Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 10.11.2006 72.2005.132

10 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,623 parole·~13 min·1

Riassunto

ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.132

Mendrisio, 10 novembre 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 e domiciliato a    2. AC 2 e domiciliato a  

entrambi in carcere preventivo dal 9 maggio 2005 al 3 giugno 2005;

prevenuti colpevoli di:

                                   1.   Ripetuta truffa

                                         per avere,

                                         a Lugano, Agno e Zurigo,

                                         in due occasioni nel periodo novembre 2002 - agosto 2004,

                                         agendo in correità e per procacciarsi un indebito profitto,

                                         ingannato con astuzia i funzionari della PL 1, Zurigo, e della PL 2, Lugano,

                                         affermando cose false o dissimulando cose vere,

                                         inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per una somma complessiva pari a Euro 150'000.- (fr. 229'320.- al cambio del 27.05.2003) e fr. 175'054.15,

                                         e meglio per avere

                               1.1.   in data 22.11.2002, a nome della __________ succursale di Lugano, chiesto alla PL 1, Zurigo la concessione di un finanziamento di fr. 175'054,15 affermando, contrariamente al vero, che il leasing avrebbe avuto ad oggetto un sistema IBM AS/400 fornito dalla __________., Monaco,

                                         e che il finanziamento sarebbe stato garantito personalmente dall’ __________, Agno, direttore della succursale,

                                         sottoponendo alla società finanziatrice falsi documenti, in particolare

                                    -      un “atto di fideiussione” datato 25.11.2002 per fr. 177'000.- riportante la falsa firma dell'__________ Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno,

                                    -      un “contratto di acquisto” datato 25.11.2002 (su formulario PL 1) con falsa firma dei rappresentanti della __________,

                                    -   un “protocollo di consegna” datato 25.11__________, Agno,

                                                                         -      un bilancio al 31.12.2002 della __________., succursale di Lugano, con dati non corrispondenti al vero,

                                         ed ottenendo così dalla PL 1, Zurigo, il versamento della somma di Euro 118'000.- a favore della __________, Monaco (valuta 06.12.2002), e da quest’ultima, in base ad accordi precedentemente assunti, l’immediato trasferimento della somma di Euro 114'000.- a favore del conto __________ intestato a __________ presso __________, Lugano (valuta 11.12.2002),

                                         importo utilizzato per il pagamento di spese relative alla società __________. e per il pagamento di spese personali degli accusati,

                                         ritenuto come parte del debito sia stato nel frattempo risarcito;

                               1.2.   in data 22.05.2003, a nome dell’inesistente __________, Lugano, chiesto alla PL 2, Lugano, rispettivamente rinegoziato con quest’ultima, la concessione di una linea di credito di Euro 150'000.-, affermando, contrariamente al vero, che i fondi sarebbero stati utilizzati per l’acquisto di materiale hardware necessario all’esecuzione di un contratto stipulato con la __________ Monaco, sottacendo che quest’ultima società era di loro pertinenza economica,

                                         ed affermando che la linea di credito sarebbe stata garantita personalmente dall’ __________, Agno,

                                         sottoponendo alla banca falsi documenti, in particolare

                                    -      l’intera documentazione di apertura del conto __________ a firma falsa dell’ __________, Agno (contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito, regolamento di deposito, condizioni generali, elenco firme, autorizzazione per l’esecuzione di ordini telefonici, contratto fiduciario, documentazione “go-banking”),

                                    -      l’intera documentazione bancaria relativa alla concessione della linea di credito a firma falsa dell’ __________, Agno (contratto di credito 20.05.2003, condizioni generali/regolamento di deposito 20.05.2003, aggiunta al contratto di credito 06.07.2004 /24.08.2004),

                                    -      l’intera documentazione contabile e contrattuale a sostegno della richiesta di finanziamento (businnes plan maggio 2003 dal contenuto inveritiero, bilancio provvisorio 31.12.2003 - contabilità 1999/2000, 2001 e 2002 - bilancio 31.12.2003 dell’inesistente __________, Agno, rapporti di revisione per gli esercizi 2002 e 2003 dello PC 1 a firma falsa di __________, contratto __________ __________ e a firma di fantasia del rappresentante della __________ Monaco)

                                    -      un “atto di fideiussione” datato 22.05.2003 per Euro 165'000.- ripo__________, Agno, e la falsa autentica __________, Agno,

                                    -      un estratto RC 26.03.2003 della inesistente __________, Agno, creato ad arte,

                                         ed ottenendo così dalla PL 2, Lugano, il versamento (valuta 27.05.2003) della somma di Euro 150'000.- a favore del conto __________ intestato alla inesistente __________, Agno,

                                         importo utilizzato per il pagamento di spese relative alla società __________. e per il pagamento di spese personali degli accusati,

                                         ritenuto come parte del debito sia stato nel frattempo risarcito;

                                   2.   Ripetuta falsità in documenti

                                         per avere,

                                         a Lugano, Agno e Zurigo,

                                         in più occasioni nel periodo aprile 2001- aprile 2005,

                                         agendo in correità e per procacciarsi un indebito vantaggio,

                                         formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno di tali documenti,

                                         e meglio per avere,

                                    -      creato ad arte l’autorizzazione alla guida del veicolo Audi 4 Avant datata 25.04.2001 apponendo sul documento la firma falsa dell’ __________, Agno,

                                    -      creato ad arte l’autorizzazione alla guida del veicolo Audi A4 Avant datata 26.04.2001 apponendo sul documento la firma falsa dell'__________, Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno,

                                    -      creato ad arte l’autorizzazione alla guida del veicolo Volkswagen Golf datata 20.01.2003 apponendo sul doc__________, Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno,

                                         e per avere

                                    -      apposto la firma falsa dell’ __________, Agno,__________, Agno, sull’ ”atto di fideiussione” datato 25.11.2002 per fr. 177'000.-,

                                    -      apposto la firma falsa dei rappresentanti della __________, Monaco, sul “contratto di acquisto” datato 25.11.2002 (formulario PL 1),

                                    -      apposto la firma falsa dell’ __________, Agno, sul “protocollo di consegna” datato 25.11.2002,

                                    -      allestito il bilancio al 31.12.2002 della __________, succursale di Lugano, con dati non corrispondenti al vero,

                                         nonché consegnato detta documentazione alla società PL 1, Zurigo, al fine di concretizzare l’inganno di cui al punto 1.1 del presente atto di accusa

                                         e per avere

                                    -      apposto la firma falsa dell'__________, Agno sull’intera documentazione di apertura del conto __________ (contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito, regolamento di deposito, condizioni generali, elenco firme, autorizzazione per l’esecuzione di ordini telefonici, contratto fiduciario, documentazione go-banking),

                                    -      a__________, Agno sull’intera documentazione bancaria relativa alla concessione della linea di credito (contratto di credito 20.05.2003, condizioni generali /regolamento di deposito 20.05.2003, aggiunta al contratto di credito 06.07.2004/24.08.2004),

                                    -      allestito documentazione contabile e contrattuale con dati non corrispondenti al vero (businnes plan maggio 2003 dal contenuto inveritiero, bilancio provvisorio 31.12.2003 contabilità 1999/2000, 2001 e 2002 - bilancio 31.12.2003 dell’inesistente __________, Agno, rapporti di revisione per gli esercizi 2002 e 2003 dello PC 1 a firma falsa di __________, contratto __________ / __________, Monaco a firma falsa dell’__________ e a firma di fantasia del rappresentante della __________., Monaco),

                                    -      apposto la firma falsa dell’ __________ Agno, e la falsa autentica dell’ __________, Agno, sull’ “atto di fideiussione” datato 22.05.2003 per Euro 165'000.-,

                                    -      creato ad arte due estratti RC 26.03.2003 e 20.02.2005 della inesistente __________, Agno, con dati non corrispondenti al vero;

                                         nonché consegnato detta documentazione alla __________, Lugano, anche al fine di concretizzare l’inganno di cui al punto 1.2 del presente atto di accusa;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 132/2005 del 12 ottobre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  DF 2, difensore di fiducia di AC 1, assente. §  L'accusato AC 2, assistito dal difensore di fiducia DF 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

Il presidente con l’accordo delle parti autorizza l’assenza di AC 1, ai sensi dell’art. 229 CPP, per motivi di salute.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre e contestualizza i fatti oggetto dell’atto d’accusa. Ricorda che gli imputati hanno iniziato a delinquere per far fronte alle loro difficoltà economiche; terminati i soldi ottenuti con il primo leasing concesso dalla PL 1, essi hanno richiesto una seconda linea di credito alla PL 2. A supporto delle loro truffe essi hanno formulato un numero impressionante di documenti falsi ed hanno fatto capo a società “paravento”. Per evitare di essere scoperti essi si sono rivolti inoltre a due soggetti diversi. La difesa ritiene che malgrado l’evidenza della falsità della fideiussione, gli elementi della truffa siano dati.

                                         Per la commisurazione della pena essa sottolinea l’energia criminale profusa dagli imputati per portare a termine i reati oggi in esame. Essa sottolinea inoltre la gravità delle falsificazioni effettuate; oltre ad aver ricreato documenti ed estratti vari essi hanno falsificato anche la firma di un pubblico notaio. Ricorda inoltre l’importanza dell’illecito conseguito pari a circa fr. 500'000.-. Evidenzia inoltre come i fatti siano sì stati ammessi dagli imputati ma solo dopo 10 giorni di detenzione e dopo un importante intervento persuasivo effettuato dai rispettivi difensori. A favore degli accusati menziona la loro incensuratezza ed il fatto che le PC sono state tacitate. Negli ultimi anni inoltre gli imputati non hanno più interessato la giustizia.

                                         Confermato integralmente l’atto d’accusa, il PP chiede la condanna per entrambi gli accusati a 15 mesi di detenzione, senza opporsi alla sospensione condizionale della stessa. Questa pena deve essere ritenuta equa anche nella denegata ipotesi che venisse a cadere il reato di truffa. Il PP chiede inoltre il sequestro conservativo del conto presso la Banca __________, a garanzia delle tasse e spese di giustizia.

                                    §   Il Difensore di AC 1, avv. DF 2, la quale pone in risalto la figura, la personalità e la vita anteriore del suo assistito; sottolinea i gravi problemi di salute che l’hanno colpito negli ultimi anni. Essa contesta il reato di truffa e nega che i due accusati abbiamo dato prova di grande astuzia nel loro agire; non solo la fideiussione ma anche altri documenti prodotti dagli stessi erano palesemente falsi. La PL 1 e la banca non hanno inoltre effettuato le più elementari verifiche.

                                         A favore del suo assistito sottolinea la sua incensuratezza e come questi abbia tacitato le parti civili. Ricorda inoltre come la carcerazione abbia profondamente segnato il suo patrocinato.

                                         Tutto questo considerato chiede pertanto l’assoluzione dal reato di truffa e una massiccia riduzione della pena proposta, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.

                                    §   Il Difensore di AC 2, avv. DF 1, il quale chiede a sua volta l’assoluzione dal reato di truffa mancando l’elemento dell’astuzia. Sottolinea inoltre il ruolo fondamentale della fideiussione, palesemente falsa; questo documento avrebbe dovuto far suonare un campanello d’allarme nelle parti civili. Rileva come il suo assistito abbia preso coscienza della gravità di quanto commesso e si sia ravveduto. Da qui anche il suo impegno per risarcire, con l’aiuto della famiglia, la parti civili. La difesa si rimette al giudizio della Corte per la commisurazione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                  A.   AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa

                                         per avere, nel periodo novembre 2002 – maggio 2003, a Lugano, Agno e Zurigo, a scopo di indebito profitto, agendo in correità con AC 2,

                                         agendo a nome della __________ ingannato con astuzia i funzionari della società PL 1 Zurigo inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per complessivi fr. 175'054.15?

                                         agendo a nome della inesistente __________, Lugano, ingannato con astuzia i funzionari della PL 2 inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per complessivi Euro 150'000.-?

                                1.2   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, nel periodo aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29 occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con AC 2, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve essere pronunciata la confisca di quanto in sequestro, rispettivamente deve essere mantenuto il sequestro conservativo?

                                  B.   AC 2

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa

                                         per avere, nel periodo novembre 2002 – maggio 2003, a Lugano, Agno e Zurigo, a scopo di indebito profitto, agendo in correità con AC 1,

                                         agendo a nome della __________, ingannato con astuzia i funzionari della società PL 1, Zurigo inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per complessivi fr. 175'054.15?

                                         agendo a nome della inesistente __________, Lugano, ingannato con astuzia i funzionari della PL 2 inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio dell’istituto di credito per complessivi Euro 150'000.-?

                                1.2   ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, nel periodo aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29 occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con AC 1, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve essere pronunciata la confisca di quanto in sequestro, rispettivamente deve essere mantenuto il sequestro conservativo?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo            A   per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1 e 3 ;

                                   B   per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1 e 3;

visti gli art.                       18, 36, 41, 48, 50, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                                         ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, nel periodo aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29 occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con AC 2, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   AC 2 è autore colpevole di:

                                         ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, nel periodo aprile 2001 – aprile 2005, a Lugano, Agno e Zurigo e altre località, in 29 occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con AC 1, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno,

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   3.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa.

                                   4.   AC 2 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta truffa

                                   5.   Di conseguenza:

                                5.1   AC 1 è condannato alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                5.2   AC 2 è condannato alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                                   6.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

                                   7.   È ordinato il dissequestro:

                                7.1   in favore di __________ in liquidazione, Agno, del ccp. __________;

                                7.2   in favore di AC 1 del conto __________ presso __________ Banca __________;

                                7.3   in favore di __________ in liquidazione, Agno, dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia, del conto __________ presso Banca __________

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di ½ ciascuno.

                                   9.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           750.--

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia                              fr.           250.--

Inchiesta preliminare                         fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.-fr.           375.--

                                                             ===========

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia                              fr.           250.--

Inchiesta preliminare                         fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.-fr.           375.--

                                                             ===========

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PL 1 3. PL 2  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

72.2005.132 — Ticino Tribunale penale cantonale 10.11.2006 72.2005.132 — Swissrulings