenere un pane di eroina del peso di circa mezzo chilogrammo.
Sottoposta ad analisi, la sostanza è risultata avere un grado di purezza del 23,6 (± 2,2) per cento. La sostanza era tagliata per il resto con glicerolo, paracetamolo e caffeina.
Sulla carta alu, che avvolgeva il pane di eroina, gli inquirenti hanno rilevato 23 frammenti di impronte digitali, utili al confronto.
Ed è grazie a queste impronte che, nell'ottobre del 2004, a Zurigo, si è potuto identificare tale __________, ivi arrestato per traffico di droga, che -tradotto a Lugano- ha ammesso di essere stato lui a vendere, a Wetzikon, il 12.7.2004, a AC 2, per fr. 13'500.-, il descritto pane da mezzo chilo di eroina, sequestrato a Lugano. Mentre la Polizia, in stazione, a Lugano, arrestava AC 2, altri agenti sorvegliavano l'appartamento di via __________, a Lugano, nel quale -stando alle intercettazioni telefoniche- AC 2 e AC 1 avevano preso alloggio da qualche giorno. Verso le 22:00, detti agenti fermavano all'esterno dello stabile, __________, mentre che AC 1 riusciva a darsi alla fuga. Inseguito dagli agenti, AC 1 veniva fermato in via Motta.
Durante la notte sul 13.7.2004 gli inquirenti arrestavano anche __________, al suo domicilio di __________ e __________ (un acquirente di AC 2 e AC 1) al suo domicilio di via __________ a __________.
La perquisizione dei locali di via __________, in uso agli accusati, portava, tra l'altro, al rinvenimento di complessivi grammi 800 circa di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina), rinchiusi in tre sacchetti, di una bilancia digitale e di nastro adesivo, tutto materiale che serve per confezionare i minigrip da smerciare.
Solo in aula, AC 1 ha finalmente ammesso che, la sera del 12.7.2004, s'era, con __________, recato a Loreto per prendere la sostanza da taglio, giacchè era nei suoi accordi con AC 2 di trovarsi poi tutti in casa di __________ e di confezionare, con l'eroina testè comprata da AC 2 a Zurigo, le porzioni che erano già state prenotate da alcuni acquirenti.
Avviata l'inchiesta, AC 2 ha sin dai primi verbali ammesso sia la trasferta effettuata a Zurigo quel 12.7.2004 per approvvigionarsi di eroina, sia vendite di eroina da lui effettuate nel luganese, nelle precedenti dieci settimane circa, ovvero a partire dal suo ritorno in Svizzera il 20.5.2004. Non ha chiamato in correità l'amico AC 1. Quest'ultimo si è "chiamato fuori" dal commercio di eroina, ammettendo unicamente di averne consumata di quella che gli "regalava" AC 2. Per il resto, durante tutta l'istruttoria predibattimentale, AC 1 ammetteva solo di avere aiutato occasionalmente nelle vendite di eroina l'amico AC 2, quando gli sarebbe capitato di rispondere, in sua vece, al natel, risp. di aver fatto qualche consegna al suo posto.
Solo in aula, esortato in tal senso da AC 2, AC 1 è pervenuto ad ammettere che entrambi hanno spacciato eroina in società, ovvero di comune accordo. Più partitamente, venendo all'imputazione di infrazione aggravata alla LStup formulata contro entrambi, si ha che -come detto- AC 2 e AC 1 sono venuti insieme in Ticino il 20.5.2004, con l'intento di vendere eroina. Conosceva la "piazza" luganese AC 1, il quale quivi aveva già spacciato -come detto- nel 1999 per cui ancora conservava dei nominativi, risp. dei numeri di natel di acquirenti, risalenti a quel periodo.
Inizialmente AC 2 e AC 1 per una settimana circa, poterono alloggiare in un appartamento di __________, messo loro a disposizione da persona di cui sostengono di non ricordare il nome. Nel seguito un'altra persona (di cui neppure ricordano il nome) ebbe ad ospitarli a __________, in un appartamento vicino alla __________. Conosciuto che ebbero __________, si trasferirono in casa di lui, a Lugano, in __________, dove rimasero per un paio di settimane. Indi furono ospiti a__________ di un altro loro acquirente, __________. AC 2 e AC 1 ricompensarono __________ e __________ per l'alloggio, dando loro in cambio eroina.
Visto che gli "affari" andavano bene, in luglio, AC 2 e AC 1 hanno deciso di subaffittare un appartamento per conto loro. Entrati in contatto con tale __________ (intenzionato a lasciare l'appartamento di __________, a __________), quest'ultimo, al quale, pacificamenteAC 2 si è legittimato ostendendogli una carta d'identità italiana (non a lui destinata) al nome di __________, ha ottenuto dalla società immobiliare che amministrava lo stabile, di poterlo subaffittare. Agli atti vi è il contratto di locazione (prodotto dalla Società __________ con l'annotazione che l'appartamento "è abitato da __________ ".
AC 2, in aula, ha ammesso di aver utilizzato detta carta per legittimarsi nei confronti di __________, carta che AC 2 asserisce di aver ottenuto a Como da un amico e di avervi -sempre a Comoapposto la sua fotografia.
Sta di fatto che AC 2 e AC 1 hanno ricevuto le chiavi dell'appartamento di __________ il giorno 7.7.2004 e vi hanno alloggiato solo per pochi giorni, essendo -come già segnalato- il 12.7.2004 intervenuto il loro arresto.
Come già cennato, AC 2 e AC 1 sono, il 20.5.2005, venuti in Ticino con il preciso scopo di spacciare eroina, sostanza che essi si procuravano a Zurigo. In aula è stato accertato che tutti i viaggi a Zurigo per acquistare l'eroina li ha effettuati AC 2. AC 1 invece è sempre rimasto a Lugano "a bottega". Segnatamente AC 2, al dibattimento, ha esplicitamente dichiarato (dopo che AC 1 aveva detto che lui "preferiva restare a Lugano a dormire") che "AC 1 non l'ha mai accompagnato perché non era necessario, al contrario AC 1 stava a Lugano giacché in assenza di AC 2, toccava a AC 1 occuparsi delle vendite" (cfr. verbale del dibattimento p. 6).
Udito ciò, AC 1 ha dato atto al coaccusato che ciò corrispondeva a verità.
Prima di recarsi a Zurigo, AC 2 e AC 1 solevano chiamare un numero telefonico che non è stato possibile individuare, nemmeno nel corso del controllo telefonico. Sta di fatto che a detto numero rispondeva una persona alla quale essi annunciavano la loro necessità di comprare una partita di eroina, dopodichè ricevevano, via SMS, un numero di cellulare, chiamato il quale facevano la "comanda" e l'appuntamento.
In aula, contestategli le telefonate del giorno 10.7.2005 alle ore 21:18 e 21:36, "__________" AC 1 (e non "__________" o "__________", risp. "__________" come erroneamente indicato nell'inserto 2, allegato al rapporto di polizia del 10.12.2004, classeur B) ha dovuto ammettere di essere stato lui a chiamare "__________" (a dire di AC 1 "__________" non è un nome di persona,ma solo un appellativo del genere "__________" in italiano. In realtà non v'è chi non colga una certa assonanza fonetica tra l'appellativo "__________", che ricorre in alcune telefonate intercettate, e il nome "__________" di cui si è detto e ancora si dirà, ma tant'è!).
Nel rapporto del 6.6.2005 (cfr. doc. TPC 16) la Polizia ha correttamente evidenziato che è stato "__________", ovvero AC 1 (che l'ha peraltro ammesso in aula) l'interlocutore delle citate telefonate del 10.7.2005, alle ore 21:18 e 21:36. Ricevuto che ebbe, via SMS, il numero da chiamare (ovvero lo __________, pacificamente in uso, in quei giorni del luglio 2004, al citato __________ __________) "__________" AC 1 ha comandato (utilizzando evidentemente un linguaggio gergale) lo stesso quantitativo "come l'altra volta" per il prezzo di fr. 13'500.-. Che l'ultima volta, ovvero il giorno dell'arresto 12.7.2004, "__________" AC 2 avesse comprato mezzo chilo di eroina è pacifico, stante che la sostanza gli è stata sequestrata alla stazione di Lugano. Di ciò e del prezzo pagato -come già cennato- gli inquirenti ticinesi hanno avuto contezza quando a Zurigo, in altro contesto, è stato arrestato il già citato __________, il quale, tradotto a Lugano ha ammesso (anche in confronto con AC 2 che invece l'ha assolutamente negato, al punto da far recedere il __________ dalle sue stesse ammissioni!) di essere stato lui a vendere e a consegnare a AC 2, a Wetzikon, mezzo chilo di eroina contro pagamento di fr. 13'500.-.
In aula, AC 2 e AC 1 confrontati con il testo delle surriferite intercettazioni, hanno per finire entrambi dato atto che:
- prima del 12.7.2004 vi era effettivamente già stato un loro acquisto di mezzo chilo di sostanza stupefacente per l'indicato prezzo di fr. 13'500.-;
- che il 12.7.2004 vi fu un ulteriore acquisto da __________ per egual peso e egual prezzo.
Di più sulla persona del/i fornitore/i, non si è potuto accertare.
AC 2 ha sostenuto che nei precedenti viaggi da lui fatti a Zurigo ha acquistato ogni volta dai 250 ai 300 grammi di eroina.
Nella buona sostanza AC 2 ha confermato che, una volta tornato a Lugano con la partita di eroina, la stessa veniva tagliata in un rapporto di 100 grammi di eroina e 40 grammi di sostanza da taglio, prima di essere rivenduta. Ha altresì confermato di avere venduto in totale all'incirca kg. 2,2-2,4 di eroina, così tagliata e ciò sull'arco di circa dieci settimane. Sul numero di trasferte effettuate a Zurigo, AC 2 ha dichiarato di non essere in grado di riferire compiutamente. Certo è che non vi furono acquisti a Lugano, ma sempre e solo a Zurigo. Al riguardo -come attesta il verbale del dibattimento a p. 5- AC 2 ha ammesso
" … di aver sull'arco di ca. 10 settimane venduto complessivamente 2,2-2,4 kg di eroina, confermando quanto da lui riconosciuto durante l'inchiesta predibattimentale.
Egli dichiara che tutta l'eroina l'ha acquistata a Zurigo e poi trasportata a Lugano; consegne a Lugano non ce ne sono mai state. Non ricorda quanti viaggi ha fatto a Zurigo; possono essere stati 4-5-6, senza contare quello dopo il quale egli fu arrestato. Dice di essere sicuro del suddetto quantitativo venduto mentre non ricorda con esattezza quello acquistato, che va comunque corretto con l'aggiunta della sostanza di taglio, nel passaggio che va dal pacchetto di droga alla confezione dei singoli minigrip.
Il taglio avveniva nel seguente rapporto: a 100 g di eroina comprata a Zurigo aggiungeva di regola 40 g di sostanza da taglio per cui ne vendeva in totale 140 g…."
Dopo tali dichiarazioni, preso atto che AC 1 continuava, anche in sede dibattimentale, ad ammettere di avere, solo in alcune occasioni, aiutato AC 2 nella confezione dei minigrip essendo egli un consumatore piuttosto che uno spacciatore di droga, AC 2 si è rivolto alla Corte dichiarando (cfr. verbale del dibattimento p. 5):
" A questo punto AC 2 comunica che ha parlato con AC 1 al PCT e che entrambi hanno deciso che ciascuno al processo deve prendersi le proprie responsabilità.
AC 2 comincia col dire che non era lui che dava a AC 1 le singole dosi da consumare. L'eroina era lì (nel locale ove nelle singole contingenze si trovava) e AC 1 poteva prenderne quanto e quando voleva. Però a questo punto AC 2 desidera che sia AC 1 a continuare, ovvero a spiegare come sono stati in realtà i loro rapporti."
Udito ciò, AC 1 dapprima con una certa titubanza ma in definitiva in modo chiaro e netto è passato (senza previamente avvertire il suo patrocinatore, preso, per così dire, di sorpresa) a fare le seguenti ammissioni (cfr. verbale del dibattimento p. 5 e 6):
" AC 1 dichiara che effettivamente, dato che vivevano sempre insieme, l'eroina che AC 2 portava da Zurigo, una volta a Lugano era anche a sua disposizione.
AC 1 dichiara che, una volta che l'eroina era a Lugano, essi operavano "in società": la droga era di tutti e due e la vendevano d'accordo entrambi di farlo. Nella pratica poteva poi accadere che le singole vendite venissero operate da quello dei due che all'occasione riceveva la telefonata, poteva essere l'uno o l'altro. In pratica si può dire che loro due erano "intercambiabili" (nel senso che uno poteva sostituire l'altro in qualsiasi momento). Così invece non erano i loro rapporti con __________, con __________, i quali erano loro acquirenti, cioè __________, __________, __________ non erano in società con AC 2 e AC 1. Solo loro due (AC 1-AC 2) vendevano in società. Gli altri erano loro acquirenti e se a loro volta vendevano, vendevano per conto loro.
In conclusione AC 1, si assume la corresponsabilità delle vendite per ca. 2,2-2,4 kg di eroina nel periodo ca. 20 maggio - 12 luglio 2004.
AC 1 da atto che era pure al corrente del fatto che gli acquisti di eroina avevano luogo a Zurigo…."
Entrambi gli accusati hanno dato atto in aula che nelle dieci settimane circa del loro traffico in Ticino essi calcolano di aver avuto per le mani all'incirca fr. 100'000.- (centomila). In effetti in breve tempo essi sono riusciti a farsi una folta schiera di acquirenti, parecchi dei quali acquistavano anche partite di grammi 20, 30, 50 e financo 100 per volta.
Evidentemente si trattava di acquirenti che, a loro volta, rivendevano parte dell'eroina acquistata per finanziare i loro consumi. Vi è in atti, per le forniture da 100 grammi, la deposizione di tale __________ che ha dichiarato di aver in due occasioni acquistato ogni volta un tale quantitativo e che, una volta, la consegna gliela fece AC 1, al quale __________ finì per ritornare la sostanza, avendola trovata di qualità scadente.
AC 2 e AC 1, in aula, hanno dato atto di aver guadagnato molto con le loro vendite. Una parte dei soldi provento di spaccio, AC 2, con l'accordo di AC 1, li ha dati da custodire ad un cugino di nome __________, residente a __________ e al beneficio di regolare permesso di domicilio avendo sposato una donna svizzera. A costui AC 2 e AC 1 hanno anche dato istruzioni per inviare, tramite la Western Union, danaro ai loro familiari all'estero, in Albania, risp. in Belgio. Dai calcoli effettuati risulta che presso __________ sono stati occultati e tenuti in deposito in totale fr. 59'813.-, consegnati a tranches di diversi importi. Di detta somma, fr. 21'000.- sono stati sequestrati dalla Polizia all'atto dell'arresto di __________.
L'importo di fr. 20'813.- è stato direttamente o indirettamente, tramite terzi facenti capo a __________, inviato, via Western Union, alla madre di AC 2 in Belgio (in ragione di fr. 6'383.- + fr. 4'810.-), a __________ a Berat (AC 1 in aula ha continuato a dire che trattasi di sua zia, quando, invece, in base ai documenti in atti, dovrebbe trattarsi di sua madre, ma tant'è!) in ragione di fr. 4'810.-. Ulteriori fr. 4'810.- sono stati inviati in Albania al patrigno di __________.
Già in sede predibattimentale (ma anche in aula), AC 1 aveva dato atto di aver inviato altro danaro provento dello spaccio, a suoi congiunti (in particolare ad una presunta zia __________ in Albania fr. 1'000.e alla fidanzata __________ pure in Albania euro 350.-) nella prima occasione utilizzando la Western Union di Como, nella seconda occasione affidando il trasporto ad un amico che tornava in Albania.
Dei rimanenti fr. 18'000.- occultati a casa di __________, gli accusati dichiarano di averglieli, a seconda delle contingenze, chiesti di ritorno. È certo che fr. 5'000.- __________ li ha restituiti a AC 2 il giorno 12.7.2004 poiché a AC 2 tale somma mancava per costituire l'importo di fr. 13'500.- che gli serviva per pagare l'eroina che quel giorno acquistò a Zurigo (di ciò fan stato anche le trascrizioni telefoniche del 12.7.2004, ore 13:09, ore 13:20, ore 13:39).
Per il resto entrambi gli accusati ammettono che nelle dieci settimane in cui hanno spacciato eroina a Lugano, han "fatto la bella vita". Capitava loro di spendere fino a fr. 4'000.- per settimana. Fr. 300.-/400.- già li spendevano giornalmente per i loro spostamenti in taxi. Ogni sera o quasi la passavano in discoteca dove dissipavano soldi senza ritegno: AC 2 e AC 1 hanno anche comprato uno (o due) ciclomotore(i) con il(i) quale(i) hanno circolato pur non essendo in possesso del necessario permesso di condurre.
Già il fatto di avere i parenti dei due accusati ricevuto da loro somme di danaro che non potevano esser state guadagnate lecitamente, consente il fondato sospetto che costoro (i familiari, i parenti cioè) fossero al corrente del turpe traffico messo in atto sul territorio svizzero da AC 2 e da __________. Quel che è certo è che al corrente ne era la madre di AC 2, come ben dimostra il tenore delle seguenti trascrizioni delle censure telefoniche (cfr. inserto 2 allegato al rapporto di polizia):
- tel. del 2.7.2004 ore 21:37 tra AC 2 e la madre:
" Mamma dice «ho parlato con __________ (uomo)» e aggiunge «a questo punto chiamalo e tieni le cose tu, al momento , che dopo viene lui a prenderle». La mamma dice «se vengo io e li prendo io nel caso contrario viene lui e li porta lui (__________)."
(n.d.r.: __________ è __________);
- SMS del 5.7.2004, ore 01:36, dallo stesso numero dal quale ha parlato la madre di AC 2 il 2.7.2004, alle ore 21:37:
" Non fai nessun sbaglio a portare a qualcuno soldi in Albania perché non li prendi oggi e nemmeno fra 1000 anni. __________, quanti ne ha portato da __________."
- tel. del 7.7.2004, ore 16:04, tra AC 2 e la madre:
" __________ chiede alla mamma quando prenderà i documenti, perché da __________ ci sono già tre di quelli che ti ho portato io. La mamma risponde che __________ le aveva detto che veniva anche a lui.
__________ dice di lasciar perdere quello che dice __________, e che è meglio che viene lei. __________ dice che se li manda con loro gli costa, meglio se viene lei.
__________ aggiunge che può mandarli con quello, ma la madre dice di no.
La madre chiede se sono tre, lui risponde di sì.
Il resto privata, la madre chiede se torna per le vacanze, lui risponde che per l'estate rimane qui."
(n.d.r., al dibattimento AC 2 ha spiegato che 3 documenti significano, fuori dal linguaggio gergale, tre volte fr. 5'000.-)
- tel. dell'11.7.2004, ore 17:47, tra AC 2 e la madre:
" All'inizio __________ parla con un uomo ma poi si fa passare sua madre.
__________ parla con sua mamma, lei dice che lo "zio" si trova in dogana… (parlano in codice).
__________ non capisce e xdonna dice che certe cose non può dirle per telefono, __________ risponde che è sicuro perché questo numero ce l'ha solo da 2 o 3 giorni. Xdonna non vuole comunque parlare al telefono di queste cose.
__________ chiede se le servono ancora dei soldi, la madre risponde che lei aspetta ancora l'indirizzo (di quello della dogana) e poi gli fa sapere.
__________ riferendosi a qualche cosa dice che non si capisce dice che la può fare lui, la madre dice che è meglio di no e che la fa __________.
Si risentiranno per questa faccenda.
Saluti."
Al dibattimento AC 2 ha spiegato che, fuori dal linguaggio gergale, l'espressione "lo zio si trova in dogana" significa che suo zio si trova in carcere, in particolare spiega che lo zio si trova in carcere a Marsiglia e che ha bisogno di soldi per il suo legale. Infine AC 2, sempre a richiesta della Presidente, precisa che con "la può fare lui" risp. "meglio di no e che la fa __________ ", si sottintende il mandare soldi all'avvocato dello zio.
4. Dati i fatti accertati ai considerandi che precedono, si ha, pacificamente, in diritto (anche i Difensori in sede di arringa ne hanno dato atto) che l'atto d'accusa deve essere confermato, con la correzione del punto 1.2. Come già prospettato in aula alle parti (cfr. verbale del dibattimento p. 7) è infatti più sensato imputare agli accusati, in concorso tra di loro, l'acquisto ed il trasporto, in vista di farne commercio (dopo che l'avrebbero ulteriormente tagliata) di gr. 498.90 di eroina (e quindi riconoscerli coautori colpevoli di tali fatti), piuttosto che imputare loro di aver "fatto preparativi per la vendita" di tale sostanza.
Inoltre, in sede di dispositivo (cfr. punto 1.1.1), il quantitativo venduto (in concorso tra loro) è stato per finire cifrato in grammi 2150-2350, per tener conto del fatto che, per i gr. 100 di eroina restituiti da __________, è stata ritenuta la "tentata vendita".
Venendo alla commisurazione della pena, si ha che, giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. Riassumendo i criteri che debbono essere considerati nella commisurazione della pena, l'alto Tribunale federale (cfr. DTF 127 IV 101 e ss.) ha avuto modo di rIcordare, richiamandosi a precedenti decisioni, che, giusta l'art. 63 CP, il criterio essenziale è quello della gravità della colpa; il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla Iibertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa.
Quando ammette una scemata responsabilità penale (art. 11 CP), il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad operare una riduzione lineare.
Dire che il giudice non è tenuto a operare una riduzione lineare equivale a dire, a mente del Tribunale federale (cfr., ad esempio, la DTF 129 IV 35), che non si tratta evidentemente di far ricorso a una tariffa o di applicare una formula matematica, bensì si tratta di tirare conseguenze ragionevoli dalla situazione. Il giudice deve fissare una pena che corrisponda alla colpa.
Una diminuzione leggera, media o forte della responsabilità non implica dunque necessariamente una riduzione del 25%, rispettivamente del 50% o del 75% della pena.
Nondimeno, deve in ogni caso esistere una certa correlazione tra il grado di scemata responsabilità accertato e le sue conseguenze sulla misura della pena.
Nel concreto caso, la colpa dei condannati è particolarmente pesante perché essi, già pregiudicati per spaccio di droghe pesanti, non si sono fatti scrupolo alcuno nel tornare sul nostro territorio a vendere eroina, per trarne importante e facile lucro.
Essi, nonostante la loro giovane età (sia AC 1 nato nel 1982, sia egli nato nel 1986 è e resta comunque giovane), hanno gestito il loro turpe commercio utilizzando modalità da consumati delinquenti, come dimostrano i seguenti fatti:
- essi hanno curato di cambiare in continuazione le tessere telefoniche con le quali si tenevano in contatto con i loro fornitori e con i loro acquirenti, al punto che gli inquirenti, solo a partire dal controllo della terza e quarta utenza (ovvero solo a partire dal 30.6.2004), hanno cominciato a potersi fare un'idea e a inquadrare quello che era diventato, in breve lasso di tempo, un vero e proprio floridissimo "business";
- i fatti accertati dimostrano che AC 2 e AC 1, avevano accesso a quantitativi importanti di eroina (con gli ultimi due acquisti essi hanno -come noto- comprato mezzo chilo per volta di eroina);
- trattavano con i loro fornitori per contanti, il che dà, da un lato, la misura della forte "liquidità" di cui disponevano e, dall'altro, permetteva loro di spuntare prezzi, all'ingrosso, estremamente convenienti (a loro, il singolo grammo veniva a costare appena fr. 26.-);
- da provetti e smaliziati "trafficanti" essi gestivano in proprio anche l'acquisto (all'ingrosso) della sostanza da taglio, che curavano di mescolare all'eroina in modo professionale, nel rapporto di 40 grammi di sostanza da taglio per ogni cento grammi di eroina, di guisa da non pregiudicarne la qualità e nel contempo da massimizzare i loro profitti (solo __________ __________ ha dichiarato di aver dovuto restituire un etto di eroina a causa della scadente qualità; F.L. -consumatore di vecchia data e assai esperto e sperimentato- ha invece riferito di eroina -acquistata da AC 1- "di buona qualità" o comunque sopra la media di quello che si trovava sulla piazza di Lugano; a __________ è stata sequestrata eroina -acquistata da AC 2- pura per il 21-22 per cento; del resto la folta schiera di impazienti acquirenti -come si percepisce dalle intercettazioni telefoniche- fa pure prova del fatto che i due condannati vendevano un "prodotto" più che accettabile!);
- sull'arco di poche settimane AC 2 e AC 1 sono riusciti a crearsi una vasta "clientela", in provenienza da ogni parte del Cantone, che comprava da loro quantitativi anche importanti (AC 2 e __________ non vendevano a singoli grammi, ma solo minigrip da 5 grammi e oltre).
Con taluni clienti, hanno saputo curare in modo così professionale il loro rapporto, da indurli a dare loro discreto e non facilmente individuabile supporto logistico, col che, per almeno dieci settimane, essi sono riusciti a far commercio di eroina in rilevante quantità (per circa gr. 2150-2350) senza farsi arrestare, e ciò benchè AC 1 soggiornasse in Ticino da clandestino, siccome privo di qualsivoglia documento.
In tali circostanze (e altresì considerando il concorso di reati ex art. 68 CP e che entrambi sono pregiudicati e AC 2 anche recidivo), nonostante la loro giovane età, ben può ritenersi adeguata e non sproporzionata la pena di anni cinque e mesi sei di reclusione proposta nei loro confronti dalla Pubblica Accusa.
Se, nondimeno, nonostante cioè la particolare gravità della colpa, la Corte ha ritenuto di poter (in tal senso premiando gli sforzi difensivi) mitigare in modo importante le pene proposte, condannandoli entrambi ad anni quattro di reclusione (per AC 2, la Corte ha dovuto altresì -ex art. 41 cifra 3 CP- revocare la sospensione condizionale delle pene di otto mesi di carcerazione a lui inflitta a Ginevra e di venti giorni di detenzione a lui inflitti a Lugano), ciò è avvenuto per tener conto del fatto, per quanto riguarda AC 2, che egli sin dall'arresto è confesso. Non solo AC 2 ha ammesso l'acquisto e il trasporto del mezzo chilo di eroina che aveva seco la sera del 12.7.2004 (e che sarebbe invero stato irragionevole negare, ma -non va dimenticato- che c'è anche chi sa negare l'evidenza!) ma ha anche da subito dato una dimensione al commercio fatto nelle precedenti dieci settimane circa, autoaccusandosi -in pratica- della vendita di ben kg. 2,150-2,350 di eroina. Anche se tale confessione non configura sincero pentimento ex art. 64 CP (per essere messi al beneficio di tale attenuante la collaborazione deve essere assai più ampia: AC 2, invece, ha fatto ammissioni solo in relazione alla sua persona), nondimeno essa merita di essere premiata poiché è indice di ravvedimento, di capacità di assumersi le proprie responsabilità e di accettazione della conseguente sanzione. La citata pena di anni quattro di reclusione tiene altresì conto della revoca delle sospensioni condizionali delle pene inflittegli a Ginevra e a Lugano, del carcere preventivo sofferto, del fatto che la pena complessiva irrogatagli dovrà essere espiata lontano dal suo paese e dai suoi familiari, nonché delle più generali condizioni personali (in particolare dell'età giovanile), familiari e sociali di lui.
Al contrario di AC 2, AC 1 ha invece dimostrato, per tutta la durata dell'inchiesta predibattimentale, di essere fatto di tutt'altra pasta. Nonostante l'età giovanile e nonostante il consumo di eroina (attestato dalle analisi eseguite all'atto dell'arresto e confermato dall'assunzione di Ketalgine per circa un mese e tre settimane in carcere), AC 1, profittando del fatto che AC 2 non lo chiamava in causa più di tanto (anzi, in pratica, quasi lo scagionava) ha cercato in tutti i modi di furbescamente accreditare la tesi del "povero tossicodipendente", lui stesso "vittima" dell'eroina, che, solo occasionalmente e assai marginalmente, ha aiutato AC 2, rispondendo, in qualche circostanza e in sua vece, al cellulare e quindi prendendo qualche comanda, risp. facendo per lui qualche consegna, solo per amicizia e/o per ottenere in regalo dosi di eroina per il proprio consumo.
AC 1, al riguardo, ha mentito in ben dieci/undici verbali, sia alla Polizia che al Procuratore Pubblico, e ciò sull'arco di circa cinque mesi di inchiesta. Così agendo, egli ha dato prova di pervicace attitudine al mendacio, di forte determinazione a "farla franca" o comunque a "cavarsela con poco", nonché di una non comune (per uno della sua età, perdipiù tossicodipendente) capacità di sapersi gestire nei confronti degli inquirenti tenendo loro testa. Siffatto comportamento predibattimentale prova ad oltranza che AC 1 è sempre stato perfettamente consapevole della gravità e del carattere illecito del suo agire, in particolare dell'attività di spaccio da lui esplicata in concorso con AC 2.
Né tale consapevolezza poteva fargli difetto visto che già nel 1999 egli era stato perseguito e condannato per fatti analoghi. Anche le modalità utilizzate per gestire il traffico oggetto del presente procedimento (in particolare il continuo cambio di tessere telefoniche per non farsi intercettare e l'uso di linguaggio gergale quando parlava al telefono) provano -una volta di più- la piena consapevolezza di AC 1 del carattere illecito e quindi vietato del suo comportamento.
È noto che le Corti ticinesi, da sempre, solgono ammettere -anche in assenza di una perizia psichiatrica- l'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 CP nei confronti di tossicodipendenti che svolgono attività di spaccio di droghe per assicurarsi il loro consumo (di droghe pesanti).
Nel concreto caso, la Corte si è mantenuta fedele a tale prassi, riconoscendo a AC 1 di avere, a causa del regolare consumo di eroina nel periodo critico (anche se egli mai si è iniettato la sostanza che ha sempre e solo "sniffato"), commesso i reati ascrittigli (segnatamente il turpe commercio di eroina) in stato di lieve scemata responsabilità ex art. 11 CP.
Data la piena capacità di AC 1 di percepire l'illiceità del suo comportamento, è stato cioè ammesso che, a causa dei suoi consumi, lievemente ridotta sia stata la sua capacità di condursi secondo tale valutazione. Nel dubbio è stato cioè considerato che l'assunzione di eroina abbia in lui facilitato un minor controllo dei suoi freni inibitori, ma ciò solo in forma (o grado) lieve, giacchè -come cennato- lo stato di tossicodipendenza di AC 1 nel periodo critico non è mai stato grave (egli solo aspirava la sostanza che -fortunatamente- non si iniettava, col che, dopo l'arresto, egli è riuscito a scalare in tempi relativamente brevi le dosi di Ketalgine prescrittegli. Al proposito si ricorda che i tossicodipendenti gravi vengono generalmente messi dai curanti in terapia di mantenimento e non già "a scalare"!). D'altro canto si è altresì considerato che AC 1 ha spacciato importanti quantitativi di eroina, in concorso con AC 2, non certo per finanziare, o comunque garantirsi, il proprio consumo, bensì principuamente per scopo di lucro, per guadagnare facile danaro, per fare la "bella vita", mandando qualcosa anche ai familiari in patria.
Della sua piena capacità di condursi dopo l'arresto e per tutta la durata dell'inchiesta predibattimentale, così come della sua capacità di gestire, insieme a AC 2, l'attività di spaccio in modo abile e professionale, si è già detto.
Tutto ciò premesso, si ha, per finire, che la Corte ha ritenuto equo e opportuno mitigare la proposta di pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, formulata dalla Pubblica Accusa per AC 1, riducendola ad anni quattro. Secondo la Corte, la riduzione di diciotto mesi operata ricomprende bene sia l'attenuazione che s'ha da fare, obbligatoriamente, in presenza di una responsabilità scemata di grado lieve come testé descritto, sia quella conseguente al fatto che, al dibattimento, ancorché fermamente esortato dal correo, AC 1 ha finito per ammettere le proprie responsabilità (il che -dati il suo carattere da "duro" e la sua mentalità- gli è sicuramente costato).
Detta riduzione tiene altresì conto della durata del carcere preventivo nonché della circostanza che AC 1 dovrà espiare la pena qui inflittagli lontano dalla sua casa e dai suoi familiari, nonché della sua più generale situazione personale (in particolare dell'età giovanile), familiare e sociale.
Sia AC 2 che AC 1, privi di validi legami con il nostro Paese nel quale sono venuti solo per delinquere (AC 1 clandestinamente, AC 2 financo commettendo violazione del bando,entrambi commettendo reati che violano gravemente l'ordine pubblico), hanno da esservi espulsi, AC 2 per anni dodici (in aggiunta agli anni tre già inflittigli con DA 19.5.2004) e AC 1 per anni quindici. La durata dell'espulsione è proporzionale alla gravità dei reati da loro commessi. L'espulsione ha da essere effettiva perché per entrambi la prognosi è sfavorevole in modo che preoccupa.
Quanto in sequestro deve essere pacificamente confiscato.
Post Scriptum:
Nell'imminenza dell'intimazione della presente sentenza, il 4.7.2005 alla scrivente Presidente è pervenuto, tramite la Polizia scientifica del Cantone Ticino, un dispaccio di data 22 giugno 2005 dell'Ambasciata Svizzera di Tirana che informa che il "certificato personale" prodotto alla Corte il 2 giugno 2005 dal condannato tramite il proprio patrocinatore è falso, nel senso che la vera data di nascita di AC 1 è il __________ e non il __________.
Rispondendo A. per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.2, 3. 4.;
B. per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.2, 3.;
C. affermativamente al quesito posto;
visti gli art. 11, 18, 21, 22, 35, 41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 252, 291, 305bis CP;
19 cifre 1 e 2, 19a LF stup;
23 LDDS;
95 LCS;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 2 e AC 1, sedicente,
sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione aggravata alla LF stupefacenti
per avere, senza essere autorizzati,
sapendo che quelli trattati erano quantitativi di eroina tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
agendo in correità tra loro, nel caso di cui al punto 1.1.4. che segue agendo AC 2 singolarmente:
1.1.1. previo acquisto a Zurigo e trasporto a Lugano, venduto a terzi un quantitativo di eroina dell'ordine di grammi 2'150-2'350 circa di eroina e tentato di vendere a terzi ulteriori grammi 100 di detta sostanza,
inoltre,
1.1.2. previo acquisto a Zurigo, trasportato a Lugano allo scopo di metterli in commercio, dopo che li avrebbero ulteriormente tagliati con sostanza da taglio in loro possesso, grammi 498,90 di eroina, pura per un valore del 21,40 per cento,
1.1.3. ceduto, quale compenso per l'ospitalità ricevuta grammi 10 (dieci) di eroina a __________ e grammi 15-20 della stessa sostanza a __________, nonchè offerto gratuitamente ad __________ circa 5 grammi di eroina;
1.1.4. __________ offerto gratuitamente a terzi circa 15 grammi di cocaina, a Lugano, Zurigo ed in altre località
nel periodo 20 maggio 2004 - 12 luglio 2004,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 2 è autore colpevole di:
2.1. ripetuto riciclaggio di denaro
per avere
occultato presso terzi fr. 59'813.08, che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti, in ragione di fr. 20'813.08 inviati all'estero, a Lugano ed in altre località,
tra il 28 maggio 2004 e il 12.07.2004;
2.2. circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo giugno 2004-12 luglio 2004,
da Viganello a Canobbio, circolato alla guida di ciclomotori, senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
2.3. violazione del bando
per essere entrato in Svizzera dalla dogana di Chiasso
il 20 maggio 2004 soggiornando a Mendrisio, a Lugano e Canobbio e nuovamente a Lugano fino al giorno dell'arresto, nonostante l'espulsione decretata nei suoi confronti il 19 maggio 2004 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino;
2.4. falsità in certificati
per avere, a Lugano, l'8 luglio 2004,
al fine di migliorare la propria e altrui situazione,
fatto uso, a scopo di inganno, della carta d'identità italiana n. __________ a nome __________, __________, rilasciata ad __________ il 31.07.1999 e valida fino al 31.07.2004, da lui alterata con l'apposizione della propria fotografia, certificato con il quale si è legittimato presso __________ al fine di ottenere la locazione dell'appartamento sito a Lugano in __________;
2.5. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 20 maggio 2004 e fino all'arresto,
a Viganello, Canobbio e in altre località,
consumato complessivamente 35 grammi di cocaina, nonché un imprecisato quantitativo di marijuana,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato ai considerandi.
3. AC 1, sedicente, è autore colpevole di:
3.1. ripetuto riciclaggio di denaro
per avere,
tramite terzi, inviato all'estero complessivi fr. 5'810 e euro 350.-, danaro che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti, a Lugano ed in altre località,
tra il giugno 2004 e il 12.07.2004;
3.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in data imprecisata nel corso della metà del mese di maggio 2004, passando a piedi dal valico di Chiasso strada, soggiornando poi a Mendrisio indi a Lugano, Canobbio e nuovamente a Lugano privo di documenti di legittimazione e dei necessari visti;
3.3. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo metà giugno 2004 - inizio luglio 2004,
da Canobbio a Lugano/Viganello,
circolato alla guida di ciclomotori senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
3.4. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo metà maggio 2004 e fino all'arresto,
a Mendrisio, Viganello, Canobbio ed altre località,
consumato all'incirca 30/40 grammi di eroina nonché alcune pastiglie di Ketalgine,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
4. Di conseguenza, essendo AC 2 recidivo ed avendo AC 1 agito in stato di scemata responsabilità,
4.1. AC 2 è condannato:
4.1.1. alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.1.2. all’espulsione dal territorio svizzero per anni 12 (dodici), in aggiunta a quella di anni 3 (tre) inflittagli con decreto d'accusa del 19.05.2004;
4.2. AC 1, sedicente, è condannato:
4.2.1. alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. all'espulsione dal territorio svizzero per anni 15 (quindici).
5. Le spese processuali e la tassa di giustizia di fr. 1'800.- sono a carico dei condannati in solido in ragione di un mezzo ciascuno.
6. È revocata la sospensione condizionale delle pene privative della libertà:
6.1. di 20 giorni di detenzione, inflitta a AC 2, il 19.05.2004 dal Ministero pubblico, Lugano;
6.2. di 8 mesi di carcerazione, inflitta a AC 2 il 13.11.2001 dal Tribunal de la jeunesse Genève.
7. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.
8. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta preliminare fr. 11'480.--
Perizie fr. 984.--
Spese diverse fr. 65.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.-fr. 14'429.--
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Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 5'740.--
Perizie fr. 492.--
Spese fr. 32.50
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 7'214.50
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Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 5'740.--
Perizie fr. 492.--
Spese fr. 32.50
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 7'214.50
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Intimazione a:
terzi implicati
1. AS 1 2. AS 2 3. AS 3 4. AS 4 5. AS 5 6. AS 6 7. AS 7 8. GI 1 9. GI 2
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La segretaria