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Ticino Tribunale penale cantonale 16.05.2006 72.2005.111

16 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,620 parole·~8 min·1

Riassunto

Ripetuta truffa

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.111

Lugano, 16 maggio 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa per mestiere, sub. ripetuta truffa

                                         per avere,

                                         a __________ e in altre località della Svizzera,

                                         nel periodo 18.4.2002-14.3.2004,

                                         affermando cose false e dissimulando cose vere,

                                         ripetutamente indotto, con astuzia, sia i dipendenti di alcune casse malati, sia i dipendenti di una compagnia di assicurazione, sia alcuni medici da lui consultati, a compiere atti pregiudizievoli per il loro patrimonio e per quello altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto costante nel tempo, tale da permettere di qualificare il suo agire come truffa per mestiere, avendo egli conseguito un indebito profitto complessivo di almeno CHF 138'302,50, nel periodo di 23 mesi;

                                         in specie,

                                         per avere indotto i dipendenti della casse malati PC 1, __________ (ora fallita), PC 2 e PC 3, rispettivamente i dipendenti della compagnia di assicurazione __________, a stipulare con lui delle polizze assicurative per infortuni professionali (finalizzate all’ottenimento di indennità giornaliere per perdita di guadagno), fornendo false generalità oppure sottacendo loro di essere già assicurato per il medesimo evento presso altre casse malati e/o presso un’altra compagnia d’assicurazione,

                                         nonché per avere annunciato a queste ultime infortuni in parte simulati oppure annunciati contemporaneamente a più assicuratori e per avere prodotto alla cassa malati PC 1 dei certificati medici e delle attestazioni mediche da lui ottenuti con inganno, fornendo ai medici da lui consultati (__________, nonché ai medici dell’Ospedale regionale di __________), false generalità e false indicazioni in merito all’eziologia delle patologie di cui dichiarava di soffrire, che i medici, ingannati, trasponevano nei certificati da loro rilasciati all’indirizzo dell’assicuratore interessato,

                                         ottenendo così il versamento di indennità assicurative per infortunio non dovute, avendo egli avuto inoltre cura di rivolgersi, per ogni singolo filone truffaldino, sempre al medesimo gruppo di medici, a seconda delle casse malati e/o della compagnia di assicurazione da lui interpellate, al fine di impedire che queste (o i medici da lui consultati), interagendo, potessero scoprire l’inganno;

                                         in particolare, per avere stipulato le seguenti polizze di assicurazione infortuni:

                                   □   tre polizze con la cassa malati PC 1,: la prima, in data 26.1.2000 (n. _______) fornendo un falso nominativo (__________); la seconda, in data 26.1.2001 (n. _______) fornendo un falso nominativo (AC 1) e una falsa data di nascita (_______); la terza, in data 25.11.2002 (polizza n. _______);

                                   □   una polizza con la cassa malati _____, _____, in data 1.3.2002;

                                   □   una polizza con la cassa malati __________ (nel frattempo fallita), in data 1.3.2002;

                                   □   una polizza con la PL 1, in data 1.12.2002;

                                   □   una polizza con la PC 2, in data 1.4.2002;

                                         chiedendo ed ottenendo indebitamente, sulla base delle stesse e sulla scorta dei certificati medici e delle attestazioni mediche da lui ottenute fornendo false indicazioni e informazioni (falso cognome: __________ anziché AC 1; false date di nascita: _______ e _______anziché _______; e false indicazioni in merito alla causa degli asseriti infortuni da lui subiti), sfruttando l’errore in cui gli assicuratori sono venuti in tal modo a trovarsi, le seguenti indennità per infortunio:

                                   □   complessivi CHF 85'125.- dalla cassa malati PC 1, nel periodo 21.2.2001-14.03.2004, per infortuni (in parte simulati e in parte annunciati contemporaneamente anche ad altre casse malati, e meglio alle casse malati __________, PC 2, e PC 3; nonché alla compagnia di assicurazione PL 1, per la polizza n. _______, da lui stipulata fornendo un falso cognome e una falsa data di nascita);

                                   □   complessivi CHF 53'177,50, nel periodo 1.6.2002-20.4.2003, per infortuni (in parte simulati), annunciati, contemporaneamente, a diverse assicuratori, e più precisamente: alla cassa malati __________ (per complessivi CHF 7'022,50, nel periodo 18.4.2002-20.4.2003), alla cassa malati PC 3 (per complessivi CHF 39'435.-, nel periodo 1.6.2002-20.4.2003), alla cassa malati PC 2 (per complessivi CHF 4'050.-, nel periodo 26.8.2002-24.12.2002) e alla PL 1 (per complessivi CHF 2'670.-, nel periodo 30.9.2002-24.11.2002);

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 146 cifra 2, sub. cifra 1, CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 106/2005 del 1° settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio lic. iur. DUF 1. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.10.

Preliminarmente il PP, col consenso della difesa, rettifica alcune indicazioni dell’atto d’accusa: a pag. 1 il periodo delle asserite malversazioni inizia il 21.2.2001 e non il 18.4. 2002, la durata dell’asserito illecito è pertanto di 37 mesi e non di 23, e a pag. 3 riga uno il periodo inizia il 18.4.2002 e non il 1.6.2002 e alla riga cinque della stessa pagina la data è 15.7.2002 e non 20.4.2003.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale osserva come i fatti e gli importi contenuti nell’atto d’accusa non siano contestati dall’accusato. Ricorda il modus operandi dell’accusato e sottolinea gli accorgimenti presi dallo stesso per evitare che le assicurazioni interessate si rendessero conto di interagire con la medesima persona. Egli ha sicuramente adempiuto i presupposti del reato di truffa. Osserva inoltre come pure i presupposti dell’aggravante siano dati: lo stesso accusato ha ammesso di aver vissuto grazie al reddito conseguito dalle truffe alle assicurazioni.

                                         Confermato integralmente l’atto d’accusa, il PP chiede la condanna ad una pena di 13 mesi di detenzione sospesi condizionalmente; chiede inoltre che lo stesso sia condannato a pagare quanto riconosciuto alle parti civile nell’atto d’accusa.

                                    §   Il Difensore, il quale ripercorre le imputazioni dell’atto d’accusa. In merito all’assicurazione PC 1 nega sia dato l’elemento dell’astuzia. Già al momento della stipulazione del contratto (ma anche in seguito), la stessa avrebbero potuto, tramite semplici verifiche, scoprire l’inganno messo in atto dal suo patrocinato. Questo reato deve pertanto essere derubricato in appropriazione indebita ripetuta.

                                         Anche negli altri casi qui in esame, le assicurazioni hanno mancato di diligenza omettendo le più semplici verifiche. Egli chiede pertanto, anche per questi casi, il proscioglimento dal reato di truffa per mestiere, sub. ripetuta truffa, e la derubrica in appropriazione indebita.

                                         Contestualizza i fatti in esame e sottolinea il difficile momento che viveva l’accusato all’epoca in cui ha delinquito; il difensore osserva come nel frattempo egli abbia risolto i suoi problemi e si sia ricostruito una nuova vita. Ai fini della commisurazione della pena chiede si tenga conto sia di quella difficile situazione che del sincero pentimento ex art. 64 CP dimostrato dal suo assistito.

                                         Conclude pertanto chiedendo la condanna del suo assistito ad una pena non superiore a 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Riconosce inoltre le pretese di parte civili desumibili dall’atto d’accusa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta truffa

                                         per avere, nel periodo 21.2.2001 – 14.3.2004, a __________ ed in altre località della Svizzera, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, indotto con astuzia dipendenti delle compagnie assicurative PC 1, __________, PC 2, PC 3 e PL 1 e alcuni medici da lui consultati  a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio degli enti assicurativi, conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno fr. 138'302.50?

                            1.1.1.   trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?

                            1.1.2.   trattasi invece, del tutto o in parte, di appropriazione indebita, ripetuta?

                                         E meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Sussistono attenuati specifiche giusta l’art. 64 CP?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   4.   Deve essere condannato al pagamento delle indennità richieste dalle parti civili?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2, 2;

visti gli art.                       18, 36, 41, 48, 50, 63, 64, 68, 146 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                               1.1.   ripetuta truffa

                                         per avere, nel periodo 21.2.2001 – 14.3.2004, a __________ ed in altre località della Svizzera, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, indotto con astuzia dipendenti delle compagnie assicurative PC 1, __________, PC 2, PC 3 e PL 1 e alcuni medici da lui consultati  a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio degli enti assicurativi, conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno fr. 138'302.50;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione inflittagli in data 14.10.2002 dal Ministero pubblico del Canton Ticino;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente  sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

                                   4.   AC 1 è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

                               4.1.   fr. 85'125.- alla CM PC 1;

                                4.2   fr. 39'435.alla CM PC 3;

                                4.3   fr. 4'050.alla CM PC 2

                                4.4   fr. 7'022.50 alla CM __________.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PL 1 5. IE 1 6. PC 4  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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