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Ticino Tribunale penale cantonale 23.03.2006 72.2005.117

23 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·957 parole·~5 min·4

Riassunto

Stupefacenti: venduto 290 grammi cocaina, procurato 35 grammi cocaina, consumo

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.117

Lugano, 23 marzo 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dall'8 agosto 2003 al 5 settembre 2003;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         in particolare per avere,

                                         senza essere autorizzato,

                                         nel periodo agosto 2004 e fino alla fine di febbraio 2005,

                                         a Lugano,

                               1.1.   venduto,

                                         a diversi consumatori non meglio indicati,

                                         un quantitativo complessivo di 290 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.-- al grammo, sostanza previamente acquistata da __________, __________ e da __________ al prezzo di fr. 100.- al grammo,

                                         conseguendo un illecito profitto stimato dall’accusato in fr. 5'000.-- oltre ad un imprecisato quantitativo di cocaina cedutogli dagli acquirenti dopo ciascun acquisto ed interamente destinata al proprio consumo personale;

                               1.2.   procurato,

                                         a __________,

                                         in 3 distinte occasioni, complessivamente 30 grammi di cocaina, in particolare accompagnando quest’ultimo da __________, venditore della sostanza, dietro compenso corrispostogli dall’acquirente, di complessivi 3 grammi di cocaina interamente destinati al proprio consumo personale,

                                         nonché procurato ad un suo conoscente non meglio identificato, 5 grammi di cocaina indirizzando l’acquirente da __________ che gli corrispose quale compenso 1 grammo di cocaina interamente destinato al proprio consumo personale;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere,

                                         senza essere autorizzato,

                                         nel periodo ottobre 2002 e fino al 21 marzo 2005,

                                         a Lugano e Bellinzona,

                                         consumato un imprecisato quantitativo ma almeno 100 grammi di cocaina;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2004 del 8 gennaio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.30.

Le parti rilevano la parziale prescrizione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e concordano di limitare l’imputazione al periodo posteriore al 21 marzo 2003.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto d’accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Chiede altresì la revoca della sospensione condizionale delle pene di cui ai DAC 16.12.2002 e 20.1.2004;

                                    §   Il Difensore, il quale si associa alla richiesta dell’accusa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,

                            1.1.1.   venduto 290 grammi di cocaina?

                            1.1.2.   procurato 35 grammi di cocaina?

                          1.1.1.1   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo 2005, a Lugane e Bellinzona, consumato almeno 100 grammi di cocaina?

                                         E meglio come descritto dall’atto di accusa.

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   5.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni di detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di detenzione di cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no. 3;

visti gli art.                       11, 18, 36, 41, 48, 50, 63, 64, 65, 66, 68 CP;

                                         19 cifra 2 e 19a LFStup;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,

                            1.1.1.   venduto 290 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   procurato 35 grammi di cocaina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo 2005, a Lugano e Bellinzona, consumato almeno 100 grammi di cocaina;

                                         e meglio come descritto nell’atto d'accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

                               2.1.   alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente  sospesa con un periodo di prova di 4 anni.

                                   4.   E’ revocata la sospensione condizionale della pena di 5 giorni di detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di detenzione di cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           350.--

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